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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1300/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1300/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: azione di rivendica, vertente TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, Parte_4 C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati BRUNO PUPPIO e MICHELE ARNONI, domiciliati come in atti ATTORI E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._5 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. CARLO CP_2 C.F._6
ESBARDO, domiciliati come in atti CONVENUTI NONCHÉ
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._7
FRANCESCO PATI, domiciliato come in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025 che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Gli attori hanno depositato note del seguente tenore: “Con la presente nota, in ossequio al provvedimento del Giudice, l'avv. Michele Arnoni si riporta integralmente al contenuto di tutti i propri, atti, verbali e documenti (compresa le relazioni Sirinform e tutti gli ulteriori documenti depositati con la memoria ex art 183 cpc n. 2, richiamando tutte le deduzioni, conclusioni, eccezioni e domande già formulate e spiegate in favore degli odierni attori, chiedendone l'integrale accoglimento. Si impugna e contesta ancora una volta integralmente quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto compresa la documentazione avversa destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale. Si chiede quindi l'integrale rigetto delle domande di
1 controparte. Si rassegnano le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: – di accertare la piena proprietà in capo alla sig.ra Parte_1
dell'appartamento al primo piano di via Balbia n. 10, al Foglio 13, part. 298, sub 2 con
[...] tutte le pertinenze, mentre al secondo piano: la proprietà di un terzo a , Parte_2
, la proprietà di un terzo a , , la C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprietà di un terzo , , dell'appartamento al Foglio Parte_4 C.F._4
13, part. 298, sub 3, con tutte le pertinenze ex art. 1117 c.c., di via Balbia n. 10 ad Altomonte, e per l'effetto di ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto androne- sottoscala a tutti gli odierni occupanti;
condannare i convenuti ad una indennità di occupazione pari ad Euro 300,00 mensili a far data dal 03.05.2017 e fino all'effettivo rilascio;
- condannare i convenuti al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio”. I convenuti e hanno depositato Controparte_1 Controparte_2 note del seguente tenore: “Con la presente nota, in ossequio al provvedimento del Giudice, l'avv. Esbardo si riporta al contenuto tutto della memoria di costituzione depositata in atti addì 03.03.2024 nonché alla comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. Francesco Pati , dunque a tutte le difese, eccezioni e conclusioni spiegate in favore degli odierni deducenti , chiedendone l'integrale accoglimento. Del pari, si impugna e contesta ancora una volta l'atto introduttivo e tutte le difese spiegate in favore degli attori unitamente all'intera documentazione
, destituite di ogni fondamento giuridico e fattuale. Si rassegnano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale rigettare integralmente le domande attoree poiché destituite da ogni fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario...” Nessuna nota è stata depositata nell'interesse di nonostante la regolare Controparte_3 comunicazione all'avv. PATI del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025 disponendosi contestualmente la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno dedotto: che è Parte_1 proprietaria di un appartamento al primo piano sito in Altomonte alla via Balbia n. 10 identificato al foglio 13, part. 298, sub 2, pervenutole tramite aggiudicazione all'asta nella procedura esecutiva con RGE n. 130/2010 e regolarmente trascritta;
che Parte_2
, e sono, a loro volta, comproprietari di un
[...] Parte_3 Parte_4 appartamento al secondo piano dello stesso immobile, identificato al foglio 13, part. 298, sub 3, pervenutogli giusta successione della nonna in seguito alla rinuncia all'eredità del loro padre, erede testamentario, ; che nell'appartamento identificato al foglio 13, Persona_1 part. 298, sub 2 abitavano , e i Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 quali, in seguito all'assegnazione e alla consegna avvenuta il 03.05.2017, si sono trasferiti nell'androne della palazzina impedendo di fatto agli attori di poter accedere agevolmente ai loro appartamenti;
che, quindi, i convenuti occupano sine titulo l'androne-sottoscala posto al piano
2 terra della palazzina di Via Balbia n. 10; di essere, dunque, costretti, dal 06.08.2016, a vivere in altra abitazione nelle vicinanze con appena due stanze, non adeguata alla vivibilità domestica e alla protezione che merita la figlia (invalida al 100%); che è stata inviata al Parte_2
Comune di Altomonte una richiesta di sgombero del locale androne-sottoscala nel quale vive la famiglia senza alcun titolo, e soprattutto, senza le dovute condizioni Persona_2 igienico-sanitarie e di sicurezza previste;
sono state, infatti, realizzate opere abusive per creare servizi igienici e camere dal letto;
che i convenuti hanno compiuto alcune aperture al muro perimetrale e al muro portante attiguo al magazzino adiacente all'androne, pregiudicando la stabilità dell'edificio; che la palazzina necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria ma i legittimi proprietari non riescono ad accedere negli immobili per provvedere a detta manutenzione;
che, in definitiva, i convenuti occupano spazi che sono pertinenze esclusive dei due appartamenti presenti nello stabile, come dichiarato anche in sede di CTU del giudizio RGE 130/2010. Tanto premesso gli attori hanno concluso chiedendo: di accertare la piena proprietà in capo a dell'appartamento identificato al Foglio 13, part. 298, sub 2 con tutte le Parte_1 pertinenze e la comproprietà (per 1/3 ciascuno) in capo a , Parte_2 Parte_3
e , dell'appartamento identificato al Foglio 13, part. 298, sub 3,
[...] Parte_4 con tutte le pertinenze;
per l'effetto, di ordinare, ex art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto androne-sottoscala a tutti gli odierni occupanti;
di condannare i convenuti al pagamento di una indennità di occupazione pari ad euro 300,00 mensili a far data dal 03.05.2017 fino all'effettivo rilascio. La prima udienza di comparizione è stata differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c., al 17.01.2023. I convenuti si sono costituiti tardivamente il 17.01.2023 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito hanno dedotto: di non occupare gli immobili di cui al sub 2 e 3, bensì l'appartamento identificato al catasto al foglio 13, particella n. 298, sub. 1, pervenuto alla
[...]
, in forza di testamento pubblico redatto dalla madre, in CP_2 Persona_3 data 17.09.1996; che nessun rilievo, pertanto, ha la circostanza che l'appartamento sito al primo piano sia stato acquistato dalla all'esito della procedura esecutiva n. 130/2010, Parte_1 poiché essa non ha avuto a oggetto il sub. 1; che la costruzione di una camera da letto e dei servizi igienici non può considerassi “abusiva”, essendo, a tutti gli effetti, pertinenze dell'immobile nella piena disponibilità dei convenuti;
che i diritti dei convenuti sono sempre stati esercitati in maniera pacifica e senza vincolo alcuno per un periodo ultraventennale. Hanno, quindi, concluso chiedendo di rigettare integralmente le richieste attoree poiché destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Esperito il tentativo di mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa - istruita sulla base della documentazione versata in atti, attesa la mancata articolazione di prove orali – ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.07.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte. La causa, quindi, è decisa sulla base delle note depositate dalle parti che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
2. Questioni preliminari In via preliminare si dà atto che in data 03.03.2024 l'avv. Esbardo ha depositato comparsa di costituzione per i convenuti e in aggiunta all'avv. Controparte_1 Controparte_2
3 Pati, il quale, in data 04.03.2024, ha comunicato di aver rinunciato al mandato nei confronti dei predetti nonché del per il quale, però, non vi è stata nomina di nuovo Controparte_3 difensore. Pertanto, in riferimento alla posizione del resta ferma la Controparte_3 costituzione dell'avv. Francesco Pati [cfr. ex multis, Cass. civ. n. 5410/2001: La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata]. Sempre in via preliminare deve rilevarsi la tardività dell'eccezione di usucapione sollevata da convenuti solo nella comparsa di costituzione e risposta in quanto depositata oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
3. Il merito. Tanto premesso, le domande attoree sono infondate e vanno respinte per le ragioni che seguono. Innanzitutto, occorre rilevare - tenuto conto dell'inequivocabile tenore dell'atto di citazione e delle conclusioni ivi rassegate - che gli attori agiscono in rivendica esclusivamente in riferimento all'androne-sottoscala dell'immobile sito in Altomonte alla via Balbia n. 10, deducendone la natura di area pertinenziale e comune (giusto richiamo all'art. 1117 c.c.), rispetto ai propri appartamenti;
esula, quindi, dal presente giudizio ogni indagine relativa all'immobile identificato alla p.lla 298 sub 1. Orbene, in punto di diritto, si osserva che, unanimemente, si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio. E le difese di natura petitoria (nella specie, usucapione) dedotte da parte convenuta non possono modificare in azione di rivendicazione quella di restituzione esercitata dall'attore (cfr. Cass. sezioni Unite n. 7035/2014; Cass. n. 2908/2001, n. 4416/2007, n. 26003/2010, n. 884/2011). La giurisprudenza ha espresso l'ormai consolidato principio (cfr. Cass. sez. Unite cit.), secondo cui non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. E ciò perché l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto
4 del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. Invero, come noto, l'attore in rivendica deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire all'acquisto a titolo originario, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez. II, 11.01.2017, n. 472). Ora, come sopra evidenziato, gli attori hanno chiesto l'accertamento del loro diritto di proprietà sull'androne-sottoscala dell'immobile sito in Altomonte alla via Balbia n. 10, e la restituzione del bene de quo, per cui erano tenuti a dare rigorosa prova del diritto di proprietà, soprattutto a fronte della decisa contestazione dei convenuti, i quali hanno dedotto di occupare legittimamente tali beni in quanto pertinenze dell'immobile di proprietà della . Controparte_2
Ebbene la domanda non può trovare accoglimento non avendo gli attori fornito nessuna prova documentale idonea a dimostrare la natura comune e pertinenziale dell'area oggetto di rivendica non essendo stati prodotti validi titoli di proprietà in capo agli attori e/o ai loro danti ausa (solo l'esame di tali atti avrebbe consentito, infatti, di verificare l'esistenza di parti comuni e/o di pertinenze). Occorre rammentare che la destinazione a pertinenza è una modalità di essere della cosa accessoria in virtù della relazione impressa dal proprietario della cosa principale, cioè di un atto dispositivo da questi compiuto, fermo il fatto che la pertinenza – in ogni caso - non è un modo di acquisto della proprietà né costituisce un diritto (in argomento, Cass. civ. n. 11970/2018). Dunque, la circostanza che un bene sia destinato a pertinenza rispetto a un altro, di proprietà dell'istante, non fa venire meno la necessità di procedere all'accertamento del diritto di proprietà sulla cosa accessoria (Cass. civ. n. 869/2015), occorrendo comunque dimostrare che questa sia pervenuta insieme al bene principale e che con esso abbia condiviso le sorti anche traslative. Tale prova non è stata fornita nel caso in esame stante la mancata produzione dei titoli dominicali. Nessuna rilevanza assumono, al riguardo, le visure catastali trattandosi di atti aventi il mero scopo di individuare i dati catastali di riferimento di un immobile (cfr. Cass. civ. n. 7567/2019) né le denunce di successione trattandosi di documenti di mera rilevanza fiscale privi di valore sul piano civilistico (cfr. Cass. civ. n. 25149/2014), né possono assumere rilievo le mere ispezioni ipotecarie prodotte dagli attori inerenti alla ovvero la trascrizione una Persona_3 serie di atti, nemmeno dettagliatamente allegati in citazione. Del pari irrilevanti sono i documenti denominati “Relazione Sirinform su immobile in Altomonte foglio 13, part. 298, sub 2” e
“Relazione Sirinform su immobile in Altomonte foglio 13, part. 298, sub 3” allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. degli attori, in quanto si tratta di relazioni meramente descrittive e ricognitive, redatte da una società privata (la CarInform di ),in CP_4 assenza di produzione degli atti di proprietà e non aventi nessun valore fide facente. Nessun rilevo assume, infine, la consulenza tecnica d'ufficio resa nella procedura esecutiva n.130/2010 RGE atteso che in essa, lungi dall'affermarsi la natura pertinenziale dei suddetti locali rispetto agli appartamenti posti al primo e al secondo piano dell'immobile de quo, il Consulente ha rilevato che il corpo scala (e non l'androne sottoscala) non solo non è accatastato ma non è nemmeno presente negli atti notarili.
5 Per tutti questi motivi, la domanda di rivendica formulata dagli attori non può essere accolta. Da ciò, consegue anche il rigetto di tutte le domande accessorie connesse a tale azione.
4. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa e della sua minima complessità, il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Carlo ESBARDO e dell'avv. Francesco PATI dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande formulate dagli attori;
2. CONDANNA gli attori a rifondere ai convenuti e Controparte_1 [...]
, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella CP_2 misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge se dovute con attribuzione in favore dell'avv. Carlo ESBARDO;
3. CONDANNA gli attori a rifondere al convenuto , le spese di lite che Controparte_3 liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge se dovute con attribuzione in favore dell'avv. Francesco PATI;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 16.07.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1300/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: azione di rivendica, vertente TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, Parte_4 C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati BRUNO PUPPIO e MICHELE ARNONI, domiciliati come in atti ATTORI E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._5 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. CARLO CP_2 C.F._6
ESBARDO, domiciliati come in atti CONVENUTI NONCHÉ
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._7
FRANCESCO PATI, domiciliato come in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025 che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Gli attori hanno depositato note del seguente tenore: “Con la presente nota, in ossequio al provvedimento del Giudice, l'avv. Michele Arnoni si riporta integralmente al contenuto di tutti i propri, atti, verbali e documenti (compresa le relazioni Sirinform e tutti gli ulteriori documenti depositati con la memoria ex art 183 cpc n. 2, richiamando tutte le deduzioni, conclusioni, eccezioni e domande già formulate e spiegate in favore degli odierni attori, chiedendone l'integrale accoglimento. Si impugna e contesta ancora una volta integralmente quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto compresa la documentazione avversa destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale. Si chiede quindi l'integrale rigetto delle domande di
1 controparte. Si rassegnano le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: – di accertare la piena proprietà in capo alla sig.ra Parte_1
dell'appartamento al primo piano di via Balbia n. 10, al Foglio 13, part. 298, sub 2 con
[...] tutte le pertinenze, mentre al secondo piano: la proprietà di un terzo a , Parte_2
, la proprietà di un terzo a , , la C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprietà di un terzo , , dell'appartamento al Foglio Parte_4 C.F._4
13, part. 298, sub 3, con tutte le pertinenze ex art. 1117 c.c., di via Balbia n. 10 ad Altomonte, e per l'effetto di ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto androne- sottoscala a tutti gli odierni occupanti;
condannare i convenuti ad una indennità di occupazione pari ad Euro 300,00 mensili a far data dal 03.05.2017 e fino all'effettivo rilascio;
- condannare i convenuti al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio”. I convenuti e hanno depositato Controparte_1 Controparte_2 note del seguente tenore: “Con la presente nota, in ossequio al provvedimento del Giudice, l'avv. Esbardo si riporta al contenuto tutto della memoria di costituzione depositata in atti addì 03.03.2024 nonché alla comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. Francesco Pati , dunque a tutte le difese, eccezioni e conclusioni spiegate in favore degli odierni deducenti , chiedendone l'integrale accoglimento. Del pari, si impugna e contesta ancora una volta l'atto introduttivo e tutte le difese spiegate in favore degli attori unitamente all'intera documentazione
, destituite di ogni fondamento giuridico e fattuale. Si rassegnano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale rigettare integralmente le domande attoree poiché destituite da ogni fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario...” Nessuna nota è stata depositata nell'interesse di nonostante la regolare Controparte_3 comunicazione all'avv. PATI del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025 disponendosi contestualmente la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno dedotto: che è Parte_1 proprietaria di un appartamento al primo piano sito in Altomonte alla via Balbia n. 10 identificato al foglio 13, part. 298, sub 2, pervenutole tramite aggiudicazione all'asta nella procedura esecutiva con RGE n. 130/2010 e regolarmente trascritta;
che Parte_2
, e sono, a loro volta, comproprietari di un
[...] Parte_3 Parte_4 appartamento al secondo piano dello stesso immobile, identificato al foglio 13, part. 298, sub 3, pervenutogli giusta successione della nonna in seguito alla rinuncia all'eredità del loro padre, erede testamentario, ; che nell'appartamento identificato al foglio 13, Persona_1 part. 298, sub 2 abitavano , e i Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 quali, in seguito all'assegnazione e alla consegna avvenuta il 03.05.2017, si sono trasferiti nell'androne della palazzina impedendo di fatto agli attori di poter accedere agevolmente ai loro appartamenti;
che, quindi, i convenuti occupano sine titulo l'androne-sottoscala posto al piano
2 terra della palazzina di Via Balbia n. 10; di essere, dunque, costretti, dal 06.08.2016, a vivere in altra abitazione nelle vicinanze con appena due stanze, non adeguata alla vivibilità domestica e alla protezione che merita la figlia (invalida al 100%); che è stata inviata al Parte_2
Comune di Altomonte una richiesta di sgombero del locale androne-sottoscala nel quale vive la famiglia senza alcun titolo, e soprattutto, senza le dovute condizioni Persona_2 igienico-sanitarie e di sicurezza previste;
sono state, infatti, realizzate opere abusive per creare servizi igienici e camere dal letto;
che i convenuti hanno compiuto alcune aperture al muro perimetrale e al muro portante attiguo al magazzino adiacente all'androne, pregiudicando la stabilità dell'edificio; che la palazzina necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria ma i legittimi proprietari non riescono ad accedere negli immobili per provvedere a detta manutenzione;
che, in definitiva, i convenuti occupano spazi che sono pertinenze esclusive dei due appartamenti presenti nello stabile, come dichiarato anche in sede di CTU del giudizio RGE 130/2010. Tanto premesso gli attori hanno concluso chiedendo: di accertare la piena proprietà in capo a dell'appartamento identificato al Foglio 13, part. 298, sub 2 con tutte le Parte_1 pertinenze e la comproprietà (per 1/3 ciascuno) in capo a , Parte_2 Parte_3
e , dell'appartamento identificato al Foglio 13, part. 298, sub 3,
[...] Parte_4 con tutte le pertinenze;
per l'effetto, di ordinare, ex art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto androne-sottoscala a tutti gli odierni occupanti;
di condannare i convenuti al pagamento di una indennità di occupazione pari ad euro 300,00 mensili a far data dal 03.05.2017 fino all'effettivo rilascio. La prima udienza di comparizione è stata differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c., al 17.01.2023. I convenuti si sono costituiti tardivamente il 17.01.2023 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito hanno dedotto: di non occupare gli immobili di cui al sub 2 e 3, bensì l'appartamento identificato al catasto al foglio 13, particella n. 298, sub. 1, pervenuto alla
[...]
, in forza di testamento pubblico redatto dalla madre, in CP_2 Persona_3 data 17.09.1996; che nessun rilievo, pertanto, ha la circostanza che l'appartamento sito al primo piano sia stato acquistato dalla all'esito della procedura esecutiva n. 130/2010, Parte_1 poiché essa non ha avuto a oggetto il sub. 1; che la costruzione di una camera da letto e dei servizi igienici non può considerassi “abusiva”, essendo, a tutti gli effetti, pertinenze dell'immobile nella piena disponibilità dei convenuti;
che i diritti dei convenuti sono sempre stati esercitati in maniera pacifica e senza vincolo alcuno per un periodo ultraventennale. Hanno, quindi, concluso chiedendo di rigettare integralmente le richieste attoree poiché destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Esperito il tentativo di mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa - istruita sulla base della documentazione versata in atti, attesa la mancata articolazione di prove orali – ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.07.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte. La causa, quindi, è decisa sulla base delle note depositate dalle parti che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
2. Questioni preliminari In via preliminare si dà atto che in data 03.03.2024 l'avv. Esbardo ha depositato comparsa di costituzione per i convenuti e in aggiunta all'avv. Controparte_1 Controparte_2
3 Pati, il quale, in data 04.03.2024, ha comunicato di aver rinunciato al mandato nei confronti dei predetti nonché del per il quale, però, non vi è stata nomina di nuovo Controparte_3 difensore. Pertanto, in riferimento alla posizione del resta ferma la Controparte_3 costituzione dell'avv. Francesco Pati [cfr. ex multis, Cass. civ. n. 5410/2001: La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata]. Sempre in via preliminare deve rilevarsi la tardività dell'eccezione di usucapione sollevata da convenuti solo nella comparsa di costituzione e risposta in quanto depositata oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
3. Il merito. Tanto premesso, le domande attoree sono infondate e vanno respinte per le ragioni che seguono. Innanzitutto, occorre rilevare - tenuto conto dell'inequivocabile tenore dell'atto di citazione e delle conclusioni ivi rassegate - che gli attori agiscono in rivendica esclusivamente in riferimento all'androne-sottoscala dell'immobile sito in Altomonte alla via Balbia n. 10, deducendone la natura di area pertinenziale e comune (giusto richiamo all'art. 1117 c.c.), rispetto ai propri appartamenti;
esula, quindi, dal presente giudizio ogni indagine relativa all'immobile identificato alla p.lla 298 sub 1. Orbene, in punto di diritto, si osserva che, unanimemente, si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio. E le difese di natura petitoria (nella specie, usucapione) dedotte da parte convenuta non possono modificare in azione di rivendicazione quella di restituzione esercitata dall'attore (cfr. Cass. sezioni Unite n. 7035/2014; Cass. n. 2908/2001, n. 4416/2007, n. 26003/2010, n. 884/2011). La giurisprudenza ha espresso l'ormai consolidato principio (cfr. Cass. sez. Unite cit.), secondo cui non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. E ciò perché l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto
4 del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. Invero, come noto, l'attore in rivendica deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire all'acquisto a titolo originario, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez. II, 11.01.2017, n. 472). Ora, come sopra evidenziato, gli attori hanno chiesto l'accertamento del loro diritto di proprietà sull'androne-sottoscala dell'immobile sito in Altomonte alla via Balbia n. 10, e la restituzione del bene de quo, per cui erano tenuti a dare rigorosa prova del diritto di proprietà, soprattutto a fronte della decisa contestazione dei convenuti, i quali hanno dedotto di occupare legittimamente tali beni in quanto pertinenze dell'immobile di proprietà della . Controparte_2
Ebbene la domanda non può trovare accoglimento non avendo gli attori fornito nessuna prova documentale idonea a dimostrare la natura comune e pertinenziale dell'area oggetto di rivendica non essendo stati prodotti validi titoli di proprietà in capo agli attori e/o ai loro danti ausa (solo l'esame di tali atti avrebbe consentito, infatti, di verificare l'esistenza di parti comuni e/o di pertinenze). Occorre rammentare che la destinazione a pertinenza è una modalità di essere della cosa accessoria in virtù della relazione impressa dal proprietario della cosa principale, cioè di un atto dispositivo da questi compiuto, fermo il fatto che la pertinenza – in ogni caso - non è un modo di acquisto della proprietà né costituisce un diritto (in argomento, Cass. civ. n. 11970/2018). Dunque, la circostanza che un bene sia destinato a pertinenza rispetto a un altro, di proprietà dell'istante, non fa venire meno la necessità di procedere all'accertamento del diritto di proprietà sulla cosa accessoria (Cass. civ. n. 869/2015), occorrendo comunque dimostrare che questa sia pervenuta insieme al bene principale e che con esso abbia condiviso le sorti anche traslative. Tale prova non è stata fornita nel caso in esame stante la mancata produzione dei titoli dominicali. Nessuna rilevanza assumono, al riguardo, le visure catastali trattandosi di atti aventi il mero scopo di individuare i dati catastali di riferimento di un immobile (cfr. Cass. civ. n. 7567/2019) né le denunce di successione trattandosi di documenti di mera rilevanza fiscale privi di valore sul piano civilistico (cfr. Cass. civ. n. 25149/2014), né possono assumere rilievo le mere ispezioni ipotecarie prodotte dagli attori inerenti alla ovvero la trascrizione una Persona_3 serie di atti, nemmeno dettagliatamente allegati in citazione. Del pari irrilevanti sono i documenti denominati “Relazione Sirinform su immobile in Altomonte foglio 13, part. 298, sub 2” e
“Relazione Sirinform su immobile in Altomonte foglio 13, part. 298, sub 3” allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. degli attori, in quanto si tratta di relazioni meramente descrittive e ricognitive, redatte da una società privata (la CarInform di ),in CP_4 assenza di produzione degli atti di proprietà e non aventi nessun valore fide facente. Nessun rilevo assume, infine, la consulenza tecnica d'ufficio resa nella procedura esecutiva n.130/2010 RGE atteso che in essa, lungi dall'affermarsi la natura pertinenziale dei suddetti locali rispetto agli appartamenti posti al primo e al secondo piano dell'immobile de quo, il Consulente ha rilevato che il corpo scala (e non l'androne sottoscala) non solo non è accatastato ma non è nemmeno presente negli atti notarili.
5 Per tutti questi motivi, la domanda di rivendica formulata dagli attori non può essere accolta. Da ciò, consegue anche il rigetto di tutte le domande accessorie connesse a tale azione.
4. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa e della sua minima complessità, il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Carlo ESBARDO e dell'avv. Francesco PATI dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande formulate dagli attori;
2. CONDANNA gli attori a rifondere ai convenuti e Controparte_1 [...]
, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella CP_2 misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge se dovute con attribuzione in favore dell'avv. Carlo ESBARDO;
3. CONDANNA gli attori a rifondere al convenuto , le spese di lite che Controparte_3 liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge se dovute con attribuzione in favore dell'avv. Francesco PATI;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 16.07.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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