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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 274/2024 e promossa con ricorso depositato il 15.04.2024 da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in v.le Trento n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di ricorso, dall'avv. Roberta Toldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN). via Paoli
n. 33;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11;
e di c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._3
in Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11
PARTI RESISTENTI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 6 Parte ricorrente: “L'avv. Toldo precisa come in ricorso e discute la causa richiamandosi agli atti, facendo presente che ad oggi non vi è alcuna prospettiva di lavoro per il ricorrente in ragione della propria condizione fisica.”
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.04.2024 (ma assegnato alla presente giudice delegata solo il
24.04.2024), ha convenuto in giudizio e il figlio Parte_1 CP_1 Controparte_3
esponendo:
- che il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 126/2019 (doc. 1), pubblicata il 14.05.2019 nella sua contumacia, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e, fra il resto, ha posto a suo carico:
a) un contributo per il mantenimento ordinario del figlio , nato il [...] (attualmente CP_2 ventunenne), pari a € 450,00 mensili, oltre al 50%delle spese straordinarie;
b) un assegno divorzile a favore della coniuge pari a € 200,00 mensili;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la revoca, in subordine la riduzione (rispettivamente a € 200,00 e ad € 100,00), di entrambi gli assegni. In particolare:
a) quanto al figlio , costui, oramai ventenne, avrebbe reperito un'attività lavorativa;
CP_3
inoltre, sebbene risulti ancora residente anagraficamente presso la madre, egli vivrebbe stabilmente a Mestre;
b) quanto alla ex-coniuge: mentre al tempo della separazione ella sarebbe stata disoccupata,
attualmente la donna alternerebbe contratti di lavoro a tempo determinato (abbastanza lunghi)
a periodi di disoccupazione (molto più brevi) e pertanto, rispetto al momento del divorzio, sarebbe pertanto divenuta autosufficiente;
c) in ogni caso sarebbe peggiorata la propria condizione economico-patrimoniale: al tempo del divorzio, infatti, era socio/legale rappresentante della propria società edile che oggi, a causa dell'elevata esposizione debitoria (pari ad € 417,522,79), avrebbe cessato la sua attività
(proprio a causa di tali debiti egli avrebbe subito il fermo amministrativo del proprio veicolo
- doc. 2); attualmente sarebbe assunto a tempo indeterminato dalla EM.CA s.r.l. di Arco (doc.
3), con busta paga ammontante a € 969,00 mensili a causa di precedente pignoramento (doc.
4) e con tale stipendio dovrebbe far fronte a un canone di locazione di € 400,00 mensili per l'appartamento che condivide con la compagna ( ) (doc. 5 – contratto di Persona_1
locazione intestato alla compagna). In corso di causa ha rassegnato le proprie Pt_1
dimissioni giustificando tale decisione con il presunto aggravamento dei propri problemi di pagina2 di 6 salute (ossia problemi ortopedici per i quali gli è stata riconosciuta una certa invalidità con riduzione permanente della propria capacità lavorativa.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a modifica della Parte_1
sentenza n. 126/2019, pronunciata dal medesimo Tribunale il 14.05.2019, di revocare l'assegno di mantenimento per il figlio e l'assegno divorzile per la moglie, in subordine, di ridurre a € 200,00
l'assegno previsto per il figlio e a € 100,00 l'assegno previsto per la coniuge, oltre alla vittoria delle spese del giudizio.
2. Nonostante la ritualità delle notifiche alle parti resistenti, queste non si sono costituite, ma sono comparse personalmente all'udienza del 02.10.2024 rispondendo alle domande formulate dalla giudice.
3. All'udienza del 02.10.2024 tutte le parti hanno rifiutato la proposta conciliativa formulata in udienza del seguente tenore: “A parziale modifica della sentenza n. 126/2019 del Tribunale di
Rovereto, pubblicata il 14.05.2019, revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di
[...] per il mantenimento del figlio riduce ad € 150,00 mensili l'assegno Pt_1 Controparte_2
divorzile dovuto a detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, CP_1
andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 30 di ogni mese. Fermo il resto. CP_1
Nulla sulle spese non essendovi stata costituzione della controparte”.
4. Disposto rinvio al fine di consentire al resistente di depositare gli esiti della visita fissata per la rinnovazione della valutazione in ordine alla propria invalidità, all'udienza del 05.02.2025 la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4.1. In data 12.02.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indiate in epigrafe.
5. Ciò premesso, va esaminata la domanda di parte ricorrente con la quale si chiede di revocare il contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio.
5.1. La domanda è meritevole di accoglimento: secondo la più recente giurisprudenza è il figlio maggiorenne o il genitore con lui convivente a dover dimostrare la persistenza del diritto al mantenimento da parte dei genitori e non invece l'obbligato a dover provare l'insussistenza di tali presupposti. Nel caso in esame non solo non è emersa la prova della persistenza di tale diritto, ma addirittura può dirsi raggiunta la prova contraria: infatti, oramai ventunenne, ha Controparte_2
dichiarato di vivere da solo a Venezia e di lavorare in aeroporto ove, assieme a un amico, dirige un ufficio che vende SIM CARD ai viaggiatori che provengono dall'estero; il ragazzo ha anche aggiunto di sostenere economicamente la madre.
pagina3 di 6 5.2. Alla luce di tali risultanze, quindi, va revocato il mantenimento posto a carico di Parte_1
per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio con decorrenza dalla data di Controparte_2
proposizione del ricorso.
6. Si deve passare ora ad analizzare la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno divorzile a favore della ex-coniuge.
6.1. La domanda non è meritevole di accoglimento: il ricorrente non ha, infatti, offerto prova di quanto allegato, in specie del miglioramento della situazione economico-patrimoniale di e del CP_1
peggioramento involontario della propria condizione economico-patrimoniale.
6.2. Sotto il primo profilo (miglioramento della condizione economico-patrimoniale della moglie), sostiene che la situazione lavorativa, e dunque reddituale, della ex-coniuge sarebbe Pt_1
migliorata, tant'è che ad oggi la donna sarebbe economicamente autosufficiente in quanto, a differenza che al momento del divorzio, quando era disoccupata, attualmente lavorerebbe a tempo determinato alternando brevi momenti di disoccupazione.
6.2.1. L'allegazione di parte ricorrente non può essere condivisa dal momento che:
- dalla lettura della sentenza di separazione risulta che “La signora che al momento della CP_1
separazione non lavorava, ha quarantotto anni e pur priva di particolari competenze, svolge attualmente attività lavorativa percependo una retribuzione mensile di circa € 540,00 euro” (cfr. doc.
7 di parte ricorrente, pag. 7 e 8 della sentenza di separazione);
- in sede di divorzio si dava atto che la donna era in cerca di un nuovo lavoro.
Pertanto, il fatto che ad oggi presti attività lavorativa a tempo determinato, alternando periodi CP_1
di disoccupazione, non rappresenta una condizione nuova e necessariamente migliorativa rispetto al momento del divorzio: oggi come allora, infatti, ella lavora in modo non continuativo con contratti a tempo determinato.
6.2.2. Oltre a ciò, va evidenziato che il ricorrente non ha provato né ha chiesto di provare l'incremento reddituale della limitandosi a richiedere l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. delle Parte_2
ultime tre buste paga e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della donna, mentre avrebbe dovuto richiedere le dichiarazioni dei redditi relativi anche all'epoca del divorzio al fine di consentire un'adeguata comparazione.
6.3. Quanto al secondo profilo (peggioramento della propria condizione economico-patrimoniale) vanno svolte le seguenti considerazioni.
6.3.1. Anzitutto va rilevato che, se attualmente il ricorrente è privo di reddito, ciò è dipeso da scelta volontaria, avendo costui, in corso di causa, rassegnato le proprie dimissioni, rinunciando quindi all'indennità di disoccupazione: se effettivamente l'impossibilità di proseguire con l'attività lavorativa fosse dipesa dalle proprie condizioni di salute, ben avrebbe potuto essere Pt_1
pagina4 di 6 licenziato per giusta causa e beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito. Peraltro, la giustificazione addotta dal ricorrente a sostegno della propria decisione di dimettersi appare scarsamente credibile dal momento che nel 2014 (dunque ben prima della sentenza di divorzio) a ra stata accertata un'invalidità del 55% con riduzione permanente della capacità lavorativa Pt_1
superiore a 1/3, mentre a seguito dell'ultimo accertamento, avvenuto a ottobre 2024, l'invalidità è stata ridotta al 34%.
6.3.3. In secondo luogo - prescindendo dall'attuale condizione di disoccupazione (che come si è detto
è stata frutto di scelta volontaria) - non si può ritenere che abbia subito un peggioramento Pt_1
della propria situazione lavorativa per il fatto che da titolare di un'impresa edile (EM.CA s.r.l. di Arco
- doc. 3) sia passato, dopo il divorzio, ad un lavoro alle dipendenze: al momento della crisi coniugale, infatti, ra sì imprenditore edile, ma già versava in condizioni di dissesto economico, tant'è Pt_1
vero che nella sentenza di separazione del 2011 (doc. 3 di parte ricorrente) si dava atto del fatto che le condizioni economiche della famiglia erano tutt'altro che floride, che sin dal gennaio 2008 non venivano più pagati i ratei del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare e in generale che la famiglia era attraversata da una crisi economica tanto grave da aver contribuito al deterioramento del rapporto fra i coniugi;
il rilevante debito del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è riconducibile proprio alla sua attività imprenditoriale. Alla luce di tali considerazioni, quindi, non si può desumere automaticamente dal cambio di attività di un effettivo peggioramento della Pt_1
sua condizione economico-patrimoniale.
6.3.4. In terzo luogo, si rileva che la maggior parte dell'esposizione debitoria di è relativa Pt_1
a debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ben antecedenti lo scioglimento del matrimonio (e addirittura in parte antecedenti alla separazione - cfr. doc. 2), con la conseguenza che detta esposizione debitoria non rappresenta una sopravvenienza tale da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio.
6.3.5. In quarto luogo, non può omettersi il rilevo secondo cui la produzione documentale del ricorrente è stata assai lacunosa: costui non ha, infatti, depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (e nemmeno i tre CC.UU.), gli estratti conto dell'ultimo triennio e neppure la documentazione reddituale relativa al momento del divorzio, con la conseguenza che non è stato possibile operare né una ricostruzione precisa della sua condizione economico-patrimoniale, né un confronto con quella sussistente al momento del divorzio.
6.3.6. Infine, va tenuto conto che dalla revoca del contributo al figlio deriva un considerevole CP_2
miglioramento della situazione del ricorrente, che non sarà più gravato dal debito mensile di € 450,00.
6.4. Alla luce di quanto esposto, si rigetta la domanda di riduzione dell'assegno divorzile formulata da Parte_1
pagina5 di 6 7. Nulla sulle spese del giudizio non essendovi stata costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 126/2019 del Tribunale di Rovereto, pubblicata il 14.05.2019, così provvede:
REVOCA il contributo posto a carico di per il mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario del figlio Controparte_2
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il/La presidente
Mariateresa Dieni
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 274/2024 e promossa con ricorso depositato il 15.04.2024 da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in v.le Trento n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di ricorso, dall'avv. Roberta Toldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN). via Paoli
n. 33;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11;
e di c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._3
in Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11
PARTI RESISTENTI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 6 Parte ricorrente: “L'avv. Toldo precisa come in ricorso e discute la causa richiamandosi agli atti, facendo presente che ad oggi non vi è alcuna prospettiva di lavoro per il ricorrente in ragione della propria condizione fisica.”
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.04.2024 (ma assegnato alla presente giudice delegata solo il
24.04.2024), ha convenuto in giudizio e il figlio Parte_1 CP_1 Controparte_3
esponendo:
- che il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 126/2019 (doc. 1), pubblicata il 14.05.2019 nella sua contumacia, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e, fra il resto, ha posto a suo carico:
a) un contributo per il mantenimento ordinario del figlio , nato il [...] (attualmente CP_2 ventunenne), pari a € 450,00 mensili, oltre al 50%delle spese straordinarie;
b) un assegno divorzile a favore della coniuge pari a € 200,00 mensili;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la revoca, in subordine la riduzione (rispettivamente a € 200,00 e ad € 100,00), di entrambi gli assegni. In particolare:
a) quanto al figlio , costui, oramai ventenne, avrebbe reperito un'attività lavorativa;
CP_3
inoltre, sebbene risulti ancora residente anagraficamente presso la madre, egli vivrebbe stabilmente a Mestre;
b) quanto alla ex-coniuge: mentre al tempo della separazione ella sarebbe stata disoccupata,
attualmente la donna alternerebbe contratti di lavoro a tempo determinato (abbastanza lunghi)
a periodi di disoccupazione (molto più brevi) e pertanto, rispetto al momento del divorzio, sarebbe pertanto divenuta autosufficiente;
c) in ogni caso sarebbe peggiorata la propria condizione economico-patrimoniale: al tempo del divorzio, infatti, era socio/legale rappresentante della propria società edile che oggi, a causa dell'elevata esposizione debitoria (pari ad € 417,522,79), avrebbe cessato la sua attività
(proprio a causa di tali debiti egli avrebbe subito il fermo amministrativo del proprio veicolo
- doc. 2); attualmente sarebbe assunto a tempo indeterminato dalla EM.CA s.r.l. di Arco (doc.
3), con busta paga ammontante a € 969,00 mensili a causa di precedente pignoramento (doc.
4) e con tale stipendio dovrebbe far fronte a un canone di locazione di € 400,00 mensili per l'appartamento che condivide con la compagna ( ) (doc. 5 – contratto di Persona_1
locazione intestato alla compagna). In corso di causa ha rassegnato le proprie Pt_1
dimissioni giustificando tale decisione con il presunto aggravamento dei propri problemi di pagina2 di 6 salute (ossia problemi ortopedici per i quali gli è stata riconosciuta una certa invalidità con riduzione permanente della propria capacità lavorativa.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a modifica della Parte_1
sentenza n. 126/2019, pronunciata dal medesimo Tribunale il 14.05.2019, di revocare l'assegno di mantenimento per il figlio e l'assegno divorzile per la moglie, in subordine, di ridurre a € 200,00
l'assegno previsto per il figlio e a € 100,00 l'assegno previsto per la coniuge, oltre alla vittoria delle spese del giudizio.
2. Nonostante la ritualità delle notifiche alle parti resistenti, queste non si sono costituite, ma sono comparse personalmente all'udienza del 02.10.2024 rispondendo alle domande formulate dalla giudice.
3. All'udienza del 02.10.2024 tutte le parti hanno rifiutato la proposta conciliativa formulata in udienza del seguente tenore: “A parziale modifica della sentenza n. 126/2019 del Tribunale di
Rovereto, pubblicata il 14.05.2019, revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di
[...] per il mantenimento del figlio riduce ad € 150,00 mensili l'assegno Pt_1 Controparte_2
divorzile dovuto a detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, CP_1
andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 30 di ogni mese. Fermo il resto. CP_1
Nulla sulle spese non essendovi stata costituzione della controparte”.
4. Disposto rinvio al fine di consentire al resistente di depositare gli esiti della visita fissata per la rinnovazione della valutazione in ordine alla propria invalidità, all'udienza del 05.02.2025 la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4.1. In data 12.02.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indiate in epigrafe.
5. Ciò premesso, va esaminata la domanda di parte ricorrente con la quale si chiede di revocare il contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio.
5.1. La domanda è meritevole di accoglimento: secondo la più recente giurisprudenza è il figlio maggiorenne o il genitore con lui convivente a dover dimostrare la persistenza del diritto al mantenimento da parte dei genitori e non invece l'obbligato a dover provare l'insussistenza di tali presupposti. Nel caso in esame non solo non è emersa la prova della persistenza di tale diritto, ma addirittura può dirsi raggiunta la prova contraria: infatti, oramai ventunenne, ha Controparte_2
dichiarato di vivere da solo a Venezia e di lavorare in aeroporto ove, assieme a un amico, dirige un ufficio che vende SIM CARD ai viaggiatori che provengono dall'estero; il ragazzo ha anche aggiunto di sostenere economicamente la madre.
pagina3 di 6 5.2. Alla luce di tali risultanze, quindi, va revocato il mantenimento posto a carico di Parte_1
per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio con decorrenza dalla data di Controparte_2
proposizione del ricorso.
6. Si deve passare ora ad analizzare la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno divorzile a favore della ex-coniuge.
6.1. La domanda non è meritevole di accoglimento: il ricorrente non ha, infatti, offerto prova di quanto allegato, in specie del miglioramento della situazione economico-patrimoniale di e del CP_1
peggioramento involontario della propria condizione economico-patrimoniale.
6.2. Sotto il primo profilo (miglioramento della condizione economico-patrimoniale della moglie), sostiene che la situazione lavorativa, e dunque reddituale, della ex-coniuge sarebbe Pt_1
migliorata, tant'è che ad oggi la donna sarebbe economicamente autosufficiente in quanto, a differenza che al momento del divorzio, quando era disoccupata, attualmente lavorerebbe a tempo determinato alternando brevi momenti di disoccupazione.
6.2.1. L'allegazione di parte ricorrente non può essere condivisa dal momento che:
- dalla lettura della sentenza di separazione risulta che “La signora che al momento della CP_1
separazione non lavorava, ha quarantotto anni e pur priva di particolari competenze, svolge attualmente attività lavorativa percependo una retribuzione mensile di circa € 540,00 euro” (cfr. doc.
7 di parte ricorrente, pag. 7 e 8 della sentenza di separazione);
- in sede di divorzio si dava atto che la donna era in cerca di un nuovo lavoro.
Pertanto, il fatto che ad oggi presti attività lavorativa a tempo determinato, alternando periodi CP_1
di disoccupazione, non rappresenta una condizione nuova e necessariamente migliorativa rispetto al momento del divorzio: oggi come allora, infatti, ella lavora in modo non continuativo con contratti a tempo determinato.
6.2.2. Oltre a ciò, va evidenziato che il ricorrente non ha provato né ha chiesto di provare l'incremento reddituale della limitandosi a richiedere l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. delle Parte_2
ultime tre buste paga e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della donna, mentre avrebbe dovuto richiedere le dichiarazioni dei redditi relativi anche all'epoca del divorzio al fine di consentire un'adeguata comparazione.
6.3. Quanto al secondo profilo (peggioramento della propria condizione economico-patrimoniale) vanno svolte le seguenti considerazioni.
6.3.1. Anzitutto va rilevato che, se attualmente il ricorrente è privo di reddito, ciò è dipeso da scelta volontaria, avendo costui, in corso di causa, rassegnato le proprie dimissioni, rinunciando quindi all'indennità di disoccupazione: se effettivamente l'impossibilità di proseguire con l'attività lavorativa fosse dipesa dalle proprie condizioni di salute, ben avrebbe potuto essere Pt_1
pagina4 di 6 licenziato per giusta causa e beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito. Peraltro, la giustificazione addotta dal ricorrente a sostegno della propria decisione di dimettersi appare scarsamente credibile dal momento che nel 2014 (dunque ben prima della sentenza di divorzio) a ra stata accertata un'invalidità del 55% con riduzione permanente della capacità lavorativa Pt_1
superiore a 1/3, mentre a seguito dell'ultimo accertamento, avvenuto a ottobre 2024, l'invalidità è stata ridotta al 34%.
6.3.3. In secondo luogo - prescindendo dall'attuale condizione di disoccupazione (che come si è detto
è stata frutto di scelta volontaria) - non si può ritenere che abbia subito un peggioramento Pt_1
della propria situazione lavorativa per il fatto che da titolare di un'impresa edile (EM.CA s.r.l. di Arco
- doc. 3) sia passato, dopo il divorzio, ad un lavoro alle dipendenze: al momento della crisi coniugale, infatti, ra sì imprenditore edile, ma già versava in condizioni di dissesto economico, tant'è Pt_1
vero che nella sentenza di separazione del 2011 (doc. 3 di parte ricorrente) si dava atto del fatto che le condizioni economiche della famiglia erano tutt'altro che floride, che sin dal gennaio 2008 non venivano più pagati i ratei del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare e in generale che la famiglia era attraversata da una crisi economica tanto grave da aver contribuito al deterioramento del rapporto fra i coniugi;
il rilevante debito del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è riconducibile proprio alla sua attività imprenditoriale. Alla luce di tali considerazioni, quindi, non si può desumere automaticamente dal cambio di attività di un effettivo peggioramento della Pt_1
sua condizione economico-patrimoniale.
6.3.4. In terzo luogo, si rileva che la maggior parte dell'esposizione debitoria di è relativa Pt_1
a debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ben antecedenti lo scioglimento del matrimonio (e addirittura in parte antecedenti alla separazione - cfr. doc. 2), con la conseguenza che detta esposizione debitoria non rappresenta una sopravvenienza tale da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio.
6.3.5. In quarto luogo, non può omettersi il rilevo secondo cui la produzione documentale del ricorrente è stata assai lacunosa: costui non ha, infatti, depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (e nemmeno i tre CC.UU.), gli estratti conto dell'ultimo triennio e neppure la documentazione reddituale relativa al momento del divorzio, con la conseguenza che non è stato possibile operare né una ricostruzione precisa della sua condizione economico-patrimoniale, né un confronto con quella sussistente al momento del divorzio.
6.3.6. Infine, va tenuto conto che dalla revoca del contributo al figlio deriva un considerevole CP_2
miglioramento della situazione del ricorrente, che non sarà più gravato dal debito mensile di € 450,00.
6.4. Alla luce di quanto esposto, si rigetta la domanda di riduzione dell'assegno divorzile formulata da Parte_1
pagina5 di 6 7. Nulla sulle spese del giudizio non essendovi stata costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 126/2019 del Tribunale di Rovereto, pubblicata il 14.05.2019, così provvede:
REVOCA il contributo posto a carico di per il mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario del figlio Controparte_2
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il/La presidente
Mariateresa Dieni
La giudice estensora
Giulia Paoli
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