Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2024, n. 23040
CASS
Sentenza 22 agosto 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 12 marzo 2024, riguardante un ricorso presentato dall'INPS contro una decisione della Corte d'Appello di Torino. Le parti in causa erano l'INPS, ricorrente, e un cittadino, intimato. L'INPS contestava la legittimità della decisione della Corte d'Appello che aveva accolto la richiesta del cittadino di optare per l'ASpI, nonostante la sua titolarità di un assegno di invalidità. L'INPS sosteneva che l'opzione dovesse essere esercitata entro un termine stabilito, pena la decadenza del diritto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, affermando che, sebbene l'assegno di invalidità e l'ASpI siano incompatibili, il legislatore non ha previsto un termine di decadenza per l'esercizio dell'opzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza precedente, sottolineando che le norme che stabiliscono decadenze devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, ha evidenziato che il diritto all'opzione deve essere garantito, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2011, che riconosce la possibilità di scelta tra prestazioni concorrenti. Pertanto, il cittadino ha mantenuto il diritto di esercitare l'opzione per l'ASpI, anche dopo il rigetto della sua domanda iniziale.

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Massime1

La coesistenza dell'ASpI e dell'assegno ordinario di invalidità, già in godimento o successivamente riconosciuto, non è consentita, ma l'assicurato ha facoltà di optare per uno dei due trattamenti e, stante la mancata previsione di un termine per esercitare l'opzione, di scegliere l'erogazione dell'indennità anche in sede di ricorso amministrativo avverso il rigetto del riconoscimento dell'ASpI, con l'unica conseguenza che il tardato esercizio dell'opzione comporta, a norma dell'art. 2, comma 41, della l. n. 92 del 2012, la ripetibilità delle somme indebitamente erogate a titolo di ASpI.

Commentari2

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 settembre 2024 (r.o. n. 206 del 2024), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), «in combinato disposto» con l'art. 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2024, n. 23040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23040
Data del deposito : 22 agosto 2024

Testo completo