Art. 16. Udienze del tribunale per i minori.
Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, nonche' i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serieta' ed afficienza.
Il presidente puo' disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.
Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, nonche' i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serieta' ed afficienza.
Il presidente puo' disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.