Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4141/2024 + 4593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.01.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4141/2024 R.G. LAVORO cui risulta riunita la causa con n. R.G.
4593/2024
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avv. GALLUCCIO PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con sede CP_1
legale in alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovina CP_1
Palazzo e Marco Alois
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con distinti ricorsi – poi successivamente riuniti – le ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze della , con le mansioni di CP_1
“collaboratore professionale sanitario” e con i rispettivi inquadramenti indicati in ricorso, hanno esposto che, per i periodi analiticamente indicati nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, hanno prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai cartellini marcatempo per ciascuno degli anni ivi indicati;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in
1
l'importo di euro 3.870,12 in favore della , secondo i conteggi elaborati nel corpo Pt_2
dei rispettivi ricorsi in relazione ai suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
spese vinte, con attribuzione. Contr L' si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 7.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata decisa sulle note di trattazione scritta delle parti, con sentenza depositata entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di accoglimento della Corte d'Appello di Napoli nonché di questa sezione (v. sentenze, in atti).
Oggetto della presente controversia è, invero, il diritto, vantato dalle lavoratrici, alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale.
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 9 del CCNL Comparto sanità del
20.09.2001 (poi ripreso dall'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 e, successivamente, dall'art. 106, comma 5 del contratto collettivo del comparto per gli anni 2019-2021) secondo cui l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In merito all'interpretazione della suindicata norma contrattuale, in relazione alla quale si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
2 In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nell'ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si
è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se
3 le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
4 Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. Pt_3
44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso,ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non
5 fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del
CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019;
Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del
CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perchè lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015); …”.
Anche recentemente la Suprema Corte ha affermato che: "L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile
6 con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023, n.20743).
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale la norma suindicata del CCNL Comparto Sanità trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, non vi è dubbio che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza in ragione dell'attività cui risultano assegnate le ricorrenti nonché delle stampe dei cartellini marcatempo versate in atti che riportano le giornate festive infrasettimanali – comunque pacifiche in quanto non contestate - in cui le ricorrenti erano di turno ed avevano prestato attività lavorativa per l'arco temporale dedotto in giudizio (v. cartellini marcatempo e buste paga, in atti).
Contr Infondata è, altresì, l'eccezione di decadenza sollevata dall' condividendosi le argomentazioni espresse sul punto dalla Corte d'Appello di Napoli, nella recente sentenza n. 394/2024, secondo cui: “Inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza. Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale
(“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”)
è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva.
Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta gironi” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie. Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica.
Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
7 Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata” (v.
Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 394 del 30.01.2024, in atti).
Va, poi, osservato che: “la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art. 9” (v. sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2285/2024 del 3.05.2024 – G.L.
Presidente Pezzullo).
Non coglie, quindi, nel segno la difesa di parte resistente secondo cui non sarebbe stata prodotta alcuna domanda di fruizione dei riposi compensativi o richiesta di pagamento dello straordinario da parte della ricorrente.
Ed, invero, parte istante “con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali nel caso di specie chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario. L'art 29 cit prevede, infatti, un'obbligazione facoltativa e pertanto parte ricorrente ha diritto al pagamento del compenso straordinario. Senza sottacere che, in ogni caso, in applicazione dell'art 2126 c.c. il lavoratore ha diritto alla retribuzione per l'attività di lavoro svolta in applicazione del principio di corrispettività ed effettività” (v. sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 2357/2024).
È, inoltre, pacifico che, con riferimento alle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso - e non contestate - le ricorrenti non hanno goduto di riposo compensativo così come dalle stesse allegato e non avendo la resistente provato il riconoscimento in favore delle istanti del riposo fruito connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata.
In relazione a tali giornate festive infrasettimanali, pertanto, alle ricorrenti spetta il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018, nel periodo indicato in ricorso.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto risultano correttamente elaborati e non specificamente contestati dalla resistente.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare l'importo di € 4.562,40 in favore della ricorrente e l'importo di euro 3.870,12 in favore della , oltre Pt_1 Pt_2 interessi dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della serialità del contenzioso e dell'attività difensiva svolta
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire il compenso di cui al
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità in relazione all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso;
Contr b) per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore della ricorrente Pt_1
l'importo di euro 4.562,40, oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo ed in
[...] favore della ricorrente l'importo di euro 3.870,12, oltre interessi dal Parte_2
dovuto al saldo;
c) condanna parte resistente al pagamento in favore delle ricorrenti, in solido, delle spese di lite che liquida in euro 1.340,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E
CPA, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 8.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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