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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE SI, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 156/2023, posta in deliberazione all'udienza del 18 novembre 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Foligno, in Via Monte Acuto n. 49, presso lo studio dell'avvocato Leonardo Botti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Terni Corso del popolo 26 presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Lavari, che la rappresenta, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
-resistente-
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_2 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante 35/37, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e ha chiesto accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 10/04/2013 sino al 31/01/2015, con mansioni di un impiegato II livello, addetto alle vendite, CCNL Terziario Commercio e per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro € 47.911,74 come da conteggi che depositava e al danno pensionistico per l'importo di €
10.000,00. In via subordinata, nel caso di conferma della sussistenza tra le parti di un rapporto di agenzia, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle indennità tutte spettanti a norma del contratto di agenzia in atti, dell'Accordo Nazionale Agenti e/o Cod. Civ. per € 30.804,00, come da conteggio, per lo scioglimento del rapporto (FIRR, suppl. clientela,
Meritocratica AEC, patto di non concorrenza) con oneri previdenziali a carico della preponente, oltre alla condanna al risarcimento del danno per violazione del diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c., da quantificarsi in
€ 20.000,00 nonché alla corresponsione di una indennità di incasso denaro ex art. 1744 c.c. per € 7.000,00 nonché all'ulteriore risarcimento del danno in favore del ricorrente per violazione, da parte della convenuta, LI obblighi di lealtà e buona fede ex artt. 1218 - 1749 c.c., da liquidarsi per un ammontare di € 10.000,00.
A fondamento del ricorso ha dedotto di aver sottoscritto in data 10/04/2013 con la un contratto Controparte_3 di mandato per agente plurimandatario (cfr. all. 1 al ricorso) per la vendita di prodotti a marchio Unilever con previsione, tra l'altro, di: - provvigione del 6% sugli affari diretti e indiretti eseguiti nella zona a lui assegnata;
- divieto di incassare crediti se non previo consenso scritto della ditta;
- riversamento in azienda entro tre giorni dell'eventuale incasso di somme di denaro;
conferimento incarico a tempo indeterminato a partire dal
10/04/2013, con facoltà per entrambe le parti di recesso con preavviso;
- affidamento di un listino prezzi – cataloghi – campionario e di una lista clienti, periodicamente consegnatagli;
che la Controparte_1 recedeva da detto contratto con comunicazione 10/10/2014 (cfr. all 2 al ricorso), concedendo il preavviso di mesi due al 10/12/2014, poi prorogato sino al 31/01/2015 a mezzo comunicazione 09/12/2014. Deduceva che la prestazione lavorativa si era svolta senza assunzione di rischio proprio e con modalità e requisiti propri di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094
c.c., con mansioni proprie di impiegato di II livello, addetto alle vendite, di aver utilizzato un automezzo fornitogli dalla Controparte_3
Autocarro Mercedes con cella frigorifera tg. TR 308769 con insegna pubblicitaria Algida;
che non esisteva alcuna zona in esclusiva, in quanto nelle zone ove operava Foligno, Trevi, Assisi, Spello e dintorni operavano per la convenuta anche altri soggetti, tali e Persona_2 Per_3
che la lista clienti gli veniva consegnata periodicamente dalla
[...] stessa e LI era obbligato a recarsi almeno due volte a settimana, a CP_1 seconda dell'importanza LI stessi, presso i vari clienti;
che questi ultimi erano già clienti Unilever e acquisiti dalla concessionaria;
che CP_1 settimanalmente egli provvedeva poi a consegnare alla datrice di lavoro a
Stroncone gli importi pagati dai clienti;
che le direttive venivano impartite da e;
che osserva un orario di lavoro tutti i Parte_2 CP_1 giorni, compresi i sabati e le domeniche, dalle 06:00 alle 18:00; che richiedeva l'intervento della Direzione Territoriale dell'Umbria per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e, quindi, adiva il giudice del lavoro del tribunale di Terni.
Si costituiva in giudizio, con articolata memoria, la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Assumeva che il ricorrente era sempre stato un lavoratore autonomo (titolare di partita IVA , agente di commercio (scritto all'Enasarco, P.IVA_1 matricola n. 7038380); che, anche prima di lavorare con la convenuta, svolgeva la professione di agente di commercio per la MABE S.r.l; che in virtù del rapporto in essere da anni, la stessa aveva Controparte_4 chiesto alla di continuare Controparte_1 ad operare con gli agenti della ex MABE S.r.l., stipulando contratti di agenzia con gli agenti che avevano operato nel settore e nella zona ex concessione MABE S.r.l. per continuare a porre in vendita i prodotti
Unilever; che stante l'ampliamento delle zone di vendita, necessitava di nuovi agenti, contattava , Persona_2 Persona_3 [...]
e (tutti ex agenti MABE S.r.l.) e sottoscriveva Tes_1 Parte_1 con gli stessi un contratto di mandato per agenzia;
che a Per_2
venivano assegnate le zone: Cannara e comuni limitrofi;
- a
[...] venivano assegnate le zone: Santa Maria LI AN ed Testimone_1 alberghi della Provincia di Perugia;
- D vendeva solo Persona_3 pasticceria presso gli Alberghi e non prodotti surgelati Algida;
- a
[...]
venivano assegnate le zone: Foligno, Trevi, Assisi, Spello e Parte_1 dintorni.
Assumeva che fu lo stesso ad indicare, per la zona dallo stesso Pt_1 servita con MABE S.r.l., alcuni dei clienti presenti nella lista;
che nulla opponeva la società non avendo mai assegnato loro zone in esclusiva e avendo sempre lasciato agli agenti – tutti plurimandatari, come espressamente indicato in contratto, con facoltà LI stessi, quindi, di poter vendere altri prodotti anche alimentari, purché non in concorrenza/dello stesso genere di quelli oggetto di contratto di agenzia - massima autonomia e libertà di azione;
che, essendo un agente plurimandatario, il ben Pt_1 avrebbe potuto lavorare per diverse aziende mandanti contemporaneamente;
che il si recava presso la sede della società per rifornirsi di prodotti Pt_1 nei giorni e secondo gli orari dallo stesso scelti e operava in autonomia senza essere minimamente soggetto a potere direttivo e disciplinare della preponente né a verifica dell'orario di lavoro;
che non riconsegnava tutta la merce invenduta con un ammanco di 2.853,59 euro risultante da documenti allegati, dallo stesso ricorrente sottoscritti (all.to 8 alla memoria di costituzione).
Lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto del di Pt_1 ricevere le richieste differenze retributive e insisteva nel rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, si costituiva in CP_ giudizio, l' di Terni, in persona del direttore pro tempore chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, accertato l'obbligo di versamento dei contributi, la convenuta venisse condannata al pagamento in favore dell' dell'importo dei contributi relativi al periodo e alle somme CP_2 rivendicate in ricorso, nei limiti dei termini di prescrizione, anche in via di condanna generica, oltre sanzioni civili ed interessi come per legge, con vittoria di spese funzioni e onorari;
in subordine nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese funzioni e onorari in favore dell' . CP_2
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, escussione testimoniale, all'odierna udienza viene decisa ai sensi dell'art. 429 cpc con sentenza contestuale. Il ricorrente ha chiesto in via principale il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Giova rammentare che, alla stregua del generale principio di ripartizione LI oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve dimostrare la sussistenza LI elementi (c.d. “indici rivelatori”) caratteristici della subordinazione, anche e soprattutto qualora il rapporto sia stato diversamente qualificato dalle parti (cfr. Cass. sez. lav. n. 1427 del
15/02/1997; n. 5826 del 13/03/2007; n. 5872 del 04/03/2008); “Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (Cass.
11530/13). Come è noto, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. 16935/2013; Cass.
23999/2012; Cass. 1893/2007); detto vincolo di soggezione discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative,
e la sua esistenza va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2728 del 08/02/2010). Accanto a tale elemento fondamentale della subordinazione, la giurisprudenza ha individuato ulteriori indici c.d. sussidiari o accessori, quali: l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione,
l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze. Ebbene, la ricorrenza di tali elementi, valutati con giudizio sintetico e non atomistico, può essere indicativa della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso la Corte di cassazione ha affermato che: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici e adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. 4171/2006).
In ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, giova, poi, rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta” (cfr. Cass. civ.
9696/2009); e ancora “La discriminante essenziale tra rapporto di Agenzia e rapporto di lavoro subordinato non è costituita dalla sottoposizione alle direttive altrui, che è elemento presente nell'uno e nell'altro rapporto, ma dal rischio, che è totalmente a carico dell'agente e che è comunque da escludere
- con la conseguente inconfigurabilità di un rapporto di Agenzia nel caso di prestazione di attività compensata con retribuzione fissa” (cfr. Cass. civ.
Sez. L, Sentenza n. 3507 del 24/05/1986); “In relazione alla norma di cui all'art. 1748 cod.civ., di carattere ordinatorio, le parti stipulanti il contratto di agenzia possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo LI affari trattati (come ad esempio un somma fissa per ogni contratto concluso) con l'unico limite costituito dalla natura del contratto, che preclude la fissazione del corrispettivo mediante una retribuzione fissa svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare LI affari promossi;
le stesse parti possono anche derogare alla disposizione del secondo comma della norma citata - secondo cui se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita - non solo stabilendo la nozione di parte eseguita e la misura della proporzione, ma anche ricorrendo a criteri diversi di determinazione del compenso dell'agente” (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 10588 del 09/10/1991); “In materia di contribuzione pensionistica a favore LI agenti di commercio, la norma dell'art. 6, primo comma, della l. 2 febbraio 1973 n. 12, che, nel caso di mancata maturazione a favore dell'agente di compensi dell'ammontare annuo corrispondente al contributo minimo di legge, prevede il versamento,
a totale carico del preponente, della "differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati", presuppone la maturazione di un diritto, sia pur minimo, dell'agente a compensi provvigionali, cioè collegati al compimento di affari o alla conclusione di contratti (essendo esclusa nel rapporto di agenzia la previsione di una retribuzione fissa, svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare LI affari)” (Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 1737 del
19/02/1998).
Secondo la giurisprudenza della Suprema corte in relazione alle attività lavorative che si svolgono fuori dei locali dell'azienda e sono caratterizzate da margini di libertà organizzativa nell'esecuzione della prestazione di lavoro, gli indici della subordinazione vanno ravvisati in presenza di una assidua attività di direzione e di controllo esercitata sul lavoratore, consistente in una serie di prescrizioni e di verifiche idonee a sottrargli qualsiasi effettiva autonomia (vedi Cass. 23 ottobre 2001, n. 13027 e da ultimo Cass. Sentenza n. 16603/2009). La giurisprudenza citata ha ribadito che la linea di discrimine del contratto in parola rispetto al rapporto di subordinazione è data dalla presenza, nel primo, del rischio a carico dell'agente e dell'autonomia nello svolgimento della prestazione. L'agente assume il rischio del risultato utile della sua attività, mentre il dipendente trasferisce tale rischio, attraverso la sicurezza della retribuzione, sul proprio datore di lavoro.
Determinante, al riguardo, è la presenza della retribuzione a provvigione, che consiste in una percentuale sull'ammontare dell'affare andato a buon fine. Mentre non è determinante la proprietà dell'automezzo impiegato dall'agente, dovendosi ritenere sufficiente la disponibilità dello stesso. Con riferimento all'altro elemento discriminante, cioè l'autonomia dell'agente, va osservato, peraltro, che esso non è decisivo per l'individuazione della figura in esame. È la stessa legge (art. 1476 cod. civ.) che pone a carico dell'agente l'obbligo di seguire le istruzioni del preponente, obbligo che può risultare accentuato dalla particolare natura dell'attività economica esercitata dal preponente, nonché dall'impianto organizzativo dal medesimo predisposto. La predeterminazione LI itinerari mensili o settimanali da percorrere o del numero dei clienti da visitare, non è stato ritenuto elemento idoneo ad escludere l'esistenza di un rapporto di agenzia (Cass. 1° settembre 1986, n. 5364). La soggezione al potere direttivo inerisce, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, solo alle modalità di svolgimento dell'attività e non già al risultato.
Afferma al riguardo la Suprema Corte che la configurabilità del rapporto di agenzia, in luogo di un rapporto di lavoro subordinato, non è esclusa da direttive ad opera del preponente (metodo di vendita "porta a porta"), ove si tratti di modesta limitazione dell'autonomia dell'agente, attinente soltanto alle modalità di svolgimento dell'attività e rispondente al comune interesse delle parti (Cass. 22 dicembre 1983, n. 7560). Il criterio distintivo fondamentale tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato deve ravvisarsi nel fatto che, oggetto del primo, è lo svolgimento a favore di una impresa di un'attività economica con una organizzazione autonoma che si sostanzia in un risultato di lavoro a rischio dell'agente, con il solo vincolo verso il preponente di una stabile collaborazione: invece, oggetto del secondo, è la prestazione in regime di subordinazione, di energia e di lavoro, il cui risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera economico giuridica dell'imprenditore (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto una ipotesi di vendita cosiddetta "porta a porta") (Cass. 2 febbraio 1988, n. 984). Ancora la
Suprema Corte afferma che la discriminante essenziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato non è costituita dalla sottoposizione alle direttive altrui, ma dal rischio che è totalmente a carico dell'agente e che è, comunque, escluso, con la conseguente inconfigurabilità del rapporto di agenzia, nel caso di prestazione compensata con retribuzione fissa (Cass. 24 maggio 1986, n. 3507).
Alla stregua di questi principi, la prova della subordinazione idonea a superare sia il dato del contratto in essere tra le parti, pacificamente di agenzia, che della sua corretta esecuzione (con maturazione di provvigioni), che la circostanza che il ricorrente fosse agente di commercio, è mancata in quanto non vi è nessuna prova che lo stesso fosse vincolato ad osservare modalità tali da escludere qualsiasi effettiva autonomia.
Non è emersa, infatti, prova che venissero impartite direttive "dettagliate", con determinazione LI itinerari da seguire e delle modalità da rispettare nelle vendite;
è emerso che il ricorrente non aveva nessun obbligo di redigere rapportini giornalieri, secondo indicazioni aziendali specifiche e predeterminate, ma semplicemente di firmare e far firmare i documenti fiscali di accompagnamento della merce;
non vi era nessun controllo sull'andamento delle vendite;
non è emersa la prova che venissero corrisposti anticipi provvigionali, mai conguagliati, artificio che spesso nasconde una retribuzione fissa senza rischio di impresa;
i periodi di riposo non erano predeterminati;
e non vi era l'obbligo di avvertire in caso di assenza.
Il ricorrente, poi, era titolare di partita IVA , agente di P.IVA_1 commercio (iscritto all'Enasarco, matricola n. 7038380), anche prima di lavorare con la società convenuta quando svolgeva la professione di agente di commercio per la MABE S.r.l.
Emerge, viceversa, dal contratto di agenzia in essere tra le parti, che all'agente era concessa la facoltà di servirsi di un automezzo aziendale, che le provvigioni erano liquidate sugli incassi (e pertanto la sollecita consegna faceva maturare prima i diritti dell'agente alla riscossione).
Non è stato provato che fosse la mandante a stabilire gli itinerari, e non direttamente l'agente in modo che gli stessi risultassero funzionali rispetto al “giro” di clienti che era stato da lui ipotizzato.
Deduce, poi, parte resistente che il ricorrente ha consapevolmente accettato la natura autonoma del rapporto di lavoro senza nulla rivendicare nel corso dell'intero rapporto durante il quale (in possesso di Partita Iva ed iscritto all'ENASARCO) ha emesso regolari fatture per le provvigioni (cfr. all.to 9 al ricorso).
Dalle prove testimoniali espletate non è emerso in alcun modo l'esercizio del potere disciplinare da parte della preponente Parte_3
[...]
Per vero è emerso che il ricorrete, in regime di completa autonomia, organizzava da solo il proprio lavoro, il “giro” dei clienti, non essendo emersa l'imposizione da parte del datore di lavoro del numero di visite da effettuare né della frequenza delle stesse (cfr. dichiarazioni rese dal teste
) Testimone_2
Non è emerso neppure che la presenza oraria fosse imposta o rilevata in alcun modo. Neppure è merso che egli dovesse giustificare le assenze o essere autorizzato a poter godere delle ferie.
Dalle fatture in atti è risultato che il ricorrente assumeva su di sé il rischio delle tentate vendite (cfr. all.to 9 al ricorso).
Quanto al mezzo di trasporto, il teste (cfr. teste ha Testimone_2 confermato che la forniva Controparte_1 agli agenti il mezzo refrigerato, il più delle volte con contatto di comodato gratuito verbale.
In ogni caso, non può non evidenziarsi che, l'aver fornito il mezzo di lavoro, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non è certamente indice di subordinazione difettando il rapporto di tutti gli indici primari della subordinazione stessa, potendosi ritenere sufficiente la disponibilità dello stesso.
Alla luce di quanto sopra esposto non può non evidenziarsi come i dischi cronotachigrafi, di cui il ricorrente ha chiesto l'esibizione, nulla potrebbero provare in ordine alla asserita subordinazione in quanto dagli stessi è possibile rilevare i chilometri percorsi e gli orari di marcia ma non certamente gli eventuali ordini o le direttive eventualmente impartite.
È pure emerso dalla prova che il ricorrente in autonomia, sceglieva il giro delle visite da effettuare concordandone l'orario direttamente con i clienti
(cfr dichiarazioni rese dai testi e . Tes_3 Tes_4
È emerso in definitiva che il ricorrente non si sia limitato a svolgere attività consistente nel ricevere e trasmettere ordini, effettuare consegne e ricevere incassi servendosi a proprio rischio e spese di mezzi di proprietà della preponente, in quanto l'attività di tentata vendita, come riconosciuto in giurisprudenza, è affatto compatibile con il rapporto di agenzia, integrando una prestazione accessoria rispetto all'obbligo principale dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti (obbligo che, incontestatamente, il ricorrente ha parimenti svolto).
Invero, “Il contratto in tentata vendita, pacificamente ammesso nell'ambito del rapporto di agenzia, consiste nella consegna della merce contestualmente alla sua vendita ovvero in un secondo momento. Affinché venga distinto dal contratto di lavoro subordinato è sempre necessario che il rapporto mantenga i caratteri tipici dell'agenzia ovvero che l'obbligo principale dell'agente consista nello svolgimento di attività promozionale, autonomamente organizzata e gestita.
Lo svolgimento, quindi, di attività materiali da parte dell'agente, come la consegna ai clienti dei prodotti venduti, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, rientra nell'ambito del rapporto di agenzia ed è soggetto alla disciplina di questa qualora abbia carattere subordinato e complementare rispetto all'obbligo principale dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti.” (Tribunale Bergamo sez. lav., 15/03/2018, n.147).
Del resto, ed in generale, l'obbligo di svolgere prestazioni accessorie è compatibile con il rapporto di agenzia, e, anzi, la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che “l'incarico di promuovere (…) verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”, che ex art.1742 c.c. costituisce la specifica obbligazione dell'agente, possa essere svolta anche attraverso la gestione di un punto vendita delle merci del preponente medesimo.
Ancora, “Ai fini della qualificabilità di un rapporto come contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 cod. civ., non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell'agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti sia con la loro ricerca attiva attraverso visite personali sia a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, ed anche mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente, in quanto anche attraverso la vendita può esser diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, dandosi impulso ed incremento al relativo commercio. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto sussistente un rapporto di agenzia tra il soggetto incaricato di gestire lo spaccio di un consorzio agrario, e il stesso).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11794 del 02/08/2003, Rv.
565640 - 01).
L'attività di tentata vendita non può dunque ricondursi al lavoro subordinato, in difetto di allegazione e di prova LI elementi tipici della subordinazione.
Le circostanze sopra richiamate, sono state confermate dai testi escussi.
Il teste proprietario di un bar tabacchi a Foligno, ha dichiarato Tes_5
“Non so se il ricorrente avesse un orario di lavoro da rispettare. Se avevo bisogno chiamavo io il ricorrente o passava lui per ricaricare i prodotti mancanti. ADR non so se venivano impartite al ricorrente direttive datoriali.
ADR il ricorrente passava autonomamente, regolarmente per rifornire i frigo. Il ricorrente ricaricava il frigo automamente. Erano anni che lavorava con noi e ha sempre fatto così anche quando lavoravamo con BE. Cap. 2 il ricorrente usava un automezzo fornito dalla ciò mi diceva il CP_1 ricorrente.
ADR Il lo accompagnava ogni tanto d'estate e veniva con il ricorrente e Pt_2 si occupava di controllate il posizionamento dei frigo o se avevamo bisogno di tavoli, ombrelloni e portaceneri a marchio Algida ADR no, il non mi Pt_2 chiedeva come si comportava i ADR il ci spiegava se c'erano Pt_1 Pt_2 prodotti che si vendevano di più e che era bene tenerli, ma erano consigli.
ADR non ricordo se il ci applicava sconti per conto delle società”. Pt_2
Il teste agente di commercio per la ditta dal 2013. Testimone_2 CP_1
Ha confermato che Foligno era zona del E che “gli ex agenti Pt_1
MABE S.r.l., zona di Foligno e dintorni erano i Sig.ri , Persona_2
e e ha poi Persona_3 Testimone_1 Parte_1 specificato che si occupava della zona di Cannara e Persona_2 comuni limitrofi cap. si occupava della zona di Santa Persona_4
Maria LI AN e LI alberghi della Provincia di Perugia. Cap. 9 io mi occupavo nella Provincia di Perugia, della tentata vendita di soli prodotti di pasticceria presso gli Alberghi e della vendita di prodotti surgelati Algida;
ero libero di proporre tutti i prodotti della Cap. 10 è vero CP_1 [...]
si occupava della zona di Foligno, Trevi, Assisi, Spello e dintorni Parte_1 che già frequentava per MABE S.r.l. prima dell'aprile 2013”.
Il teste ha poi confermato che “Cap. 12 noi con la BE eravamo liberi di acquisire i clienti dove volevamo e la non ci ha dato nessun obbligo di CP_1 zona ma ci ha lasciato liberi di operare come credevamo. ADR La ci CP_1 ha dato un elenco dei clienti che era lo stesso che avevamo alla BE e ci disse di continuare a fare quello che facevamo alla BE, senza nessun obbligo;
potevamo fare quello e/o altro”
Ha confermato la circostanza che gli agenti erano plurimandatari “e potevamo vendere altri prodotti oltre quelli della purché non in CP_1 concorrenza”.
Il teste ha confermato che non vi era vincolo orario da rispettare, posto che ognuno era libero di gestirsi come preferiva, che non si dovevano chiedere ferie né essere autorizzati in tal senso (“cap. 33 non è vero nessuno di noi osservava un vincolo di orario. Ognuno si gestiva come voleva. Io per il mio interesse se il cliente mi chiama la domenica ci vado visto che lavoro a provvigione. Cap. 36 non dovevamo giustificare le assenze dovute a malattia o motivi personali. Avvisavamo che stavamo male per correttezza
Cap. 37 no, assolutamente non dovevamo chiedere le ferie cap. 38 è vero la ha sempre fornito gli Controparte_1 agenti di mezzo refrigerato, il più delle volte con contatto di comodato gratuito verbale. ADR Mi sembra che nel mio caso il comodato fosse per iscritto”).
, ha dichiarato di essere proprietario di un bar che il Testimone_6 ricorrente riforniva di gelati, e che il “ADR veniva una/due volte alla Pt_1 settimana, faceva il giro e passava. Io non l'ho mai chiamato, comunque di regola no. Cap. 3 da me veniva sempre il ricorrente, qualche volta è passato l'ispettore. ADR normalmente passava secondo il suo giro, aveva un giorno che aveva scelto il io sapevo che passava quel giorno, io non glielo Pt_1 avevo indicato e non so se il giorno lo avesse indicato il . CP_1
Infine, il teste ha affermato “Cap. 15 il organizzava da Parte_2 Pt_1 solo il lavoro, ovvero il “giro” dei clienti cui recarsi, decideva in autonomia da chi recarsi, quando e con quale frequenza. Nessuno dava orari di consegna o di zone;
gli consigliavo di fare dei giri per risparmiare carburante che era a carico della società”.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda principale, volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto in essere tra le parti, deve essere rigettato.
Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento di tutte le spettanze del rapporto di agenzia.
Occorre premettere che in base agli AEC, in caso di cessazione del rapporto deve essere corrisposta all'agente un'indennità di risoluzione, articolata su tre componenti: la prima, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, deve essere obbligatoriamente accantonata presso l'Enasarco e viene riconosciuta all'agente in tutti i casi (FIRR), l'indennità suppletiva di clientela, spetta solo nel caso in cui il contratto si sciolga a iniziativa del preponente e in assenza di un fatto addebitabile all'agente, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente; sempre qualora l'agente abbia subito incolpevolmente il recesso della preponente e a condizione che l'apporto di clientela da parte dell'agente nel corso del rapporto superi determinati livelli, infine, gli è riconosciuta, una terza componente, denominata “meritocratica”.
Invero, l'art. 1750 c.c. prevede la facoltà per ciascuna delle parti di recedere dal contratto dandone preavviso all'altra entro il termine prestabilito e l'art. 10 dell'AEC dispone che in caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della mandante la stessa dovrà darne comunicazione all'agente con un preavviso che varia a seconda della durata del rapporto.
Nell'ambito del rapporto di agenzia, il diritto al preavviso in capo all'agente e al preponente in caso di recesso dell'altra parte può essere escluso solo ove sussista una giusta causa di recesso.
Va rigettata la domanda del ricorrente relativa all'indennità meritocratica, risultando carente la prova dello specifico elemento dello sviluppo della clientela o LI affari con i clienti esistenti, nulla avendo sul punto provato prima ancora che dedotti il ricorrente. Neppure il ha provato che Pt_1
l'azienda continui a godere dei vantaggi economici anche successivamente alla cessazione del proprio rapporto.
Devono richiamarsi i condivisibili principi già affermati dalla giurisprudenza di merito con riferimento all'onere della prova gravante sull'agente in relazione alla indennità di cui all'art.1751 c.c.: “L'art. 1751
c.c. richiede (sia nella vecchia che nella nuova formulazione), quale presupposto indefettibile del diritto all'indennità, che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente e che i vantaggi patrimoniali del suo operato permangano in capo al preponente stesso;
l'onere della prova su tale presupposto spetta all'agente che agisce per la richiesta dell'indennità”
(Corte appello Torino 29/10/2001).
“I fatti costitutivi del preteso diritto all'indennità meritocratica ai sensi dell'art. 1751 c.c. devono essere provati dal richiedente” (Tribunale Milano sez. XI, 19/10/2020, n.6470).
E, ancora, con particolare riferimento all'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. si osserva che la stessa presuppone che all'atto della cessazione l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Nel rapporto di agenzia, il diritto all'indennità di scioglimento del contratto - secondo la disciplina dell'art. 1751 c.c. derivante dalla modifica del primo alinea del primo comma attuata dal d. lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 al fine di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria n. 86/653 del 18 dicembre 1986- è subordinato alla concorrente presenza sia del requisito della permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione LI affari compiuta dall'agente, sia della rispondenza ad equità dell'attribuzione all'agente dell'indennità, in considerazione delle circostanze del caso concreto e in particolare delle provvigioni da lui perse (cfr. Cass. 2 maggio 2000, n. 5467).
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova, né documentale né orale, né chiesto di dimostrare la sussistenza LI elementi di fatto e di diritto necessari per il sorgere del diritto alla corresponsione di tale indennità, consistenti nell'aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti, continuando il preponente, anche dopo il recesso, a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, condizione espressamente prevista dalla norma
(cfr. art. 1751 c.c.) per il riconoscimento dell'indennità in questione.
Generica ed esplorativa pare, in difetto della proposizione di altri mezzi di prova da parte del ricorrente, la richiesta di ordine di esibizione della documentazione contabile.
Con riferimento all'indennità di risoluzione del rapporto (cd. FIRR) deve evidenziarsi che la stessa dev'essere pagata dal preponente che non abbia effettuato i dovuti accantonamenti nel corso del rapporto (o che li abbia effettuati in misura inferiore al dovuto).
Come noto “In caso di risoluzione del rapporto di agenzia, mentre non spetta all'agente l'indennità sostitutiva di clientela ove il rapporto sia cessato per volontà ed iniziativa dell'agente, invece compete in ogni caso all'agente,
a norma dell'art. 1751 cod. civ. e delle corrispondenti norme LI accordi economici collettivi, l'indennità di scioglimento del contratto, che è dovuta - in tutto od in parte - dal preponente ove il medesimo non abbia provveduto a versare all' per l'accreditamento sul conto dell'agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che è onere del proponente - il quale eccepisca essere tale indennità dovuta dal convenuto- provare di aver regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo. (V 2879/90, mass n
466468; ( V 2685/90, mass n 466357).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n.
12223 del 29/12/1990, Rv. 470333 – 01)
Nel caso di specie parte convenuta ha dedotto e provato di aver accantonato presso l'Ensarco la quota FIRR (cfr. all.to 11 alla memoria di costituzione), avendo dedotto che nell'anno 2013 ai fini FIRR, il ha maturato Pt_1 provvigioni per Euro 19.465,00 e la società ha versato il contributo CP_1
Enasarco pari ad Euro 357,40 mentre nell'anno 2014 ai fini FIRR il Pt_1 ha maturato provvigioni per Euro 23.835,30 e la società ha versato il CP_1 contributo Enasarco pari ad Euro 455,35 come dallo stesso Enasarco conteggiato e documentato dall'estratto della distinta on line - recante l'attestazione del pagamento - estratta dal sito del citato Ente di Previdenza
(cfr. all.to 15 alla memoria di costituzione).
Quanto al FIRR del gennaio 2015, parte convenuta ha dedotto che nulla è stato richiesto dal né il ricorrente ha prodotto alcuna fattura. Pt_1
Deve pertanto ritenersi che il FIRR spettante per l'anno 2015 corrisponde al minimo di legge, ossia euro 104,50 (ossia ancora Euro 418,00 contribuzione minima annua diviso quattro (trimestri) (all.to 16 alla memoria d costituzione), come emerge dai condivisibili conteggi prodotti da parte ricorrente che appaiono immuni da vizi logici.
Spetta all'agente “...l'indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto….. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia”.
Secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente, che appaiono immuni da vizi logici e non specificamente contestati da parte resistente, dovrà essere liquidata a tale titolo la somma di 2.520 euro.
Quanto all'indennità di cassa, deduce parte resistente che il era stato Pt_1 autorizzato – per espressa previsione contrattuale – all'incasso dei crediti presso la clientela e gli veniva corrisposta, una indennità spettante a tale titolo di incasso denaro, concordata dalle parti nella misura dello 0,50%
(come da punto 2 del contratto, cfr. all.to 4 alla memoria di costituzione) - in aggiunta alle provvigioni dallo stesso agente maturate e determinate contrattualmente nella misura del 6,5%.
Per quanto concerne l'indennità di maneggio del denaro oggetto l'articolo 5 dell'AEC Commercio 2009 prevede che “Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero LI insoluti”.
Dunque, l'obbligo di prevedere uno specifico compenso è previsto solo in presenza di un incarico continuativo di riscossione e con responsabilità contabile.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che era previsto uno 0,50% per indennità di incasso come da contratto (cfr. all.to 4 alla comparsa) e ch risulta essere stato liquidato con le provvigioni.
Del pari infondata la richiesta di risarcimento del danno per violazione, LI obblighi di lealtà e buona fede ex artt. 1218 - 1749 c.c.; alcun risarcimento può essere richiesto a tal proposito essendo emerso che il ricorrente, era agente plurimandatario, come espressamente indicato in contratto ed emerso dalla prova orale, con facoltà, quindi, di poter vendere altri prodotti anche alimentari, purché non in concorrenza/dello stesso genere di quelli oggetto di contratto di agenzia - massima autonomia e libertà di azione.
Emerge agli atti che il contratto non prevede alcun compenso in relazione all'obbligo di non concorrenza, assunto dall'agente per il periodo successivo alla cessazione del contratto. Tuttavia, il ricorrente ha chiesto al giudice di liquidare comunque un'indennità a carico della preponente, come espressamente previsto dall'art. 1751 bis c.c. (“Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto LI accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.”). Ai sensi dell'art 8 dell'A.E.C. Commercio 2009, secondo il quale “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia. E' esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate. a) La base di calcolo dell'indennità
è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni. b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l'indennità verrà corrisposta nella misura dell'85%
(ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
- 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;
- 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) el monte provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto”.
Parte convenuta non ha allegato né provato la violazione da parte del ricorrente del patto di non concorrenza né ha prodotto conteggi alternativi. Nella specie le parti non hanno pattuito espressamente un corrispettivo. Ne discende che la determinazione dovrà essere fatta dal giudice in via equitativa, come pure domandato dal ricorrente. Tenuto conto della media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza del contratto di agenzia a solo titolo di provvigione (nella specie euro 72.000, diviso due anni di durata del rapporto, euro 36.000 medi annui), appare equo liquidare l'indennità abbattendo detto importo medio del 20% (euro 28.800) in considerazione del fatto che in base al contratto di agenzia l'agente era plurimandatario, quindi dividere per 24 (che è la durata massima del patto ex lege) e moltiplicare l'importo per tanti mesi quanti sono quelli previsti convenzionalmente dalle parti nel p.n.c. (nella specie 24), pervenendo così alla cifra di euro 28.800, che appare congruo abbattere del 50% in considerazione della durata del rapporto (due anni), così pervenendo all'importo di euro 14.400,00 euro che appare adeguato anche tenuto conto delle cause di cessazione del contratto di agenzia.
Le spese di lite possono essere compensate per metà con pagamento a carico della convenuta della restante metà in favore del ricorrente. CP_ Possono essere integralmente compensate tra il ricorrente e l' le spese di lite.
PQM
Il tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG 156/2023:
1)Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di FIRR spettante per l'anno 2015, della somma di euro 104,50, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2520,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, titolo di indennità suppletiva di clientela;
3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 14.400,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di patto di non concorrenza;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5) compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento del restante metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida per l'intero in euro 3.500, oltre Iva e cpa come per legge. CP_ 5) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e
Terni, 18 novembre 2025
Il giudice
HE SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE SI, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 156/2023, posta in deliberazione all'udienza del 18 novembre 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Foligno, in Via Monte Acuto n. 49, presso lo studio dell'avvocato Leonardo Botti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Terni Corso del popolo 26 presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Lavari, che la rappresenta, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
-resistente-
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_2 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante 35/37, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e ha chiesto accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 10/04/2013 sino al 31/01/2015, con mansioni di un impiegato II livello, addetto alle vendite, CCNL Terziario Commercio e per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro € 47.911,74 come da conteggi che depositava e al danno pensionistico per l'importo di €
10.000,00. In via subordinata, nel caso di conferma della sussistenza tra le parti di un rapporto di agenzia, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle indennità tutte spettanti a norma del contratto di agenzia in atti, dell'Accordo Nazionale Agenti e/o Cod. Civ. per € 30.804,00, come da conteggio, per lo scioglimento del rapporto (FIRR, suppl. clientela,
Meritocratica AEC, patto di non concorrenza) con oneri previdenziali a carico della preponente, oltre alla condanna al risarcimento del danno per violazione del diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c., da quantificarsi in
€ 20.000,00 nonché alla corresponsione di una indennità di incasso denaro ex art. 1744 c.c. per € 7.000,00 nonché all'ulteriore risarcimento del danno in favore del ricorrente per violazione, da parte della convenuta, LI obblighi di lealtà e buona fede ex artt. 1218 - 1749 c.c., da liquidarsi per un ammontare di € 10.000,00.
A fondamento del ricorso ha dedotto di aver sottoscritto in data 10/04/2013 con la un contratto Controparte_3 di mandato per agente plurimandatario (cfr. all. 1 al ricorso) per la vendita di prodotti a marchio Unilever con previsione, tra l'altro, di: - provvigione del 6% sugli affari diretti e indiretti eseguiti nella zona a lui assegnata;
- divieto di incassare crediti se non previo consenso scritto della ditta;
- riversamento in azienda entro tre giorni dell'eventuale incasso di somme di denaro;
conferimento incarico a tempo indeterminato a partire dal
10/04/2013, con facoltà per entrambe le parti di recesso con preavviso;
- affidamento di un listino prezzi – cataloghi – campionario e di una lista clienti, periodicamente consegnatagli;
che la Controparte_1 recedeva da detto contratto con comunicazione 10/10/2014 (cfr. all 2 al ricorso), concedendo il preavviso di mesi due al 10/12/2014, poi prorogato sino al 31/01/2015 a mezzo comunicazione 09/12/2014. Deduceva che la prestazione lavorativa si era svolta senza assunzione di rischio proprio e con modalità e requisiti propri di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094
c.c., con mansioni proprie di impiegato di II livello, addetto alle vendite, di aver utilizzato un automezzo fornitogli dalla Controparte_3
Autocarro Mercedes con cella frigorifera tg. TR 308769 con insegna pubblicitaria Algida;
che non esisteva alcuna zona in esclusiva, in quanto nelle zone ove operava Foligno, Trevi, Assisi, Spello e dintorni operavano per la convenuta anche altri soggetti, tali e Persona_2 Per_3
che la lista clienti gli veniva consegnata periodicamente dalla
[...] stessa e LI era obbligato a recarsi almeno due volte a settimana, a CP_1 seconda dell'importanza LI stessi, presso i vari clienti;
che questi ultimi erano già clienti Unilever e acquisiti dalla concessionaria;
che CP_1 settimanalmente egli provvedeva poi a consegnare alla datrice di lavoro a
Stroncone gli importi pagati dai clienti;
che le direttive venivano impartite da e;
che osserva un orario di lavoro tutti i Parte_2 CP_1 giorni, compresi i sabati e le domeniche, dalle 06:00 alle 18:00; che richiedeva l'intervento della Direzione Territoriale dell'Umbria per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e, quindi, adiva il giudice del lavoro del tribunale di Terni.
Si costituiva in giudizio, con articolata memoria, la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Assumeva che il ricorrente era sempre stato un lavoratore autonomo (titolare di partita IVA , agente di commercio (scritto all'Enasarco, P.IVA_1 matricola n. 7038380); che, anche prima di lavorare con la convenuta, svolgeva la professione di agente di commercio per la MABE S.r.l; che in virtù del rapporto in essere da anni, la stessa aveva Controparte_4 chiesto alla di continuare Controparte_1 ad operare con gli agenti della ex MABE S.r.l., stipulando contratti di agenzia con gli agenti che avevano operato nel settore e nella zona ex concessione MABE S.r.l. per continuare a porre in vendita i prodotti
Unilever; che stante l'ampliamento delle zone di vendita, necessitava di nuovi agenti, contattava , Persona_2 Persona_3 [...]
e (tutti ex agenti MABE S.r.l.) e sottoscriveva Tes_1 Parte_1 con gli stessi un contratto di mandato per agenzia;
che a Per_2
venivano assegnate le zone: Cannara e comuni limitrofi;
- a
[...] venivano assegnate le zone: Santa Maria LI AN ed Testimone_1 alberghi della Provincia di Perugia;
- D vendeva solo Persona_3 pasticceria presso gli Alberghi e non prodotti surgelati Algida;
- a
[...]
venivano assegnate le zone: Foligno, Trevi, Assisi, Spello e Parte_1 dintorni.
Assumeva che fu lo stesso ad indicare, per la zona dallo stesso Pt_1 servita con MABE S.r.l., alcuni dei clienti presenti nella lista;
che nulla opponeva la società non avendo mai assegnato loro zone in esclusiva e avendo sempre lasciato agli agenti – tutti plurimandatari, come espressamente indicato in contratto, con facoltà LI stessi, quindi, di poter vendere altri prodotti anche alimentari, purché non in concorrenza/dello stesso genere di quelli oggetto di contratto di agenzia - massima autonomia e libertà di azione;
che, essendo un agente plurimandatario, il ben Pt_1 avrebbe potuto lavorare per diverse aziende mandanti contemporaneamente;
che il si recava presso la sede della società per rifornirsi di prodotti Pt_1 nei giorni e secondo gli orari dallo stesso scelti e operava in autonomia senza essere minimamente soggetto a potere direttivo e disciplinare della preponente né a verifica dell'orario di lavoro;
che non riconsegnava tutta la merce invenduta con un ammanco di 2.853,59 euro risultante da documenti allegati, dallo stesso ricorrente sottoscritti (all.to 8 alla memoria di costituzione).
Lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto del di Pt_1 ricevere le richieste differenze retributive e insisteva nel rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, si costituiva in CP_ giudizio, l' di Terni, in persona del direttore pro tempore chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, accertato l'obbligo di versamento dei contributi, la convenuta venisse condannata al pagamento in favore dell' dell'importo dei contributi relativi al periodo e alle somme CP_2 rivendicate in ricorso, nei limiti dei termini di prescrizione, anche in via di condanna generica, oltre sanzioni civili ed interessi come per legge, con vittoria di spese funzioni e onorari;
in subordine nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese funzioni e onorari in favore dell' . CP_2
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, escussione testimoniale, all'odierna udienza viene decisa ai sensi dell'art. 429 cpc con sentenza contestuale. Il ricorrente ha chiesto in via principale il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Giova rammentare che, alla stregua del generale principio di ripartizione LI oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve dimostrare la sussistenza LI elementi (c.d. “indici rivelatori”) caratteristici della subordinazione, anche e soprattutto qualora il rapporto sia stato diversamente qualificato dalle parti (cfr. Cass. sez. lav. n. 1427 del
15/02/1997; n. 5826 del 13/03/2007; n. 5872 del 04/03/2008); “Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (Cass.
11530/13). Come è noto, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. 16935/2013; Cass.
23999/2012; Cass. 1893/2007); detto vincolo di soggezione discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative,
e la sua esistenza va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2728 del 08/02/2010). Accanto a tale elemento fondamentale della subordinazione, la giurisprudenza ha individuato ulteriori indici c.d. sussidiari o accessori, quali: l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione,
l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze. Ebbene, la ricorrenza di tali elementi, valutati con giudizio sintetico e non atomistico, può essere indicativa della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso la Corte di cassazione ha affermato che: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici e adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. 4171/2006).
In ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, giova, poi, rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta” (cfr. Cass. civ.
9696/2009); e ancora “La discriminante essenziale tra rapporto di Agenzia e rapporto di lavoro subordinato non è costituita dalla sottoposizione alle direttive altrui, che è elemento presente nell'uno e nell'altro rapporto, ma dal rischio, che è totalmente a carico dell'agente e che è comunque da escludere
- con la conseguente inconfigurabilità di un rapporto di Agenzia nel caso di prestazione di attività compensata con retribuzione fissa” (cfr. Cass. civ.
Sez. L, Sentenza n. 3507 del 24/05/1986); “In relazione alla norma di cui all'art. 1748 cod.civ., di carattere ordinatorio, le parti stipulanti il contratto di agenzia possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo LI affari trattati (come ad esempio un somma fissa per ogni contratto concluso) con l'unico limite costituito dalla natura del contratto, che preclude la fissazione del corrispettivo mediante una retribuzione fissa svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare LI affari promossi;
le stesse parti possono anche derogare alla disposizione del secondo comma della norma citata - secondo cui se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita - non solo stabilendo la nozione di parte eseguita e la misura della proporzione, ma anche ricorrendo a criteri diversi di determinazione del compenso dell'agente” (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 10588 del 09/10/1991); “In materia di contribuzione pensionistica a favore LI agenti di commercio, la norma dell'art. 6, primo comma, della l. 2 febbraio 1973 n. 12, che, nel caso di mancata maturazione a favore dell'agente di compensi dell'ammontare annuo corrispondente al contributo minimo di legge, prevede il versamento,
a totale carico del preponente, della "differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati", presuppone la maturazione di un diritto, sia pur minimo, dell'agente a compensi provvigionali, cioè collegati al compimento di affari o alla conclusione di contratti (essendo esclusa nel rapporto di agenzia la previsione di una retribuzione fissa, svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare LI affari)” (Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 1737 del
19/02/1998).
Secondo la giurisprudenza della Suprema corte in relazione alle attività lavorative che si svolgono fuori dei locali dell'azienda e sono caratterizzate da margini di libertà organizzativa nell'esecuzione della prestazione di lavoro, gli indici della subordinazione vanno ravvisati in presenza di una assidua attività di direzione e di controllo esercitata sul lavoratore, consistente in una serie di prescrizioni e di verifiche idonee a sottrargli qualsiasi effettiva autonomia (vedi Cass. 23 ottobre 2001, n. 13027 e da ultimo Cass. Sentenza n. 16603/2009). La giurisprudenza citata ha ribadito che la linea di discrimine del contratto in parola rispetto al rapporto di subordinazione è data dalla presenza, nel primo, del rischio a carico dell'agente e dell'autonomia nello svolgimento della prestazione. L'agente assume il rischio del risultato utile della sua attività, mentre il dipendente trasferisce tale rischio, attraverso la sicurezza della retribuzione, sul proprio datore di lavoro.
Determinante, al riguardo, è la presenza della retribuzione a provvigione, che consiste in una percentuale sull'ammontare dell'affare andato a buon fine. Mentre non è determinante la proprietà dell'automezzo impiegato dall'agente, dovendosi ritenere sufficiente la disponibilità dello stesso. Con riferimento all'altro elemento discriminante, cioè l'autonomia dell'agente, va osservato, peraltro, che esso non è decisivo per l'individuazione della figura in esame. È la stessa legge (art. 1476 cod. civ.) che pone a carico dell'agente l'obbligo di seguire le istruzioni del preponente, obbligo che può risultare accentuato dalla particolare natura dell'attività economica esercitata dal preponente, nonché dall'impianto organizzativo dal medesimo predisposto. La predeterminazione LI itinerari mensili o settimanali da percorrere o del numero dei clienti da visitare, non è stato ritenuto elemento idoneo ad escludere l'esistenza di un rapporto di agenzia (Cass. 1° settembre 1986, n. 5364). La soggezione al potere direttivo inerisce, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, solo alle modalità di svolgimento dell'attività e non già al risultato.
Afferma al riguardo la Suprema Corte che la configurabilità del rapporto di agenzia, in luogo di un rapporto di lavoro subordinato, non è esclusa da direttive ad opera del preponente (metodo di vendita "porta a porta"), ove si tratti di modesta limitazione dell'autonomia dell'agente, attinente soltanto alle modalità di svolgimento dell'attività e rispondente al comune interesse delle parti (Cass. 22 dicembre 1983, n. 7560). Il criterio distintivo fondamentale tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato deve ravvisarsi nel fatto che, oggetto del primo, è lo svolgimento a favore di una impresa di un'attività economica con una organizzazione autonoma che si sostanzia in un risultato di lavoro a rischio dell'agente, con il solo vincolo verso il preponente di una stabile collaborazione: invece, oggetto del secondo, è la prestazione in regime di subordinazione, di energia e di lavoro, il cui risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera economico giuridica dell'imprenditore (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto una ipotesi di vendita cosiddetta "porta a porta") (Cass. 2 febbraio 1988, n. 984). Ancora la
Suprema Corte afferma che la discriminante essenziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato non è costituita dalla sottoposizione alle direttive altrui, ma dal rischio che è totalmente a carico dell'agente e che è, comunque, escluso, con la conseguente inconfigurabilità del rapporto di agenzia, nel caso di prestazione compensata con retribuzione fissa (Cass. 24 maggio 1986, n. 3507).
Alla stregua di questi principi, la prova della subordinazione idonea a superare sia il dato del contratto in essere tra le parti, pacificamente di agenzia, che della sua corretta esecuzione (con maturazione di provvigioni), che la circostanza che il ricorrente fosse agente di commercio, è mancata in quanto non vi è nessuna prova che lo stesso fosse vincolato ad osservare modalità tali da escludere qualsiasi effettiva autonomia.
Non è emersa, infatti, prova che venissero impartite direttive "dettagliate", con determinazione LI itinerari da seguire e delle modalità da rispettare nelle vendite;
è emerso che il ricorrente non aveva nessun obbligo di redigere rapportini giornalieri, secondo indicazioni aziendali specifiche e predeterminate, ma semplicemente di firmare e far firmare i documenti fiscali di accompagnamento della merce;
non vi era nessun controllo sull'andamento delle vendite;
non è emersa la prova che venissero corrisposti anticipi provvigionali, mai conguagliati, artificio che spesso nasconde una retribuzione fissa senza rischio di impresa;
i periodi di riposo non erano predeterminati;
e non vi era l'obbligo di avvertire in caso di assenza.
Il ricorrente, poi, era titolare di partita IVA , agente di P.IVA_1 commercio (iscritto all'Enasarco, matricola n. 7038380), anche prima di lavorare con la società convenuta quando svolgeva la professione di agente di commercio per la MABE S.r.l.
Emerge, viceversa, dal contratto di agenzia in essere tra le parti, che all'agente era concessa la facoltà di servirsi di un automezzo aziendale, che le provvigioni erano liquidate sugli incassi (e pertanto la sollecita consegna faceva maturare prima i diritti dell'agente alla riscossione).
Non è stato provato che fosse la mandante a stabilire gli itinerari, e non direttamente l'agente in modo che gli stessi risultassero funzionali rispetto al “giro” di clienti che era stato da lui ipotizzato.
Deduce, poi, parte resistente che il ricorrente ha consapevolmente accettato la natura autonoma del rapporto di lavoro senza nulla rivendicare nel corso dell'intero rapporto durante il quale (in possesso di Partita Iva ed iscritto all'ENASARCO) ha emesso regolari fatture per le provvigioni (cfr. all.to 9 al ricorso).
Dalle prove testimoniali espletate non è emerso in alcun modo l'esercizio del potere disciplinare da parte della preponente Parte_3
[...]
Per vero è emerso che il ricorrete, in regime di completa autonomia, organizzava da solo il proprio lavoro, il “giro” dei clienti, non essendo emersa l'imposizione da parte del datore di lavoro del numero di visite da effettuare né della frequenza delle stesse (cfr. dichiarazioni rese dal teste
) Testimone_2
Non è emerso neppure che la presenza oraria fosse imposta o rilevata in alcun modo. Neppure è merso che egli dovesse giustificare le assenze o essere autorizzato a poter godere delle ferie.
Dalle fatture in atti è risultato che il ricorrente assumeva su di sé il rischio delle tentate vendite (cfr. all.to 9 al ricorso).
Quanto al mezzo di trasporto, il teste (cfr. teste ha Testimone_2 confermato che la forniva Controparte_1 agli agenti il mezzo refrigerato, il più delle volte con contatto di comodato gratuito verbale.
In ogni caso, non può non evidenziarsi che, l'aver fornito il mezzo di lavoro, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non è certamente indice di subordinazione difettando il rapporto di tutti gli indici primari della subordinazione stessa, potendosi ritenere sufficiente la disponibilità dello stesso.
Alla luce di quanto sopra esposto non può non evidenziarsi come i dischi cronotachigrafi, di cui il ricorrente ha chiesto l'esibizione, nulla potrebbero provare in ordine alla asserita subordinazione in quanto dagli stessi è possibile rilevare i chilometri percorsi e gli orari di marcia ma non certamente gli eventuali ordini o le direttive eventualmente impartite.
È pure emerso dalla prova che il ricorrente in autonomia, sceglieva il giro delle visite da effettuare concordandone l'orario direttamente con i clienti
(cfr dichiarazioni rese dai testi e . Tes_3 Tes_4
È emerso in definitiva che il ricorrente non si sia limitato a svolgere attività consistente nel ricevere e trasmettere ordini, effettuare consegne e ricevere incassi servendosi a proprio rischio e spese di mezzi di proprietà della preponente, in quanto l'attività di tentata vendita, come riconosciuto in giurisprudenza, è affatto compatibile con il rapporto di agenzia, integrando una prestazione accessoria rispetto all'obbligo principale dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti (obbligo che, incontestatamente, il ricorrente ha parimenti svolto).
Invero, “Il contratto in tentata vendita, pacificamente ammesso nell'ambito del rapporto di agenzia, consiste nella consegna della merce contestualmente alla sua vendita ovvero in un secondo momento. Affinché venga distinto dal contratto di lavoro subordinato è sempre necessario che il rapporto mantenga i caratteri tipici dell'agenzia ovvero che l'obbligo principale dell'agente consista nello svolgimento di attività promozionale, autonomamente organizzata e gestita.
Lo svolgimento, quindi, di attività materiali da parte dell'agente, come la consegna ai clienti dei prodotti venduti, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, rientra nell'ambito del rapporto di agenzia ed è soggetto alla disciplina di questa qualora abbia carattere subordinato e complementare rispetto all'obbligo principale dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti.” (Tribunale Bergamo sez. lav., 15/03/2018, n.147).
Del resto, ed in generale, l'obbligo di svolgere prestazioni accessorie è compatibile con il rapporto di agenzia, e, anzi, la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che “l'incarico di promuovere (…) verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”, che ex art.1742 c.c. costituisce la specifica obbligazione dell'agente, possa essere svolta anche attraverso la gestione di un punto vendita delle merci del preponente medesimo.
Ancora, “Ai fini della qualificabilità di un rapporto come contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 cod. civ., non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell'agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti sia con la loro ricerca attiva attraverso visite personali sia a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, ed anche mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente, in quanto anche attraverso la vendita può esser diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, dandosi impulso ed incremento al relativo commercio. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto sussistente un rapporto di agenzia tra il soggetto incaricato di gestire lo spaccio di un consorzio agrario, e il stesso).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11794 del 02/08/2003, Rv.
565640 - 01).
L'attività di tentata vendita non può dunque ricondursi al lavoro subordinato, in difetto di allegazione e di prova LI elementi tipici della subordinazione.
Le circostanze sopra richiamate, sono state confermate dai testi escussi.
Il teste proprietario di un bar tabacchi a Foligno, ha dichiarato Tes_5
“Non so se il ricorrente avesse un orario di lavoro da rispettare. Se avevo bisogno chiamavo io il ricorrente o passava lui per ricaricare i prodotti mancanti. ADR non so se venivano impartite al ricorrente direttive datoriali.
ADR il ricorrente passava autonomamente, regolarmente per rifornire i frigo. Il ricorrente ricaricava il frigo automamente. Erano anni che lavorava con noi e ha sempre fatto così anche quando lavoravamo con BE. Cap. 2 il ricorrente usava un automezzo fornito dalla ciò mi diceva il CP_1 ricorrente.
ADR Il lo accompagnava ogni tanto d'estate e veniva con il ricorrente e Pt_2 si occupava di controllate il posizionamento dei frigo o se avevamo bisogno di tavoli, ombrelloni e portaceneri a marchio Algida ADR no, il non mi Pt_2 chiedeva come si comportava i ADR il ci spiegava se c'erano Pt_1 Pt_2 prodotti che si vendevano di più e che era bene tenerli, ma erano consigli.
ADR non ricordo se il ci applicava sconti per conto delle società”. Pt_2
Il teste agente di commercio per la ditta dal 2013. Testimone_2 CP_1
Ha confermato che Foligno era zona del E che “gli ex agenti Pt_1
MABE S.r.l., zona di Foligno e dintorni erano i Sig.ri , Persona_2
e e ha poi Persona_3 Testimone_1 Parte_1 specificato che si occupava della zona di Cannara e Persona_2 comuni limitrofi cap. si occupava della zona di Santa Persona_4
Maria LI AN e LI alberghi della Provincia di Perugia. Cap. 9 io mi occupavo nella Provincia di Perugia, della tentata vendita di soli prodotti di pasticceria presso gli Alberghi e della vendita di prodotti surgelati Algida;
ero libero di proporre tutti i prodotti della Cap. 10 è vero CP_1 [...]
si occupava della zona di Foligno, Trevi, Assisi, Spello e dintorni Parte_1 che già frequentava per MABE S.r.l. prima dell'aprile 2013”.
Il teste ha poi confermato che “Cap. 12 noi con la BE eravamo liberi di acquisire i clienti dove volevamo e la non ci ha dato nessun obbligo di CP_1 zona ma ci ha lasciato liberi di operare come credevamo. ADR La ci CP_1 ha dato un elenco dei clienti che era lo stesso che avevamo alla BE e ci disse di continuare a fare quello che facevamo alla BE, senza nessun obbligo;
potevamo fare quello e/o altro”
Ha confermato la circostanza che gli agenti erano plurimandatari “e potevamo vendere altri prodotti oltre quelli della purché non in CP_1 concorrenza”.
Il teste ha confermato che non vi era vincolo orario da rispettare, posto che ognuno era libero di gestirsi come preferiva, che non si dovevano chiedere ferie né essere autorizzati in tal senso (“cap. 33 non è vero nessuno di noi osservava un vincolo di orario. Ognuno si gestiva come voleva. Io per il mio interesse se il cliente mi chiama la domenica ci vado visto che lavoro a provvigione. Cap. 36 non dovevamo giustificare le assenze dovute a malattia o motivi personali. Avvisavamo che stavamo male per correttezza
Cap. 37 no, assolutamente non dovevamo chiedere le ferie cap. 38 è vero la ha sempre fornito gli Controparte_1 agenti di mezzo refrigerato, il più delle volte con contatto di comodato gratuito verbale. ADR Mi sembra che nel mio caso il comodato fosse per iscritto”).
, ha dichiarato di essere proprietario di un bar che il Testimone_6 ricorrente riforniva di gelati, e che il “ADR veniva una/due volte alla Pt_1 settimana, faceva il giro e passava. Io non l'ho mai chiamato, comunque di regola no. Cap. 3 da me veniva sempre il ricorrente, qualche volta è passato l'ispettore. ADR normalmente passava secondo il suo giro, aveva un giorno che aveva scelto il io sapevo che passava quel giorno, io non glielo Pt_1 avevo indicato e non so se il giorno lo avesse indicato il . CP_1
Infine, il teste ha affermato “Cap. 15 il organizzava da Parte_2 Pt_1 solo il lavoro, ovvero il “giro” dei clienti cui recarsi, decideva in autonomia da chi recarsi, quando e con quale frequenza. Nessuno dava orari di consegna o di zone;
gli consigliavo di fare dei giri per risparmiare carburante che era a carico della società”.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda principale, volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto in essere tra le parti, deve essere rigettato.
Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento di tutte le spettanze del rapporto di agenzia.
Occorre premettere che in base agli AEC, in caso di cessazione del rapporto deve essere corrisposta all'agente un'indennità di risoluzione, articolata su tre componenti: la prima, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, deve essere obbligatoriamente accantonata presso l'Enasarco e viene riconosciuta all'agente in tutti i casi (FIRR), l'indennità suppletiva di clientela, spetta solo nel caso in cui il contratto si sciolga a iniziativa del preponente e in assenza di un fatto addebitabile all'agente, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente; sempre qualora l'agente abbia subito incolpevolmente il recesso della preponente e a condizione che l'apporto di clientela da parte dell'agente nel corso del rapporto superi determinati livelli, infine, gli è riconosciuta, una terza componente, denominata “meritocratica”.
Invero, l'art. 1750 c.c. prevede la facoltà per ciascuna delle parti di recedere dal contratto dandone preavviso all'altra entro il termine prestabilito e l'art. 10 dell'AEC dispone che in caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della mandante la stessa dovrà darne comunicazione all'agente con un preavviso che varia a seconda della durata del rapporto.
Nell'ambito del rapporto di agenzia, il diritto al preavviso in capo all'agente e al preponente in caso di recesso dell'altra parte può essere escluso solo ove sussista una giusta causa di recesso.
Va rigettata la domanda del ricorrente relativa all'indennità meritocratica, risultando carente la prova dello specifico elemento dello sviluppo della clientela o LI affari con i clienti esistenti, nulla avendo sul punto provato prima ancora che dedotti il ricorrente. Neppure il ha provato che Pt_1
l'azienda continui a godere dei vantaggi economici anche successivamente alla cessazione del proprio rapporto.
Devono richiamarsi i condivisibili principi già affermati dalla giurisprudenza di merito con riferimento all'onere della prova gravante sull'agente in relazione alla indennità di cui all'art.1751 c.c.: “L'art. 1751
c.c. richiede (sia nella vecchia che nella nuova formulazione), quale presupposto indefettibile del diritto all'indennità, che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente e che i vantaggi patrimoniali del suo operato permangano in capo al preponente stesso;
l'onere della prova su tale presupposto spetta all'agente che agisce per la richiesta dell'indennità”
(Corte appello Torino 29/10/2001).
“I fatti costitutivi del preteso diritto all'indennità meritocratica ai sensi dell'art. 1751 c.c. devono essere provati dal richiedente” (Tribunale Milano sez. XI, 19/10/2020, n.6470).
E, ancora, con particolare riferimento all'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. si osserva che la stessa presuppone che all'atto della cessazione l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Nel rapporto di agenzia, il diritto all'indennità di scioglimento del contratto - secondo la disciplina dell'art. 1751 c.c. derivante dalla modifica del primo alinea del primo comma attuata dal d. lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 al fine di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria n. 86/653 del 18 dicembre 1986- è subordinato alla concorrente presenza sia del requisito della permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione LI affari compiuta dall'agente, sia della rispondenza ad equità dell'attribuzione all'agente dell'indennità, in considerazione delle circostanze del caso concreto e in particolare delle provvigioni da lui perse (cfr. Cass. 2 maggio 2000, n. 5467).
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova, né documentale né orale, né chiesto di dimostrare la sussistenza LI elementi di fatto e di diritto necessari per il sorgere del diritto alla corresponsione di tale indennità, consistenti nell'aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti, continuando il preponente, anche dopo il recesso, a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, condizione espressamente prevista dalla norma
(cfr. art. 1751 c.c.) per il riconoscimento dell'indennità in questione.
Generica ed esplorativa pare, in difetto della proposizione di altri mezzi di prova da parte del ricorrente, la richiesta di ordine di esibizione della documentazione contabile.
Con riferimento all'indennità di risoluzione del rapporto (cd. FIRR) deve evidenziarsi che la stessa dev'essere pagata dal preponente che non abbia effettuato i dovuti accantonamenti nel corso del rapporto (o che li abbia effettuati in misura inferiore al dovuto).
Come noto “In caso di risoluzione del rapporto di agenzia, mentre non spetta all'agente l'indennità sostitutiva di clientela ove il rapporto sia cessato per volontà ed iniziativa dell'agente, invece compete in ogni caso all'agente,
a norma dell'art. 1751 cod. civ. e delle corrispondenti norme LI accordi economici collettivi, l'indennità di scioglimento del contratto, che è dovuta - in tutto od in parte - dal preponente ove il medesimo non abbia provveduto a versare all' per l'accreditamento sul conto dell'agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che è onere del proponente - il quale eccepisca essere tale indennità dovuta dal convenuto- provare di aver regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo. (V 2879/90, mass n
466468; ( V 2685/90, mass n 466357).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n.
12223 del 29/12/1990, Rv. 470333 – 01)
Nel caso di specie parte convenuta ha dedotto e provato di aver accantonato presso l'Ensarco la quota FIRR (cfr. all.to 11 alla memoria di costituzione), avendo dedotto che nell'anno 2013 ai fini FIRR, il ha maturato Pt_1 provvigioni per Euro 19.465,00 e la società ha versato il contributo CP_1
Enasarco pari ad Euro 357,40 mentre nell'anno 2014 ai fini FIRR il Pt_1 ha maturato provvigioni per Euro 23.835,30 e la società ha versato il CP_1 contributo Enasarco pari ad Euro 455,35 come dallo stesso Enasarco conteggiato e documentato dall'estratto della distinta on line - recante l'attestazione del pagamento - estratta dal sito del citato Ente di Previdenza
(cfr. all.to 15 alla memoria di costituzione).
Quanto al FIRR del gennaio 2015, parte convenuta ha dedotto che nulla è stato richiesto dal né il ricorrente ha prodotto alcuna fattura. Pt_1
Deve pertanto ritenersi che il FIRR spettante per l'anno 2015 corrisponde al minimo di legge, ossia euro 104,50 (ossia ancora Euro 418,00 contribuzione minima annua diviso quattro (trimestri) (all.to 16 alla memoria d costituzione), come emerge dai condivisibili conteggi prodotti da parte ricorrente che appaiono immuni da vizi logici.
Spetta all'agente “...l'indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto….. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia”.
Secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente, che appaiono immuni da vizi logici e non specificamente contestati da parte resistente, dovrà essere liquidata a tale titolo la somma di 2.520 euro.
Quanto all'indennità di cassa, deduce parte resistente che il era stato Pt_1 autorizzato – per espressa previsione contrattuale – all'incasso dei crediti presso la clientela e gli veniva corrisposta, una indennità spettante a tale titolo di incasso denaro, concordata dalle parti nella misura dello 0,50%
(come da punto 2 del contratto, cfr. all.to 4 alla memoria di costituzione) - in aggiunta alle provvigioni dallo stesso agente maturate e determinate contrattualmente nella misura del 6,5%.
Per quanto concerne l'indennità di maneggio del denaro oggetto l'articolo 5 dell'AEC Commercio 2009 prevede che “Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero LI insoluti”.
Dunque, l'obbligo di prevedere uno specifico compenso è previsto solo in presenza di un incarico continuativo di riscossione e con responsabilità contabile.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che era previsto uno 0,50% per indennità di incasso come da contratto (cfr. all.to 4 alla comparsa) e ch risulta essere stato liquidato con le provvigioni.
Del pari infondata la richiesta di risarcimento del danno per violazione, LI obblighi di lealtà e buona fede ex artt. 1218 - 1749 c.c.; alcun risarcimento può essere richiesto a tal proposito essendo emerso che il ricorrente, era agente plurimandatario, come espressamente indicato in contratto ed emerso dalla prova orale, con facoltà, quindi, di poter vendere altri prodotti anche alimentari, purché non in concorrenza/dello stesso genere di quelli oggetto di contratto di agenzia - massima autonomia e libertà di azione.
Emerge agli atti che il contratto non prevede alcun compenso in relazione all'obbligo di non concorrenza, assunto dall'agente per il periodo successivo alla cessazione del contratto. Tuttavia, il ricorrente ha chiesto al giudice di liquidare comunque un'indennità a carico della preponente, come espressamente previsto dall'art. 1751 bis c.c. (“Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto LI accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.”). Ai sensi dell'art 8 dell'A.E.C. Commercio 2009, secondo il quale “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia. E' esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate. a) La base di calcolo dell'indennità
è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni. b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l'indennità verrà corrisposta nella misura dell'85%
(ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
- 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;
- 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) el monte provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto”.
Parte convenuta non ha allegato né provato la violazione da parte del ricorrente del patto di non concorrenza né ha prodotto conteggi alternativi. Nella specie le parti non hanno pattuito espressamente un corrispettivo. Ne discende che la determinazione dovrà essere fatta dal giudice in via equitativa, come pure domandato dal ricorrente. Tenuto conto della media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza del contratto di agenzia a solo titolo di provvigione (nella specie euro 72.000, diviso due anni di durata del rapporto, euro 36.000 medi annui), appare equo liquidare l'indennità abbattendo detto importo medio del 20% (euro 28.800) in considerazione del fatto che in base al contratto di agenzia l'agente era plurimandatario, quindi dividere per 24 (che è la durata massima del patto ex lege) e moltiplicare l'importo per tanti mesi quanti sono quelli previsti convenzionalmente dalle parti nel p.n.c. (nella specie 24), pervenendo così alla cifra di euro 28.800, che appare congruo abbattere del 50% in considerazione della durata del rapporto (due anni), così pervenendo all'importo di euro 14.400,00 euro che appare adeguato anche tenuto conto delle cause di cessazione del contratto di agenzia.
Le spese di lite possono essere compensate per metà con pagamento a carico della convenuta della restante metà in favore del ricorrente. CP_ Possono essere integralmente compensate tra il ricorrente e l' le spese di lite.
PQM
Il tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG 156/2023:
1)Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di FIRR spettante per l'anno 2015, della somma di euro 104,50, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2520,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, titolo di indennità suppletiva di clientela;
3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 14.400,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di patto di non concorrenza;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5) compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento del restante metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida per l'intero in euro 3.500, oltre Iva e cpa come per legge. CP_ 5) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e
Terni, 18 novembre 2025
Il giudice
HE SI