Articolo 1 della Legge 16 febbraio 1949, n. 84
Versione
12 aprile 1949
Art. 1. Articolo unico.

I periodi di esercizio delle funzioni, richiesti per la nomina a revisore ufficiale dei conti, a norma dell' art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , modificato con la legge di conversione 3 aprile 1937, n. 517, sono ridotti alla meta' a favore degli aspiranti, i quali, pur essendo in possesso, durante il governo fascista, degli altri requisiti necessari per conseguire la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, mancavano del requisito dell'esercizio delle funzioni di cui al predetto regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , che non poterono conseguire perche' non iscritti al partito fascista o soggetti alle leggi razziali.
La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 12 aprile 1949