Sentenza 24 marzo 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/2004, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERNESE ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale Dr. Roberto Chellini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MASSIMI 94, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO PIGNATARO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
YD DR SPA, con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via VINICIO CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA FONNESU, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato TULLIO BOCCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LE ON FA, LE VI, LE NE, CC GOLIARDO, UC AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 21/00 del Tribunale di GROSSETO, emessa il 13/12/99 e depositata il 19/01/00 (R.G. 1082/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata LE LL conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Grosseto MU LL e la Bernese Assicurazioni spa per ottenere la condanna solidale al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura tg. GR/317013, condotta dal figlio LE AN, nella collisione avvenuta il giorno 16.2.1995 in località Paganico con l'autovettura tg. GR/217659.
Si costituiva la sola compagnia assicuratrice che contestava la fondatezza della domanda.
Venivano poi chiamati in causa BA IA, proprietario dell'autovettura tg. GR/140102, coinvolta nello stesso incidente, e il YD Adriatico spa, nonché intervenivano LE IO, trasportato sull'autovettura di LE LL, e LE AN, conducente della stessa, chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni patite nell'occasione.
Il Giudice di pace con sentenza del 30.6.1997 dichiarava la colpa esclusiva di MU LL nella causazione del sinistro de quo e la condannava, in solido con la Bernese Assicurazioni, al risarcimento dei danni subiti da LE LL, AN e IO, nella misura come rispettivamente determinata.
Proponeva appello la compagnia assicuratrice soccombente, che chiedeva la riforma della sentenza in quanto il primo giudice, erroneamente valutando le risultanze processuali, aveva ricostruito la dinamica dell'incidente in maniera del tutto diversa da quella reale.
Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 19.1.2000 rigettava l'appello.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Bernese Assicurazioni spa con un unico motivo. Resiste con controricorso il YD Adriatico Assicurazioni apa. Gli altri intimati LE AN NO, LE IO, LE LL, BA IA e MU LL non hanno svolto attività difensiva. Le parti costituite hanno presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale ha del tutto ignorato le risultanze processuali, in particolare deducendo che il detto giudice d'appello avrebbe dovuto tenere conto delle risultanze della documentazione da essa prodotta in prime cure (e, in particolare, relazione dell'ing. Loreto, relazione dell'ing. Frezza, rilievi tecnici eseguiti dalla Polstrada di Grosseto e dai C.C. di Civitella Marittima), e non già della deposizione del teste LA e delle interessate affermazioni del LE.
Il motivo va disatteso.
È principio di diritto che l'indicazione dei motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione deve presentare i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, allo scopo di assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altri fondi, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.
Nella specie il ricorso è in forma generica, senza specifica formulazione dei motivi di impugnazione e priva della indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, ciò che evidenzia l'estraneità delle censure alla tipologia legale prevista dall'art. 360 c.p.c.. Anche riguardato il motivo sotto il profilo del vizio della motivazione, poi, appare di tutta evidenza che il motivo stesso concreta una soggettiva valutazione dei fatti opposta a quella del giudice di merito e tende ad ottenere inammissibilmente in questa sede un riesame della controversia.
Il ricorso va pertanto rigettato, compensandosi per giusti motivi le spese del presente giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004