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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * All'esito dell'udienza del 30/09/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, Dott. Dario Nardi, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2453 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Chichiarelli, presso il cui studio Parte_1 ha eletto domicilio.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege a Via Buccio di Ranallo n. 65/A, presso CP_1 gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege, CP_1 in persona del Procuratore dello Stato, A.M. Esposito.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
Conclusioni delle parti: Il procuratore della parte ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza; il costituito come da conclusioni CP_1 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
*****
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito evidenziate, non ravvisa questo Giudice i presupposti per l'accoglimento del ricorso depositato in data 12.12.2023, con cui ha adito, ai sensi degli artt. Parte_1
20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dal Questore de L'Aquila di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. In primo luogo, rileva questo Giudice l'assenza dei presupposti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari avanzate dal ricorrente afferenti la mancata traduzione del diniego di permesso di soggiorno e la mancata applicazione dell'istituto partecipativo di cui all'art. 10 bis L. 190/1990.
1.1. Quanto al primo profilo indicato, si richiama il consolidato orientamento elaborato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui “la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal destinatario non inficia la validità dell'atto nelle ipotesi in cui la predetta omissione non abbia impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese, risultando del tutto ininfluente la violazione formale, da ritenersi mera irregolarità
(tra le tante cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 15/09/2023, n. 8369)”. Nel caso di specie, poi, il ricorrente, nell'atto introduttivo al presente giudizio, afferma di vivere in Italia da ormai 40 anni e di non avere più familiari o amici in Tunisia, circostanze queste che di per sé consentono di ritenere acquisita una completa padronanza della lingua italiana.
1.2. Rispetto alla mancata notifica del preavviso di rigetto, è sufficiente considerare che tale asserito inadempimento da parte della PA non comporta ex sé l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto l'art. 10-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241 va interpretato alla luce del successivo art. 21- octies, comma 2, il quale impone al giudice di non annullare formalisticamente l'atto, ma di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento alla luce del caso concreto (in tal senso, tra le altre cfr.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 18/06/2024, n. 12460).
1.3. In generale, applicando al caso di specie i consolidati principi in materia (Cass. Sezioni Unite n.
24155/2013, Cass. n. 3898/2011, Cass. n. 10636/2010), vale evidenziare che il presente giudizio non ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento adottato dall'Autorità amministrativa, bensì
l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente. Da ciò discende che sono irrilevanti ai fini del decidere tutte le questioni dedotte di tipo formale e procedurale relative al procedimento svoltosi.
3. Anche nel merito il ricorso non può trovare accoglimento. Si osserva a tal proposito che, come evidenziato tra le altre da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/09/2024, n. 24647, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa. Ai fini del diniego, occorre la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti del D.Lgs. n. 286 del 1998, novellato art. 5, comma 5 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).
3.1. Con riferimento al caso di specie, il ricorrente ha riportato dieci condanne definitive per reati connessi alla violazione di provvedimenti in materia di immigrazione, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, oltre ad alcuni provvedimenti di cumolo delle pene per vari anni di reclusione, come dettagliatamente riportato nel provvedimento gravato. Sempre il ha scontato la Pt_1 propria pena in prolungati periodi di detenzione. A ciò si aggiunga che, nonostante la prolungata permanenza in Italia, il ricorrente non ha raggiunto un minimo di integrazione, giacché – come eccepito dall'Avvocatura – dalla consultazione della banca dati INPS egli risulta aver conseguito redditi da lavoro, comunque di importi modesti ed inferiori all'assegno sociale, solamente durante gli anni trascorsi in regime di detenzione.
Sul punto, la difesa osserva che il ha svolto mansioni saltuarie e, comunque, abita insieme Pt_1 al proprio figlio, il quale ha un regolare contratto di lavoro che gli consente di aiutare il ricorrente.
Invero, si richiama, a tal proposito, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2025, n. 2273, secondo cui la valutazione dell'integrazione sociale e lavorativa del richiedente deve essere compiuta con riferimento agli elementi di fatto concretamente allegati e documentati. Per tale motivo, si ritiene insufficiente la prospettazione difensiva, che appare generica e non supportata da prove specifiche, idonee a dimostrare un adeguato radicamento nel territorio. La pregressa commissione di reati, ove congiuntamente valutata alla mancanza di minima integrazione, rende in chiave di prognosi attuale il giudizio di pericolosità del ricorrente, risultando alquanto verosimile che egli negli anni (e anche in futuro) abbia provveduto al suo sostentamento ricorrendo a mezzi illeciti.
3.2. In ragione di quanto sopra, i plurimi reati commessi e l'assenza di minima integrazione denotano in concreto una pericolosità sociale che ancora perdura e che deve quindi essere comparata, nell'ambito di delicato giudizio di bilanciamento, con gli ulteriori elementi di valutazione contenuti del D.Lgs. n. 286 del 1998, novellato art. 5, comma 5.
Quanto alla natura dei vincoli familiari, il ricorrente adduce di convivere con il proprio figlio maggiorenne, naturalizzato italiano. Invero, come sottolineato dall'Autorità amministrativa nell'impugnato provvedimento, il ricorrente ha avuto titoli di soggiorno in Italia, per motivi familiari, dall'8-10-2012 al 7-10-2014, in virtù del divieto di espulsione di cui all'art. 19 D.LGs. 286/1998, sorto a seguito dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio maggiorenne. I titoli di soggiorno sono poi venuti meno, proprio a seguito della cessazione di detta convivenza. È questo un profilo, documentale, rispetto al quale la difesa non si confronta, né adduce nessuna evidenza di segno contrario al riguardo. Si rileva, inoltre, che il ricorrente ha scontato la propria pena fino ad un lasso temporale di poco antecedente la proposizione della domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Si può ragionevolmente ritenere che una eventuale convivenza sia meramente strumentale alla richiesta del permesso di soggiorno.
Unici elementi invero valutabili, a fronte di una mancata integrazione e di una convivenza con il figlio che nel tempo non ha rinvenuto la necessaria continuità, sono da rinvenire nella prolungata permanenza in Italia, alla quale però non è conseguito un minimo di radicamento, e alla dedotta situazione di pericolo del Paese di origine, invero inserito tra i Paesi sicuri. Rispetto a tale secondo profilo, peraltro, la difesa allega quali criticità la situazione di instabilità finanziaria, la precaria tutale delle libertà politiche e civili (si menziona l'arresto del leader del partito islamista di opposizione), nonché l'aumento di flussi migratori. A ben vedere, nessuna delle suindicate problematiche appare di dirimente rilievo, in quanto il ricorrente non allega un pregiudizio concreto in cui incorrerebbe in caso di rientro in Patria, non indicando alcun pericolo per la propria incolumità o sicurezza, se non facendo riferimento a problematiche generiche.
Nell'ambito della delicata operazione di bilanciamento domandata a questa A.G., è doveroso sottolineare che i profili, invero deboli, indicati dalla difesa non possono che divenire recessivi a fronte della tutela della sicurezza pubblica.
Sulla base di quanto precede, la decisione della P.A., risultando scevra dai profili di automatismo censurati dalla giurisprudenza (cfr. Corte cost., n. 88/2023, Cass., civ., n. 20633/2023 e 17070/2018), appare esente da censure e deve quindi essere confermata, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22, seguono la soccombenza. La non particolare complessità delle questioni trattate consente al Tribunale di applicare il valore minimo del tariffario, al netto delle fasi istruttorie e decisorie, in riferimento al valore “valore indeterminato complessità bassa”, ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 e succ. modd.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2453/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta il ricorso;
▪ condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.453 per compensi, oltre alla refusione delle spese generali e agli accessori come per legge.
L'Aquila, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Dario Nardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * All'esito dell'udienza del 30/09/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, Dott. Dario Nardi, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2453 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Chichiarelli, presso il cui studio Parte_1 ha eletto domicilio.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege a Via Buccio di Ranallo n. 65/A, presso CP_1 gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege, CP_1 in persona del Procuratore dello Stato, A.M. Esposito.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
Conclusioni delle parti: Il procuratore della parte ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza; il costituito come da conclusioni CP_1 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
*****
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito evidenziate, non ravvisa questo Giudice i presupposti per l'accoglimento del ricorso depositato in data 12.12.2023, con cui ha adito, ai sensi degli artt. Parte_1
20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dal Questore de L'Aquila di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. In primo luogo, rileva questo Giudice l'assenza dei presupposti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari avanzate dal ricorrente afferenti la mancata traduzione del diniego di permesso di soggiorno e la mancata applicazione dell'istituto partecipativo di cui all'art. 10 bis L. 190/1990.
1.1. Quanto al primo profilo indicato, si richiama il consolidato orientamento elaborato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui “la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal destinatario non inficia la validità dell'atto nelle ipotesi in cui la predetta omissione non abbia impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese, risultando del tutto ininfluente la violazione formale, da ritenersi mera irregolarità
(tra le tante cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 15/09/2023, n. 8369)”. Nel caso di specie, poi, il ricorrente, nell'atto introduttivo al presente giudizio, afferma di vivere in Italia da ormai 40 anni e di non avere più familiari o amici in Tunisia, circostanze queste che di per sé consentono di ritenere acquisita una completa padronanza della lingua italiana.
1.2. Rispetto alla mancata notifica del preavviso di rigetto, è sufficiente considerare che tale asserito inadempimento da parte della PA non comporta ex sé l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto l'art. 10-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241 va interpretato alla luce del successivo art. 21- octies, comma 2, il quale impone al giudice di non annullare formalisticamente l'atto, ma di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento alla luce del caso concreto (in tal senso, tra le altre cfr.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 18/06/2024, n. 12460).
1.3. In generale, applicando al caso di specie i consolidati principi in materia (Cass. Sezioni Unite n.
24155/2013, Cass. n. 3898/2011, Cass. n. 10636/2010), vale evidenziare che il presente giudizio non ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento adottato dall'Autorità amministrativa, bensì
l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente. Da ciò discende che sono irrilevanti ai fini del decidere tutte le questioni dedotte di tipo formale e procedurale relative al procedimento svoltosi.
3. Anche nel merito il ricorso non può trovare accoglimento. Si osserva a tal proposito che, come evidenziato tra le altre da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/09/2024, n. 24647, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa. Ai fini del diniego, occorre la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti del D.Lgs. n. 286 del 1998, novellato art. 5, comma 5 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).
3.1. Con riferimento al caso di specie, il ricorrente ha riportato dieci condanne definitive per reati connessi alla violazione di provvedimenti in materia di immigrazione, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, oltre ad alcuni provvedimenti di cumolo delle pene per vari anni di reclusione, come dettagliatamente riportato nel provvedimento gravato. Sempre il ha scontato la Pt_1 propria pena in prolungati periodi di detenzione. A ciò si aggiunga che, nonostante la prolungata permanenza in Italia, il ricorrente non ha raggiunto un minimo di integrazione, giacché – come eccepito dall'Avvocatura – dalla consultazione della banca dati INPS egli risulta aver conseguito redditi da lavoro, comunque di importi modesti ed inferiori all'assegno sociale, solamente durante gli anni trascorsi in regime di detenzione.
Sul punto, la difesa osserva che il ha svolto mansioni saltuarie e, comunque, abita insieme Pt_1 al proprio figlio, il quale ha un regolare contratto di lavoro che gli consente di aiutare il ricorrente.
Invero, si richiama, a tal proposito, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2025, n. 2273, secondo cui la valutazione dell'integrazione sociale e lavorativa del richiedente deve essere compiuta con riferimento agli elementi di fatto concretamente allegati e documentati. Per tale motivo, si ritiene insufficiente la prospettazione difensiva, che appare generica e non supportata da prove specifiche, idonee a dimostrare un adeguato radicamento nel territorio. La pregressa commissione di reati, ove congiuntamente valutata alla mancanza di minima integrazione, rende in chiave di prognosi attuale il giudizio di pericolosità del ricorrente, risultando alquanto verosimile che egli negli anni (e anche in futuro) abbia provveduto al suo sostentamento ricorrendo a mezzi illeciti.
3.2. In ragione di quanto sopra, i plurimi reati commessi e l'assenza di minima integrazione denotano in concreto una pericolosità sociale che ancora perdura e che deve quindi essere comparata, nell'ambito di delicato giudizio di bilanciamento, con gli ulteriori elementi di valutazione contenuti del D.Lgs. n. 286 del 1998, novellato art. 5, comma 5.
Quanto alla natura dei vincoli familiari, il ricorrente adduce di convivere con il proprio figlio maggiorenne, naturalizzato italiano. Invero, come sottolineato dall'Autorità amministrativa nell'impugnato provvedimento, il ricorrente ha avuto titoli di soggiorno in Italia, per motivi familiari, dall'8-10-2012 al 7-10-2014, in virtù del divieto di espulsione di cui all'art. 19 D.LGs. 286/1998, sorto a seguito dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio maggiorenne. I titoli di soggiorno sono poi venuti meno, proprio a seguito della cessazione di detta convivenza. È questo un profilo, documentale, rispetto al quale la difesa non si confronta, né adduce nessuna evidenza di segno contrario al riguardo. Si rileva, inoltre, che il ricorrente ha scontato la propria pena fino ad un lasso temporale di poco antecedente la proposizione della domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Si può ragionevolmente ritenere che una eventuale convivenza sia meramente strumentale alla richiesta del permesso di soggiorno.
Unici elementi invero valutabili, a fronte di una mancata integrazione e di una convivenza con il figlio che nel tempo non ha rinvenuto la necessaria continuità, sono da rinvenire nella prolungata permanenza in Italia, alla quale però non è conseguito un minimo di radicamento, e alla dedotta situazione di pericolo del Paese di origine, invero inserito tra i Paesi sicuri. Rispetto a tale secondo profilo, peraltro, la difesa allega quali criticità la situazione di instabilità finanziaria, la precaria tutale delle libertà politiche e civili (si menziona l'arresto del leader del partito islamista di opposizione), nonché l'aumento di flussi migratori. A ben vedere, nessuna delle suindicate problematiche appare di dirimente rilievo, in quanto il ricorrente non allega un pregiudizio concreto in cui incorrerebbe in caso di rientro in Patria, non indicando alcun pericolo per la propria incolumità o sicurezza, se non facendo riferimento a problematiche generiche.
Nell'ambito della delicata operazione di bilanciamento domandata a questa A.G., è doveroso sottolineare che i profili, invero deboli, indicati dalla difesa non possono che divenire recessivi a fronte della tutela della sicurezza pubblica.
Sulla base di quanto precede, la decisione della P.A., risultando scevra dai profili di automatismo censurati dalla giurisprudenza (cfr. Corte cost., n. 88/2023, Cass., civ., n. 20633/2023 e 17070/2018), appare esente da censure e deve quindi essere confermata, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22, seguono la soccombenza. La non particolare complessità delle questioni trattate consente al Tribunale di applicare il valore minimo del tariffario, al netto delle fasi istruttorie e decisorie, in riferimento al valore “valore indeterminato complessità bassa”, ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 e succ. modd.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2453/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta il ricorso;
▪ condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.453 per compensi, oltre alla refusione delle spese generali e agli accessori come per legge.
L'Aquila, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Dario Nardi