Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1349 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA ed rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Michela Bindi, come da mandato in atti;
Parte attrice
E rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Controparte_1
Landi, come da mandato in atti;
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv.
Mariachiara Brunetti, come da mandato in atti;
Terza chiamata
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 16-4-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da atto di citazione, nel merito ed in via istruttoria”;
1
in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.”; per la terza chiamata: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria come da memorie ex art. 171 ter n.2 e n.3 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al
[...] Parte_2
Tribunale di Firenze, il Geom. chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta - accertare e dichiarare
l'errore professionale del geometra svolgendo CP_1
l'ìncarico professionale affidatogli dai coniugi e Parte_1 Pt_2
con negligenza e/o imprudenza e/o imperizia;
- per l'effetto condannare il Geom. al pagamento, in favore degli CP_1
odierni ricorrenti, della somma di €. 61.644,00 corrispondenti alla perdita di valore economico della proprietà degli esponenti a seguito dell'alienazione della particella di terreno contraddistinto al N.C.T. del Comune di Cerreto Guidi, foglio 19, mappale 661, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Gli attori, dato atto dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. docc. 18 e 19 fascicolo di parte attrice), hanno dedotto:
- di aver conferito incarico professionale al convenuto per la redazione della relazione tecnica in vista della stipula dell'atto notarile di compravendita con i sig.ri e Persona_1
2 avente ad oggetto l'alienazione di alcuni Persona_2
appezzamenti di terreno di proprietà degli esponenti, meglio identificati al N.C.T. del Comune di Cerreto Guidi (FI), al foglio 19, mappali 658 e 653;
- che il professionista, nonostante la contraria volontà degli alienanti, ha incluso nella C.D.U. inviata al notaio, incaricato di procedere al rogito, anche l'appezzamento di terreno contraddistinto al N.C.T. del
Comune di Cerreto Guidi, foglio 19, particella 661 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice);
- di aver stipulato, in data 22-3-2021, il contratto di compravendita, erroneamente comprensivo anche della particella 661 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice);
- di essersi visti costretti, a seguito dell'esito negativo dei tentativi bonari di addivenire ad una soluzione conciliativa, a cedere a parte acquirente anche l'appezzamento di terreno di cui al mappale 661
(cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice);
- di aver patito, a causa del surrichiamato errore professionale del convenuto, un deprezzamento dell'immobile adibito alla propria abitazione di euro 61.644,00 conseguente alla sopravvenuta e totale assenza sia di un parcheggio auto in un appezzamento di terreno attiguo all'abitazione, sia di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze del predetto immobile (cfr. doc. 15 fascicolo di parte attrice).
Si è costituito, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, il
Geom. il quale ha replicato di aver correttamente CP_1
limitato la propria relazione tecnica alla particella 658 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte convenuta), di aver inviato il CDU della particella
661 su espressa richiesta del notaio ai fini della redazione del rogito,
3 di ritenere quindi imputabile esclusivamente agli attori la vendita anche di quest'ultima particella.
Il Geom. inoltre, ha domandato la condanna per lite CP_1
temeraria della attrice, nonché ha richiesto l'emissione dell'ordinanza 186 bis e ter c.p.c. per l'importo di euro 836,60 per il pagamento della notula emessa in data 4-4-2022.
Parte convenuta, infine, ha chiamato in causa
[...]
al fine di essere manlevata Controparte_3
dalla stessa, in forza della polizza di assicurazione per responsabilità civile e professionale n. IPB0011087 con la medesima sottoscritta.
Si è, quindi, costituita in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, evidenziando i limiti di operatività della polizza azionata e aderendo nel merito alle conclusioni di parte convenuta.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza emessa in data
4-12-2024, con la quale si è ritenuto di non ammettere la prova orale richiesta da parte attrice, atteso che i capitoli articolati appaiono inerenti a circostanze irrilevanti o non contestate;
di non ammettere la prova orale richiesta da parte convenuta, atteso che i capitoli articolati appaiono inerenti a circostanze irrilevanti o non contestate;
di non ammettere la CTU richiesta da parte attrice, in quanto superflua.
3. Tanto premesso, la domanda avanzata giudizialmente dai sig.ri e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2
4 A tal proposito, contrariamente rispetto a quanto allegato dagli attori
(cfr. atto di citazione, p. 4), non si può ritenere che il danno patito dagli stessi, consistente nella vendita anche della particella 661, sia riconducibile ad una condotta inadempiente del Geom. CP_1
Nessuno degli inadempimenti contestati in atti, invero, risulta riferibile al professionista convenuto.
In primo luogo, occorre rilevare che il Geom. ha CP_1
adeguatamente provveduto alla redazione della relazione tecnica richiestagli dagli odierni attori in vista della stipula del rogito di compravendita, ivi facendo correttamente riferimento al solo bene immobile identificato al N.C.T. del Comune di Cerreto Guidi (FI), al foglio 19, mappale 658 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
In tale ambito, pertanto, non può essere riscontrata alcuna negligenza da parte del professionista incaricato.
Ciò detto, in secondo luogo, non si può neppure reputare configurabile in capo convenuto una responsabilità professionale discendente dall'asserita omissione, da parte dello stesso, di un'adeguata informazione agli attori in ordine agli sviluppi della compravendita dai medesimi portata avanti con i sig.ri e Per_1
sotto il peculiare profilo dell'inclusione nella compravendita Per_2
della particella 661 (cfr. atto di citazione, p. 4).
In merito, mette conto osservare che un simile obbligo informativo, relativo alla completa istruzione delle parti in vista della definizione negoziale, deve essere considerato gravante sul notaio addetto al rogito, prima ancora che sul professionista incaricato di elaborare la relazione tecnica.
In tema, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale il notaio incaricato della redazione di un
5 contratto di compravendita non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti e non può limitarsi ad accertare la volontà delle stesse e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma ha l'obbligo di compiere l'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare tanto la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi, quanto l'attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione, vale a dire l'interesse che l'operazione contrattuale è volta a soddisfare (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/03/2022, n.10474).
Nel contenuto essenziale della prestazione professionale del notaio rientra, quindi, non soltanto quello di accertare l'effettiva volontà delle parti contraenti, ma anche quello di informare adeguatamente queste ultime in relazione alla portata e agli effetti del negozio che le stesse si propongono di concludere (cfr. Corte appello Firenze sez.
IV, 24/09/2024, n.1617).
In tale pregnante attività di accertamento e di informazione gravante sulla figura notarile, discendente dal più ampio dovere di buona fede oggettiva che contraddistingue l'attività professionale di quest'ultima, non può, dunque, che farsi rientrare anche il compito di verificare e di rendere edotte le parti stipulanti in ordine alla reale portata dell'oggetto e dei beni inclusi nel contenuto del contratto che le medesime si apprestano a definire.
Ebbene, nella fattispecie in esame, non si può mancare di osservare come il Geom. si sia limitato a dare attuazione alle direttive CP_1
impartite dal notaio Dott. , soggetto addetto all'espletamento Per_3
delle verifiche necessarie ad assicurare la certezza dell'atto giuridico da rogarsi.
6 In proposito, è pacifico infatti che l'odierno convenuto abbia proceduto all'invio della documentazione inerente al Certificato di
Destinazione Urbanistica contraddistinta al N.C.T. del Comune di
Cerreto Guidi, foglio 19, mappale 661 (cfr. docc. 3 e 6 fascicolo di parte attrice), non incluso nelle trattative intercorse tra le parti, esclusivamente a seguito dell'espressa richiesta in tal senso del notaio Dott. (cfr. docc. 2 e 5 fascicolo di parte attrice). Per_3
Proprio le peculiari attribuzioni professionali di quest'ultimo (cfr. sopra), volte tra l'altro ad indagare in merito all'effettiva volontà negoziale delle parti e a vagliare il contenuto del contratto concluso, escludono la sussistenza in capo al professionista convenuto di un obbligo di interpellare i sig.ri e Parte_1 Parte_2
preventivamente rispetto all'invio della surrichiamata documentazione al notaio rogante (cfr. atto di citazione, p. 4), stante l'esplicita richiesta in tal senso da questi ricevuta da parte del notaio
Dott. . Per_3
Nessun inadempimento di parte convenuta può, pertanto, essere rinvenuto nella trasmissione della contestata documentazione al notaio incaricato.
Né, del resto, a dimostrazione della condotta negligente del Geom. può venire in rilievo la mancata menzione del cespite in CP_1
discussione (mappale 661) all'interno della proposta irrevocabile di acquisto fatta pervenire dal sig. ai sig.ri e Per_1 Parte_1
in data 9-11-2020 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice). Pt_2
In senso contrario, si deve osservare che, rispetto al contenuto della menzionata proposta irrevocabile, l'oggetto contrattuale è stato parzialmente modificato dalle parti nell'arco delle trattative tra
7 queste intercorse (si veda, per esempio, l'inclusione anche del mappale 663).
In ragione di ciò, ferma la costante opera di interlocuzione intercorsa con il notaio (cfr. sopra), non si può ritenere il Geom. Per_4
avesse un qualche obbligo di segnalazione alla parte alienante delle sopravvenienze intervenute medio tempore rispetto alla proposta originariamente formulata.
In definitiva, va escluso che il convenuto abbia posto in essere alcuna condotta negligente, fonte di responsabilità a suo carico.
4. Il rigetto della domanda promossa giudizialmente dai sigg.ri e comporta il consequenziale Parte_1 Parte_2
assorbimento della domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_2
5. Merita di trovare accoglimento la domanda riconvenzionale del
Geom. rivolta ad ottenere la condanna degli attori al CP_1
pagamento dell'importo di euro 836,60 di cui alla notula del 4-4-
2022 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta).
In materia, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, a fronte della contestazione della consistenza dell'attività prestata, non può ritenersi sufficiente la produzione giudiziale della notula da parte del professionista, in ragione della natura unilaterale di tale dichiarazione (cfr.
Cassazione civile sez. II, 20/06/2023, n.17586).
Ebbene, nella fattispecie in esame le contestazioni attoree in ordine alla legittimità della parcella (cfr. memoria di parte attrice ex art. 171 ter c.p.c., p. 3: “come si fa a ritenere non contestata un'attività nel corso della quale è stata commesso un grave ed evidente errore
8 professionale che ha causato agli attori un pregiudizio grave ed irreparabile e che è oltretutto oggetto del presente giudizio?”) risultano all'evidenza superate in forza della dimostrazione in atti tanto dell'an della prestazione dedotta nella notula (per la “Richiesta di CDU presso il Comune di Cerreto Guidi”, cfr. docc. 9 e 10 fascicolo di parte convenuta;
per la “Relazione tecnica di compravendita ed assistenza all'atto”, cfr. doc. 2 fascicolo di parte convenuta), che della corretta modalità di espletamento della stessa
(per l'esclusione di una condotta negligente del convenuto, cfr. sopra).
Tanto premesso, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
vanno, dunque, condannati al pagamento di euro 836,60, oltre interessi al tasso di legge a partire dal 28-3-2024 (data di deposito della comparsa recante la proposizione della domanda riconvenzionale) sino al saldo, in favore del Geom. CP_1
6. Non si ravvisano, infine, i presupposti per addivenire alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte convenuta nei confronti di parte attrice.
7. Vanno poste a carico di parte attrice, in considerazione della soccombenza di quest'ultima, le spese di lite sostenute da parte del
Geom. liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai CP_1
parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
Quanto alla pronuncia sulle spese di lite in relazione al giudizio subordinato di garanzia introdotto dal Geom. nei confronti CP_1
9 della terza chiamata “ , mette conto ricordare che, Controparte_2
secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico della parte chiamante solo nell'ipotesi in cui la chiamata in causa risulti palesemente arbitraria o infondata;
diversamente le spese devono essere poste a carico della parte attrice soccombente (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 8363 del 8.4.2010; Cass. Sentenza n.
12301 del 10.6.2005).
Nella specie, con riguardo alla chiamata in causa di CP_2
non ricorrono i presupposti indicati – palese infondatezza o
[...]
arbitrarietà – tenuto conto che la domanda di manleva proposta dal
Geom. risulta fondata su sulla polizza assicurativa prodotta CP_1
sub doc. 11 fascicolo di parte convenuta.
In ragione di ciò, devono essere poste a carico di parte attrice anche le spese di lite sostenute da parte della terza chiamata, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM
55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta ogni domanda avanzata da parte dei sig.ri Parte_1
[...] Parte_2
2. condanna i sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento di euro 836,60, oltre interessi al tasso di legge a partire dal 28-3-2024 sino al saldo, in favore del Geom. CP_1
10 3. rigetta la domanda promossa ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta;
4. condanna gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
6. condanna gli attori al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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