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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1567/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 29.1.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TEDESCHI Mario Giansaverio, Via Galileo Galilei 2 - Sulmona (Aq)
CONTRO
Controparte_1 avv.ti CORBO Nicola e DI GIROLAMO Oriana, V.le Umberto Tupini 113 - Roma
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 28.11.2023
[...]
conveniva in giudizio esponendo di Parte_1 Controparte_1 alle dipendenze della predetta società con mansioni di Capo treno e lamentando la violazione del proprio diritto a percepire, durante tutti giorni di ferie fruiti nel periodo da agosto 2007 a dicembre 2022, il trattamento economico commisurato a quello corrisposto per il lavoro ordinariamente svolto (c.d. nozione europea di retribuzione, comprendente qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore).
Domandava pertanto differenze retributive, che quantificava in complessivi
€6.048,08 (di cui €4.058,52 a titolo di indennità di utilizzazione/condotta e utilizzazione/scorta ed €1.989,56 a titolo di indennità di assenza dalla residenza), derivanti dal computo, nella retribuzione che avrebbe dovuto percepire durante le ferie, in particolare delle seguenti indennità (escluse in quanto in via generale non menzionate dall'art.25 c. 6 del CCNL del 2003):
• indennità di utilizzazione professionale/scorta:
(essendo corrisposta, nelle giornate di ferie, nella sola parte variabile, per la somma di €4,50 così come stabilito dall'art. 34.8.4 del CCNL di confluenza 2003 e dall'art. 31.5 dei contratti aziendali 2012 e 2016);
• indennità di utilizzazione professionale/condotta (in ragione di un primo periodo di svolgimento di mansioni di macchinista);
• indennità di assenza dalla residenza:
(indennità prevista dall'art.72 punto 2 CCNL 2003 nonché dall'art.77, punto 2.1 dei CCNL 2012 e 2016).
Formulava inoltre due domande subordinate per minori importi, per il caso che venisse ritenuto che la decorrenza della prescrizione retroagisca non già al 18.7.2007 (ovvero ai 5 anni anteriori l'entrata in vigore della L. 92/2012), bensì, rispettivamente, venisse ritenuta la sospensione della prescrizione dal 18.7.2012, ovvero venisse ritenuta applicabile la prescrizione senza alcuna sospensione.
si costituiva in giudizio eccependo il decorso della prescrizione Controparte_1 quinquennale e nel merito resistendo alla domanda, contestando in particolare che possano competere, per i giorni di ferie:
• l'indennità utilizzazione professionale variabile, deducendo in conclusione che i dipendenti “(…) nella giornata di ferie, in aggiunta agli elementi ulteriori della retribuzione -indennità quadri, indennità di turno, salario professionale- percepiscono l'elemento retributivo individuale (ERI); l'EDR; l'assegno ad
2 personam, nonché:
1. il salario di produttività, ove è confluita la vecchia IUP fissa (cfr. art. 30 contratto aziendale 2012 e 2016, doc.ti 10 e 11);
2. la IUP giornaliera, ove, dal 2003, è confluita la vecchia IUP media di impianto, concepita in alternativa alla IUP variabile per le giornate in cui il personale è impiegato in attività di manovra, traghettamento, riserva, partecipazione a corsi professionali, ovvero nelle giornate di assenza (fatte salve le assenze non retribuite ed i primi sette giorni di malattia) o di ferie e calcolata sommando sia una aliquota di IUP fissa, sia la media di impianto della IUP variabile. Questa retribuzione -che comprende salario di produttività e IUP giornaliera, riconosciuta per ogni giornata nella misura di €12,80 per il macchinista, è la medesima di cui gode il dipendente nelle giornate lavorative in cui svolge le attività più sopra evidenziate”; evidenziando altresì che poichè “l'indennità di cui al punto 31.5 è già regolarmente corrisposta nelle giornate di ferie, così come riconosciuto dallo stesso ricorrente, che ammette altresì che l'eventuale riconoscimento dell'indennità di cui al 31.4 non potrebbe che comportare la restituzione di quanto corrisposto appunto ex 31.5 stante la palese alternatività dei due istituti contrattuali”;
• l'indennità di assenza dalla residenza.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Con riferimento alla materia oggetto di controversia, si è ormai pronunciata, con orientamento peraltro del tutto consolidato, la Corte di Cassazione, da ultimo proprio in giudizi riguardanti specificamente il contenzioso pendente contro ai quali si ritiene ormai doveroso aderire, ricordandosi che la CP_1
Corte di Cassazione è il Giudice della nomofilachia in quanto la stessa, per legge,
“(…) assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale (…)” (art.65 R.D. 12/1941-Ordinamento giudiziario):
• “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024, Rv. 671413 - 01);
• la predetta Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024, Rv. 671413 - 01 ha in motivazione richiamato il proprio già consolidato orientamento, affermando che “(…) 12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve
3 essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, CP_2 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia ae 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). 14. In questo senso, si è precisato, nelle Parte_2 pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE Per_ 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
19 (…) 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26 È stato affermato che "La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
4 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 29 (…)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024, Rv. 671413 - 01, in motivazione).
***
La S.C. ha dunque valutato la fondatezza delle domande avanzate, nei confronti di con riferimento ad indennità identiche o del tutto similari a Controparte_1 quelle presupposte nell'odierno ricorso.
In particolare, con riferimento ad un ricorso proposto da dipendenti con qualifica di Capo Treno o Capo Servizio Treno, la suddetta Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024, Rv. 671413 – 01, ha reso le seguenti considerazioni:
• “(…) 1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori indicati in epigrafe, tutti dipendenti di con qualifica di Capo Treno o Capo Servizio Treno, aveva accertato il loro CP_1 diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e condannato la società al pagamento delle somme per ciascuno specificate.
2. La Corte territoriale, a fronte della domanda di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile (ossia inferiore all'indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ha confermato le statuizioni del Tribunale di accoglimento delle domande (…) 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità. 20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il
5 disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. (…) 29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. 30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavorato un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 31(…)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024, Rv. 671413 - 01, in motivazione).
Con riferimento ad un ricorso proposto da dipendenti con qualifica di macchinisti, Cassazione civile sez. lav., 20/05/2024, (ud. 05/03/2024, dep. 20/05/2024), n.13972 ha reso le seguenti ulteriori considerazioni:
• “(…) ATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale della medesima CP_1 sede, che, in accoglimento del ricorso proposto dai due lavoratori in epigrafe indicati, entrambi dipendenti di con la qualifica di macchinisti, aveva accertato il loro CP_1 diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione professionale (in sigla "IUP"), calcolate sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 12,80 già riconosciuto (…) RAGIONI DELLA DECISIONE (…) 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente,
6 ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 10.8. Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che "la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 dell'art. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora". 10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo dell'impugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di utilizzazione professionale (in sigla IUP), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità "sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito"; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati (cfr. in extenso facciate 8-10 della sua decisione). 10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata. 10.12. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la IUP è comunque riconosciuta "per attività svolte tipiche del macchinista", ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti. 11. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura "di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza" in precedenza richiamata (cfr. in extenso facciate 10-11 della sua sentenza). 11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa "costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto", sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe "natura realmente indennitaria" oppure "natura e funzione risarcitoria". 11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la "pacifica natura giuridica" appunto "indennitaria" della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre "il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza". Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per "... servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore ...", e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato. 11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in "diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione" 12. (…)” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2024, (ud. 05/03/2024, dep. 20/05/2024), n.13972, in motivazione).
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Applicando i superiori principi al caso di specie, la domanda del ricorrente va accolta, venendo in rilievo identità già scrutinate dagli specifici precedenti della Corte di Cassazione sopra estesamente richiamati, ovvero comunque indennità
7 del tutto similari e collegate allo status personale e professionale del lavoratore, ossia all'attività quotidiana ovvero ad incombenze che, seppure non quotidiane, sono comunque ricorrenti nel corso di un'attività considerata su base annua (come del resto documentalmente comprovato con la produzione delle buste paga).
Trattasi dunque di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla sua qualifica professionale, dirette a compensare specifici incomodi derivanti dall'espletamento concreto delle proprie mansioni.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha già valutato l'effetto potenzialmente dissuasivo, sulla fruizione delle ferie annuali, derivante dalla mancata corresponsione di tali indennità per la retribuzione dei giorni di ferie.
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Le spettanze della parte ricorrente possono dunque essere calcolate sulla base dei conteggi allegati al ricorso, fondati sul totale annuo delle somme percepite per le indennità di cui è causa (documentalmente tratte dalle buste paga emesse dalla società resistente) e dividendolo per le giornate di servizio di ciascun anno, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie godute nell'anno ed, infine, dal totale è stato detratto l'importo già corrisposto a titolo di parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, quantificandosi, in tal modo, la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute.
Posta la correttezza del suddetto procedimento, non possono invece condividersi le contestazioni mosse ai conteggi da parte resistente, considerato, per un verso, che la maggior retribuzione (rispetto a quella corrisposta in periodi di ferie) che radica l'interesse ad agire non può che essere riferita a quella effettivamente percepita nei giorni di lavoro realmente prestati (e non nei 26 giorni lavorativi mensili pur considerati dalla contrattazione collettiva) e che, per altro verso, generico pare il riferimento alle “ferie fruite durante un periodo di diversa utilizzazione (es. per distacco, inidoneità temporanea), caricate a sistema con il codice 5100, e che invece non prevedono liquidazione dell'emolumento or ora citato” (indennità di cui all'art. 31.5).
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Inoltre va rigettata l'eccezione di prescrizione, sulla base di quanto affermato nel medesimo precedente di legittimità sopra richiamato, che del resto conferma l'orientamento sul punto parimenti del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità:
• “31. Il nono motivo non è fondato. 32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti
8 di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024, Rv. 671413 - 01, in motivazione).
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Infine, alla luce del consolidato “diritto vivente” affermatosi e consolidatosi, in materia, in capo alla stessa Corte di Cassazione, risultano infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte resistente, non potendo dubitarsi della conformità alla Costituzione dei condivisibili orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati (e affermatisi, peraltro, a tutela del lavoro e del lavoratore - contraente debole nel rapporto di lavoro-, la cui tutela è ampiamente assicurata proprio dalla nostra Carta costituzionale).
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Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, con la riduzione consigliata dalla applicazione analogica dell'art.151, comma 2, disp. att. c.p.c. (nella parte in cui dispone che “Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione (…)”), considerato che diversi altri lavoratori hanno proposto ricorsi analoghi al presente, a mezzo del medesimo difensore.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- ritenuto il diritto della parte ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e
9 ritenuta l'illegittimità delle clausole della contrattazione collettiva lesive di detto diritto, condanna a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 per i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €6.048,08 (di cui
€4.058,52 a titolo di indennità di utilizzazione/condotta e utilizzazione/scorta ed
€1.989,56 a titolo di indennità di assenza dalla residenza) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 29.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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