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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. R.G. 177/2019 promossa da:
IN PERSONA DEL TITOLARE Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIGLIANO ANNA, giusta procura P.IVA_1 in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA LARGO
BASILIANO, N. 13 03041 SANT'ONOFRIO attore
CONTRO
con sede legale in Roma viale Cesare Pavese In persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t , rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Servino del foro di Catanzaro convenuta
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
Conclusioni per l'attore Voglia Il Tribunale previa declaratoria di nullità della franchigia, l'accoglimento della domanda per i motivi esposti nell'atto introduttivo e nella presente memoria e, per l'effetto, la condanna della Compagnia Assicurativa in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 16.743,24 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde ex art. 93 conclusioni per il convenuto via principale
-rigettare, in quanto infondata oltre che non provata, la domanda avanzata dallo nei confronti di con Parte_2 Controparte_1 la condanna di parte attrice al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio in favore di;
Controparte_1
in via subordinata, salvo gravame e nella ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda avanzata dalla parte attrice
-accogliere la stessa per quanto di ragione ed applicare in ogni caso lo scoperto convenzionale del 20% con il minimo di € 5.000,00 (previsto in polizza) che rimane a carico dell'assicurato; con ogni opportuna e consequenziale statuizione al riguardo.
Concessi i termini 183 IV co cpc, la causa veniva istruita documentalmente e in merito alla richiesta preliminare di intervento iussu iudicis ex art. 107 cpc formulata da parte convenuta la richiesta veniva rigettata per mancanza dei presupposti, atteso che la G.F.I. risultava estranea al rapporto contrattuale CP_2
All'udienza del. 19 .03-2025 le parti precisavano a verbale le proprie conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies cpc all'udienza odierna con termine per note conclusive da depositare cinque giorni prima dell'udienza
La domanda di parte attrice è infondata e in quanto va tale rigettata
La odierna parte attrice, per ottenere il rimborso di quanto asseritamente pagato alla
(o comunque opposto in compensazione, come si assume in citazione), Controparte_3 avrebbe dovuto fornire rigorosa dimostrazione della fondatezza della richiesta risarcitoria avanzata e quindi della responsabilità professionale dello Controparte_3
nella vicenda in questione. Parte_2
Tale prova dell'asserito danno cagionato al cliente e il nesso di causalità fra la condotta del professionista e il danno medesimo non e' stata fornita Secondo Cass. Vedi n. 09917 del 26/04/2010 Rv. 612727-01
“La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.”
Per le spese giudiziali sussistono giusti motivi motivi per disporne la compensazione integrale
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda
Compensa le spese di giudizio
Così deciso in Vibo Valentia, in data 02/04/2025
Sentenza resa ex art. 281 - sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. R.G. 177/2019 promossa da:
IN PERSONA DEL TITOLARE Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIGLIANO ANNA, giusta procura P.IVA_1 in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA LARGO
BASILIANO, N. 13 03041 SANT'ONOFRIO attore
CONTRO
con sede legale in Roma viale Cesare Pavese In persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t , rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Servino del foro di Catanzaro convenuta
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
Conclusioni per l'attore Voglia Il Tribunale previa declaratoria di nullità della franchigia, l'accoglimento della domanda per i motivi esposti nell'atto introduttivo e nella presente memoria e, per l'effetto, la condanna della Compagnia Assicurativa in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 16.743,24 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde ex art. 93 conclusioni per il convenuto via principale
-rigettare, in quanto infondata oltre che non provata, la domanda avanzata dallo nei confronti di con Parte_2 Controparte_1 la condanna di parte attrice al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio in favore di;
Controparte_1
in via subordinata, salvo gravame e nella ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda avanzata dalla parte attrice
-accogliere la stessa per quanto di ragione ed applicare in ogni caso lo scoperto convenzionale del 20% con il minimo di € 5.000,00 (previsto in polizza) che rimane a carico dell'assicurato; con ogni opportuna e consequenziale statuizione al riguardo.
Concessi i termini 183 IV co cpc, la causa veniva istruita documentalmente e in merito alla richiesta preliminare di intervento iussu iudicis ex art. 107 cpc formulata da parte convenuta la richiesta veniva rigettata per mancanza dei presupposti, atteso che la G.F.I. risultava estranea al rapporto contrattuale CP_2
All'udienza del. 19 .03-2025 le parti precisavano a verbale le proprie conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies cpc all'udienza odierna con termine per note conclusive da depositare cinque giorni prima dell'udienza
La domanda di parte attrice è infondata e in quanto va tale rigettata
La odierna parte attrice, per ottenere il rimborso di quanto asseritamente pagato alla
(o comunque opposto in compensazione, come si assume in citazione), Controparte_3 avrebbe dovuto fornire rigorosa dimostrazione della fondatezza della richiesta risarcitoria avanzata e quindi della responsabilità professionale dello Controparte_3
nella vicenda in questione. Parte_2
Tale prova dell'asserito danno cagionato al cliente e il nesso di causalità fra la condotta del professionista e il danno medesimo non e' stata fornita Secondo Cass. Vedi n. 09917 del 26/04/2010 Rv. 612727-01
“La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.”
Per le spese giudiziali sussistono giusti motivi motivi per disporne la compensazione integrale
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda
Compensa le spese di giudizio
Così deciso in Vibo Valentia, in data 02/04/2025
Sentenza resa ex art. 281 - sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna