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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8361/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13 Dicembre 2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Pierlucio Napoli
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1
Maria Teresa Petrucci e Oreste Manzi
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 4/8/2020, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 01970604 con decorrenza Marzo 1986,
(pensione trasformata in Assegno Sociale per il raggiungimento del requisito anagrafico CP_ dall'1/1/2016 come si desume dal provvedimento dell'1/11/2018 allegato al CP_ ricorso) - espone di aver ricevuto missiva dell'1\11\2018 con la quale le si chiedeva la restituzione della somma di € 3.087,41, secondo l'ente indebitamente versata nel periodo dal Gennaio 2016 al Dicembre 2018 sulla predetta pensione e le si preannunciava il recupero in 42 rate mensili da Marzo 2019, rappresenta che l' CP_2 motivava la richiesta restitutoria rilevando che, a seguito della comunicazione annuale dei redditi per il 2016 da parte della pensionata, la prestazione era stata ricalcolata senza gli aumenti ex artt. 67 L. 448/1998 e 52 L. 488/1999, con conseguente formazione di indebito pari ad € 1.081,21 in ciascun anno per gli anni 2016 e 2017 e di un indebito di € 924,99 per l'anno 2018, e rappresenta altresì che anche negli anni 2019 CP_ e 2020 l' ha corrisposto l'Assegno Sociale senza riconoscere il diritto ai predetti aumenti, evidenzia di non aver percepito altri redditi oltre la prestazione assistenziale, ad eccezione dell'anno 2016, anno nel quale ha ricevuto l'ulteriore reddito € 2.065,00, rispetto a quello derivante dall'assegno sociale, che avrebbe potuto determinare il venir meno del diritto all'aumento, sempre che l' provi di aver effettivamente versato nel CP_2 suddetto anno l'importo di € 448,00 mensili indicato nel prospetto dell'1/11/2018, posto che dalla situazione reddituale certificata dall'Agenzia delle Entrate risulta che il totale CP_ dei redditi esenti comunicati dall' per l'anno 2016 è stato di soli € 3.724,00, importo inferiore a quello di € 5.824,91 che sarebbe dovuto risultare se effettivamente avesse percepito l'importo mensile di € 448,07 e sostiene l'illegittimità sia della richiesta di restituzione, sia dell'esclusione del diritto all'aumento per gli anni successivi al 2017.
Tanto premesso, esposto, rappresentato, evidenziato e sostenuto, parte ricorrente chiede che il Tribunale “dichiari il diritto della Ricorrente alla pensione cat. INVCIV n. 01970604 nella misura dell'assegno sociale previsto dagli artt. 67 e 52 citati, dal 2017 in avanti;
conseguentemente dichiari non dovuta la restituzione della somma di € 1.081,21 per il CP_ 2017 e di € 924,99 per il 2018 richiesta dall' con lettera del 1.11.18 e condanni
l' alla restituzione delle trattenute effettuate da marzo 2109, oltre interessi da CP_2 ciascuna trattenuta nella misura di legge ex art 1284 cc;
CP_ condanni l' al pagamento degli importi differenziali sino alla concorrenza dell'importo dell'Assegno Sociale con gli aumenti di cui all'art. 67 l. 448/1998 e all'art. 52 l.488/1999 da gennaio 2019, oltre interessi dalla data di maturazione di ciascun rateo nella misura di legge ex art 1284 cc;
dichiari, infine, non dovuta la restituzione della somma di € 1.081,21 per il 2016 in CP_ assenza della prova da parte dell' dell'effettiva corresponsione della pensione della
Ricorrente nell'importo di € 447,21 mensili nell'anno 2016”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale ha affermato la correttezza del proprio operato, rappresentando che l'indebito è scaturito da una ricostituzione della pensione in godimento alla ricorrente per gli anni 2016, 2017 e 2018, operata a seguito della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2016, che ha determinato l'esclusione del diritto agli aumenti di cui agli artt. 67 L. 448/1998 e 52 L.
488/1999 dall'1/1/2018, sostenendo che grava sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di tale diritto, rilevando e documentando di aver effettivamente corrisposto alla ricorrente nell'anno 2016 l'importo mensile di euro 448,07 (e, quindi, la somma annuale di € 5.824,48) e concludendo per il rigetto del ricorso. CP_ A seguito di quanto esposto nella memoria di , la difesa di parte ricorrente con le note depositate il 15/9/2021 per l'udienza del 24/9/2021, ha precisato la propria domanda chiedendo che venga dichiarata l'irripetibilità delle somme di € 1.081,21 e di €
924,99, rispettivamente chieste in restituzione con riferimento agli anni 2017 e 2018, e rinunciando, quindi, alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità della somma di € 1.081,21 chiesta in restituzione con riferimento all'anno 2016.
Nelle note depositate in data 4/7/2023 la difesa di parte ricorrente ha ribadito la richiesta di declaratoria della irripetibilità della somma di € 1.081,21 per l'anno 2017 e della somma di € 924,99 per l'anno 2018, per complessivi € 2.006,20, rappresentando CP_ che l' ha provveduto al recupero di tale somma attraverso conguaglio con le somme spettanti a credito in favore della ricorrente scaturenti dal provvedimento di riliquidazione del 12/10/2020, allegato n.2 alle suddette note.
2 Infine, con le note depositate il 9/12/2024 per l'udienza del 13/12/2024, parte ricorrente, ulteriormente precisando le proprie conclusioni, ha chiesto “1) dichiararsi
l'illegittimità della richiesta di restituzione del 1.11.2018 – indebito n. 14654024 – di €
1.081,21 per il 2017 e di € 924,99 per il 2018 e condannarsi l'Istituto alla restituzione delle trattenute effettuate a tale titolo. A tal proposito si evidenzia che, come indicato nel CP_ citato ricalcolo del 12.10.2020 – pagina 4, l' ha trattenuto l'intero importo dell'indebito, pari ad € 3.087,41. 2) dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'Assegno Sociale con gli aumenti di cui all'art. 67 l. 448/1998 CP_ da gennaio 2019 avendo l' adempiuto dopo il deposito del ricorso” (infatti, già nelle precedenti note depositate il 4/7/2023 e nelle note depositate il 16/11/2023 la parte CP_ ricorrente aveva rilevato che l' aveva riconosciuto in suo favore sia il diritto agli aumenti dell'Assegno Sociale dal 2019 in poi, sia il diritto alla maggiorazione sociale)
Sulle predette modifiche delle domande operate da parte ricorrente, nulla ha dedotto CP_ l' .
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre in primo luogo ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il pensionato ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Tanto premesso, in ordine alla domanda avente ad oggetto la declaratoria CP_ dell'irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall' e la conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo, è opportuno evidenziare CP_2 che le richieste di parte ricorrente, così come precisate nel corso del giudizio, hanno ad oggetto la somma di € 1.081,21, chiesta in restituzione con riferimento all'anno 2017, e la somma di € 924,99, chiesta in restituzione con riferimento all'anno 2018.
In virtù del principio giurisprudenziale sopra richiamato, spetta a parte ricorrente dimostrare la sussistenza del proprio diritto a percepire, per gli anni 2017 e 2018,
l'assegno sociale con gli aumenti di cui agli artt. 67 L. 448/1998 e 52 L. 488/1999, che consente di escludere l'obbligo di restituire le somme pretese dall' . CP_2
Orbene, stando a quanto emerge dagli atti di causa, deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato assolto.
3 Dalla documentazione allegata al ricorso e da quella successivamente prodotta dalla difesa di parte ricorrente risulta, infatti, che la pensionata negli anni 2017 e 2018 non ha percepito redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla prestazione assistenziale in godimento (cfr certificato rilasciato dall'Agenzia dell'Entrate l'11/11/2019, prodotto in allegato al ricorso e certificato rilasciato dall'Agenzia dell'Entrate il 24/7/2020, prodotto da parte ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 4/7/2023 per l'udienza del 7/7/2023).
Quanto alle somme erogate dall'Istituto previdenziale per la prestazione assistenziale in godimento alla ricorrente, dall'estratto del cassetto previdenziale del cittadino (prodotto CP_ dall' in allegato alla memoria di costituzione) emerge che le stesse sono state pari ad
€ 5.824,78 nel 2017 e pari ad € 5.717,05 nel 2018.
Pertanto, in tutto l'arco temporale oggetto della domanda giudiziale, gli importi percepiti CP_ dalla ricorrente, nubile (circostanza dedotta in ricorso e non contestata dall' ), sono inferiori ai limiti reddituali fissati dalla legge per la sussistenza del diritto agli aumenti di cui agli artt. 67 L. 448/1998 e 52 L. 488/1999, limiti corrispondenti ad € 5.824,91 per il
2017 e ad € 5.889,00 per il 2018.
In accoglimento delle prime due domande poste in ricorso, si deve pertanto dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la prestazione assistenziale n.01970604 con gli aumenti previsti dagli articoli di legge suddetti sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018 e si deve altresì dichiarare non dovute da parte ricorrente le somme di € 1.081,21 e di € CP_ 924,99 chieste da con missiva dell'1/11/2018 in restituzione per i suddetti anni.
Si deve poi osservare che parte ricorrente ha rappresentato e documentato che la somma di € 3.087,41, comunicata con missiva del 1/11/2018 allegata al ricorso come CP_ indebitamente percepita dalla pensionata, è già stata recuperata dall' per effetto del conguaglio con le somme di cui la ricorrente è successivamente risultata creditrice a titolo di maggiorazione sociale.
Infatti, dal provvedimento di riliquidazione Modello Te08 del 12/10/2020 allegato alle note depositate dal procuratore di parte ricorrente il 4/7/2023 emerge che l'Istituto ha detratto dall'importo lordo complessivo degli arretrati da corrispondere alla ricorrente per maggiorazione sociale l'importo di € 3.087,41 a titolo di “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione”.
Deve, inoltre, rilevarsi che dalla comunicazione di indebito dell'1/11/2018 emerge che la predetta somma è relativa all'intero arco temporale che va dal Gennaio 2016 al Dicembre
2018 ed è riferibile al 2016 nella misura di € 1.081,21, al 2017 nella misura di €
1.081,21 e al 2018 nella misura di € 924,99 (cfr pag. 3).
Pertanto, ribadito che la difesa di parte ricorrente nelle note depositate il 15/9/2021 ha implicitamente rinunciato alla domanda avente ad oggetto l'irripetibilità della somma relativa all'anno 2016, deve ritenersi accertato, alla luce della documentazione sopra CP_ illustrata, che l ha indebitamente trattenuto, sulle somme da corrispondere alla ricorrente a titolo di arretrati, la somma di € 2.006,20 relativa agli anni 2017 e 2018 (€
1.081,21 per il 2017 ed € 924,99 per il 2018).
4 Ne consegue che, in accoglimento delle domande attoree, deve dichiararsi il diritto della ricorrente agli aumenti dell'Assegno sociale in godimento ex artt. 67 L. 448/1998 e 52 L.
488/1999 per gli anni 2017 e 2018, deve dichiararsi la irripetibilità della somma di €
2.006,20 relativa agli anni 2017 e 2018 (€ 1.081,21 per il 2017 e € 924,99 per il 2018) e deve condannarsi l' resistente alla restituzione della somma di € 2.006,20 a suo CP_2 tempo trattenuta.
Quanto alla domanda relativa al pagamento degli importi differenziali sino alla concorrenza dell'importo dell'assegno sociale con gli aumenti di cui all'art. 67 L.
448/1998 e all'art. 52 L. 488/1999 da Gennaio 2019, in ordine alla quale, come detto, con le note depositate il 09/12/2024 per l'udienza del 13/12/2024 parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, si rileva quanto segue.
Dal Modello TE08 allegato alla comunicazione di riliquidazione del 12/10/2020 (allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 4/7/2023 per l'udienza CP_ del 7/7/2023) risulta che l' ha già riconosciuto come dovuti (cfr tabella “importi della prestazione successivi alla ricostituzione” a pag. 5) per gli anni 2019 e 2020 gli importi, rispettivamente pari ad € 457,99 e ad € 459,83, indicati in ricorso come comprensivi degli aumenti richiesti con la domanda giudiziale.
Pertanto, poiché in corso di causa l ha riconosciuto il diritto rivendicato dalla CP_1 ricorrente, deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse della medesima alla pronuncia sulla domanda di pagamento dell'assegno sociale con gli aumenti di cui all'art. 67 L.
448/1998 ed all'art. 52 L. 488/1999 da Gennaio 2019, in ordine alla quale va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente a percepire sull'Assegno
Sociale derivante da trasformazione della pensione cat. INVCIV n. 01970604 gli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/1998 e dall'art. 52 L. 488/1999 per gli anni 2017 e 2018; dichiara non dovute le somme di € 1.081,21 e di € 924,99, chieste in restituzione, CP_ rispettivamente con riferimento agli anni 2017 e 2018, con missiva dell'1/11/2018; CP_ condanna l' alla restituzione della somma di € 2.006,20 a suo tempo trattenuta a titolo di recupero dell'indebito, con accessori di legge;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avente ad oggetto il pagamento degli importi differenziali sino alla concorrenza dell'importo dell'Assegno
Sociale con gli aumenti di cui all'art. 67 L. 448/1998 e all'art. 52 L. 488/1999 da
Gennaio 2019. CP_ Condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 13 Dicembre 2024 - 3 Gennaio 2025
5 Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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