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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2315 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ZAFFARONI MIRKO
- RICORRENTE contro n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con l'avv. BOLIS FERNANDO
- RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.12.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna di suo datore di lavoro dal Controparte_1
29.08.2011, al risarcimento del danno subito in ragione dell'infortunio occorsogli in data
4.05.2021.
Ha premesso di essere stato addetto, al momento del fatto, allo scarico di lastre di vetro temperato dal piano a rulli dalla macchina di tempera nonché al loro successivo posizionamento su una cavalletta porta vetri, unitamente al collega Controparte_2
Ha precisato:
- che le lastre misuravano circa 2 metri in lunghezza e 1 metro in larghezza e avevano uno spessore di circa 6 mm;
- che durante le operazioni il collega era posizionato all'estremità del piano a rulli per azionare il comando (pedale) che consentiva di far avanzare le lastre di vetro che uscivano dalla macchina di tempera;
- che ad ogni “calata” uscivano dalla macchina a tempera sul piano a rulli 4 lastre di vetro, che dovevano essere scaricate una ad una e posizionate sul cavalletto;
- che ogni lastra veniva dotata di spessori autoadesivi da applicare sulla superficie, per evitare graffi da contatto;
- che quel giorno erano già state posizionate 18 lastre sul cavalletto.
Ha rappresentato che, mentre si trovava tra il piano a rulli e il cavalletto, all'improvviso alcune delle lastre già posizionate erano cadute violentemente su di lui, investendolo alle spalle e provocando la sua perdita di sensi.
Ha dedotto la sussistenza di una responsabilità datoriale esclusiva per l'accaduto, non avendo posto in essere alcuna manovra difforme rispetto alle istruzioni ricevute.
Ha citato giurisprudenza di legittimità, a sostegno della propria tesi.
Ha quantificato il danno biologico subito – temporaneo e permanente – in Euro
103.162,75, già detratta la somma capitalizzata corrispondente alla rendita riconosciuta da
Inail.
Con memoria di costituzione ha negato la sussistenza di alcuna Controparte_1 responsabilità per l'infortunio subito dalla controparte, evidenziando: di aver correttamente formato e informato il lavoratore, con riferimento alle sue mansioni;
di avergli fornito tutti i d.p.i. necessari (scarpe, guanti, ortoprotezioni, occhiali); di aver messo a sua disposizione attrezzature idonee;
di aver correttamente valutato i rischi aziendali nel DVR, così come le relative misure di sicurezza.
Ha richiamato, a conferma, gli esiti dell'accertamento svolto dall' di Brescia, che CP_3
non aveva rilevato elementi per proseguimento di un procedimento penale nei propri confronti.
Ha evidenziato come la causa dell'infortunio del ricorrente fosse rimasta ignota e ha sottolineato le carenze di allegazione, in ricorso, circa l'asserita violazione di obblighi di sicurezza.
Ha contestato, in ogni caso, la quantificazione del danno e ha chiesto applicarsi – in via subordinata al rigetto delle domande avversarie – la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2 ***
Come noto, l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore, in ragione della posizione di garanzia ricoperta, di salvaguardare l'integrità fisica e l'incolumità morale del prestatore di lavoro mediante l'adozione delle misure imposte dalla legge e dalla comune prudenza nonché di quelle che si rendono in concreto necessarie in ragione della tipologia di lavoro.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, la disposizione in esame introduce una responsabilità di natura contrattuale in capo al datore di lavoro. Ne consegue che, in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio “incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro” (Cassazione civile sez. lav.,
07/07/2020, n.14082).
Grava sul datore di lavoro, invece, l'onere di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” (Cass. n.14082 cit.).
Non è sufficiente, peraltro, un mero inadempimento a fondare la responsabilità del datore di lavoro, bensì un inadempimento c.d. qualificato, cioè “quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno” (Cassazione civile sez. lav., 07/05/2015, n.9209).
Come lucidamente chiarito in giurisprudenza, infatti, “può essere ascritto all'autore a titolo di colpa non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta trasgressiva, ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva. Si tratta, in altri termini, di accertare il rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento, verificando la sussumibilità dell'evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la stessa norma mirava a scongiurare” (Cassazione penale sez. IV, 16/09/2020, n.27242).
Applicando i principi enunciati al caso di specie, devono essere rigettate le domande proposte da parte ricorrente.
Innanzitutto, si osserva che nello stesso atto introduttivo la causa della caduta delle lastre, che ha dato origine al pregiudizio subito dal lavoratore, viene indicata come ignota.
In altri termini, si è dato atto dell'impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio, quanto alla sua origine, e questo sostanzialmente osta all'analisi di
3 eventuali profili di responsabilità datoriale, non potendosi comprendere – in assenza di informazioni circa le ragioni della caduta delle lastre dal cavalletto – se vi fosse una condotta alternativa lecita che la società avrebbe potuto porre in essere e che avrebbe evitato la caduta stessa.
Né tale vizio di allegazione avrebbe potuto essere sanato mediante un approfondimento istruttorio.
Infatti, nella C.N.R. trasmessa alla Procura della Repubblica dall' (doc. 2 CP_4
fasc. ric.), gli operanti intervenuti nell'immediatezza dell'episodio hanno dato atto dell'assenza di elementi utili all'individuazione delle cause della caduta delle lastre per cui è causa. Ciò, in particolare:
- sia sulla base dell'ispezione diretta dei luoghi, effettuata dagli stessi;
- sia a fronte delle S.I.T. allegate, rese dalle uniche persone in grado di riferire sui fatti, cioè l'infortunato e il collega presente, che non hanno saputo dare una spiegazione all'accaduto.
Non è possibile, dunque, stabilire se la caduta sia avvenuta a causa dell'inidoneità delle procedure di carico stabilite dall'azienda (situazione neppure allegata in ricorso); per ragioni riconducibili ad un errore del lavoratore nel seguire le procedure medesime;
ovvero ancora, per un fattore esterno, accidentale.
Unico profilo di responsabilità datoriale potrebbe rinvenirsi, prescindendo dalle cause della caduta delle lastre, nella mancata valutazione del rischio di qualsiasi movimentazione dei vetri, una volta caricati sul cavalletto, a discapito degli operatori;
ovvero nella mancata assunzione di misure idonee a prevenirlo.
Posto che, anche con riferimento a tali aspetti, l'atto introduttivo del giudizio sconta evidenti lacune assertive, in ogni caso si osserva che la società ha, in effetti, correttamente valutato il rischio.
Nello stralcio del DVR allegato alla C.N.R. citata, infatti, si dà atto della “possibilità di caduta di materiale trasportato/stoccato su cavalletti”.
Quali misure di prevenzione di tale tipologia di rischio, è stato previsto, in prima battuta,
l'utilizzo di uno strumento come il cavalletto, che, come indicato anche dall'A.T.S. competente, è conforme alla cd. Direttiva Macchine e, per come strutturato - due basi d'appoggio simmetriche inclinate verso il montante verticale a sezione triangolare - è
4 finalizzato proprio al mantenimento delle lastre in posizione ferma (perlomeno quando non movimentato).
Era inoltre previsto per prassi nota ai lavoratori (come risulta dalle citate S.I.T.), che sul cavalletto venissero caricate lastre sino al raggiungimento del numero massimo di 20 per lato, da ritenersi congruo considerando che il cavalletto, secondo la dichiarazione del costruttore allegata alla C.N.R., aveva una portata standard di 2000 kg (1000 per lato) e
20 lastre del tipo in esame pesavano circa 600 kg. Questo dato, in particolare, si ricava dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal legale rappresentante della società all'udienza del 6.02.2025, coerenti con le misure delle lastre (6 mmX1mX2m) e la tipologia di materiale (vetro temperato).
È vero che – come riportato dai lavoratori alla P.G. intervenuta e dallo stesso legale rappresentante della resistente in sede di interrogatorio libero – solo al raggiungimento del limite di 20 lastre (salvo specifiche richieste del cliente) si procedeva alla legatura delle stesse al cavalletto.
Deve considerarsi, peraltro, che fosse difficilmente prevedibile la possibilità che lastre dal peso di 30 kg l'una, correttamente posizionate su un piano inclinato appositamente strutturato per il loro contenimento, potessero muoversi durante le operazioni di carico, a cavalletto (dal peso, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante e non contestato, di 1000/1200 kg) completamente fermo. Con la conseguenza che doveva ritenersi inesigibile in quanto del tutto sproporzionata rispetto al potenziale rischio, una misura particolarmente gravosa come quella, per esempio, di legare le lastre una per una al cavalletto durante i pochi minuti di attesa tra una “calata” e l'altra.
Inoltre, non può non rilevarsi come nel DVR già citato fossero previste misure oggettivamente utili a prevenire danni derivanti dall'improbabile rischio di caduta delle lastre, a cavalletto fermo, e cioè:
- che il posizionamento dei particolari sui cavalletti avvenisse in modo “sicuro e stabile”;
- che durante le fasi di lavorazione (e in particolare la tempra) fosse vietato stazionare, se non necessario, in prossimità del cavalletto, in modo da evitare possibili urti.
È chiaro che se il ricorrente avesse seguito tali indicazioni e in particolare quella sul suo posizionamento durante i brevi tempi di attesa tra un carico e l'altro, l'infortunio non si sarebbe verificato.
5 Il fatto che il lavoratore fosse a conoscenza di tale regola si evince: non solo dalla documentazione allegata alla C.N.R. in atti, dalla quale risulta che lo stesso fosse stato specificamente formato per la mansione svolta;
ma anche dalle S.I.T. del collega
CP_2
Quest'ultimo, infatti, ha ben spiegato che la procedura di scarico delle lastre prevedesse che, messo il cavalletto di fronte al rullo (di modo da evitare movimenti superflui dei vetri nel trasporto), i due addetti si posizionassero ai lati opposti del rullo stesso, per poi avvicinarsi, al momento dello scarico effettivo, ognuno da un lato della lastra.
Non vi era, in effetti, alcuna oggettiva ragione per il ricorrente di stazionare tra il rullo e il cavalletto, considerata la dinamica dell'operazione, che prevedeva il sollevamento laterale della lastra, per il breve tragitto tra il rullo e il cavalletto posto proprio di fronte. Né in ricorso – pur a fronte della S.I.T. del collega – è stato dedotto alcunché in CP_2 ordine ad un'eventuale assenza di formazione sulle misure di sicurezza prescritte nel
DVR ovvero in relazione all'esistenza di una prassi, tollerata, non conforme alle stesse.
Le domande di parte ricorrente devono dunque essere rigettate.
Le spese di lite, anche in considerazione dell'oggettiva complessità delle questioni di fatto sottese alla decisione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 29/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ZAFFARONI MIRKO
- RICORRENTE contro n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con l'avv. BOLIS FERNANDO
- RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.12.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna di suo datore di lavoro dal Controparte_1
29.08.2011, al risarcimento del danno subito in ragione dell'infortunio occorsogli in data
4.05.2021.
Ha premesso di essere stato addetto, al momento del fatto, allo scarico di lastre di vetro temperato dal piano a rulli dalla macchina di tempera nonché al loro successivo posizionamento su una cavalletta porta vetri, unitamente al collega Controparte_2
Ha precisato:
- che le lastre misuravano circa 2 metri in lunghezza e 1 metro in larghezza e avevano uno spessore di circa 6 mm;
- che durante le operazioni il collega era posizionato all'estremità del piano a rulli per azionare il comando (pedale) che consentiva di far avanzare le lastre di vetro che uscivano dalla macchina di tempera;
- che ad ogni “calata” uscivano dalla macchina a tempera sul piano a rulli 4 lastre di vetro, che dovevano essere scaricate una ad una e posizionate sul cavalletto;
- che ogni lastra veniva dotata di spessori autoadesivi da applicare sulla superficie, per evitare graffi da contatto;
- che quel giorno erano già state posizionate 18 lastre sul cavalletto.
Ha rappresentato che, mentre si trovava tra il piano a rulli e il cavalletto, all'improvviso alcune delle lastre già posizionate erano cadute violentemente su di lui, investendolo alle spalle e provocando la sua perdita di sensi.
Ha dedotto la sussistenza di una responsabilità datoriale esclusiva per l'accaduto, non avendo posto in essere alcuna manovra difforme rispetto alle istruzioni ricevute.
Ha citato giurisprudenza di legittimità, a sostegno della propria tesi.
Ha quantificato il danno biologico subito – temporaneo e permanente – in Euro
103.162,75, già detratta la somma capitalizzata corrispondente alla rendita riconosciuta da
Inail.
Con memoria di costituzione ha negato la sussistenza di alcuna Controparte_1 responsabilità per l'infortunio subito dalla controparte, evidenziando: di aver correttamente formato e informato il lavoratore, con riferimento alle sue mansioni;
di avergli fornito tutti i d.p.i. necessari (scarpe, guanti, ortoprotezioni, occhiali); di aver messo a sua disposizione attrezzature idonee;
di aver correttamente valutato i rischi aziendali nel DVR, così come le relative misure di sicurezza.
Ha richiamato, a conferma, gli esiti dell'accertamento svolto dall' di Brescia, che CP_3
non aveva rilevato elementi per proseguimento di un procedimento penale nei propri confronti.
Ha evidenziato come la causa dell'infortunio del ricorrente fosse rimasta ignota e ha sottolineato le carenze di allegazione, in ricorso, circa l'asserita violazione di obblighi di sicurezza.
Ha contestato, in ogni caso, la quantificazione del danno e ha chiesto applicarsi – in via subordinata al rigetto delle domande avversarie – la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2 ***
Come noto, l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore, in ragione della posizione di garanzia ricoperta, di salvaguardare l'integrità fisica e l'incolumità morale del prestatore di lavoro mediante l'adozione delle misure imposte dalla legge e dalla comune prudenza nonché di quelle che si rendono in concreto necessarie in ragione della tipologia di lavoro.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, la disposizione in esame introduce una responsabilità di natura contrattuale in capo al datore di lavoro. Ne consegue che, in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio “incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro” (Cassazione civile sez. lav.,
07/07/2020, n.14082).
Grava sul datore di lavoro, invece, l'onere di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” (Cass. n.14082 cit.).
Non è sufficiente, peraltro, un mero inadempimento a fondare la responsabilità del datore di lavoro, bensì un inadempimento c.d. qualificato, cioè “quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno” (Cassazione civile sez. lav., 07/05/2015, n.9209).
Come lucidamente chiarito in giurisprudenza, infatti, “può essere ascritto all'autore a titolo di colpa non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta trasgressiva, ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva. Si tratta, in altri termini, di accertare il rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento, verificando la sussumibilità dell'evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la stessa norma mirava a scongiurare” (Cassazione penale sez. IV, 16/09/2020, n.27242).
Applicando i principi enunciati al caso di specie, devono essere rigettate le domande proposte da parte ricorrente.
Innanzitutto, si osserva che nello stesso atto introduttivo la causa della caduta delle lastre, che ha dato origine al pregiudizio subito dal lavoratore, viene indicata come ignota.
In altri termini, si è dato atto dell'impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio, quanto alla sua origine, e questo sostanzialmente osta all'analisi di
3 eventuali profili di responsabilità datoriale, non potendosi comprendere – in assenza di informazioni circa le ragioni della caduta delle lastre dal cavalletto – se vi fosse una condotta alternativa lecita che la società avrebbe potuto porre in essere e che avrebbe evitato la caduta stessa.
Né tale vizio di allegazione avrebbe potuto essere sanato mediante un approfondimento istruttorio.
Infatti, nella C.N.R. trasmessa alla Procura della Repubblica dall' (doc. 2 CP_4
fasc. ric.), gli operanti intervenuti nell'immediatezza dell'episodio hanno dato atto dell'assenza di elementi utili all'individuazione delle cause della caduta delle lastre per cui è causa. Ciò, in particolare:
- sia sulla base dell'ispezione diretta dei luoghi, effettuata dagli stessi;
- sia a fronte delle S.I.T. allegate, rese dalle uniche persone in grado di riferire sui fatti, cioè l'infortunato e il collega presente, che non hanno saputo dare una spiegazione all'accaduto.
Non è possibile, dunque, stabilire se la caduta sia avvenuta a causa dell'inidoneità delle procedure di carico stabilite dall'azienda (situazione neppure allegata in ricorso); per ragioni riconducibili ad un errore del lavoratore nel seguire le procedure medesime;
ovvero ancora, per un fattore esterno, accidentale.
Unico profilo di responsabilità datoriale potrebbe rinvenirsi, prescindendo dalle cause della caduta delle lastre, nella mancata valutazione del rischio di qualsiasi movimentazione dei vetri, una volta caricati sul cavalletto, a discapito degli operatori;
ovvero nella mancata assunzione di misure idonee a prevenirlo.
Posto che, anche con riferimento a tali aspetti, l'atto introduttivo del giudizio sconta evidenti lacune assertive, in ogni caso si osserva che la società ha, in effetti, correttamente valutato il rischio.
Nello stralcio del DVR allegato alla C.N.R. citata, infatti, si dà atto della “possibilità di caduta di materiale trasportato/stoccato su cavalletti”.
Quali misure di prevenzione di tale tipologia di rischio, è stato previsto, in prima battuta,
l'utilizzo di uno strumento come il cavalletto, che, come indicato anche dall'A.T.S. competente, è conforme alla cd. Direttiva Macchine e, per come strutturato - due basi d'appoggio simmetriche inclinate verso il montante verticale a sezione triangolare - è
4 finalizzato proprio al mantenimento delle lastre in posizione ferma (perlomeno quando non movimentato).
Era inoltre previsto per prassi nota ai lavoratori (come risulta dalle citate S.I.T.), che sul cavalletto venissero caricate lastre sino al raggiungimento del numero massimo di 20 per lato, da ritenersi congruo considerando che il cavalletto, secondo la dichiarazione del costruttore allegata alla C.N.R., aveva una portata standard di 2000 kg (1000 per lato) e
20 lastre del tipo in esame pesavano circa 600 kg. Questo dato, in particolare, si ricava dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal legale rappresentante della società all'udienza del 6.02.2025, coerenti con le misure delle lastre (6 mmX1mX2m) e la tipologia di materiale (vetro temperato).
È vero che – come riportato dai lavoratori alla P.G. intervenuta e dallo stesso legale rappresentante della resistente in sede di interrogatorio libero – solo al raggiungimento del limite di 20 lastre (salvo specifiche richieste del cliente) si procedeva alla legatura delle stesse al cavalletto.
Deve considerarsi, peraltro, che fosse difficilmente prevedibile la possibilità che lastre dal peso di 30 kg l'una, correttamente posizionate su un piano inclinato appositamente strutturato per il loro contenimento, potessero muoversi durante le operazioni di carico, a cavalletto (dal peso, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante e non contestato, di 1000/1200 kg) completamente fermo. Con la conseguenza che doveva ritenersi inesigibile in quanto del tutto sproporzionata rispetto al potenziale rischio, una misura particolarmente gravosa come quella, per esempio, di legare le lastre una per una al cavalletto durante i pochi minuti di attesa tra una “calata” e l'altra.
Inoltre, non può non rilevarsi come nel DVR già citato fossero previste misure oggettivamente utili a prevenire danni derivanti dall'improbabile rischio di caduta delle lastre, a cavalletto fermo, e cioè:
- che il posizionamento dei particolari sui cavalletti avvenisse in modo “sicuro e stabile”;
- che durante le fasi di lavorazione (e in particolare la tempra) fosse vietato stazionare, se non necessario, in prossimità del cavalletto, in modo da evitare possibili urti.
È chiaro che se il ricorrente avesse seguito tali indicazioni e in particolare quella sul suo posizionamento durante i brevi tempi di attesa tra un carico e l'altro, l'infortunio non si sarebbe verificato.
5 Il fatto che il lavoratore fosse a conoscenza di tale regola si evince: non solo dalla documentazione allegata alla C.N.R. in atti, dalla quale risulta che lo stesso fosse stato specificamente formato per la mansione svolta;
ma anche dalle S.I.T. del collega
CP_2
Quest'ultimo, infatti, ha ben spiegato che la procedura di scarico delle lastre prevedesse che, messo il cavalletto di fronte al rullo (di modo da evitare movimenti superflui dei vetri nel trasporto), i due addetti si posizionassero ai lati opposti del rullo stesso, per poi avvicinarsi, al momento dello scarico effettivo, ognuno da un lato della lastra.
Non vi era, in effetti, alcuna oggettiva ragione per il ricorrente di stazionare tra il rullo e il cavalletto, considerata la dinamica dell'operazione, che prevedeva il sollevamento laterale della lastra, per il breve tragitto tra il rullo e il cavalletto posto proprio di fronte. Né in ricorso – pur a fronte della S.I.T. del collega – è stato dedotto alcunché in CP_2 ordine ad un'eventuale assenza di formazione sulle misure di sicurezza prescritte nel
DVR ovvero in relazione all'esistenza di una prassi, tollerata, non conforme alle stesse.
Le domande di parte ricorrente devono dunque essere rigettate.
Le spese di lite, anche in considerazione dell'oggettiva complessità delle questioni di fatto sottese alla decisione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 29/05/2025 il Giudice del lavoro
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