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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 835/2025
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Daniele Sodani Giudice rel.
dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
visto il reclamo ex art. 669 - terdecies cpc depositato da Pt_1
avverso il decreto reso dal Giudice dott.ssa Giulia Sorrentino nel
[...]
procedimento iscritto al numero R.G. 743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra e il Condomonio di via Parte_1
Sergio Angelucci n. 1, 3, 9 in Cerveteri, riservato al Collegio per la decisione all'udienza del 23.05.2025, sostituita con il deposito delle note scritte.
FATTO E DIRITTO
Parte reclamante ha impugnato ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. un decreto emesso dal primo giudice con il quale è stata respinta la cautela inaudita altera parte “considerato che allo stato non appaiono sussistenti elementi che giustifichino l'emissione di provvedimenti cautelari inaudita
altera parte, atteso che la ricorrente non ha dedotto alcun motivo per cui la
convocazione della controparte potrebbe in concreto pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, così come previsto dall'art. 669 sexies
c.p.c.”.
Parte reclamata si è costituita eccependo l'inammissibilità del reclamo e l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.
Il termine (5.05.2025) assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza per la costituzione del reclamato ha natura ordinatoria e non rende inefficace o invalida la comparsa depositata successivamente. Con la costituzione avvenuta in data 6.05.2025 il reclamato ha svolto, inoltre, mere difese senza pregiudizio in concreto sul contraddittorio e sulle prerogative difensive della controparte.
Il reclamo avverso il decreto con il quale il giudice inaudita altera parte respinge la misura cautelare e nel contempo rimette al prosieguo la trattazione nel merito dell'istanza cautelare nel contraddittorio tra le parti è
inammissibile.
Infatti, l'art. 669 terdecies c.p.c. prevede la reclamabilità della sola
“ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare” e non del relativo decreto con cui il giudice ha concesso o negato la tutela inaudita altera parte.
Il controllo dei provvedimenti emessi con il decreto è previsto nell'ambito dell'udienza fissata dal giudice nel contraddittorio delle parti,
attraverso la pronuncia dell'ordinanza conclusiva del procedimento.
Il decreto con cui si è concessa o negata la tutela inaudita altera parte,
dunque, non può essere censurato con lo strumento del reclamo, riservato dal legislatore ai soli provvedimenti cautelari dotati di una relativa stabilità e definitività, quali le ordinanze, il che si giustifica anche per la breve efficacia del provvedimento emesso senza contraddittorio, destinato a trasformarsi comunque in un'ordinanza, questa invece soggetta al reclamo.
Il reclamo va dichiarato, pertanto, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del Dm vigente, dell'assenza di istruttoria e del valore indeterminabile di scarsa complessità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo così provvede:
-Dichiara inammissibile il reclamo;
-Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
di via Sergio Angelucci n. 1, 3, 9 in Cerveteri delle spese di lite da
[...]
liquidarsi nella somma di euro 2.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 28.05.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Sodani Roberta Nardone
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Daniele Sodani Giudice rel.
dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
visto il reclamo ex art. 669 - terdecies cpc depositato da Pt_1
avverso il decreto reso dal Giudice dott.ssa Giulia Sorrentino nel
[...]
procedimento iscritto al numero R.G. 743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra e il Condomonio di via Parte_1
Sergio Angelucci n. 1, 3, 9 in Cerveteri, riservato al Collegio per la decisione all'udienza del 23.05.2025, sostituita con il deposito delle note scritte.
FATTO E DIRITTO
Parte reclamante ha impugnato ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. un decreto emesso dal primo giudice con il quale è stata respinta la cautela inaudita altera parte “considerato che allo stato non appaiono sussistenti elementi che giustifichino l'emissione di provvedimenti cautelari inaudita
altera parte, atteso che la ricorrente non ha dedotto alcun motivo per cui la
convocazione della controparte potrebbe in concreto pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, così come previsto dall'art. 669 sexies
c.p.c.”.
Parte reclamata si è costituita eccependo l'inammissibilità del reclamo e l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.
Il termine (5.05.2025) assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza per la costituzione del reclamato ha natura ordinatoria e non rende inefficace o invalida la comparsa depositata successivamente. Con la costituzione avvenuta in data 6.05.2025 il reclamato ha svolto, inoltre, mere difese senza pregiudizio in concreto sul contraddittorio e sulle prerogative difensive della controparte.
Il reclamo avverso il decreto con il quale il giudice inaudita altera parte respinge la misura cautelare e nel contempo rimette al prosieguo la trattazione nel merito dell'istanza cautelare nel contraddittorio tra le parti è
inammissibile.
Infatti, l'art. 669 terdecies c.p.c. prevede la reclamabilità della sola
“ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare” e non del relativo decreto con cui il giudice ha concesso o negato la tutela inaudita altera parte.
Il controllo dei provvedimenti emessi con il decreto è previsto nell'ambito dell'udienza fissata dal giudice nel contraddittorio delle parti,
attraverso la pronuncia dell'ordinanza conclusiva del procedimento.
Il decreto con cui si è concessa o negata la tutela inaudita altera parte,
dunque, non può essere censurato con lo strumento del reclamo, riservato dal legislatore ai soli provvedimenti cautelari dotati di una relativa stabilità e definitività, quali le ordinanze, il che si giustifica anche per la breve efficacia del provvedimento emesso senza contraddittorio, destinato a trasformarsi comunque in un'ordinanza, questa invece soggetta al reclamo.
Il reclamo va dichiarato, pertanto, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del Dm vigente, dell'assenza di istruttoria e del valore indeterminabile di scarsa complessità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo così provvede:
-Dichiara inammissibile il reclamo;
-Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
di via Sergio Angelucci n. 1, 3, 9 in Cerveteri delle spese di lite da
[...]
liquidarsi nella somma di euro 2.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 28.05.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Sodani Roberta Nardone