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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 829/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 829/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEO DOMENICO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARAZZA MARCO ( VIA DELLE TRE MADONNE 8 00197 ROMA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TRE MADONNE 8 00197 ROMApresso il difensore avv.
DE FEO DOMENICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCONI FRANCESCO e CP_1 C.F._2 dell'avv. PINELLINI ANTONIO ( ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv. MANCONI FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di FI depositato in data 31 gennaio 2024 chiedeva CP_1
emettersi ingiunzione ai danni di per il pagamento della somma di euro 25.607,51 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione a titolo di retribuzioni maturate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato sussistente tra le parti dall'1/09/2018 al 26/02/2019.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso in accoglimento del ricorso proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto poiché il credito azionato risultava Parte_1
escluso con forza di giudicato dalle sentenze n.181/2022 e 392/2022 Tribunale di FI, confermate dalla sentenza n. 500/2023 della Corte di Appello di FI e comunque era insussistente.
si costituiva nel giudizio di opposizione contestando la fondatezza giuridica delle CP_1 difese di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in subordine chiedeva la condanna della società opponente al pagamento della minor somma di euro 16.766 ,73, dovuta per il periodo dal 01/11/2018 al 26/02/2019.
1 In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza emessa all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Risulta dagli atti di causa che il Tribunale di FI con sentenza n.181/2022 ha accertato “che tra il ricorrente e (ora è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_2 CP_3
subordinato dal 21/03/2012 al 26/02/2019 da inquadrarsi al livello B1 del CCNL Società e
Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori e per l'effetto” ha condannato Controparte_2
al pagamento a favore del ricorrente delle differenze retributive, da quantificarsi nella
[...]
prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza, nel periodo come da domanda” (cfr doc
1 opposto)
Con successiva sentenza n. 392/2022 il Tribunale ha condannato il datore di lavoro “al pagamento a favore di a titolo di differenze retributive, maturate dal 21/03/2012 al CP_1
31/08/2018 della somma di € 150.572,68 (di cui € 11.204,55 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo” (cfr doc 2 opposto).
Entrambe le sentenze sono state confermate dalla Corte di Appello di FI con sentenza n.
500/2023 passata in giudicato.
Parte opponente sostiene che la domanda azionata in sede monitoria è inammissibile in quanto coperta dal suddetto giudicato . CP_ Dalla lettura delle conclusioni rassegnate dal nel procedimento NGRL 158/2019 del
Tribunale di FI nell'ambito del quale sono state emesse le sentenze succitate (conclusioni trascritte nella parte inziale della sentenza n. 181/22 doc 1 opposto), emerge che le domande del
CP_ contemplavano non solo la richiesta di condanna di al pagamento della Controparte_2
“somma di euro 177.949,01 a titolo di differenze retributive e premio produttività sino al mese di ottobre 2018, o le diverse somme di giustizia” ma anche una richiesta di condanna generica per il futuro “ordinarsi per il futuro, da ottobre 2018 in poi, il pagamento della correlativa retribuzione dovuta in base a ccnl per il personale a carico della resistente CP_2
ed in favore del ricorrente”. Controparte_2
Ne consegue che il dispositivo della sentenza n. 392/2022 , contenendo la individuazione delle somme dovute sulla base della condanna generica effettuata con la sentenza n.181/2022 (che si estendeva all'intero “periodo come da domanda”) e non contenendo alcuna statuizione esplicita circa la ammissibilità o validità della richiesta di condanna in futuro ( che peraltro al momento della decisione non sarebbe più stata tale, essendo il rapporto cessato nel febbraio 2019), ha valutato il credito maturato dal lavoratore per tutta la durata del rapporto per come individuato
2 in sentenza - e cioè dal 21 marzo 2012 al 26 febbraio 2019, ritenendo dovute solo le somme indicate in dispositivo.
La decisione è passata in giudicato, di talchè non vi è spazio per una nuova pronuncia.
Tanto basta a motivare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso dal Tribunale di FI , dichiarando inammissibile la domanda proposta in sede monitoria poiché coperta da giudicato.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in €. CP_1 Parte_1
118,50 per C.U e complessivi € 2750 oltre iva, cpa per competenze professionali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
FI, 28 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 829/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEO DOMENICO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARAZZA MARCO ( VIA DELLE TRE MADONNE 8 00197 ROMA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TRE MADONNE 8 00197 ROMApresso il difensore avv.
DE FEO DOMENICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCONI FRANCESCO e CP_1 C.F._2 dell'avv. PINELLINI ANTONIO ( ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv. MANCONI FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di FI depositato in data 31 gennaio 2024 chiedeva CP_1
emettersi ingiunzione ai danni di per il pagamento della somma di euro 25.607,51 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione a titolo di retribuzioni maturate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato sussistente tra le parti dall'1/09/2018 al 26/02/2019.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso in accoglimento del ricorso proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto poiché il credito azionato risultava Parte_1
escluso con forza di giudicato dalle sentenze n.181/2022 e 392/2022 Tribunale di FI, confermate dalla sentenza n. 500/2023 della Corte di Appello di FI e comunque era insussistente.
si costituiva nel giudizio di opposizione contestando la fondatezza giuridica delle CP_1 difese di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in subordine chiedeva la condanna della società opponente al pagamento della minor somma di euro 16.766 ,73, dovuta per il periodo dal 01/11/2018 al 26/02/2019.
1 In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza emessa all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Risulta dagli atti di causa che il Tribunale di FI con sentenza n.181/2022 ha accertato “che tra il ricorrente e (ora è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_2 CP_3
subordinato dal 21/03/2012 al 26/02/2019 da inquadrarsi al livello B1 del CCNL Società e
Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori e per l'effetto” ha condannato Controparte_2
al pagamento a favore del ricorrente delle differenze retributive, da quantificarsi nella
[...]
prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza, nel periodo come da domanda” (cfr doc
1 opposto)
Con successiva sentenza n. 392/2022 il Tribunale ha condannato il datore di lavoro “al pagamento a favore di a titolo di differenze retributive, maturate dal 21/03/2012 al CP_1
31/08/2018 della somma di € 150.572,68 (di cui € 11.204,55 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo” (cfr doc 2 opposto).
Entrambe le sentenze sono state confermate dalla Corte di Appello di FI con sentenza n.
500/2023 passata in giudicato.
Parte opponente sostiene che la domanda azionata in sede monitoria è inammissibile in quanto coperta dal suddetto giudicato . CP_ Dalla lettura delle conclusioni rassegnate dal nel procedimento NGRL 158/2019 del
Tribunale di FI nell'ambito del quale sono state emesse le sentenze succitate (conclusioni trascritte nella parte inziale della sentenza n. 181/22 doc 1 opposto), emerge che le domande del
CP_ contemplavano non solo la richiesta di condanna di al pagamento della Controparte_2
“somma di euro 177.949,01 a titolo di differenze retributive e premio produttività sino al mese di ottobre 2018, o le diverse somme di giustizia” ma anche una richiesta di condanna generica per il futuro “ordinarsi per il futuro, da ottobre 2018 in poi, il pagamento della correlativa retribuzione dovuta in base a ccnl per il personale a carico della resistente CP_2
ed in favore del ricorrente”. Controparte_2
Ne consegue che il dispositivo della sentenza n. 392/2022 , contenendo la individuazione delle somme dovute sulla base della condanna generica effettuata con la sentenza n.181/2022 (che si estendeva all'intero “periodo come da domanda”) e non contenendo alcuna statuizione esplicita circa la ammissibilità o validità della richiesta di condanna in futuro ( che peraltro al momento della decisione non sarebbe più stata tale, essendo il rapporto cessato nel febbraio 2019), ha valutato il credito maturato dal lavoratore per tutta la durata del rapporto per come individuato
2 in sentenza - e cioè dal 21 marzo 2012 al 26 febbraio 2019, ritenendo dovute solo le somme indicate in dispositivo.
La decisione è passata in giudicato, di talchè non vi è spazio per una nuova pronuncia.
Tanto basta a motivare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso dal Tribunale di FI , dichiarando inammissibile la domanda proposta in sede monitoria poiché coperta da giudicato.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in €. CP_1 Parte_1
118,50 per C.U e complessivi € 2750 oltre iva, cpa per competenze professionali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
FI, 28 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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