TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 437
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancanza di inottemperanza colpevole

    La Corte ha ritenuto che la possibilità di muovere un rimprovero all'amministrazione per la situazione di inadempienza non costituisce una condizione prevista dalla legge per l'accoglimento del gravame, essendo sufficiente il dato oggettivo della presenza di una sentenza sfavorevole valida ed efficace rimasta ineseguita.

  • Rigettato
    Pignorabilità delle somme

    La questione della pignorabilità delle somme giacenti presso la banca tesoriere è irrilevante, in quanto l'ente resistente, al fine di ottemperare agli obblighi nascenti dal giudicato, ben potrebbe domandare fondi aggiuntivi alla Regione Lazio ovvero accendere un mutuo presso un istituto di credito.

  • Rigettato
    Pendenza di giudizio di esecuzione civile

    La contestuale pendenza di un giudizio di esecuzione ordinario non comporta l'inammissibilità, improcedibilità o sospensione del ricorso di ottemperanza successivamente proposto alla luce dei principi affermati sul punto nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 8 gennaio 2024 n. 274, cui si fa integrale rinvio, nella quale si chiarisce che i due rimedi non sono alternativi né legati da un rapporto di pregiudizialità, non potendosi attribuire prevalenza all'uno piuttosto che all'altro, e che l'unico "evento che determina il venir meno della funzione (di entrambi, non giustificando la sospensione di uno nell'attesa della decisione dell'altro) è infatti l'integrale soddisfazione del creditore".

  • Rigettato
    Manifesta iniquità della penalità di mora

    La domanda di condanna del comune resistente ad una penalità di mora non è stata accolta in considerazione della manifesta ingiustizia di un simile aggravamento della situazione debitoria dell'ente, considerato che, in ogni modo, sulla somma dovuta già decorrono, per decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed è già stato avviato un procedimento di esecuzione in sede civile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 437
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 437
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo