Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2023, proposto da
Condominio Bucaneve, in persona del legale rappresentante pro tempore , MA US, AU US, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Brugioni, Giorgio Fregni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Abetone Cutigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Bertini, e Rubina Tabani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
• della delibera del consiglio comunale di Abetone Cutigliano n. 60 del 20-10-2023 (pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 31-10-2023 per 15 giorni consecutivi) avente testualmente ad oggetto: “Aggiornamento della classificazione delle strade nel territorio dell'ex Comune di Abetone. Classificazione di Via del Grosta (tratto s.s. 12 – griglia stradale esistente al civ. 52) a strada comunale. Approvazione”;
• per quanto possa occorrere, della delibera del consiglio comunale di Abetone Cutigliano n. 30 del 31-05-2023;
• di tutti gli atti, al momento sconosciuti, con i quali la Provincia di Pistoia abbia anch'essa escluso che il tratto stradale di Via del Grosta per cui è causa (vale a dire il tratto finale, oltre il civico 52) rientri nella categoria delle strade comunali, classificandolo diversamente;
• di ogni altro atto connesso, presupposto, preparatorio e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Abetone Cutigliano e di Provincia di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. UI VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con le memorie conclusionali, tutte le parti hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere sul ricorso, essendo ormai intervenuta una nuova classificazione delle strade comunali (quella disposta dalla deliberazione 30 luglio 2024, n. 25 del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano e recepita dal decreto dirigenziale 12 agosto 2024 n. 3 della Provincia di Pistoia) che ha disposto l’integrale ricomprensione della strada di via del Grosta tra le strade comunali.
Non rimane pertanto altro alla Sezione che dichiarare la cessazione della materia del contendere; sussistono motivi per procedere all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
UI VI, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI VI | CA IA |
IL SEGRETARIO