Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1967, n. 1356
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Sentenza 14 giugno 1967

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La garanzia di buon funzionamento disciplinata dall'art. 1512 cod. civ. opera in modo autonomo ed indipendente dalla garanzia per vizi e dall'ordinaria responsabilita per Mancanza di qualita essenziali e serve ad assicurare all'acquirente quel risultato finale di utilita,che egli con il contratto mirava a conseguire. Pertanto, a giustificazione dell'Azione del compratore, e sufficiente il semplice fatto del cattivo funzionamento, quale ne sia la causa. ( Conf. 2718-63).*

Ove il consulente tecnico di parte non sia stato avvertito dal cancelliere dell'inizio delle operazioni del consulente tecnico d'ufficio e,quindi, non sia stato posto in grado di seguirne e controllarne lo svolgimento, si verifica una nullita della consulenza tecnica d'ufficio, che, pero, ha carattere relativo e deve essere dedotta nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. ( Conf. 2922-63).*

Il giudice di merito non puo dichiarare la compensazione giudiziale tra un credito fatto valere in giudizio e un contro-credito, pel quale l'altra parte abbia fatto riserva di agire in separata Sede. ( nella specie, dichiarato risolto il contratto di compravendita di un autofurgone per colpa del venditore e disposta la restituzione del prezzo dietro riconsegna del mezzo, il giudice aveva dichiarato la compensazione tra il credito vantato dal venditore per l'uso del veicolo fatto dal compratore durante il procedimento e il credito per risarcimento danni e interessi pel quale il compratore aveva fatto riserva di agire in separato giudizio. La Corte suprema ha cassato tale punto della sentenza).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1967, n. 1356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1356
    Data del deposito : 14 giugno 1967

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