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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/02/2025 al n. 515 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. CORRADINI CARMELA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'Avv. NAPOLITANO IRENE, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
Ricorrenti con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
Interveniente necessario
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 25/02/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il 03/07/2016 dalla cui unione nascevano due figli, (a Per_1
Pompei il 16/09/2017) e (a Pompei il 05/03/2019), evidenziavano che la Procura della Per_2
Repubblica presso il Tribunale di Nola aveva autorizzato, nel procedimento R.G. n. 115/2023 affari civili, l'accordo di separazione in negoziazione assistita tra i coniugi concluso il 19/05/2023. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 07/05/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
07/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 03/07/2016 debitamente registrato nel registro dello stato civile del comune di Torre del Greco (NA) dell'anno 2016, atto n. 72, parte II, s.a. anno 2016, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) la casa coniugale sita in Camposano (NA) alla via Provinciale traversa Privata n. 8, di proprietà al 50% della signora resta alla stessa assegnata con quanto in essa contenuto, la signora la abiterà insieme Parte_2 Parte_2 ai figli minori;
4) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 potestà genitoriale congiuntamente e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione disgiuntamente;
5) i figli minori e avranno residenza privilegiata ed a abiteranno presso la madre;
Per_1 Per_2
6) visite infrasettimanali del padre per due giorni a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00
(sia quando i minori trascorrono il fine settimana con il padre sia quando lo trascorrono con la madre);
7) i minori trascorreranno un fine settimana alternato con i genitori. Nel fine settimana di permanenza con il padre, gli stessi saranno con lui dalle ore 17.30 del sabato fino al mattino del lunedì successivo con accompagnamento a scuola precisando che il primo fine settimana di competenza del dovrà corrispondere al suo sabato lavorativo;
Pt_1
8) le modalità di visita sopra indicate potranno essere variate previo accordo scritto tra i coniugi entro le 24 ore precedenti a mezzo pec (ai seguenti indirizzi: e in ragione Email_1 Email_2 delle esigenze scolastiche e ludiche dei minori e delle esigenze dei loro genitori;
9) vacanze estive: i minori trascorreranno 15 giorni con il padre consecutivi o divisi in due periodi da concordare tra
i genitori entro il 30/5 di ogni anno a mezzo pec agli indirizzi sopra indicati;
10) vacanze natalizie: i minori trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, il 24, 25, e il 26 dicembre con un genitore e il 31 dicembre, il primo e il 6 gennaio con l'altro genitore;
11) vacanze pasquali: i minori trascorreranno secondo il principio dell'alternanza il giorno di Pasqua con un genitore
e il lunedì dell'angelo con l'altro; si precisa che per Pasqua 2025 i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre avendo trascorso tale giornata, per il 2024, con la madre;
12) i minori trascorreranno con i genitori, secondo il principio dell'alternanza, il giorno del proprio compleanno e della festa onomastica. Per il 2025, stando a quanto ripartito nell'anno corrente, trascorrerà il compleanno Per_1
e l'onomastico con il padre mentre per lo stesso anno le trascorrerà con la madre;
Per_2
13) i minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno dell'onomastico e del compleanno del genitore stesso, così come la festa della mamma e del papà;
14) in ordine ai punti 12 e 13, i minori trascorreranno i giorni summenzionati come stabilito nei suddetti punti, a prescindere dal turno in cui cadranno tali festività;
15) eventuali viaggi all'estero necessitano di preventiva autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore che potrà essere concessa previa comunicazione della modalità di viaggio, delle date di partenza, di arrivo, degli spostamenti
3 nonché degli alloggi e dei pernottamenti che dovranno essere comunicati all'altro genitore a mezzo pec almeno 15 giorni prima della data di partenza;
16) le parti convengono che, nei periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore, gli stessi non dovranno mai restare soli e in caso di necessità dovranno essere affidati alle cure di una baby sitter di fiducia ovvero di un familiare;
17) il sig corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei minori l'assegno mensile di euro Pt_1 Parte_2
600.00 (seicento) comprensivo delle spese per “i cambi di stagione” entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
18) spese straordinarie al 50% tra i coniugi, riportandosi al protocollo d'intesa del tribunale di Nola ad eccezione delle spese relative ai “cambi di stagione” che s'intendono già comprese nell'assegno di mantenimento. La sig.ra provvederà a trasmettere al sig., entro il giorno 08 di ogni mese il resoconto delle predette spese Parte_2 Pt_1 che saranno rimborsate alla madre entro il giorno 10 di ogni mese unitamente all'assegno di mantenimento;
19) l'assegno unico, così come anche le eventuali future agevolazioni economiche poste in essere dallo Stato in favore dei figli, saranno divise al 50% tra i genitori;
20) le detrazioni fiscali saranno al 50% per ciascun genitore;
21) i coniugi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
22) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”
23) i genitori si attiveranno di comune accordo per far intraprendere un percorso psicologico di supporto ai minori.
Pertanto i genitori dovranno individuare di comune accordo lo specialista, di comune accordo fissare gli appuntamenti, entrambi i genitori accompagneranno il minore alle sedute. Avuto riguardo alla partecipazione di ciascuno e/o di entrambi i genitori alle sedute dei minori si seguiranno le indicazioni del/della professionista prescelto/a.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], il giorno 03/07/2016 in Pompei (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 72, Serie A, Parte II, Anno 2016);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/02/2025 al n. 515 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. CORRADINI CARMELA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'Avv. NAPOLITANO IRENE, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
Ricorrenti con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
Interveniente necessario
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 25/02/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il 03/07/2016 dalla cui unione nascevano due figli, (a Per_1
Pompei il 16/09/2017) e (a Pompei il 05/03/2019), evidenziavano che la Procura della Per_2
Repubblica presso il Tribunale di Nola aveva autorizzato, nel procedimento R.G. n. 115/2023 affari civili, l'accordo di separazione in negoziazione assistita tra i coniugi concluso il 19/05/2023. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 07/05/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
07/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 03/07/2016 debitamente registrato nel registro dello stato civile del comune di Torre del Greco (NA) dell'anno 2016, atto n. 72, parte II, s.a. anno 2016, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) la casa coniugale sita in Camposano (NA) alla via Provinciale traversa Privata n. 8, di proprietà al 50% della signora resta alla stessa assegnata con quanto in essa contenuto, la signora la abiterà insieme Parte_2 Parte_2 ai figli minori;
4) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 potestà genitoriale congiuntamente e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione disgiuntamente;
5) i figli minori e avranno residenza privilegiata ed a abiteranno presso la madre;
Per_1 Per_2
6) visite infrasettimanali del padre per due giorni a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00
(sia quando i minori trascorrono il fine settimana con il padre sia quando lo trascorrono con la madre);
7) i minori trascorreranno un fine settimana alternato con i genitori. Nel fine settimana di permanenza con il padre, gli stessi saranno con lui dalle ore 17.30 del sabato fino al mattino del lunedì successivo con accompagnamento a scuola precisando che il primo fine settimana di competenza del dovrà corrispondere al suo sabato lavorativo;
Pt_1
8) le modalità di visita sopra indicate potranno essere variate previo accordo scritto tra i coniugi entro le 24 ore precedenti a mezzo pec (ai seguenti indirizzi: e in ragione Email_1 Email_2 delle esigenze scolastiche e ludiche dei minori e delle esigenze dei loro genitori;
9) vacanze estive: i minori trascorreranno 15 giorni con il padre consecutivi o divisi in due periodi da concordare tra
i genitori entro il 30/5 di ogni anno a mezzo pec agli indirizzi sopra indicati;
10) vacanze natalizie: i minori trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, il 24, 25, e il 26 dicembre con un genitore e il 31 dicembre, il primo e il 6 gennaio con l'altro genitore;
11) vacanze pasquali: i minori trascorreranno secondo il principio dell'alternanza il giorno di Pasqua con un genitore
e il lunedì dell'angelo con l'altro; si precisa che per Pasqua 2025 i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre avendo trascorso tale giornata, per il 2024, con la madre;
12) i minori trascorreranno con i genitori, secondo il principio dell'alternanza, il giorno del proprio compleanno e della festa onomastica. Per il 2025, stando a quanto ripartito nell'anno corrente, trascorrerà il compleanno Per_1
e l'onomastico con il padre mentre per lo stesso anno le trascorrerà con la madre;
Per_2
13) i minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno dell'onomastico e del compleanno del genitore stesso, così come la festa della mamma e del papà;
14) in ordine ai punti 12 e 13, i minori trascorreranno i giorni summenzionati come stabilito nei suddetti punti, a prescindere dal turno in cui cadranno tali festività;
15) eventuali viaggi all'estero necessitano di preventiva autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore che potrà essere concessa previa comunicazione della modalità di viaggio, delle date di partenza, di arrivo, degli spostamenti
3 nonché degli alloggi e dei pernottamenti che dovranno essere comunicati all'altro genitore a mezzo pec almeno 15 giorni prima della data di partenza;
16) le parti convengono che, nei periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore, gli stessi non dovranno mai restare soli e in caso di necessità dovranno essere affidati alle cure di una baby sitter di fiducia ovvero di un familiare;
17) il sig corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei minori l'assegno mensile di euro Pt_1 Parte_2
600.00 (seicento) comprensivo delle spese per “i cambi di stagione” entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
18) spese straordinarie al 50% tra i coniugi, riportandosi al protocollo d'intesa del tribunale di Nola ad eccezione delle spese relative ai “cambi di stagione” che s'intendono già comprese nell'assegno di mantenimento. La sig.ra provvederà a trasmettere al sig., entro il giorno 08 di ogni mese il resoconto delle predette spese Parte_2 Pt_1 che saranno rimborsate alla madre entro il giorno 10 di ogni mese unitamente all'assegno di mantenimento;
19) l'assegno unico, così come anche le eventuali future agevolazioni economiche poste in essere dallo Stato in favore dei figli, saranno divise al 50% tra i genitori;
20) le detrazioni fiscali saranno al 50% per ciascun genitore;
21) i coniugi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
22) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”
23) i genitori si attiveranno di comune accordo per far intraprendere un percorso psicologico di supporto ai minori.
Pertanto i genitori dovranno individuare di comune accordo lo specialista, di comune accordo fissare gli appuntamenti, entrambi i genitori accompagneranno il minore alle sedute. Avuto riguardo alla partecipazione di ciascuno e/o di entrambi i genitori alle sedute dei minori si seguiranno le indicazioni del/della professionista prescelto/a.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], il giorno 03/07/2016 in Pompei (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 72, Serie A, Parte II, Anno 2016);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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