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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/09/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da:
, nato ad [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso in forza di procura in data 29.8.2022 dall'avv. Massimo C.F._1
Mascheroni del Foro di Milano presso il cui studio in Milano Corso Monforte n. 43 è elettivamente domiciliato, - Parte appellante - contro
, con sede in Biella, in persona del procuratore , giusta procura Controparte_1 CP_2
26.11.2020, cod. fisc. , rappresentata e difesa in forza di procura in data 7.12.2022 P.IVA_1
dagli avvocati Luca Recami ed Enrico Maria Scotta, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino via Giovanni Schiapparelli n. 16, - Parte appellata –
e
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, cod. fisc. e Controparte_3
P.IVA , in qualità di mandataria con rappresentanza della P.IVA_2 Controparte_4
(già con sede in Milano, cod. fisc. e P.IVA , rappresentata e Controparte_5 P.IVA_3
difesa in forza di procura in data 8.11.2022 dall'avv. Giancarlo BE presso il cui studio in Ivrea
Via Palestro 30 è elettivamente domiciliata, - Parte appellata -
e
, con sede in Alzano Lombardo, in persona del legale rappresentante, cod. fisc. e P.IVA CP_6
in quaklità di mandataria con rappresentanza della (già P.IVA_3 Controparte_7
, rappresentata e difesa in forza di procura del 21.2.2024, dall'avv. Giancarlo Controparte_5
BE presso il cui studio in Ivrea Via Palestro 30 è elettivamente domiciliata,
- Parte intervenuta -
Udienza collegiale di pc: 17.12.2024
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“… voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata n.153/2022 - Rg. 944/2017, emessa dal Tribunale di Biella, in persona del Giudice Dott.ssa Garambone, in data 28.04.2022, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Biella in favore del Tribunale di Torino, quale foro di residenza dell'opponente e foro del consumatore, rivestendo il sig. la qualità di consumatore e, per l'effetto, rimettere la causa Pt_1
al giudice di primo grado dinanzi al competente foro di Torino;
nel merito accertare e dichiarare la violazione da parte di dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, ai sensi Controparte_1
del disposto di cui agli artt. 1375 cc e 1956 cc, e per l'effetto dichiarare e riconoscere l'invalidità e/o
l'inefficacia/nullità/l'annullabilità della fideiussione prestata per le linee di credito descritte in narrativa;
dichiarare, conseguentemente, assolto l'appellante da ogni pretesa creditoria azionata nei propri confronti;
in via istruttoria si richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 347 c.p.c. si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo di primo grado, comprensivo dei documenti depositati dalle parti appellate, e del procedimento monitorio;
in ogni caso con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del legale antistatario come risultante dalla procura allegata.”
Per parte appellata : Controparte_1
“… disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nonché ogni istanza istruttoria;
dato atto che il credito di cui è causa è stato ceduto da a Controparte_1 CP_3
in data 26.06.2018, in principalità dichiararsi l'estromissione di dal presente Controparte_1
giudizio. In subordine e per la sola denegata ipotesi di mancata estromissione, rigettarsi le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Biella n. 153/2022, pubblicata il 29.04.2022. In ogni caso con vittoria di spese, ivi incluse quelle della fase di ingiunzione, diritti ed onorari, I.V.A. e C.A. come per legge.”
Per parte appellata intervenuta : CP_6
“… Reiectis contrariis, in via preliminare: voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Nel merito in principalità: rigettarsi integralmente le avversarie domande, giacchè infondate sia in fatto che in diritto, e per
l'effetto confermarsi la statuizione 28.4.2022 n° 153/22 del Tribunale di Biella pubblicata il
29.4.2022. Con vittoria di compensi, anticipazioni, rimborso forfetario 15% e accessori di legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 944/2017 emesso dal Tribunale di Biella,
aveva contestato che potesse procedere anche nei suoi confronti, Parte_1 CP_1
quale fidejussore della società debitrice JO IO NO RL, per il recupero della somma di €
93.790,57. L'opponente aveva in primo luogo eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Biella a favore del giudice di Torino stante la sua residenza in questa circoscrizione e la sua qualità di consumatore destinatario di tutele che la banca, con la sottoscrizione della fidejussione, non avere approntato;
aveva inoltre contestato che l'istituto di credito avesse erogato finanziamenti alla società garantita in un periodo in cui la stessa si trovava in “stato di difficoltà” senza avvisare i garanti ed in violazione delle norme generali di buona fede. Aveva infine contestato anche la mancata escussione della garanzia prestata sempre a favore di JO IO NO RL da CP_8
e da di garanzia a
[...] Controparte_9 [...]
aveva quindi concluso domandando al Tribunale di Biella di pronunciarsi sulla sua CP_10
incompetenza territoriale e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo nei suoi confronti o, in subordine di “… rideterminare l'importo dovuto, in considerazione delle somme eventualmente ad oggi corrisposte da ”. Controparte_11
Si era costituita in giudizio contestando ogni domanda ed eccezione: non era fondata CP_1
l'eccezione di incompetenza territoriale posto che era stata prevista e debitamente sottoscritta (ex artt. 1341 e 1342 CC) la clausola del foro esclusivo (Biella) specificando che detta scelta era anche presente nel contratto stipulato dalla debitrice principale;
aveva contestato la domanda volta a far valere la garanzia di ai fini della riduzione dell'importo dovuto, stante la clausola che CP_8
prevedeva il pagamento (da parte del fidejussore) a prima richiesta e senza eccezioni (contestando anche la legittimazione del ritenendo la fattispecie inquadrabile nella tipologia del contratto Pt_1
autonomo di garanzia); aveva contestato l'esistenza di qualsivoglia responsabilità per violazione dei principi di buona fede e correttezza ed aveva escluso ogni ulteriore sua responsabilità anche per l'esistenza dell'impegno contrattuale del garante ad informarsi direttamente delle condizioni economiche della garantita. In ogni caso la banca opposta aveva contestato che l'opponente avesse fornito prova alcuna in merito alla reale condizione economica della società garantita.
Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta, a mezzo della mandataria la CP_3
società cessionaria da anche dei crediti oggetto del presente Controparte_7 CP_1
giudizio, confermando quanto dedotto e concluso dalla cedente e chiedendone l'estromissione.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa con la sentenza n. 153/2022 pubblicata il 29.4.2022 con la quale il Tribunale di Biella ha preliminarmente dato atto dell'ammissibilità dell'intervento di ma ha escluso che potesse pronunciarsi l'estromissione di CP_3 CP_1
in mancanza dell'assenso espresso dell'opponente.
Ha quindi chiarito, sull'eccezione di incompetenza, che, esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per l'attribuzione, o meno, al fidejussore, della qualità di consumatore (e ciò in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità), non avrebbe potuto individuarsi in Pt_1
la qualifica di consumatore in quanto lo stesso era oggettivamente collegato
[...]
funzionalmente alla debitrice JO IO NO RL in quanto, negli anni 2013 e 2014, era socio ed amministratore della società titolare della maggioranza delle Parte_2
quote di capitale della JO (fino al 2016) ed anche cliente di essa come emergeva dalle fatture emesse per servizi resi dalla prima alla seconda nel corso dell'anno 2012.
Da ciò il Tribunale di Biella ha dedotto che, anche in assenza di ulteriori elementi di segno contrario,
l'opponente “… abbia inteso prestare le garanzie oggetto del presente giudizio per uno scopo Pt_1
coerente e coessenziale all'attività imprenditoriale dal medesimo svolta (ovviamente in forma societaria); tale conclusione risulta oltremodo comprovata dal fatto che le ridette garanzie riguardavano (anche) il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di
“affidamento a revoca …”.
Esclusa l'operatività del “foro del consumatore”, il Tribunale di Biella ha anche escluso che la CP_ convenzione fra e potesse considerarsi un contratto autonomo di garanzia posto che Pt_1
“… nelle fideiussioni rilasciate in data 16.09.2013 e 23.12.2014 nella clausola richiamata dalla stessa banca opposta e rubricata “Adempimento da parte del fideiussore e recesso della banca” è ravvisabile solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia del fideiussore alla proposizione delle eccezioni…”. Nel merito, il primo giudice dopo aver dato atto dell'intervenuto versamento da parte della garante di una quota del debito, ha indicato in € 43.787,01 la somma ancora dovuta dalla Controparte_9
debitrice principale e dopo aver accertato l'adempimento agli oneri probatori della banca opposta e la sostanziale non contestazione del quantum da parte dell'opponente, ha escluso l'applicabilità al caso concreto del disposto di cui all'art. 1956 CC sul presupposto che la parte che deduce la violazione deve “… dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Cass. sent. n. 394 del 11/01/2006; Cass. sent. n. 2524 del
07/02/2006; Cass. sent. n. 10870 del 23/05/2005) ...”.
L'opponente, ad avviso del Tribunale, non solo non ha dato prova di ciò ma, in qualità di socio ed amministratore della (proprietaria fino al 2016 della Parte_2
maggioranza delle quote della società debitrice principale), aveva il dovere di tenersi informato sull'andamento della odierna debitrice principale “… disponendo degli strumenti giuridici a ciò volti
...”.
Revocato il decreto ingiuntivo per il sopravvenuto parziale pagamento da parte di altra garante, il
Tribunale di Biella ha condannato l'opponente anche alla rifusione delle spese di lite che ha liquidate.
L'appello
Con tempestivo atto di citazione, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Biella Parte_1
contestando la violazione dell'art. 33 Codice del Consumo sia in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale sia con riguardo alle responsabilità della banca che aveva concesso credito ad una società in sofferenza.
Richiamati innumerevoli arresti di giurisprudenza di merito, l'appellante allega che non risulta alcun collegamento funzionale fra esso garante e la società garantita e non può rilevare ad integrare ciò la semplice sua qualità di socio ed amministratore di altra società quotista della debitrice principale.
Censura la decisione del Tribunale laddove non ha ritenuto che la banca fosse responsabile di negligenza ed anche che dovesse andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 1956 CC.
Deduce quale ulteriori profili di illegittimità dell'operato dell'istituto di credito (oltre a quello relativo ai doveri di trasparenza e completezza delle informazioni fornite al fideiussore, con riguardo al caso di specie in cui la fideiussione venga prestata da un soggetto a garanzia delle obbligazioni assunte da una società in relazione alla quale lo stesso risulti estraneo alla compagine sociale ), anche quelli inerenti alla elusione della normativa in tema di importo massimo garantito ed alla concessione abusiva del credito.
Con comparsa si sono costituite nel presente grado sia sia la mandataria della CP_1
cessionaria, liquidazione ed è intervenuta nel corso del giudizio di appello la società Controparte_3
, sempre in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_6 Controparte_7
[...
(già cessionaria del credito in contenzioso. Controparte_5
Tutte le parti appellate hanno condiviso le motivazioni del Tribunale di Biella anche richiamando le allegazioni dalle quali risulta che il non può ritenersi estraneo alle attività della JO Parte_1
IO NO RL e, quindi, che bene ha affermato il primo giudice laddove ha escluso la sua qualità di “consumatore”.
ha anche reiterato la richiesta di estromissione dal giudizio dolendosi della mancanza di CP_1
motivazione all'assenso da parte dell'odierno appellante.
Motivi della decisione
Parte appellante censura la decisione del Tribunale di Biella nella parte in cui ha negato la sua qualifica di consumatore e, conseguentemente, la violazione delle norme che a tutela di tale figura sono approntate dalla legge. Nello specifico ci si duole del fatto che il primo giudice abbia formato il suo convincimento sulla scorta di presunzioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di prova.
La critica non è condivisibile, in parte perché riduce a banale argomento una motivazione che, al contrario, risulta coerente con le risultanze di causa, in parte perché, appunto, dal riesame di documenti ed elementi obiettivi, si conferma che non ha affatto agito da Parte_1
consumatore nel momento in cui, insieme ad un terzo soggetto, ha prestato garanzie a favore della debitrice principale, JO IO RL.
Quale conseguenza di tale accertamento, l'appellante insiste nel contestare la competenza territoriale del giudice adito in primo grado, a favore del Tribunale di Torino.
Va premesso che la competenza di cui si discute è di natura inderogabile e quindi rilevabile d'ufficio e perciò, secondo l'insegnamento della giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, deve verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come
"consumatore" ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Cass. 1666/2020). Tale obbligo è giustificato dalla considerazione che il sistema di tutela predisposto si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda il potere nelle trattative e il grado di informazione (Cass. 28162/2019).
Tanto chiarito, si deve a questo punto affermare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (CGUE sentenza Costea, C-110/14) e va valutata alla luce di un criterio funzionale in modo da stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale.
Sono principi ormai consolidati (da ultimo, Cassazione sez. I^, 7.5.2024 n. 12286 ma in precedenza,
Cassazione SS.UU. 27.2.2023 n. 5868) ai quali questa Corte ritiene di confermare adesione, quelli in base ai quali nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
A tal proposito si rileva come parte appellante, nel richiamare diversi arresti giurisprudenziali, non tiene conto delle differenti peculiarità dei singoli casi che, appunto per tali motivi, non possono ricondursi a quello in esame nel quale il , contrariamente a quanto dal medesimo Parte_1
sostenuto, non si pone affatto come il consumatore al quale la normativa di settore appresta, giustamente, la tutela privilegiata di cui si discute.
L'appellante è infatti, oggettivamente, un imprenditore (cfr. doc. 21 della 2^ memoria ex art. 183 cpc di parte opposta) ed un imprenditore del settore di JO IO RL (“Vigilanza disarmata in genere, portierato, controllo accessi e receptionist”).
E' titolare di quote di maggioranza del capitale della società Compagnia della Sicurezza Global
Services RL e di questa ne è anche il vicepresidente nel periodo in cui la debitrice JO IO RL rende a detta azienda consistenti prestazioni (cfr. doc. 25 della 2^ memoria ex art. 183 cpc di parte opposta), motivo per cui (fra l'altro e per quanto si dirà in relazione all'ulteriore motivo di appello) non è credibile che potesse non conoscere le condizioni dell'impresa cui affidava l'esecuzione di prestazioni per conto dell'azienda che lui stesso amministrava.
Di alcun rilievo ai fini per i quali l'appellante lo richiama, può considerarsi il fatto che egli abbia ceduto le partecipazioni della società quotista della debitrice principale e, con detta cessione, sia stato sostituito nella carica di amministratore: la cessione (marzo 2016) è posteriore al rilascio delle garanzie (i contratti sono sottoscritti il 16.9.2013 ed il 23.12.2014 quest'ultimo, oltretutto, in perfetta coincidenza temporale con la concessione di un ampliamento ad € 120.000 dell'affidamento concesso alla debitrice principale sotto forma di castelletto sconto portafoglio commerciale).
In conclusione, e con le ulteriori specificazioni di cui sopra, non sussiste alcun elemento che induca a ritenere che possa considerarsi un consumatore nel momento in cui ha prestato Parte_1
le garanzie fidejussorie di cui si discute.
Non è poi condivisibile neppure la censura alla decisione del Tribunale di Biella laddove il primo giudice ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza di violazioni riconducibili agli obblighi di cui agli artt. 1375 e 1956 CC.
Premesso che la censura si appalesa piuttosto generica e, per alcuni profili, di assoluta novità
(elusione della normativa in tema di importo massimo garantito e concessione abusiva del credito), la Corte condivide integralmente gli argomenti esposti dal primo giudice sia in relazione ai principi generali operanti in materia (“… se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto … la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c. c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente …” ed anche “… è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore …”) sia, in particolare, all' applicabilità di detti criteri al caso in esame.
infatti era amministratore della società quotista di maggioranza della debitrice Parte_1
principale e, anche per la sua professionalità (di cui si è detto), oltre che per i rapporti diretti che legavano le due società, non poteva andare esente da oneri ed obblighi di approfondita informativa o, per leggere al contrario, non poteva non essere a conoscenza delle condizioni patrimoniali della società a cui favore stava prestando garanzia (da ultimo, cfr. Cassazione sez. 3^17.7.2023 n. 20713).
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato. Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, Pt_1
, in applicazione del principio della soccombenza, non essendovi motivi di compensazione
[...]
nemmeno parziale. La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori medi dello scaglione applicabile.
Pertanto, a ciascuna parte appellata, e società (mandataria della Controparte_1 CP_6
cessionaria , stante il mancato assenso di , Controparte_7 Parte_1
all'estromissione dal giudizio di , che lo ha espressamente richiesto, si riconoscono, per CP_1
il presente grado, € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 4.997,00 oltre il rimborso forfetario, l'IVA
e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 153/2022 pubblicata i 29.4.2022 Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1
-rigetta l'appello;
-condanna al rimborso delle spese processuali del grado a favore di Parte_1 Controparte_1
e della società , liquidandole, per ciascuna, in complessivi € 4.977,00 oltre rimborso CP_6
forfetario, IVA e CPA come per legge;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti