TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 751/2014 avente ad oggetto: “restituzione somme” promossa da nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
res. in LARGO SAN FRANCESCO, 18, CAPURSO (BA)
rappr. e dif. dall'Avv. PIERALBERTO PALOMBELLA ( ) e C.F._2
dall'Avv. VIVIANA PEPE( ) ATTRICE C.F._3
contro
nato a BARI il 11/12/1966 ( ) Controparte_1 C.F._4
, nata a [...], il [...] (c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_5
entrambi residenti in [...], e rappresentati e difesi,
1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. GIANFRANCO TODARO (c.f.
) e dall'Avv. TOMMASO PONTASSUGLIA (c.f. C.F._6
) nonché elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._7
AN OD, in Bari alla via Scipione Crisanzio n. 53 CONVENUTI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 3.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata spedita l'8.1.2014, Parte_1
ha convenuto in giudizio i propri genitori, e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
per sentir accertare il loro grave inadempimento agli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.c. e, conseguentemente, per sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di € 53.000,00 o, in subordine, di € 41.600,00, oltre a interessi.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto di aver subito, in data
05.07.2007, quando era ancora minorenne, lesioni personali a seguito di un sinistro stradale e che la relativa pratica risarcitoria, gestita dai genitori esercenti la potestà, si era conclusa con un accordo transattivo con la compagnia assicuratrice per la somma complessiva di €
60.000,00, di cui € 7.000,00 per spese legali.
L'attrice ha esposto che, per perfezionare la transazione, i genitori avevano richiesto l'autorizzazione al Giudice Tutelare del Tribunale di Bari, il quale, con provvedimento del
14.10.2008, li aveva autorizzati ad accettare la somma di € 60.000,00 e a distrarre €
7.000,00 in favore del loro difensore;
aveva disposto che la somma spettante alla minore, pari a € 53.000,00, venisse per € 41.600,00 vincolata mediante deposito su libretto bancario o postale o altro investimento mobiliare intestato alla minore, con vincolo del Giudice
2 Tutelare, con obbligo di depositare la relativa documentazione in cancelleria entro 30 giorni;
infine, aveva autorizzato i genitori a trattenere la residua somma di € 11.400,00 per impiegarla nelle cure e altre necessità della minore.
L'attrice ha lamentato che i genitori, non solo non avevano mai depositato la documentazione relativa all'investimento, ma avevano dissipato l'intera somma percepita, senza consegnarla all'avente diritto e senza utilizzarla per le sue esigenze, ponendo in essere i reati di appropriazione indebita e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
I convenuti hanno sostenuto di aver scrupolosamente ottemperato alle disposizioni del
Giudice Tutelare, documentando di aver pagato la somma di € 7.000,00 al legale a mezzo assegno circolare del 29.10.2008; di aver aperto in data 29.10.2008, il giorno successivo all'accredito da parte dell'assicurazione, un Deposito Risparmio Minori (D.R.M.) intestato alla IG , versando l'importo di € 41.600,00 e di aver trattenuto la somma Parte_1
di € 11.400,00, come autorizzato, impiegandola per le cure odontoiatriche e le altre necessità della minore, come documentato in sede di richiesta di autorizzazione al Giudice
Tutelare.
I convenuti hanno dedotto, inoltre, che la stessa documentazione prodotta dall'attrice
(estratto conto al 31.12.2008) dimostrava che il saldo del deposito era pari a € 41.600,38 e che le movimentazioni sullo stesso iniziarono solo a partire dal 13.01.2009, data in cui l'attrice era già maggiorenne, e, pertanto, dovevano essere a lei imputate.
L'attrice ha disconosciuto le firme apposte sulle quattro contabili bancarie del 13.01.2009 prodotte dai convenuti, i quali ne hanno chiesto la verificazione.
3 Ammesso ed assunto l'interrogatorio formale dell'attrice, disposta ed espletata ctu grafologica, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 3.6.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
ha agito in giudizio per ottenere la condanna dei genitori alla restituzione Parte_1
delle somme - liquidate in suo favore quando era minorenne a titolo di risarcimento danni da incidente tradale - di cui assume i primi si siano indebitamente appropriati, in violazione del provvedimento del Giudice Tutelare del 14.10.2008.
Quest'ultimo aveva autorizzato i convenuti ad accettare a titolo transattivo dalla compagnia assicuratrice la somma di € 60.000,00 e a pagare al difensore a titolo di spese processuali
€ 7.000,00; aveva disposto che la somma spettante alla minore, pari a € 53.000,00, venisse per € 41.600,00 vincolata mediante deposito su libretto bancario o postale o altro investimento mobiliare intestato alla minore, con vincolo del Giudice Tutelare, e con obbligo di depositare la relativa documentazione in cancelleria entro 30 giorni;
li aveva autorizzati a trattenere la residua somma di € 11.400,00 per impiegarla nelle cure e altre necessità della minore.
Dalla documentazione in atti, come ha riconosciuto la stessa parte attrice in comparsa conclusionale, emerge che i convenuti versarono, in data 28.10.2008, la somma di €
41.600,00 su un "Deposito Risparmio Minori" n. 7D 24 19247540 1 aperto presso la Banca
Sella Sud TI TI e intestato alla IG e che tale somma rimase Parte_1
invariata fino al raggiungimento della maggiore età dell'attrice.
4 I convenuti hanno prodotto contabili bancarie del 13.01.2009 che attestano l'esecuzione di quattro distinte operazioni (due prelievi in contanti e due bonifici) per un importo complessivo di € 41.695,00 sottoscritte dall'attrice, come accertato dalla ctu, nominata a seguito di disconoscimento delle firme da parte di e di istanza di Parte_1
verificazione da parte dei convenuti. Quest'ultima ha, infatti, concluso che << Le quattro sottoscrizioni in verifica a nome vergate in calce alle contabili bancarie Parte_1
in data 13.1.2009, sono tutte autografe>>.
Più precisamente i convenuti hanno prodotto:
- una contabile bancaria relativa a un prelevamento in contanti di € 2.500,00, datato
13.01.2009;
- una contabile bancaria relativa a un bonifico di € 5.000,00 in favore di e Persona_1
; Parte_2
- una contabile bancaria relativa a un bonifico di € 14.180,00, in favore di CP_2
e , datato 13.01.2009;
[...] Controparte_1
- una contabile bancaria relativa a un prelevamento in contanti di € 20.015,00, datato
13.01.2009.
Alla luce di quanto sopra, può affermarsi che , dopo pochi giorni dal Parte_1
raggiungimento della maggiore età, si è recata in banca ed ha azzerato il conto a sé intestato prelevando in contanti la complessiva somma di € 22.515,00 ed eseguendo due bonifici, uno in favore dei genitori, per € 14.180,00, e un altro in favore della sorella e del cognato, per € 5.000,00.
L'attrice sostiene di aver apposto in modo inconsapevole le firme risultata autografe sulle suddette contabili
Nessun prova ha, però, fornito a sostegno di detta deduzione.
5 La domanda di restituzione della somma di € 41.600,00 va, pertanto, rigettata.
L'attrice chiede, in via subordinata, la condanna dei genitori a restituirle la somma di €
11.400,00 che il Giudice Tutelare aveva autorizzato i genitori a trattenere "al fine di impiegarla per le cure e le altre necessità della minore". Sostiene che non sia stata utilizzata a suo vantaggio.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività della domanda sollevata dai convenuti.
Invero, in sede precisazione delle conclusioni, parte attrice ha effettuato una mera limitazione del petitum originario e non ha, quindi, introdotto una domanda nuova. Infatti, sin dall'atto di citazione ha chiesto la restituzione, tra l'altro, della somma di € 11.400,00 deducendo che la stessa non era stata impiegata per sue cure o necessità, come disposto dal giudice tutelare.
E' vero, come sostiene l'attrice, che i convenuti non hanno dato prova dell'utilizzo della suddetta somma producendo il preventivo, datato 30.7.2007, per cure dentarie firmato dal dott. medico specialista in odontostomatologia, presentato al giudice Persona_2
tutelare.
Ma è pur vero che l'attrice in sede di interrogatorio formale ha confermato che la madre la portò dal dentista;
la circostanza riferita secondo cui la madre le disse di aver speso solo euro 2.000,00, essendo favorevole all'interroganda, non assume alcun valore probatorio.
Né ha mai negato di aver ricevuto le cure dentarie indicate in modo Parte_1
analitico nel citato preventivo e, quindi, di essere stata sottoposta ai trattamenti ivi elencati.
6 L'attrice ha, inoltre, lamentato la violazione da parte dei convenuti dell'obbligo, imposto dal Giudice Tutelare, di depositare in cancelleria la documentazione attestante il deposito o l'investimento effettuato.
L'addebito è irrilevante ai fini della decisione, in quanto lo stesso, pur se fondato, non può sostenere la proposta domanda di restituzione somme e, ciò, a fronte della prova acquisita agli atti del versamento da parte dei convenuti in un deposito a risparmi intestato all'attrice delle somme ricevute dall'assicurazione per conto della IG.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, stante la rinuncia alle stesse effettuata dai convenuti in comparsa di costituzione.
Le spese di ctu grafologica vanno, invece, poste a carico della parte attrice atteso l'accoglimento dell'istanza di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento dell'istanza di verificazione proposta da e Controparte_2 CP_1
, dichiara autografe la firme apposte da sulle contabili
[...] Parte_1
bancarie prodotte dagli stessi unitamente alla memoria istruttoria depositata in data
29.7.2017;
- rigetta la domanda avanzata da e compensa interamente tra le parti le Parte_1
spese processuali;
- pone le spese di ctu, come liquidate con decreto depositato il 10.6.2016, definitivamente a carico di , condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di Parte_1
quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
7 Così deciso il 25/10/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 751/2014 avente ad oggetto: “restituzione somme” promossa da nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
res. in LARGO SAN FRANCESCO, 18, CAPURSO (BA)
rappr. e dif. dall'Avv. PIERALBERTO PALOMBELLA ( ) e C.F._2
dall'Avv. VIVIANA PEPE( ) ATTRICE C.F._3
contro
nato a BARI il 11/12/1966 ( ) Controparte_1 C.F._4
, nata a [...], il [...] (c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_5
entrambi residenti in [...], e rappresentati e difesi,
1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. GIANFRANCO TODARO (c.f.
) e dall'Avv. TOMMASO PONTASSUGLIA (c.f. C.F._6
) nonché elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._7
AN OD, in Bari alla via Scipione Crisanzio n. 53 CONVENUTI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 3.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata spedita l'8.1.2014, Parte_1
ha convenuto in giudizio i propri genitori, e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
per sentir accertare il loro grave inadempimento agli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.c. e, conseguentemente, per sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di € 53.000,00 o, in subordine, di € 41.600,00, oltre a interessi.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto di aver subito, in data
05.07.2007, quando era ancora minorenne, lesioni personali a seguito di un sinistro stradale e che la relativa pratica risarcitoria, gestita dai genitori esercenti la potestà, si era conclusa con un accordo transattivo con la compagnia assicuratrice per la somma complessiva di €
60.000,00, di cui € 7.000,00 per spese legali.
L'attrice ha esposto che, per perfezionare la transazione, i genitori avevano richiesto l'autorizzazione al Giudice Tutelare del Tribunale di Bari, il quale, con provvedimento del
14.10.2008, li aveva autorizzati ad accettare la somma di € 60.000,00 e a distrarre €
7.000,00 in favore del loro difensore;
aveva disposto che la somma spettante alla minore, pari a € 53.000,00, venisse per € 41.600,00 vincolata mediante deposito su libretto bancario o postale o altro investimento mobiliare intestato alla minore, con vincolo del Giudice
2 Tutelare, con obbligo di depositare la relativa documentazione in cancelleria entro 30 giorni;
infine, aveva autorizzato i genitori a trattenere la residua somma di € 11.400,00 per impiegarla nelle cure e altre necessità della minore.
L'attrice ha lamentato che i genitori, non solo non avevano mai depositato la documentazione relativa all'investimento, ma avevano dissipato l'intera somma percepita, senza consegnarla all'avente diritto e senza utilizzarla per le sue esigenze, ponendo in essere i reati di appropriazione indebita e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
I convenuti hanno sostenuto di aver scrupolosamente ottemperato alle disposizioni del
Giudice Tutelare, documentando di aver pagato la somma di € 7.000,00 al legale a mezzo assegno circolare del 29.10.2008; di aver aperto in data 29.10.2008, il giorno successivo all'accredito da parte dell'assicurazione, un Deposito Risparmio Minori (D.R.M.) intestato alla IG , versando l'importo di € 41.600,00 e di aver trattenuto la somma Parte_1
di € 11.400,00, come autorizzato, impiegandola per le cure odontoiatriche e le altre necessità della minore, come documentato in sede di richiesta di autorizzazione al Giudice
Tutelare.
I convenuti hanno dedotto, inoltre, che la stessa documentazione prodotta dall'attrice
(estratto conto al 31.12.2008) dimostrava che il saldo del deposito era pari a € 41.600,38 e che le movimentazioni sullo stesso iniziarono solo a partire dal 13.01.2009, data in cui l'attrice era già maggiorenne, e, pertanto, dovevano essere a lei imputate.
L'attrice ha disconosciuto le firme apposte sulle quattro contabili bancarie del 13.01.2009 prodotte dai convenuti, i quali ne hanno chiesto la verificazione.
3 Ammesso ed assunto l'interrogatorio formale dell'attrice, disposta ed espletata ctu grafologica, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 3.6.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
ha agito in giudizio per ottenere la condanna dei genitori alla restituzione Parte_1
delle somme - liquidate in suo favore quando era minorenne a titolo di risarcimento danni da incidente tradale - di cui assume i primi si siano indebitamente appropriati, in violazione del provvedimento del Giudice Tutelare del 14.10.2008.
Quest'ultimo aveva autorizzato i convenuti ad accettare a titolo transattivo dalla compagnia assicuratrice la somma di € 60.000,00 e a pagare al difensore a titolo di spese processuali
€ 7.000,00; aveva disposto che la somma spettante alla minore, pari a € 53.000,00, venisse per € 41.600,00 vincolata mediante deposito su libretto bancario o postale o altro investimento mobiliare intestato alla minore, con vincolo del Giudice Tutelare, e con obbligo di depositare la relativa documentazione in cancelleria entro 30 giorni;
li aveva autorizzati a trattenere la residua somma di € 11.400,00 per impiegarla nelle cure e altre necessità della minore.
Dalla documentazione in atti, come ha riconosciuto la stessa parte attrice in comparsa conclusionale, emerge che i convenuti versarono, in data 28.10.2008, la somma di €
41.600,00 su un "Deposito Risparmio Minori" n. 7D 24 19247540 1 aperto presso la Banca
Sella Sud TI TI e intestato alla IG e che tale somma rimase Parte_1
invariata fino al raggiungimento della maggiore età dell'attrice.
4 I convenuti hanno prodotto contabili bancarie del 13.01.2009 che attestano l'esecuzione di quattro distinte operazioni (due prelievi in contanti e due bonifici) per un importo complessivo di € 41.695,00 sottoscritte dall'attrice, come accertato dalla ctu, nominata a seguito di disconoscimento delle firme da parte di e di istanza di Parte_1
verificazione da parte dei convenuti. Quest'ultima ha, infatti, concluso che << Le quattro sottoscrizioni in verifica a nome vergate in calce alle contabili bancarie Parte_1
in data 13.1.2009, sono tutte autografe>>.
Più precisamente i convenuti hanno prodotto:
- una contabile bancaria relativa a un prelevamento in contanti di € 2.500,00, datato
13.01.2009;
- una contabile bancaria relativa a un bonifico di € 5.000,00 in favore di e Persona_1
; Parte_2
- una contabile bancaria relativa a un bonifico di € 14.180,00, in favore di CP_2
e , datato 13.01.2009;
[...] Controparte_1
- una contabile bancaria relativa a un prelevamento in contanti di € 20.015,00, datato
13.01.2009.
Alla luce di quanto sopra, può affermarsi che , dopo pochi giorni dal Parte_1
raggiungimento della maggiore età, si è recata in banca ed ha azzerato il conto a sé intestato prelevando in contanti la complessiva somma di € 22.515,00 ed eseguendo due bonifici, uno in favore dei genitori, per € 14.180,00, e un altro in favore della sorella e del cognato, per € 5.000,00.
L'attrice sostiene di aver apposto in modo inconsapevole le firme risultata autografe sulle suddette contabili
Nessun prova ha, però, fornito a sostegno di detta deduzione.
5 La domanda di restituzione della somma di € 41.600,00 va, pertanto, rigettata.
L'attrice chiede, in via subordinata, la condanna dei genitori a restituirle la somma di €
11.400,00 che il Giudice Tutelare aveva autorizzato i genitori a trattenere "al fine di impiegarla per le cure e le altre necessità della minore". Sostiene che non sia stata utilizzata a suo vantaggio.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività della domanda sollevata dai convenuti.
Invero, in sede precisazione delle conclusioni, parte attrice ha effettuato una mera limitazione del petitum originario e non ha, quindi, introdotto una domanda nuova. Infatti, sin dall'atto di citazione ha chiesto la restituzione, tra l'altro, della somma di € 11.400,00 deducendo che la stessa non era stata impiegata per sue cure o necessità, come disposto dal giudice tutelare.
E' vero, come sostiene l'attrice, che i convenuti non hanno dato prova dell'utilizzo della suddetta somma producendo il preventivo, datato 30.7.2007, per cure dentarie firmato dal dott. medico specialista in odontostomatologia, presentato al giudice Persona_2
tutelare.
Ma è pur vero che l'attrice in sede di interrogatorio formale ha confermato che la madre la portò dal dentista;
la circostanza riferita secondo cui la madre le disse di aver speso solo euro 2.000,00, essendo favorevole all'interroganda, non assume alcun valore probatorio.
Né ha mai negato di aver ricevuto le cure dentarie indicate in modo Parte_1
analitico nel citato preventivo e, quindi, di essere stata sottoposta ai trattamenti ivi elencati.
6 L'attrice ha, inoltre, lamentato la violazione da parte dei convenuti dell'obbligo, imposto dal Giudice Tutelare, di depositare in cancelleria la documentazione attestante il deposito o l'investimento effettuato.
L'addebito è irrilevante ai fini della decisione, in quanto lo stesso, pur se fondato, non può sostenere la proposta domanda di restituzione somme e, ciò, a fronte della prova acquisita agli atti del versamento da parte dei convenuti in un deposito a risparmi intestato all'attrice delle somme ricevute dall'assicurazione per conto della IG.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, stante la rinuncia alle stesse effettuata dai convenuti in comparsa di costituzione.
Le spese di ctu grafologica vanno, invece, poste a carico della parte attrice atteso l'accoglimento dell'istanza di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento dell'istanza di verificazione proposta da e Controparte_2 CP_1
, dichiara autografe la firme apposte da sulle contabili
[...] Parte_1
bancarie prodotte dagli stessi unitamente alla memoria istruttoria depositata in data
29.7.2017;
- rigetta la domanda avanzata da e compensa interamente tra le parti le Parte_1
spese processuali;
- pone le spese di ctu, come liquidate con decreto depositato il 10.6.2016, definitivamente a carico di , condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di Parte_1
quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
7 Così deciso il 25/10/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
8