Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/05/2025, n. 9711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9711 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07215/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7215 del 2024, proposto da
EL TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, FO Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Risorse Umane, Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
US RD, RO NC, NI La LO, AC Artuso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LOMBARDIA, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove indica in capo alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta (doc.1);
Per quanto di ragione, dell’atto di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 relativi alla REGIONE Lombardia, adottati dal Direttore regionale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.2);
Per quanto di ragione, del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 21,43 comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente, lesivo laddove reca un quesito inerente alla “sottoscrizione e al versamento del capitale” delle S.r.l. errato, incompleto, ambiguo mal posto nella sua formulazione e senza una soluzione corretta, tanto dall’aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato TEST che in graduatoria finale (doc.3); Per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (e se lesivi i successivi atti di rettifica dello stesso) con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente (doc.4);
Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente (doc.5);
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento del quiz contestato con rivalutazione del punteggio complessivo sia al TEST che nella graduatoria di merito per la REGIONE LOMBARDIA della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di + 0,51 punti (pari a 0,43 per risposta equiparata come corretta + 0,08 per storno penalità per risposta sbagliata) e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 21,94.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di FO Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, con dichiarazione depositata in data 23 marzo 2025, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione proposta;
Rilevato che la rinuncia appare correttamente notificata alle amministrazioni resistenti;
Ritenuto, pertanto, di dare atto della rinuncia, disponendo altresì l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO