Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 25.3.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7275/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. DANIELE RAFFAELE, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difesa dall' avv. BULGARINI D'ELCI GIUSEPPE, Controparte_1 con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui è elett.te domiciliato CP_2 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 23.3.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunta presso , applicata al Servizio Recapito Controparte_1 dipendente Ram 2 Napoli, Filiale Napoli 1, a seguito di ricorso giudiziale (allegato
1) , in data 08.10.2010; che, tra e le Organizzazioni Sindacali Controparte_1 di categoria, veniva sottoscritto, in data 13.01.2006 (rinnovato nel 2008) uno specifico accordo, in tema di contratti a tempo determinato, che regolava il consolidamento del rapporto di lavoro dei lavoratori CTD riammessi in servizio a seguito di pronuncia giudiziale;
che risultava destinataria della facoltà di sottoscrivere detto accordo ed in data 22.11.2010, presso l'Unione Industriali,
, veniva sottoscritto il relativo Verbale di Conciliazione in Sede CP_3
Sindacale; che il verbale di accordo firmato prevedeva espressamente la restituzione, in quanto in questo caso già percepito, del trattamento economico liquidato da , per effetto del disposto giudiziale, in difetto di CP_1 prestazione lavorativa, cioè per il periodo nel quale il lavoratore non aveva reso la prestazione lavorativa (cfr, testo accordo;
“ periodi non lavorati” ) ; che, di contro, conservava l' anzianità convenzionale valida, a tutti gli effetti contrattuali, dalla data della effettiva riammissione in servizio, 08.10.2010 in relazione, appunto, al periodo decorrente dalla data alla quale aveva effettivamente iniziato a prestare il servizio lavorativo, conservando anche per detto periodo il diritto alle retribuzioni percepite ed ai relativi contributi previdenziali, nonché la validità di detto periodo ai fini del computo relativo al trattamento di fine rapporto ed ogni altro effetto contrattuale;
che, nonostante ciò, non si rinviene, a tutt'oggi, la prova certa e documentale dell'avvenuto corretto versamento previdenziale;
che nell' estratto contributivo non compare il versamento contributivo dalla data di CP_2 assunzione 08.10.2010 fino alla data del 31.12.2010 (all. 2 estratto contributivo); che dall' estratto contributivo non compare neppure il versamento CP_2 contributivo per il periodo part time dalla del 06.05.2003 fino alla data del
30.09.2003 (all. 3 ); che la busta paga inizialmente riporta quale data di assunzione, quella del primo periodo di assunzione quale CTD , 06.05.2003, attualmente quella dell ' Accordo, 22.11.10 (all. 4 ); che inoltrava via pec formale richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva senza ricevere alcun riscontro (all. 5); che detta omissione comportava e comporta un danno economico - previdenziale consistente nella concreta “perdita” dei contributi e della “anzianità lavorativa effettiva ”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali nella misura di Euro 1.402,00 o nella misura che verrà individuata in corso di causa;
con vittoria di spese…”
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 444 c.p.c., dichiarando, contestualmente, che la competenza per territorio è del Tribunale di SA, ovvero del Tribunale di
Roma; in via principale, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, rigettare il ricorso e le domande in esso formulate nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto, ovvero dichiarare la Controparte_1 cessazione della materia del contendere;
in via subordinata, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione sul diritto al versamento dei contributi previdenziali per i periodi compresi tra il 6 maggio e il 30 settembre 2003 e tra l'8 ottobre e il 31 dicembre 2010. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo: “in via preliminare, dichiarare CP_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 38 secondo comma c.p.c. e art.
444 c.p.c. primo comma essendo competente il Tribunale di SA Sezione Lavoro
e Previdenza risiedendo parte ricorrente nel Comune di SA;
sempre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza di legittimazione passiva dell' con conseguenziale sua estromissione dal giudizio CP_2 de quo;
in subordine, nel merito, respingere ogni ulteriore domanda giudiziaria posta in essere nei confronti dell' in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in CP_2 linea ulteriormente gradata, dichiarare il diritto dell'Istituto ad esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per il recupero della contribuzione accreditata per i periodi richiesti e negli importi determinati dall'Ente Previdenziale.
Il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere, essendo intervenuto il versamento dei contributi previdenziali in corso di causa.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della contribuzione previdenziale, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto che l'adempimento è intervenuto in corso di lite, dopo la notifica del ricorso, esse vanno posto a carico di
[...]
, essendo esse, in qualità di datore di lavoro, obbligate al versamento CP_1 dei contributi per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi €. 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie con distrazione;
C) Compensa le spese di lite con l' CP_2
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 27/03/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo