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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 2 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 505/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 alla via N. Pastore, n. 354, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Raffaele Santoro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via A. Balzico, n. 46; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, , nato a [...] il 18 C.F._2 Parte_2 ottobre 1969, cod. civ. , , nato a C.F._3 Parte_3
Cava de' Tirreni il 21 agosto 1959, cod. fisc. , C.F._4 Parte_4
, nato a [...] il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._5
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_5
, , nata a [...] il 7 C.F._6 Parte_6 febbraio 1984, cod. fisc. , rappresentati e difesi, la prima, da se C.F._7 stessa, ex art. 86 c.p.c., e, i restanti, in virtù di mandato in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta, dall'avv. , con il quale elettivamente Controparte_1 domiciliano in Salerno, alla via A. Diaz, traversa Guglielmi, n. 6; appellati-opposti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 662/2025 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “A) dichiarare la sentenza n. 662/2025 del
Tribunale di Nocera Inferiore nulla, limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, per violazione del principio della soccombenza (virtuale); B) in riforma della predetta sentenza, annullare la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali e, per l'effetto, condannare gli opposti, sigg. , , Parte_2 Parte_3
, e , al pagamento delle spese Parte_4 Parte_5 Parte_6 del giudizio di primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario;
C) Con vittoria nelle spese del presente giudizio, con attribuzione”; per gli appellati (come da comparsa di risposta) – “rigettare l'appello, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 622/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , e , ex Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 14 novembre 2022, così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo gli opposti rinunciato all'atto di precetto notificato all'opponente il 7 novembre 2022 per ottenere il pagamento della somma di euro 6.865,47 in forza della sentenza n. 935/2022, con la quale questa Corte lo aveva condannato alla refusione delle spese processuali;
2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel proporre avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 26 marzo 2025, il assumeva che il Tribunale di Nocera Inferiore, sebbene avesse correttamente Pt_1 accertato che gli opposti non erano legittimati ad agire in executivis, giacché questa Corte, con la sentenza n. 935/2022, lo aveva condannato alla refusione delle spese processuali in favore del loro difensore antistatario, avv. , tuttavia, aveva violato il Controparte_1 principio della soccombenza virtuale, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste
2 dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti di quelle del primo grado del giudizio.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 giugno 2025, l'avv.
[...]
e i contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con CP_1 Parte_2 la conseguenziale conferma della sentenza di prime cure.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
A norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il giudice, di regola, è tenuto a condannare la parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore di quella vittoriosa, sulla quale, di conseguenza, non deve gravare alcun costo del giudizio causalmente riconducibile al comportamento antigiuridico tenuto dall'altra al di fuori dello stesso o con il darvi inizio o con il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio
2000, n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), potendo esercitare il potere di disporne la compensazione, pro quota o in toto, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto quando siano configurabili le ulteriori ipotesi previste dal codice di rito, per come integrate dall'intervento della Consulta.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 77/2018, ha evidenziato che le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, unitamente all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possono legittimare la deroga all'ordinario principio della soccombenza sono costituite, con riguardo alla prima delle due ipotesi espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., da “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
e, con riferimento alla seconda, da similari fattispecie di sopravvenuta modificazione del
3 quadro di riferimento della controversia che ne alterino i termini senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, quali, tra le più evidenti, “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”.
Pertanto, il giudice può avvalersi dell'eccezionale potere di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali quando, al di là delle ipotesi della soccombenza reciproca, siano configurabili casi di assoluta novità del thema decidendum o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio, tra le quali possono annoverarsi una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2019, n. 21157), una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato, non potendo in tale evenienza imputarsi alla controparte di resistere in forza di una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità finché la sola autorità deputata a rilevarla e, cioè, la Consulta, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. ord. 16 marzo 2016, n. 5267; Cass. ord. 15 maggio
2018, n. 11815), l'assenza di un orientamento univoco o consolidato al momento dell'insorgenza della controversia, la sussistenza di modifiche legislative e l'emanazione di statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea successivamente all'inizio del giudizio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), vale a dire vicende giuridiche che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; cfr.
Cass. 14 ottobre 2019, n. 25798; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel compensare tra le parti le spese processuali sul presupposto argomentativo che, pur dovendosi concordare “sulla mancata legittimazione attiva da parte dei sigg.ri , avuto riguardo al Parte_2 provvedimento di distrazione in favore dell'avv. , unica legittimata, pertanto, CP_1 ad agire esecutivamente per il recupero delle spese e competenze legali attribuite con il titolo esecutivo”, tuttavia, “detta carenza di legittimazione attiva non può … travolgere, come richiesto dall'opponente, l'intera intimazione di pagamento, restando la stessa valida per quanto attiene la posizione dell'avv. , a maggior ragione se si CP_1 consideri che l'opposizione è stata spiegata solo contro alcuni degli intimati”, è incorso nella violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per non essere configurabile un'ipotesi di
4 soccombenza parziale, né, tanto meno, alcuna delle altre fattispecie delineate da tale disposizione normativa per derogare al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c..
Ed invero, come emerge per tabulas, il spiegava opposizione al precetto Pt_1 notificatogli dai e dall'avv. il 7 novembre 2022 per contestare il Parte_2 CP_1 diritto di procedere ad espropriazione forzata sulla base della sentenza n. 935/2022 di questa Corte nei confronti dei convenuti e non anche del loro difensore distrattario, che, del resto, non veniva evocato in giudizio e, dunque, non acquisiva la qualità di parte, non essendo destinatario di alcuna domanda.
Ne deriva che, avendo il correttamente eccepito il difetto, in capo ai , Pt_1 Parte_2 della titolarità del credito per il quale costoro, in uno all'avv. , avevano CP_1 preannunciato l'esercizio dell'azione esecutiva, per essere a tal fine legittimato soltanto il loro difensore distrattario (cfr., ex plurimis, Cass. 10 maggio 1984, n. 2870; Cass. 18 ottobre 2003, n. 15639; Cass. 11 novembre 2016, n. 23021; Cass. ord. 26 marzo 2019, n.
8436), l'opposizione era fondata nella sua interezza e non in parte, giacché promossa per negare l'esistenza soltanto del loro diritto.
In sostanza, il nel proporre e notificare l'opposizione al precetto in contestazione Pt_1 unicamente nei confronti dei , tendeva ad ottenere una pronuncia di Parte_2 accertamento negativo del loro diritto di agire in executivis per mancanza della titolarità del credito derivante dalla sentenza n. 935/2022 di questa Corte, non sollevando alcuna contestazione nei riguardi dell'avv. , che, di contro, riconosceva come l'unico CP_1 soggetto legittimato a richiedergli il pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo, con la conseguenza che, accertata la virtuale fondatezza di tale domanda, il giudice di primo grado, nel regolamentare gli oneri processuali, avrebbe dovuto applicare il generale principio stabilito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., per non ricorrere un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Né assume significativo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il nel Pt_1 formulare le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, chiedeva al Tribunale di
Nocera Inferiore di “dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto di cui in premessa”, senza precisare che tale domanda doveva intendersi limitata alla posizione dei , Parte_2 giacché risultava oltremodo evidente che, avendo l'opponente negato la sussistenza della pretesa creditoria dei soli opposti, il petitum non poteva che essere circoscritto alla loro intimazione di pagamento, nel senso che l'invocata pronuncia di illegittimità doveva involgere l'atto propedeutico all'esercizio dell'azione espropriativa nella parte ad essi riferibile, ferma restando la sua indiscussa validità nei confronti dell'avv. . CP_1
5 Ne consegue che, essendo l'opposizione pienamente fondata, non era configurabile alcuna soccombenza reciproca tra il e i , né, tanto meno, alcuna delle altre Pt_1 Parte_2 tassative ipotesi stabilite dall'art. 92, comma 2, c.p.c., sicché il Tribunale di Nocera
Inferiore, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta rinuncia, da parte dei convenuti, all'atto di precetto notificato il 7 novembre 2022, avrebbe dovuto condannarli alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore.
La fondatezza dell'appello spiegato dal comporta, in parziale riforma della Pt_1 sentenza n. 662/2025 del Tribunale di Salerno, la condanna dei alla refusione Parte_2 delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, in euro 2.300,00 per compenso, di cui euro
800,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 900,00 per la fase decisionale, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Santoro, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella.
Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono parimenti gravare sui e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo Parte_2 alle controversie di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'entità degli oneri processuali che il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto porre a carico della parte soccombente, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in euro Pt_1
1.824,00, di cui 174,00 per esborsi ed euro 1.650,00 per compenso (euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 550,00 per la fase decisionale), con refusione in favore dell'avv. Raffaele Santoro, quale procuratore distrattario dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva
a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 622/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato il 26 marzo 2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , in via solidale, alla refusione delle spese del primo
[...] Parte_6
6 grado del giudizio, che si liquidano in euro 2.300,00 per compenso difensivo, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 900,00 per la fase decisionale, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Santoro, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre Parte_1 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella;
2. condanna , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , in via solidale, alla refusione delle spese del secondo
[...] Parte_6 grado del giudizio, che si liquidano in euro 1.824,00, di cui 174,00 per esborsi ed euro
1.650,00 per compenso difensivo (euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 550,00 per la fase decisionale), con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Santoro, quale procuratore distrattario di , ex art. Parte_1
93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 2 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 505/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 alla via N. Pastore, n. 354, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Raffaele Santoro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via A. Balzico, n. 46; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, , nato a [...] il 18 C.F._2 Parte_2 ottobre 1969, cod. civ. , , nato a C.F._3 Parte_3
Cava de' Tirreni il 21 agosto 1959, cod. fisc. , C.F._4 Parte_4
, nato a [...] il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._5
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_5
, , nata a [...] il 7 C.F._6 Parte_6 febbraio 1984, cod. fisc. , rappresentati e difesi, la prima, da se C.F._7 stessa, ex art. 86 c.p.c., e, i restanti, in virtù di mandato in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta, dall'avv. , con il quale elettivamente Controparte_1 domiciliano in Salerno, alla via A. Diaz, traversa Guglielmi, n. 6; appellati-opposti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 662/2025 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “A) dichiarare la sentenza n. 662/2025 del
Tribunale di Nocera Inferiore nulla, limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, per violazione del principio della soccombenza (virtuale); B) in riforma della predetta sentenza, annullare la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali e, per l'effetto, condannare gli opposti, sigg. , , Parte_2 Parte_3
, e , al pagamento delle spese Parte_4 Parte_5 Parte_6 del giudizio di primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario;
C) Con vittoria nelle spese del presente giudizio, con attribuzione”; per gli appellati (come da comparsa di risposta) – “rigettare l'appello, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 622/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , e , ex Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 14 novembre 2022, così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo gli opposti rinunciato all'atto di precetto notificato all'opponente il 7 novembre 2022 per ottenere il pagamento della somma di euro 6.865,47 in forza della sentenza n. 935/2022, con la quale questa Corte lo aveva condannato alla refusione delle spese processuali;
2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel proporre avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 26 marzo 2025, il assumeva che il Tribunale di Nocera Inferiore, sebbene avesse correttamente Pt_1 accertato che gli opposti non erano legittimati ad agire in executivis, giacché questa Corte, con la sentenza n. 935/2022, lo aveva condannato alla refusione delle spese processuali in favore del loro difensore antistatario, avv. , tuttavia, aveva violato il Controparte_1 principio della soccombenza virtuale, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste
2 dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti di quelle del primo grado del giudizio.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 giugno 2025, l'avv.
[...]
e i contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con CP_1 Parte_2 la conseguenziale conferma della sentenza di prime cure.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
A norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il giudice, di regola, è tenuto a condannare la parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore di quella vittoriosa, sulla quale, di conseguenza, non deve gravare alcun costo del giudizio causalmente riconducibile al comportamento antigiuridico tenuto dall'altra al di fuori dello stesso o con il darvi inizio o con il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio
2000, n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), potendo esercitare il potere di disporne la compensazione, pro quota o in toto, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto quando siano configurabili le ulteriori ipotesi previste dal codice di rito, per come integrate dall'intervento della Consulta.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 77/2018, ha evidenziato che le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, unitamente all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possono legittimare la deroga all'ordinario principio della soccombenza sono costituite, con riguardo alla prima delle due ipotesi espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., da “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
e, con riferimento alla seconda, da similari fattispecie di sopravvenuta modificazione del
3 quadro di riferimento della controversia che ne alterino i termini senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, quali, tra le più evidenti, “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”.
Pertanto, il giudice può avvalersi dell'eccezionale potere di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali quando, al di là delle ipotesi della soccombenza reciproca, siano configurabili casi di assoluta novità del thema decidendum o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio, tra le quali possono annoverarsi una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2019, n. 21157), una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato, non potendo in tale evenienza imputarsi alla controparte di resistere in forza di una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità finché la sola autorità deputata a rilevarla e, cioè, la Consulta, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. ord. 16 marzo 2016, n. 5267; Cass. ord. 15 maggio
2018, n. 11815), l'assenza di un orientamento univoco o consolidato al momento dell'insorgenza della controversia, la sussistenza di modifiche legislative e l'emanazione di statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea successivamente all'inizio del giudizio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), vale a dire vicende giuridiche che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; cfr.
Cass. 14 ottobre 2019, n. 25798; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel compensare tra le parti le spese processuali sul presupposto argomentativo che, pur dovendosi concordare “sulla mancata legittimazione attiva da parte dei sigg.ri , avuto riguardo al Parte_2 provvedimento di distrazione in favore dell'avv. , unica legittimata, pertanto, CP_1 ad agire esecutivamente per il recupero delle spese e competenze legali attribuite con il titolo esecutivo”, tuttavia, “detta carenza di legittimazione attiva non può … travolgere, come richiesto dall'opponente, l'intera intimazione di pagamento, restando la stessa valida per quanto attiene la posizione dell'avv. , a maggior ragione se si CP_1 consideri che l'opposizione è stata spiegata solo contro alcuni degli intimati”, è incorso nella violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per non essere configurabile un'ipotesi di
4 soccombenza parziale, né, tanto meno, alcuna delle altre fattispecie delineate da tale disposizione normativa per derogare al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c..
Ed invero, come emerge per tabulas, il spiegava opposizione al precetto Pt_1 notificatogli dai e dall'avv. il 7 novembre 2022 per contestare il Parte_2 CP_1 diritto di procedere ad espropriazione forzata sulla base della sentenza n. 935/2022 di questa Corte nei confronti dei convenuti e non anche del loro difensore distrattario, che, del resto, non veniva evocato in giudizio e, dunque, non acquisiva la qualità di parte, non essendo destinatario di alcuna domanda.
Ne deriva che, avendo il correttamente eccepito il difetto, in capo ai , Pt_1 Parte_2 della titolarità del credito per il quale costoro, in uno all'avv. , avevano CP_1 preannunciato l'esercizio dell'azione esecutiva, per essere a tal fine legittimato soltanto il loro difensore distrattario (cfr., ex plurimis, Cass. 10 maggio 1984, n. 2870; Cass. 18 ottobre 2003, n. 15639; Cass. 11 novembre 2016, n. 23021; Cass. ord. 26 marzo 2019, n.
8436), l'opposizione era fondata nella sua interezza e non in parte, giacché promossa per negare l'esistenza soltanto del loro diritto.
In sostanza, il nel proporre e notificare l'opposizione al precetto in contestazione Pt_1 unicamente nei confronti dei , tendeva ad ottenere una pronuncia di Parte_2 accertamento negativo del loro diritto di agire in executivis per mancanza della titolarità del credito derivante dalla sentenza n. 935/2022 di questa Corte, non sollevando alcuna contestazione nei riguardi dell'avv. , che, di contro, riconosceva come l'unico CP_1 soggetto legittimato a richiedergli il pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo, con la conseguenza che, accertata la virtuale fondatezza di tale domanda, il giudice di primo grado, nel regolamentare gli oneri processuali, avrebbe dovuto applicare il generale principio stabilito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., per non ricorrere un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Né assume significativo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il nel Pt_1 formulare le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, chiedeva al Tribunale di
Nocera Inferiore di “dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto di cui in premessa”, senza precisare che tale domanda doveva intendersi limitata alla posizione dei , Parte_2 giacché risultava oltremodo evidente che, avendo l'opponente negato la sussistenza della pretesa creditoria dei soli opposti, il petitum non poteva che essere circoscritto alla loro intimazione di pagamento, nel senso che l'invocata pronuncia di illegittimità doveva involgere l'atto propedeutico all'esercizio dell'azione espropriativa nella parte ad essi riferibile, ferma restando la sua indiscussa validità nei confronti dell'avv. . CP_1
5 Ne consegue che, essendo l'opposizione pienamente fondata, non era configurabile alcuna soccombenza reciproca tra il e i , né, tanto meno, alcuna delle altre Pt_1 Parte_2 tassative ipotesi stabilite dall'art. 92, comma 2, c.p.c., sicché il Tribunale di Nocera
Inferiore, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta rinuncia, da parte dei convenuti, all'atto di precetto notificato il 7 novembre 2022, avrebbe dovuto condannarli alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore.
La fondatezza dell'appello spiegato dal comporta, in parziale riforma della Pt_1 sentenza n. 662/2025 del Tribunale di Salerno, la condanna dei alla refusione Parte_2 delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, in euro 2.300,00 per compenso, di cui euro
800,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 900,00 per la fase decisionale, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Santoro, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella.
Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono parimenti gravare sui e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo Parte_2 alle controversie di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'entità degli oneri processuali che il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto porre a carico della parte soccombente, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in euro Pt_1
1.824,00, di cui 174,00 per esborsi ed euro 1.650,00 per compenso (euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 550,00 per la fase decisionale), con refusione in favore dell'avv. Raffaele Santoro, quale procuratore distrattario dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva
a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 622/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato il 26 marzo 2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , in via solidale, alla refusione delle spese del primo
[...] Parte_6
6 grado del giudizio, che si liquidano in euro 2.300,00 per compenso difensivo, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 900,00 per la fase decisionale, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Santoro, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre Parte_1 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella;
2. condanna , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , in via solidale, alla refusione delle spese del secondo
[...] Parte_6 grado del giudizio, che si liquidano in euro 1.824,00, di cui 174,00 per esborsi ed euro
1.650,00 per compenso difensivo (euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 550,00 per la fase decisionale), con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Santoro, quale procuratore distrattario di , ex art. Parte_1
93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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