Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto da Compagnia dei Lepini fondazione di partecipazione, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Malinconico e Per Giorgio Marinelli, presso il cui studio è domiciliata in Latina, via L.C. Farini 2 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avvgiovannimalinconico@puntopec.it e avvpiergiorgiomarinelli@puntopec.it;
contro
XIII Comunità montana “Monti Lepini Ausoni”, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Dina Carpentieri con domicilio eletto presso il suo studio in Priverno (LT), via Falzarano s.n.c. e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvdinacarpentieri@puntopec.it;
per l’ottemperanza alla
sentenza del Tribunale ordinario di Latina 17 marzo 2021 n. 565, come confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Roma, sez. II civile, 26 marzo 2025 n. 1883, quest’ultima notificata il 1° aprile 2025 e passata in giudicato il 3 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della XIII Comunità montana “Monti Lepini Ausoni”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il cons. ER AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 10 dicembre 2025 e depositato il successivo giorno 17, Compagnia dei Lepini fondazione di partecipazione ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alle sentenze civili indicate in epigrafe, inclusa l’applicazione di una penalità di mora;
Considerato che con le prefate sentenze la XIII Comunità montana “Monti Lepini Ausoni” è stata condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 309.041,31, oltre ad interessi ed oneri di legge come da dispositivo;
Considerato che la sentenza di secondo grado del 26 marzo 2025, che ha integralmente confermato quella di prime cure del 17 marzo 2021, è stata notificata il 1° aprile 2025 all’amministrazione odierna resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Considerato che la citata sentenza d’appello è anche passata in giudicato, come comprovato dal certificato del 16 settembre 2025 prodotto in atti da parte ricorrente;
Considerato che l’ente pubblico intimato, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha rappresentato che: a) per la medesima pretesa patrimoniale parte ricorrente ha attivato un giudizio di esecuzione civile che è allo stato ancora pendente, deducendo da tale fatto l’inammissibilità ovvero improcedibilità del presente ricorso, del quale ha anche chiesto in subordine la sospensione in attesa che quello ordinario sia definito; b) il fatto di non aver dato esecuzione al giudicato di cui è causa non può esserle rimproverato anche perché, al momento, è controversa innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria la stessa pignorabilità delle somme giacenti presso l’istituto bancario tesoriere della comunità montana; c) sarebbe manifestamente iniqua l’eventuale concessione di una penalità di mora;
Ritenuto che la contestuale pendenza di un giudizio di esecuzione ordinario non comporti l’inammissibilità, improcedibilità o sospensione del ricorso di ottemperanza successivamente proposto alla luce dei principi affermati sul punto nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 8 gennaio 2024 n. 274, cui si fa integrale rinvio, nella quale si chiarisce che i due rimedi non sono alternativi né legati da un rapporto di pregiudizialità, non potendosi attribuire prevalenza all’uno piuttosto che all’altro, e che l’unico “ evento che determina il venir meno della funzione (di entrambi, non giustificando la sospensione di uno nell’attesa della decisione dell’altro) è infatti l’integrale soddisfazione del creditore ”;
Ritenuto che, nel merito, il ricorso vada accolto, non avendo l’ente pubblico resistente fornito elementi ostativi, dal momento che: a) tale non è l’assenza di una “ colpevole inottemperanza della pubblica amministrazione al comando contenuto nel titolo giudiziale ” (cfr. pag. 8 della memoria di costituzione), dato che la possibilità di muovere un rimprovero all’amministrazione per la situazione di inadempienza al dictum iudicis non costituisce una condizione prevista dalla legge per l’accoglimento del gravame, essendo sufficiente il dato oggettivo della presenza di una sentenza sfavorevole valida ed efficace rimasta ineseguita; b) è del tutto irrilevante la questione della pignorabilità delle somme giacenti presso la banca tesoriere, in quanto l’ente resistente, al fine di ottemperare agli obblighi nascenti dal giudicato, ben potrebbe domandare fondi aggiuntivi alla Regione Lazio ovvero accendere un mutuo presso un istituto di credito;
Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, vada fissato alla predetta amministrazione locale un termine per l’ottemperanza alle sentenze indicate in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero di un altro dirigente o funzionario da lui delegato, in considerazione della natura giuridica delle comunità montane e dei poteri esercitati dalla regione su tale tipo di enti pubblici ai sensi della l. reg. 22 giugno 1999 n. 9 (Legge sulla montagna);
Visto l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ritenuto di non accogliere la domanda di condanna del comune resistente ad una penalità di mora in considerazione della manifesta ingiustizia di un simile aggravamento della situazione debitoria dell’ente, considerato che, in ogni modo, sulla somma dovuta già decorrono, per decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed è già stato avviato un procedimento di esecuzione in sede civile (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 31 gennaio 2025 n. 96);
Ritenuto di condannare l’amministrazione resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna alla XIII Comunità montana “Monti Lepini Ausoni” il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione delle sentenze indicate in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Presidente della Giunta regionale del Lazio, o di un altro dirigente o funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico della XIII Comunità montana “Monti Lepini Ausoni” il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna la XIII Comunità montana “Monti Lepini Ausoni” al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
ER AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AN | LL CA |
IL SEGRETARIO