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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1258/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. E. M. Albertazzi e S. Amodio
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Mannarino
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, rilevato che l'opposizione è basata su prova scritta, proveniente dalla stessa parte opposta, rigettare l'eventuale richiesta di concessione ex art.648 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto opposto;
2) nel merito, accertare e dichiarare che il credito di euro 46.124 di cui è stato ingiunto il pagamento è inesistente e/o insussistente per l'ammontare complessivo di euro 21.000, e che, per la restante parte, il credito è incerto, non provato e/o in tutto o in parte comunque non dovuto da
[...] per effetto di eccezione ex art.1460 c.c.; Parte_1
3) in subordine, rideterminare l'ammontare del credito decurtato dalle lavorazioni oggetto delle contestazioni di nei limiti in cui, in ogni caso, Parte_1 risulteranno provate dall'opposta l'entità delle stesse e la loro esecuzione a regola d'arte;
4) in ogni caso, revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n.161/2024 del 29.01.2024 (RG 437/2024), con dichiarazione di non debenza delle relative spese processuali liquidate con il medesimo decreto;
5) nella denegata ipotesi in cui, nonostante l'opposizione si basi su prova scritta, il decreto opposto venisse ugualmente dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c., ordinare all'opposta la restituzione delle somme eventualmente incassate per capitale, interessi e spese legali o comunque dalla stessa parte opposta percepite in ragione della natura esecutiva del decreto opposto, nella misura in cui risulteranno non dovute in conseguenza dell'accoglimento, totale o parziale, della presente opposizione. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, così provvedere:
- in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 161/2024, n. 437/2024 R.G., emesso dall'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'importo di € 25.124,00 come da fatture n. 10//2023 e n. 14/2023, non stornate e non contestate (e che risulta quale differenza tra l'importo ingiunto di € 46.124,00 e l'importo stornato di € 21.000,00 come da note di credito), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e dal momento che tale importo è certo, liquido, esigibile e documentato da prova scritta, oltre che sussistendo gli elementi di riconoscimento di debito e promessa di pagamento da parte della Parte_1
- Nel merito:
- riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto e del parziale credito fatto valere con ricorso per ingiunzione di pagamento dall'odierna convenuta opposta, rigettando integralmente le richieste avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 161/2024, n. 437/2024 R.G., per la somma parziale di € 25.124,00 come da fatture n. 10//2023 e n. 14/2023, non stornate e non contestate dall'odierna attrice opponente;
- conseguentemente e per gli effetti, condannare l'opponente a pagare, in favore dell'opposta,
[...]
la somma di € 25.124,00 oltre interessi moratori dalla Controparte_1 scadenza delle fatture n. 10//2023 e n. 14/2023 fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese e al compenso del procedimento monitorio nella misura in cui risulteranno dovute, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA, CPA e successive occorrende.
- In via istruttoria: riservata ogni più opportuna attività istruttoria in corso di causa compresa quella di indicare testimoni, si chiede interrogatorio formale dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della con riserva di formulare i capitoli e di indicare ulteriori mezzi di prova. Parte_1 In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, Iva e Cap come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di somme dovute a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori edili in subappalto, prestazioni documentate da fatture ed estratto autentico notarile, allegati già nella fase monitoria.
2 L'opponente debitore non nega l'esecuzione delle opere ma contesta la sussistenza del credito allegando trattarsi di per prestazioni che sono state prima fatturate e poi fatte oggetto di rinuncia, almeno parziale, essendo intervenuta remissione per somma consistente, oltre ad eccepire contestazioni sull'ammontare delle ore lavorate e sulla qualità delle lavorazioni svolte.
4. Il creditore convenuto nel giudizio ordinario di opposizione ha allegato che il committente ha non solo consentito, ma anche approvato tutte le opere svolte, allegando che le opere svolte non sono mai state contestate, così come non è mai stata sollevata eccezione all'emissione delle fatture, salvo poi omettere il pagamento;
inoltre ha prodotto, in aggiunta alla documentazione della fase monitoria, una comunicazione e-mail del 28.09.2023, indirizzata alla convenuta opposta ., con la quale l'ufficio contabilità della Controparte_1 Parte_1 ha chiaramente riconosciuto il proprio debito, dichiarando di voler procedere al
[...] pagamento e “scusandosi ancora per il ritardo” (doc. n. 3 conv.).
5. Il creditore, quindi, nella specie ha fornito prova documentale non solo dell'esecuzione delle prestazioni svolte sulla proprietà del debitore, ma anche di espresso riconoscimento del proprio debito e contestuale promessa di pagamento delle fatture ricevute.
A fronte di tali evidenze documentali spettava al debitore opponente fornire la necessaria -e specifica- prova contraria;
invece, una volta emanata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza del 12/3/2024, in data
23/12/24 il Difensore dell'opponente ha depositato rinuncia al mandato, senza essere successivamente sostituito, né più comparire alle udienze successive.
6. Dunque, la pretesa del creditore nel caso di specie è provata su base documentale, senza necessità di dare ingresso all'istruttoria orale, che sarebbe, invece, necessaria, per la prova delle eccezioni di parte attrice;
infatti, come già espresso nell'ordinanza sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto e sulle istanze istruttorie, nel merito, l'opposizione non è fondata su prova scritta sulle circostanze sulle quali
3 l'onere della prova incombe all'opponente, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione e, inoltre, il creditore convenuto ha prodotto riconoscimento di debito e anche conversazioni via whatsapp e messaggi scambiati tra le parti, che l'opponente non ha contestato nella provenienza o nel contenuto.
7. La sopra esposta ricostruzione dei fatti sulla base delle risultanze documentali ha confermato le allegazioni del creditore.
In sostanza, in relazione alle prestazioni di cui alle fatture prodotte, il fatto storico generatore dell'obbligazione di pagamento è provato, mentre non sono provati i fatti estintivi allegati dall'opponente.
Ne consegue la permanenza del debito azionato. A fronte della prova documentale del proprio credito fornita dall'attore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della ulteriore prova documentale fornita in istruttoria,
l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare l'efficacia probatoria dell'istruttoria svolta dal convenuto.
L'opposizione va respinta, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
8. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità ed esclusione della fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 161 Parte_1 del 29/1/2024 del Tribunale di Modena;
conferma il predetto decreto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali che liquida nella misura di Controparte_1 complessivi € 4.307,90, di cui € 561,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 1/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
4 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
5
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1258/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. E. M. Albertazzi e S. Amodio
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Mannarino
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, rilevato che l'opposizione è basata su prova scritta, proveniente dalla stessa parte opposta, rigettare l'eventuale richiesta di concessione ex art.648 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto opposto;
2) nel merito, accertare e dichiarare che il credito di euro 46.124 di cui è stato ingiunto il pagamento è inesistente e/o insussistente per l'ammontare complessivo di euro 21.000, e che, per la restante parte, il credito è incerto, non provato e/o in tutto o in parte comunque non dovuto da
[...] per effetto di eccezione ex art.1460 c.c.; Parte_1
3) in subordine, rideterminare l'ammontare del credito decurtato dalle lavorazioni oggetto delle contestazioni di nei limiti in cui, in ogni caso, Parte_1 risulteranno provate dall'opposta l'entità delle stesse e la loro esecuzione a regola d'arte;
4) in ogni caso, revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n.161/2024 del 29.01.2024 (RG 437/2024), con dichiarazione di non debenza delle relative spese processuali liquidate con il medesimo decreto;
5) nella denegata ipotesi in cui, nonostante l'opposizione si basi su prova scritta, il decreto opposto venisse ugualmente dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c., ordinare all'opposta la restituzione delle somme eventualmente incassate per capitale, interessi e spese legali o comunque dalla stessa parte opposta percepite in ragione della natura esecutiva del decreto opposto, nella misura in cui risulteranno non dovute in conseguenza dell'accoglimento, totale o parziale, della presente opposizione. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, così provvedere:
- in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 161/2024, n. 437/2024 R.G., emesso dall'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'importo di € 25.124,00 come da fatture n. 10//2023 e n. 14/2023, non stornate e non contestate (e che risulta quale differenza tra l'importo ingiunto di € 46.124,00 e l'importo stornato di € 21.000,00 come da note di credito), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e dal momento che tale importo è certo, liquido, esigibile e documentato da prova scritta, oltre che sussistendo gli elementi di riconoscimento di debito e promessa di pagamento da parte della Parte_1
- Nel merito:
- riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto e del parziale credito fatto valere con ricorso per ingiunzione di pagamento dall'odierna convenuta opposta, rigettando integralmente le richieste avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 161/2024, n. 437/2024 R.G., per la somma parziale di € 25.124,00 come da fatture n. 10//2023 e n. 14/2023, non stornate e non contestate dall'odierna attrice opponente;
- conseguentemente e per gli effetti, condannare l'opponente a pagare, in favore dell'opposta,
[...]
la somma di € 25.124,00 oltre interessi moratori dalla Controparte_1 scadenza delle fatture n. 10//2023 e n. 14/2023 fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese e al compenso del procedimento monitorio nella misura in cui risulteranno dovute, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA, CPA e successive occorrende.
- In via istruttoria: riservata ogni più opportuna attività istruttoria in corso di causa compresa quella di indicare testimoni, si chiede interrogatorio formale dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della con riserva di formulare i capitoli e di indicare ulteriori mezzi di prova. Parte_1 In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, Iva e Cap come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di somme dovute a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori edili in subappalto, prestazioni documentate da fatture ed estratto autentico notarile, allegati già nella fase monitoria.
2 L'opponente debitore non nega l'esecuzione delle opere ma contesta la sussistenza del credito allegando trattarsi di per prestazioni che sono state prima fatturate e poi fatte oggetto di rinuncia, almeno parziale, essendo intervenuta remissione per somma consistente, oltre ad eccepire contestazioni sull'ammontare delle ore lavorate e sulla qualità delle lavorazioni svolte.
4. Il creditore convenuto nel giudizio ordinario di opposizione ha allegato che il committente ha non solo consentito, ma anche approvato tutte le opere svolte, allegando che le opere svolte non sono mai state contestate, così come non è mai stata sollevata eccezione all'emissione delle fatture, salvo poi omettere il pagamento;
inoltre ha prodotto, in aggiunta alla documentazione della fase monitoria, una comunicazione e-mail del 28.09.2023, indirizzata alla convenuta opposta ., con la quale l'ufficio contabilità della Controparte_1 Parte_1 ha chiaramente riconosciuto il proprio debito, dichiarando di voler procedere al
[...] pagamento e “scusandosi ancora per il ritardo” (doc. n. 3 conv.).
5. Il creditore, quindi, nella specie ha fornito prova documentale non solo dell'esecuzione delle prestazioni svolte sulla proprietà del debitore, ma anche di espresso riconoscimento del proprio debito e contestuale promessa di pagamento delle fatture ricevute.
A fronte di tali evidenze documentali spettava al debitore opponente fornire la necessaria -e specifica- prova contraria;
invece, una volta emanata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza del 12/3/2024, in data
23/12/24 il Difensore dell'opponente ha depositato rinuncia al mandato, senza essere successivamente sostituito, né più comparire alle udienze successive.
6. Dunque, la pretesa del creditore nel caso di specie è provata su base documentale, senza necessità di dare ingresso all'istruttoria orale, che sarebbe, invece, necessaria, per la prova delle eccezioni di parte attrice;
infatti, come già espresso nell'ordinanza sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto e sulle istanze istruttorie, nel merito, l'opposizione non è fondata su prova scritta sulle circostanze sulle quali
3 l'onere della prova incombe all'opponente, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione e, inoltre, il creditore convenuto ha prodotto riconoscimento di debito e anche conversazioni via whatsapp e messaggi scambiati tra le parti, che l'opponente non ha contestato nella provenienza o nel contenuto.
7. La sopra esposta ricostruzione dei fatti sulla base delle risultanze documentali ha confermato le allegazioni del creditore.
In sostanza, in relazione alle prestazioni di cui alle fatture prodotte, il fatto storico generatore dell'obbligazione di pagamento è provato, mentre non sono provati i fatti estintivi allegati dall'opponente.
Ne consegue la permanenza del debito azionato. A fronte della prova documentale del proprio credito fornita dall'attore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della ulteriore prova documentale fornita in istruttoria,
l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare l'efficacia probatoria dell'istruttoria svolta dal convenuto.
L'opposizione va respinta, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
8. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità ed esclusione della fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 161 Parte_1 del 29/1/2024 del Tribunale di Modena;
conferma il predetto decreto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali che liquida nella misura di Controparte_1 complessivi € 4.307,90, di cui € 561,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 1/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
4 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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