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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 482 /2025
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 30.09.2025
Alle ore 10.45, è presente per , l'Avv.to Maria Vita Alessi, in sostituzione dell'Av.to Parte_1 [...]
, che insiste in atto di appello. Controparte_1
Nessuno è presente per il . Controparte_2
IL G.I.
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il G.I.
Andrea Compagno
Successivamente, riaperto il verbale, dà lettura della decisione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta civile
In persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr° 482 /2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to e Parte_1 C.F._1 Controparte_1 dall'avv.to DI GIORGIO ADRIANA.
ATTRICE
CONTRO
( ), contumace. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_3
l'appello avverso l'ordinanza di convalida impugnata;
[...]
lascia a carico della ricorrente le spese;
1 accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame ha ad oggetto l'ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha convalidato i verbali accertamento di violazione del Codice della Strada qui di seguito indicati:
1) n. 362/V/2024 registro n. 362/2024 del 13.05.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 06.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
2) n. 464/V/2024 registro n. 464/2024 sdel 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 08.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
3) n. 737/V/2024 registro n. 737/2024 del 13.05.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 12.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
4) n. 750/V/2024 Registro n. 750/2024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 272,44 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 12.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca;
5) n. 964/V/2024 Registro n. 964/2024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 15.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
6) n. 968/V/2024 Registro n. 968/024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 15.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA 15SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca;
7) n. 1945/V/2024 Registro n.1945/2024 del 31.03.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 31.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
8) n. 1458/V/2024 Registro n. 1458/2024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8
2 C.d.S. commessa il 23.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
9) n. 1461/V/2024 Registro n. 1461/2024 del 13.05.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 272,44 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 23.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca;
10) n. 2022/V/2024 Registro n. 2022/2024 del 13.05.2024, 24 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 02.04.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca;
11) n. 2423/V/2024 Registro n. 2423/2024 del 13.05.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 83,77 (comprensivo di spese), per infrazione dell'art. 142/7 C.d.S. commessa il 10.04.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
12) n. 2444/V/2024 Registro n. 2444/2024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 11.04.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca tutti notificati alla stessa in data 03.06.2024.
A sostegno dell'ordinanza impugnata il Giudice di pace ha osservato che:
1) parte ricorrente non si è presentata alla prima udienza, né ha addotto giustificazioni per la mancata comparizione;
2) l'opposizione è stata depositata tardivamente;
3) l'amministrazione ha depositato tutta la documentazione relativa all'accertamento ed alla contestazione.
Lamenta l'appellante, con riferimento al punto sub 1), che la propria mancata comparizione, in occasione dell'udienza tenutasi davanti al Giudice di Pace, sarebbe da imputarsi ad un errore della cancelleria, che avrebbe comunicato il decreto di fissazione udienza solo ad uno dei due procuratori costituiti (Avv.to ), non anche dunque al secondo (av.to Di Giorgio). CP_1
Sotto tale profilo, pertanto, l'ordinanza sarebbe nulla, per violazione del principio del contraddittorio.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “Qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o più procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte” (Cass. 9787/2001).
Non solo.
Si è anche precisato in giurisprudenza che “La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna
3 disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti” (Cass. sez. Un. 12924/2014).
Nel caso di specie, emerge con chiarezza dalla procura in calce al ricorso di primo grado che il mandato conferito ai due difensori è disgiunto.
In nessun caso, pertanto, il vizio lamentato può dirsi sussistente.
***
Lamenta, altresì, l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorso sarebbe stato depositato nel termine di legge e, nel merito, che l'ordinanza sarebbe viziata da difetto di motivazione.
Anche tale motivo di impugnazione non merita di essere condiviso.
E' vero che, diversamene da quanto ritenuto dal primo giudice, l'opposizione non può reputarsi tardiva, dovendosi avere riguardo, ai fini della tempestività del deposito del ricorso, alla data (3.7.2024) della seconda pec.
E', tuttavia, altrettanto vero che ciò non è sufficiente per ritenere, nel merito, meritevole di riforma l'ordinanza impugnata.
Questa, infatti, è stata emessa dal Giudice di prime cure in conformità a quanto stabilito dagli artt. 6 comma 10 e 7 comma 9 lettera b) del D.Lvo 150/2011.
Orbene, tali disposizioni prevedono che alla prima udienza il giudice “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma(8) 7”.
In altre parole, l'onere motivazionale del Giudice di prime cure in caso di convalida deve limitarsi al mero rilievo della sussistenza delle condizioni per la convalida del provvedimento impugnato, attività che risulta essere stata eseguita dal Giudice di prime cure che ha dato conto di come:
1) la parte ricorrente non si fosse presentata pur a seguito di udienza ritualmente comunicata e senza allegare alcun legittimo impedimento;
2) di come non emergesse la illegittimità del provvedimento dalla documentazione depositata dal ricorrente;
3) del fatto che il nel costituirsi in giudizio avesse depositato Controparte_4 documentazione.
Va al proposito richiamato, quanto al contenuto della motivazione in caso di convalida, il condivisibile principio già affermato da Cass. SSUU sentenza n. 10506 del 30.4.2010 ( con riguardo al precedente assetto normativo) in base al quale “Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 dellaleggen.689 del 1981, l'ordinanza di cui al quinto comma del citato art. 23, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva
4 notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione "hinc ed inde" prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere - alla stregua della "ratio" sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso - che l'onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all'esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell'esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità”.
La Giurisprudenza anche successiva ne ha fatto eguale applicazione (cfr. per tutte Sez. 6-2, Ordinanza n. 24388 del 16/10/2017).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha dato correttamente conto della ricorrenza di detti requisiti.
In ragione di quanto precede, l'appello può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese, tenuto conto della contumacia dl . Controparte_4
Si accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Palermo, 30/09/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
5
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 30.09.2025
Alle ore 10.45, è presente per , l'Avv.to Maria Vita Alessi, in sostituzione dell'Av.to Parte_1 [...]
, che insiste in atto di appello. Controparte_1
Nessuno è presente per il . Controparte_2
IL G.I.
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il G.I.
Andrea Compagno
Successivamente, riaperto il verbale, dà lettura della decisione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta civile
In persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr° 482 /2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to e Parte_1 C.F._1 Controparte_1 dall'avv.to DI GIORGIO ADRIANA.
ATTRICE
CONTRO
( ), contumace. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_3
l'appello avverso l'ordinanza di convalida impugnata;
[...]
lascia a carico della ricorrente le spese;
1 accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame ha ad oggetto l'ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha convalidato i verbali accertamento di violazione del Codice della Strada qui di seguito indicati:
1) n. 362/V/2024 registro n. 362/2024 del 13.05.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 06.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
2) n. 464/V/2024 registro n. 464/2024 sdel 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 08.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
3) n. 737/V/2024 registro n. 737/2024 del 13.05.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 12.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
4) n. 750/V/2024 Registro n. 750/2024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 272,44 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 12.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca;
5) n. 964/V/2024 Registro n. 964/2024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 15.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
6) n. 968/V/2024 Registro n. 968/024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 15.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA 15SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca;
7) n. 1945/V/2024 Registro n.1945/2024 del 31.03.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 31.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
8) n. 1458/V/2024 Registro n. 1458/2024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8
2 C.d.S. commessa il 23.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
9) n. 1461/V/2024 Registro n. 1461/2024 del 13.05.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 272,44 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 23.03.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca;
10) n. 2022/V/2024 Registro n. 2022/2024 del 13.05.2024, 24 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 02.04.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca;
11) n. 2423/V/2024 Registro n. 2423/2024 del 13.05.2024, spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 83,77 (comprensivo di spese), per infrazione dell'art. 142/7 C.d.S. commessa il 10.04.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Palermo;
12) n. 2444/V/2024 Registro n. 2444/2024 del 13.05.2024, del 13.05.2024 spedito il 27.05.2024 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 214,77 (comprensivo di spese), nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida a carico del trasgressore, per infrazione dell'art. 142/8 C.d.S. commessa il 11.04.2024 alla guida del veicolo LAND ROVER LV-A Tg. FE559XT, sul territorio di SA SE AT (Pa) in località S.S. 624 “Palermo-Sciacca” Km 25+800 direzione Sciacca tutti notificati alla stessa in data 03.06.2024.
A sostegno dell'ordinanza impugnata il Giudice di pace ha osservato che:
1) parte ricorrente non si è presentata alla prima udienza, né ha addotto giustificazioni per la mancata comparizione;
2) l'opposizione è stata depositata tardivamente;
3) l'amministrazione ha depositato tutta la documentazione relativa all'accertamento ed alla contestazione.
Lamenta l'appellante, con riferimento al punto sub 1), che la propria mancata comparizione, in occasione dell'udienza tenutasi davanti al Giudice di Pace, sarebbe da imputarsi ad un errore della cancelleria, che avrebbe comunicato il decreto di fissazione udienza solo ad uno dei due procuratori costituiti (Avv.to ), non anche dunque al secondo (av.to Di Giorgio). CP_1
Sotto tale profilo, pertanto, l'ordinanza sarebbe nulla, per violazione del principio del contraddittorio.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “Qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o più procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte” (Cass. 9787/2001).
Non solo.
Si è anche precisato in giurisprudenza che “La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna
3 disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti” (Cass. sez. Un. 12924/2014).
Nel caso di specie, emerge con chiarezza dalla procura in calce al ricorso di primo grado che il mandato conferito ai due difensori è disgiunto.
In nessun caso, pertanto, il vizio lamentato può dirsi sussistente.
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Lamenta, altresì, l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorso sarebbe stato depositato nel termine di legge e, nel merito, che l'ordinanza sarebbe viziata da difetto di motivazione.
Anche tale motivo di impugnazione non merita di essere condiviso.
E' vero che, diversamene da quanto ritenuto dal primo giudice, l'opposizione non può reputarsi tardiva, dovendosi avere riguardo, ai fini della tempestività del deposito del ricorso, alla data (3.7.2024) della seconda pec.
E', tuttavia, altrettanto vero che ciò non è sufficiente per ritenere, nel merito, meritevole di riforma l'ordinanza impugnata.
Questa, infatti, è stata emessa dal Giudice di prime cure in conformità a quanto stabilito dagli artt. 6 comma 10 e 7 comma 9 lettera b) del D.Lvo 150/2011.
Orbene, tali disposizioni prevedono che alla prima udienza il giudice “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma(8) 7”.
In altre parole, l'onere motivazionale del Giudice di prime cure in caso di convalida deve limitarsi al mero rilievo della sussistenza delle condizioni per la convalida del provvedimento impugnato, attività che risulta essere stata eseguita dal Giudice di prime cure che ha dato conto di come:
1) la parte ricorrente non si fosse presentata pur a seguito di udienza ritualmente comunicata e senza allegare alcun legittimo impedimento;
2) di come non emergesse la illegittimità del provvedimento dalla documentazione depositata dal ricorrente;
3) del fatto che il nel costituirsi in giudizio avesse depositato Controparte_4 documentazione.
Va al proposito richiamato, quanto al contenuto della motivazione in caso di convalida, il condivisibile principio già affermato da Cass. SSUU sentenza n. 10506 del 30.4.2010 ( con riguardo al precedente assetto normativo) in base al quale “Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 dellaleggen.689 del 1981, l'ordinanza di cui al quinto comma del citato art. 23, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva
4 notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione "hinc ed inde" prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere - alla stregua della "ratio" sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso - che l'onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all'esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell'esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità”.
La Giurisprudenza anche successiva ne ha fatto eguale applicazione (cfr. per tutte Sez. 6-2, Ordinanza n. 24388 del 16/10/2017).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha dato correttamente conto della ricorrenza di detti requisiti.
In ragione di quanto precede, l'appello può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese, tenuto conto della contumacia dl . Controparte_4
Si accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Palermo, 30/09/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
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