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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 268/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Gallo Emanuela Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/01/2024 ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili da
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Civarelli Felicia,
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. RUSSO ANNARITA ,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 27.8.2014 in
OS di GL (anno 2014 , atto n.62, parte II , serie A ); - sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso e pubblicato dal Tribunale di Trani in data 8.11.2018 ;
FATTO
Nel corso del giudizio i coniugi hanno raggiunto un accodo per addivenire ad un divorzio congiunto.
Infatti, all'udienza del 12.6.2024, dinnanzi al precedente giudice istruttore, presenti personalmente, le parti dichiaravano: “di voler divorziare alle medesime condizioni previste per la separazione, che qui devono intendersi richiamate e riportate, eccettuato l'ammontare del mantenimento per le figlie minori che è Parte_2 tenuto a versare per ciascuna figlia, pari ad € 250,00' e quindi complessivamente ad €
500,00 oltre rivalutazione dalla data dell'omologa e spese straordinarie al 50%. Quanto all'assegno unico resta ripartito nella misura del 50% per ciascuna parte”.
La causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo per trasferimento del giudice istruttore, per cui all'udienza del 20.1.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti concordemente chiedevano di divorziare come da accordi presi in sede di comparizione dinnanzi a magistrato.
Il PM è stato posto in condizione di intervenire con comunicazione del decreto del
30.1.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. Infatti, dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e dalla documentazione in atti risulta che è stata omologata la separazione consensuale
(omologa dell'8.11.2018 ) e risulta che la separazione si è protratta ininterrottamente da sei mesi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico, ovvero all'interesse superiore della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 27.8.2014 in OS di GL (n.62, parte II , serie A) da Parte_1
e , alle condizioni di cui al verbale del 12.6.2024 , che qui
[...] Parte_2 si intende richiamato e trascritto;
2) spese compensate;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS di
GL , perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Gallo Emanuela Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/01/2024 ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili da
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Civarelli Felicia,
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. RUSSO ANNARITA ,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 27.8.2014 in
OS di GL (anno 2014 , atto n.62, parte II , serie A ); - sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso e pubblicato dal Tribunale di Trani in data 8.11.2018 ;
FATTO
Nel corso del giudizio i coniugi hanno raggiunto un accodo per addivenire ad un divorzio congiunto.
Infatti, all'udienza del 12.6.2024, dinnanzi al precedente giudice istruttore, presenti personalmente, le parti dichiaravano: “di voler divorziare alle medesime condizioni previste per la separazione, che qui devono intendersi richiamate e riportate, eccettuato l'ammontare del mantenimento per le figlie minori che è Parte_2 tenuto a versare per ciascuna figlia, pari ad € 250,00' e quindi complessivamente ad €
500,00 oltre rivalutazione dalla data dell'omologa e spese straordinarie al 50%. Quanto all'assegno unico resta ripartito nella misura del 50% per ciascuna parte”.
La causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo per trasferimento del giudice istruttore, per cui all'udienza del 20.1.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti concordemente chiedevano di divorziare come da accordi presi in sede di comparizione dinnanzi a magistrato.
Il PM è stato posto in condizione di intervenire con comunicazione del decreto del
30.1.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. Infatti, dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e dalla documentazione in atti risulta che è stata omologata la separazione consensuale
(omologa dell'8.11.2018 ) e risulta che la separazione si è protratta ininterrottamente da sei mesi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico, ovvero all'interesse superiore della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 27.8.2014 in OS di GL (n.62, parte II , serie A) da Parte_1
e , alle condizioni di cui al verbale del 12.6.2024 , che qui
[...] Parte_2 si intende richiamato e trascritto;
2) spese compensate;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS di
GL , perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott.ssa Laura Cantore