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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/10/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AT La VA, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3764/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roccella Email_1 C.F._1
Jonica alla via XXV Aprile n°13, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio CHIEFARI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri, alla via Matteotti, n. 48, con gli avv.ti Massimiliano MINICUCCI e
DA ADORNATO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti del
23.01.2023, al rogito del notaio in Fiumicino, rep.37590, pec: Persona_1
E
e Email_3
t; Email_5
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 5 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 21.11.2022,
[...]
ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui Pt_1
all'art. 1 l. n. 18/1980, eccependo l'errata valutazione da parte del CTU dott.ssa
[...]
, in fase di accertamento tecnico preventivo, del complesso invalidante di cui è Per_2
affetta.
In particolare, parte ricorrente ha lamentato la sottovalutazione delle patologie già riconosciute, ed ovvero: la cardiopatia ipertensiva con valvulopatie di grado lieve, gli esiti del pregresso trattamento chirurgico carcinoma endometriale, il carcinoma invasivo mammella dx e sn, limitazioni funzionali da osteoartrosi polidistrettuale, l'obesità di 2°grado con complicanze artrosiche. Ha inoltre allegato il loro aggravamento e l'insorgenza di nuove patologie, quali: la cerebrovasculopatia cronica con deficit mnesici, l'artrosi pluridistrettuale più evidente alla colonna vertebrale a livello cervicale e lombosacrale, la flebopatia cronica agli arti inferiori con varicosità diffuse, la steatosi epatica, la cefalea ricorrente con sintomatologia vertiginosa e deficit posturale e l'incontinenza urinaria.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio
Pag. 2 a 5 deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi che ai sensi della legge n. 18/1980 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico, questo giudicante ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali e con ordinanza del
11.08.2024, ha nominato CTU la dott.ssa , la quale il 30.06.2023 ha Persona_3
accettato l'incarico ed il 03.08.2024 ha depositato l'elaborato peritale.
Il CTU ha formulato la seguente diagnosi: “neoplasia mammaria bilaterale, esiti di carcinoma endometriale, trattati chirurgicamente;
artrosi pluridistrettuale con coxartrosi e gonartrosi bilaterale;
cardiopatia ipertensiva;
ipoacusia bilaterale in portatrice di protesi acustica in soggetto con sordomutismo congenito gia' titolare di indennita' di comunicazione;
insufficienza venosa arti inferiori;
obesa”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “la signora e' in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, quale fare la spesa, cucinare, mantenere una propria igiene personale, mantenere una vita di relazione. La ricorrente non ha bisogno di assistenza continua. Le patologie di cui soffre la ricorrente sono responsabili di un complesso invalidante rendendola invalida al 100%. Facendo fede alle certificazioni delle visite specialistiche allegate, le patologie di cui soffre la ricorrente si sono aggravate gradualmente, determinado una invalidita' del 100% a decorrere da dicembre 2021, epoca dell'ultimo intervento di mastectomia dx per carcinoma intraduttale..”.
Lette le note scritte sostitutive dell'udienza del 09.11.2024 questo giudicante ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimenti il CTU, che all'udienza del 20.11.2024 ha riferito che l'istante ha difficoltà di parlare ma ha facoltà di parola, e nonostante le problematiche dovute alla dislessia, riesce a farsi comprendere, riportandosi per il resto all'elaborato peritale.
Pag. 3 a 5 A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, questo giudicante ha ritenuto opportuno procedere alla rinnovazione delle operazioni peritali in ragione del riferito complesso invalidante, particolarmente aggravato dalle riferite difficoltà comunicative, nominando all'uopo il dott. il quale non ha accettato l'incarico ed è stato Persona_4 sostituito con il dott. , che, ritualmente assunto l'ufficio peritale, ha Persona_5
depositato l'elaborato peritale in data 22.09.2025.
Il dott. ha riconosciuto la ricorrente affetta da: “• Cardiopatia ipertensiva;
• Per_5
Disturbo di ansia con umore depresso • Cerebrovasculopatia cronica con incontinenza urinaria • Artrosi polidistrettuali • Esiti mastectomia bilaterale per neoplasie mammarie”, giungendo alla conclusione che si tratta di “Soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (100%), con necessità di assistenza continua, almeno fino ad aprile 2027 non essendo nelle condizioni psico-fisiche di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Decorrenza: aprile 2022 (inizio terapia
x K)”.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente, ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderla invalida nella misura del 100% e bisognevole di assistenza continua.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di alcuna censura da parte dell' CP_2 resistente, neppure nella fase sub procedimentale di cui all'art. 195 c.p.c.
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. . Persona_5
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento in capo a , con decorrenza da aprile 2022 (data Parte_1 di inizio della terapia x K) fino ad aprile 2027, data di revisione.
Le spese di lite, considerato che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso ai benefici invocati in epoca successiva alla domanda amministrativa, vengono compensate nella misura di un terzo e sono pertanto liquidate in complessivi €2.489,00, oltre
IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
Pag. 4 a 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario di cui Parte_1 all'art. 1 l. n. 18/1980, con decorrenza da aprile 2022 fino ad aprile 2027, data di revisione;
2. - compensa tra le parti le spese del presente procedimento nella misura di un terzo, ponendo la restante parte, pari ad €2.489,00, oltre IVA e CPA, come per legge, a carico dell' e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
CP_1
3. - pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separati decreti. CP_1
Locri, 26 ottobre 2025
Il Giudice
AT La VA
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