Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6823/2024 promossa da:
ass. avv. CELESTE ORAZIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta ZECCHINI SILVIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale, previa rinnovazione della CTU già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, di accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni mediche previste dall'articolo 1 della legge 18/1980 (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, in alternativa, incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita);
2.
CP_ si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
3.
è incontestato che la c.t.u. nominata nella precedente fase di ATP abbia escluso la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti medico-legali per ottenere l'indennità di accompagnamento, riconoscendola invalida grave al 100%;
4. sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti e che pertanto questa Giudice ritiene di poter fare proprie, la ctu nominata nel presente giudizio ha
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5. la ctu ha precisato: "Ad oggi si evidenzia un peggioramento del quadro cognitivo, con iniziale deterioramento, in paziente anziano che riesce a gestire le incombenze quotidiane solo con stretto aiuto di personale volontario.
Il riscontro peritale attuale depone per un soggetto non autosufficiente, a rischio concreto di cadute anche in ambiente protetto.
Tenuto conto della storia clinica, in assenza di elementi perentori in contrasto con le valutazioni della Commissione e della successiva CTU medico legale, si ritiene che tale situazione di gravissimo scadimento dell'autonomia prestazionale si sia sostanziato almeno da gennaio 2025";
6. in conclusione, la ricorrente presenta i requisiti previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal primo gennaio 2025;
7. tenuto conto che il requisito sanitario è insorto soltanto nel mese di gennaio 2025 e,
CP_ pertanto, tanto il giudizio espresso dalla commissione medica dell' quanto quello espresso dalla c.t.u. della fase di ATP risultano corretti e il presente ricorso in opposizione può essere accolto soltanto grazie alla previsione dell'articolo 149 disp.
Att. C.p.c., sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese delle due fasi del giudizio;
8. risultando soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla l. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali, le spese di entrambe le ctu espletate (l'una in seno al procedimento per
ATP e l'altra nell'ambito del presente giudizio di opposizione), liquidate separatamente, non potendo essere poste a carico della parte ricorrente, vanno poste a carico del convenuto . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
2 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'articolo 1 della legge 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2025;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese delle due CTU espletate a carico dell' . CP_1
Torino, 1 aprile 2025
la Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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