CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 24/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1159/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Adimari)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4985 del 16/5/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_ Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, proposta da nei confronti Pt_ dell , si dichiarava il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25/2/2021), e si condannava il resistente al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi decorsi 120 giorni dalla stessa domanda, nonché alla refusione delle spese di lite e di CTU.
L interponeva appello, mentre la non si costituiva in giudizio. Pt_1 CP_1
L'appello va dichiarato improcedibile.
Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
“improcedibile” ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111, comma 2, Cost.) - di assegnare all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine per provvedere ad una nuova notifica ex art. 291 c.p.c. (v., per tutte, Cass. S.U. n. 20604/2008).
Nel caso di specie, con provvedimento del 15/4/2025 (regolarmente comunicato), si era disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. - come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n.
149/2022 - in sostituzione dell'odierna udienza, assegnando termine alle parti, fino alle ore 9.00 della stessa udienza, per il deposito delle note;
con lo stesso provvedimento, in caso di mancata costituzione della parte appellata, si era espressamente invitata la parte appellante a depositare telematicamente prova della notifica dell'appello entro 8 giorni dall'udienza di cui sopra.
La parte appellante non ha osservato nessuno di tali incombenti, né comunque ha depositato in precedenza documentazione attestante la prova della notifica del ricorso in appello alla controparte, sicchè
si è determinata la suddetta situazione di improcedibilità, con la conseguenza che va emessa la relativa declaratoria.
Attesa la mancata costituzione della parte appellata, non si provvede sulle spese del grado.
In considerazione del tipo di pronuncia (improcedibilità), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
P.Q.M.
a - dichiara improcedibile l'appello;
b - nulla dispone in ordine alle spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 24/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL CE)