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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Benuzzi Valentina e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, via Vannetti n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 06.06.2009 in Riva del Garda preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
Rispetto ai rapporti tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa sita in Riva del Garda, Via del Masetto, n. 1/A, già adibita a residenza coniugale, tavolarmente identificata in C.C. Riva, P.T. 4401 II,
p.ed. 2268, p.m. 7 e di proprietà dei coniugi ciascuno per la quota di ½ in comunione legale, comprensiva di tutte le pertinenze e gli accessori così come gli arredi e i corredi, viene assegnata in godimento alla signora
Parte_1
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento e domanda risarcitoria per eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali;
4. Le rate residue del mutuo ipotecario d.d. 19.05.2011, rep. n. 19158, racc. n. 9574 a firma del Notaio dott. registrato a Riva del Persona_1
Garda in data 10.06.2011 al n. 2318 serie 1T continueranno ad essere corrisposte da entrambi i coniugi ciascuno nella misura del 50% sino alla scadenza;
a tal fine, i coniugi mantengono attivo il conto corrente cointestato n. 129229 acceso presso la Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto e collegato al mutuo di cui sopra;
5. I coniugi, estinto il mutuo cointestato d.d. 19.05.2011, rep. n. 19158, racc. n. 9574 a firma del Notaio dott. registrato a Riva del Persona_1
Garda in data 10.06.2011 al n. 2318 serie 1T, si impegnano a donare la pag. 2 di 6 propria quota di proprietà dell'immobile già adibito a residenza coniugale alla figlia che diventerà proprietaria con la quota di 1/1. CP_1
Qualora per ragioni di estrema necessità e gravità si rendesse necessario procedere alla vendita del suddetto immobile prima dell'estinzione del mutuo, i coniugi daranno incarico per i relativi incombenti ad una o più agenzie individuando di comune accordo il prezzo minimo di vendita;
il ricavato della cessione verrà utilizzato per estinguere il mutuo ed il residuo verrà attribuito nella misura del 50% a ciascun coniuge;
6. A far data dal deposito del suddetto ricorso, la signora si farà Pt_1
carico in via esclusiva del pagamento delle spese condominiali e delle utenze relative all'immobile alla stessa assegnato;
7. L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS e l'Assegno Unico
Provinciale saranno percepiti per intero dalla signora Parte_1
8. Le detrazioni per i figli a carico spettano nella misura del 100% al signor;
Parte_2
9. A ciascun coniuge viene assegnato in via esclusiva il contenuto di quanto in deposito sui rispettivi conti corrente, quindi, alla signora Pt_1
quanto depositato sul conto corrente uninominale n. 243852 aperto presso
Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto e al signor quanto Parte_2
depositato sul conto corrente uninominale n. 01/439313 acceso presso
Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto;
10. I coniugi, al di fuori di quanto previsto nei punti di cui sopra, si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e si dichiarano soddisfatti in ogni loro diritto;
pag. 3 di 6 11. Per effetto della separazione personale, la comunione legale dei coniugi si scioglierà ai sensi dell'art. 191 c.c. convertendosi in comunione ordinaria;
Rispetto alla figlia minore:
12. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad CP_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla stessa e si impegneranno a curarla ed istruirla con costanza e continuità; i genitori assumeranno singolarmente in base ai turni di responsabilità le decisione relative all'ordinaria quotidianità;
13. La minore abiterà con la madre presso l'abitazione sita CP_1
Riva del Garda, Via del Masetto, n. 1/A, ove è già fissata la sua residenza;
14. Quanto alle visite del padre alla figlia, il signor starà Parte_2
con a weekend alternati secondo gli orari che saranno concordati di CP_1
volta in volta dalle parti compatibilmente con i loro impegni e le esigenze della minore;
15. Durante la settimana, anche in considerazione dell'età della minore
(16 anni), il signor starà con la figlia nelle giornate che Parte_2
saranno concordate di volta in volta dalle parti compatibilmente con i loro impegni e le esigenze della minore;
16. Durante i periodi di vacanza da scuola della minore, le parti accorderanno di volta in volta gli orari in cui la minore starà con l'uno o con l'altro genitore, ferme in ogni caso le pattuizioni di cui sopra;
17. Quanto al mantenimento ordinario della figlia, il signor Parte_2
corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di CP_1
la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 16 di ciascun mese a pag. 4 di 6 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_1
[...]
18. Le spese straordinarie scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizioni, tasse, mensa, libri, trasporti, materiale scolastico da acquistarsi all'inizio della scuola, gite e uscite didattiche varie,), mediche, sportive (per una attività sportiva alla volta, materiale e attrezzatura sportiva), ludico/ricreative (Grest, campus ecc.) verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, previo accordo se di importo superiore ad € 200,00 ciascuna (l'accordo non è richiesto se la spesa è medica ed urgente) e comunque mediante l'esibizione di scontrini o fatture attestanti la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione del giustificativo del pagamento.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da sms o e-mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ove una singola spesa straordinaria concordata fosse superiore ad Euro
200,00= (duecento/00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata, sempre previa comunicazione ed accettazione da parte di entrambi del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
pag. 5 di 6 Debbono considerarsi spese straordinarie anche le scuole/centri ricreativi estivi e invernali o i campeggi nonché l'acquisto della relativa attrezzatura ed ancora le lezioni private eventualmente impartite al minore;
19. I genitori rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità della figlia, acconsentono inoltre al rilascio e al rinnovo del passaporto della stessa. Tale operazione deve comunque essere resa nota e condivisa con l'altro genitore almeno 30 giorni prima del suo verificarsi;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Benuzzi Valentina e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, via Vannetti n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 06.06.2009 in Riva del Garda preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
Rispetto ai rapporti tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa sita in Riva del Garda, Via del Masetto, n. 1/A, già adibita a residenza coniugale, tavolarmente identificata in C.C. Riva, P.T. 4401 II,
p.ed. 2268, p.m. 7 e di proprietà dei coniugi ciascuno per la quota di ½ in comunione legale, comprensiva di tutte le pertinenze e gli accessori così come gli arredi e i corredi, viene assegnata in godimento alla signora
Parte_1
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento e domanda risarcitoria per eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali;
4. Le rate residue del mutuo ipotecario d.d. 19.05.2011, rep. n. 19158, racc. n. 9574 a firma del Notaio dott. registrato a Riva del Persona_1
Garda in data 10.06.2011 al n. 2318 serie 1T continueranno ad essere corrisposte da entrambi i coniugi ciascuno nella misura del 50% sino alla scadenza;
a tal fine, i coniugi mantengono attivo il conto corrente cointestato n. 129229 acceso presso la Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto e collegato al mutuo di cui sopra;
5. I coniugi, estinto il mutuo cointestato d.d. 19.05.2011, rep. n. 19158, racc. n. 9574 a firma del Notaio dott. registrato a Riva del Persona_1
Garda in data 10.06.2011 al n. 2318 serie 1T, si impegnano a donare la pag. 2 di 6 propria quota di proprietà dell'immobile già adibito a residenza coniugale alla figlia che diventerà proprietaria con la quota di 1/1. CP_1
Qualora per ragioni di estrema necessità e gravità si rendesse necessario procedere alla vendita del suddetto immobile prima dell'estinzione del mutuo, i coniugi daranno incarico per i relativi incombenti ad una o più agenzie individuando di comune accordo il prezzo minimo di vendita;
il ricavato della cessione verrà utilizzato per estinguere il mutuo ed il residuo verrà attribuito nella misura del 50% a ciascun coniuge;
6. A far data dal deposito del suddetto ricorso, la signora si farà Pt_1
carico in via esclusiva del pagamento delle spese condominiali e delle utenze relative all'immobile alla stessa assegnato;
7. L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS e l'Assegno Unico
Provinciale saranno percepiti per intero dalla signora Parte_1
8. Le detrazioni per i figli a carico spettano nella misura del 100% al signor;
Parte_2
9. A ciascun coniuge viene assegnato in via esclusiva il contenuto di quanto in deposito sui rispettivi conti corrente, quindi, alla signora Pt_1
quanto depositato sul conto corrente uninominale n. 243852 aperto presso
Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto e al signor quanto Parte_2
depositato sul conto corrente uninominale n. 01/439313 acceso presso
Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto;
10. I coniugi, al di fuori di quanto previsto nei punti di cui sopra, si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e si dichiarano soddisfatti in ogni loro diritto;
pag. 3 di 6 11. Per effetto della separazione personale, la comunione legale dei coniugi si scioglierà ai sensi dell'art. 191 c.c. convertendosi in comunione ordinaria;
Rispetto alla figlia minore:
12. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad CP_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla stessa e si impegneranno a curarla ed istruirla con costanza e continuità; i genitori assumeranno singolarmente in base ai turni di responsabilità le decisione relative all'ordinaria quotidianità;
13. La minore abiterà con la madre presso l'abitazione sita CP_1
Riva del Garda, Via del Masetto, n. 1/A, ove è già fissata la sua residenza;
14. Quanto alle visite del padre alla figlia, il signor starà Parte_2
con a weekend alternati secondo gli orari che saranno concordati di CP_1
volta in volta dalle parti compatibilmente con i loro impegni e le esigenze della minore;
15. Durante la settimana, anche in considerazione dell'età della minore
(16 anni), il signor starà con la figlia nelle giornate che Parte_2
saranno concordate di volta in volta dalle parti compatibilmente con i loro impegni e le esigenze della minore;
16. Durante i periodi di vacanza da scuola della minore, le parti accorderanno di volta in volta gli orari in cui la minore starà con l'uno o con l'altro genitore, ferme in ogni caso le pattuizioni di cui sopra;
17. Quanto al mantenimento ordinario della figlia, il signor Parte_2
corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di CP_1
la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 16 di ciascun mese a pag. 4 di 6 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_1
[...]
18. Le spese straordinarie scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizioni, tasse, mensa, libri, trasporti, materiale scolastico da acquistarsi all'inizio della scuola, gite e uscite didattiche varie,), mediche, sportive (per una attività sportiva alla volta, materiale e attrezzatura sportiva), ludico/ricreative (Grest, campus ecc.) verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, previo accordo se di importo superiore ad € 200,00 ciascuna (l'accordo non è richiesto se la spesa è medica ed urgente) e comunque mediante l'esibizione di scontrini o fatture attestanti la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione del giustificativo del pagamento.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da sms o e-mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ove una singola spesa straordinaria concordata fosse superiore ad Euro
200,00= (duecento/00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata, sempre previa comunicazione ed accettazione da parte di entrambi del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
pag. 5 di 6 Debbono considerarsi spese straordinarie anche le scuole/centri ricreativi estivi e invernali o i campeggi nonché l'acquisto della relativa attrezzatura ed ancora le lezioni private eventualmente impartite al minore;
19. I genitori rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità della figlia, acconsentono inoltre al rilascio e al rinnovo del passaporto della stessa. Tale operazione deve comunque essere resa nota e condivisa con l'altro genitore almeno 30 giorni prima del suo verificarsi;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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