CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Cusolito Viviana Consigliere dott.ssa La Rosa Stefania Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 881-2019 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e PA CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Roberto Ripepi C.F.: indirizzo PEC CodiceFiscale_2
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F: - P.IVA: , in NT P.IVA_1 P.IVA_2 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonino Parisi (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
Email_2 appellata
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_4 difeso, dall' Avv. Saverio Garipoli (C.F. ), indirizzo PEC C.F._5
Email_3
appellato avente ad oggetto: risarcimento danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, come da decreto presidenziale depositato il 04.04.2024, comunicato in pari data, il difensore della parte appellante avv. Ripepi Roberto, rassegnava così le proprie conclusioni” si insiste in tutte le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio, da intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di compare conclusionali e repliche. Si insiste, per il resto, in domanda.”
L'avv. Antonino Parisi, nell'interesse dell'appellata società NT
nel riportarsi alle eccezioni, domande, motivi, richieste e conclusioni
[...] formulate nei propri scritti difensivi, insistendo nel loro accoglimento, con il rigetto dell'appello, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 30 Aprile 2014 il sig. PA conveniva, innanzi al Tribunale di Palmi, la Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni da CP_2 questi patite in seguito al sinistro verificatosi in data 27.04.2011 in Gioia tauro
(RC).
Esponeva che in data 27.04.2011, intorno alle 09:00, in Gioia Tauro (RC) e precisamente lungo SS 111, nei pressi dell'esercizio commerciale Sciarrone, il sig. , proprietario e conducente dell' autovettura Controparte_2
Volskwagen Golf targata CL360ZK, mentre effettuava una manovra in retromarcia a bordo della predetta autovettura, non si avvedeva della presenza del sig. ed andava ad investire lo stesso facendolo PA rovinosamente cadere a terra.
Soccorso e trasportato al PS dell'Ospedale di Polistena, dopo diversi esami, gli veniva diagnosticata “Trauma alla tibio tarsica dx, trauma contusivo
pag. 2/15 escoriato ginocchio dx e sub lussazione spalla dx”, assegnava allo stesso giorni
10 di prognosi.
In data 02.05.2011 si ricoverava presso la Casa di Cura “Villa Valeria” in
Roma e nella stessa giornata veniva chirurgicamente trattato mediante tenorrafia termino-terminale a cielo aperto al tendine d'Achille dx ed al conseguente confezionamento di una doccia gessata a gambaletto da portare per giorni 20.
Veniva dimesso il 04.05.2011 con prescrizione di terapia medica.
In data 27.07.2011 veniva giudicato guarito con postumi.
Affermava l'attore che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa, imprudenza, imperizia del conducente dell'autoveicolo Volskwagen Golf, che, senza accertarsi della presenza dello stesso sig. , effettuando la Pt_1 manovra di retromarcia, gli causava le lesioni lamentate.
Specificava che, a causa del sopra descritto evento dannoso, subiva esiti invalidanti determinati nella seguente misura: ”a) L'incapacità temporanea totale (ITT) per giorni 20 (venti), cui ha fatto seguito b) l'incapacità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 30 (trenta), c) l'incapacità temporanea parziale
(ITP) al 50% per ulteriori giorni 30 (trenta); d) le lesioni riportate hanno determinato altresì una menomazione della integrità psicofisica della persona, con relativa quantificazione del danno biologico ed esiti invalidanti quantificati prudenzialmente nella misura del venti per cento (15%)”.
Conseguentemente, chiamava in giudizio le
[...]
, compagnia assicuratrice del veicolo investitore, nonché Controparte_3 quest'ultimo sig. , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:
“1. accertare i fatti per come esposti in premessa;
2. Accertare e dichiarare che le lesioni per cui è causa sono state cagionate all'odierno attore sig.
esclusivamente a causa del sinistro già descritto in narrativa, PA avvenuto il giorno 27.04.2011 in Gioia Tauro (RC), lungo SS 111, in occasione del quale l'odierno attore veniva investito dall'autovettura Volskwagen Golf targata
CL360ZK, di proprietà e condotta da , ed assicurata per la Controparte_2 con la compagnia con polizza n° 98098007; 3. CP_4 Controparte_3
Pertanto, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del conducente dell'autovettura Volkswagen
Golf targata CL360ZK, per come descritto in narrativa;
4. Per l'effetto accogliere la domanda attorea e condannare tutti convenuti in solido, e ciascuno secondo il proprio titolo, ossia 1) il Sig. (quale proprietario e Controparte_2 conducente l'autovettura Volkswagen Golf targata CL360ZK), 2) la società
pag. 3/15 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura Volkswagen Golf targata
CL360ZK), affinché provvedano al risarcimento e pagamento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore Sig. nel sinistro di cui in premessa PA
e quantificati in complessivi € 51.978,00 (Euro cinquantunomila, novecentosettantotto, 00) somma quest'ultima così determinata e specificata: 1)
C. 40.593,00 a titolo di postumi permanenti e danno biologico nella misura del
15%; 2) C. 6.497,50 a titolo d'invalidità temporanea totale al 100% per giorni 20
(venti), parziale al 75% per giorni 30 (trenta) e parziale al 50% per giorni 30
(trenta); 3) C. 3.700,00 a titolo di danno non patrimoniale;
4) C. 1.187,50 per spese mediche documentate - ovvero in quella diversa, maggiore e/o minore misura che risulterà in esito alla C.T.U. medico-legale che sin da ora si chiede o comunque, in quella diversa, maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati
e maturandi decorrenti dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi separatamente ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”
1.2 Costituitasi, con comparsa depositata all'udienza del 15.10.2014, la società in persona del suo legale rappresentante pro NT tempore, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e diritto, rassegnando le seguenti conclusioni:
” Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via di mero subordine: Ridimensionare la richiesta risarcitoria in limiti di equità e giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori, CAP e IVA come per legge”
1.3 Il giudizio veniva istruito attraverso la prova testimoniale dei sigg.
e e l'espletamento della ctu medico-legale Testimone_1 Testimone_2 da parte del dott. . Persona_1
All'udienza del 15.05.2019 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa e, dopo discussione orale, il Giudice pronunciava la decisione di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
2. Con sentenza ex art. 281 sexies cpc il Tribunale di Palmi, Sezione
Civile, così statuiva: “
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido
e la in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della PA
pag. 4/15 complessiva somma di € 1.842,29 oltre agli interessi legali sulla somma di €
694,79, devalutata al momento dell'evento dannoso (27 Aprile 2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino al soddisfo;
il tutto, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese giudizio;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU come liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale di Palmi rilevava che dal compendio probatorio emergeva il diretto rapporto di causalità tra le lesioni subite dall'originario attore ed il sinistro stradale a questi occorso in data 27.04. 2011, nonché il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Ravvisava che il comportamento di - conducente Controparte_2 dell'autovettura investitrice - in violazione dell'art. 154, comma 1, lett. a),
C.d.S., risultava eziologicamente idoneo a determinare in via esclusiva l'impatto col pedone/attore e le lesioni da questi subite a causa di tale evento, stante il mancato accertamento di fattori causali concorrenti o di corresponsabilità del danneggiato.
Riteneva, quindi, solidalmente responsabili e le Controparte_2
e, per l'effetto, disponeva la condanna al Controparte_5 risarcimento dei danni subiti dal sig. a causa del sinistro. PA
Specificava la seguente liquidazione del danno:
A titolo di danno biologico permanente - tenuto conto della micro invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (37 anni) - la somma complessiva di € 3.629,93 secondo i valori attuali, calcolata utilizzando il valore punto di € 698,06, corrispondente all'età della persona danneggiata, da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (1,3); b) a titolo di invalidità temporanea – essendo il danno risarcibile calcolato nella misura di €
47,07 per ogni giorno di invalidità assoluta, ridotto proporzionalmente per quella parziale – la somma di € 2.141,69 (di cui € 941,40 per invalidità totale per 20 giorni, € 706,05 per invalidità al 50 % per 30 giorni, € 494,24 per invalidità al 25% per 42 giorni); c) per spese documentate, € 1.147,50.
Disponeva la condanna in solido di e delle al CP_2 NT pagamento a favore di della complessiva somma di € PA
1.842,29 [€ 5.771,62 per danno non patrimoniale meno € 5.076,83 già versati all'attore dall' più € 1.147,50 per spese documentate], oltre agli interessi CP_6 legali sulla somma di € 694,79, devalutata al momento dell'evento dannoso pag. 5/15 (27.04. 2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino al soddisfo. Sulle somme liquidate statuiva gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Dichiarava integralmente compensate fra le parti le spese giudizio e poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU.
3. Con atto di citazione del 21.10.2019 il sig. proponeva PA appello avverso l'indicata sentenza, rassegnando i seguenti motivi:
“
1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del danno in misura non corrispondente a quanto dovuto e/o comunque non congrua.”
Censurava la sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno patito dall'odierno appellante sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, atteso che la relazione peritale non aveva adeguatamente valutato i postumi invalidanti subiti dall'odierno appellante.
Sosteneva che il Giudice di primo grado si era limitato a recepire la ctu senza valutare e tenere conto delle deduzioni e osservazioni formulate dall'originario attore.
“
2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del danno in relazione alla illegittima detrazione con quantum aliunde perceptum.”
L'appellante lamentava una erronea detrazione dall'importo riconosciuto a titolo di danno patito, corrispondente al complessivo importo di € 6.919,12
(di cui € 5771,62 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1147,50 a titolo di spese).
Precisava che l aveva corrisposto l'importo di € 5.076,83 CP_6 soltanto in relazione alla invalidità temporanea, non avendo corrisposto alcunché a titolo di danno biologico né a titolo di spese.
Affermava, pertanto, che una eventuale applicazione del principio indennitario (con conseguente decurtazione di quanto percepito aliunde), poteva avvenire esclusivamente in relazione alla corrispondente voce di danno qualificata come invalidità temporanea (e cioè la stessa voce di danno pagata dall e non invece anche alle voci relative al CP_6 risarcimento del danno e/o alle spese sostenute.
pag. 6/15 Concludeva che la eventuale riduzione di quanto percepito dall' CP_6 applicata correttamente alla sola inabilità temporanea, avrebbe dovuto comunque portare alla condanna del pagamento per la residua somma dovuta ad altro titolo, e pertanto a titolo di risarcimento del danno biologico e spese sostenute.
In via istruttoria chiedeva la rinnovazione della Ctu medico-legale sulla persona del danneggiato al fine di poter valutare in maniera adeguata i postumi invalidanti occorsi al sig. quale diretta conseguenza del Pt_1 sinistro.
Sulla scorta di ciò parte appellante domandava alla Corte di voler:
“ 1) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Palmi, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, da intendersi integralmente riportate
e trascritte nel presente atto, e per l'effetto accogliere la domanda attorea, per come formulata, da intendersi integralmente riportata e trascritta nel presente atto;
2) Per l'effetto, condannare i convenuti in solido, e specificamente il Sig.
[...]
(quale proprietario e conducente l'autovettura Volkswagen Golf CP_2 targata CL360ZK), e la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura
Volkswagen Golf targata CL360ZK), provvedano al risarcimento e pagamento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore Sig. nel sinistro di cui in PA premessa, e pertanto all'ulteriore pagamento della somma di € 45.058,88 (e specificamente l'importo di €. 51.978,00 somma quest'ultima così determinata e specificata: 1) €. 40.593,00 a titolo di postumi permanenti e danno biologico nella misura del 15%; 2) €. 6.497,50 a titolo d'invalidità temporanea totale al 100% per giorni 20 (venti), parziale al 75% per giorni 30 (trenta) e parziale al 50% per giorni
30 (trenta); 3) €. 3.700,00 a titolo di danno non patrimoniale;
4) €. 1.187,50 per spese mediche documentate – detratto quanto liquidato in sentenza di primo grado, e specificamente l'importo di € 5.771,62 ed € 1.147,50 a titolo di spese mediche), ovvero in quella diversa, maggiore e/o minore misura che risulterà in esito alla C.T.U. medico-legale in rinnovazione che sin da ora si chiede o comunque, in quella diversa, maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi decorrenti dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo. 3) In via gradata, in ogni caso condannare i convenuti in solido, e specificamente il Sig.
[...]
(quale proprietario e conducente l'autovettura Volkswagen Golf CP_2 targata CL360ZK), e la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura
pag. 7/15 Volkswagen Golf targata CL360ZK), all'ulteriore pagamento della somma di €
2.998,14 (e specificamente l'importo di €. 6.919,12 somma quest'ultima determinata in CTU detratto quanto percepito dall per € 5.076,83 da detrarre sulla sola CP_6 quantificazione del danno da inabilità temporanea e detratta l'ulteriore somma di €
1.842,29 percepita in esito alla sentenza). Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi decorrenti dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi separatamente ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
4. Si costituiva in giudizio la società Controparte_7
con comparsa depositata il 15.04.2020 che chiedeva il rigetto del
[...] gravame perché destituito da qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico.
4.1 Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa di Controparte_2 costituzione depositata il 23.09.2020, riconoscendo che “il sinistro si è verificato, per come effettivamente sostenuto dall'appellante”, ma, al contempo, evidenziando che quest'ultimo era stato integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice, per come disposto dal Tribunale di primo grado e chiedeva il rigetto del gravame proposto.
4.2 Con ordinanza depositata il 30.09.2020, la Corte, rigettava la richiesta di rinnovazione CTU formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo rubricato “1) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del danno in misura non corrispondente a quanto dovuto e/o comunque non congrua”, l'odierno appellante ha censurato l'errata valutazione, operata dal Tribunale, degli elementi posti a supporto della quantificazione dei danni.
In particolare, il sig. ha asserito che il Giudice di prime cure si è Pt_1 limitato a recepire la ctu ed ha omesso di considerare la fondatezza delle contestazioni ed osservazioni mosse dall'originario attore alle conclusioni pag. 8/15 peritali, da cui sarebbe emersa una sottovalutazione delle patologie subite, giungendo a disconoscere, in assenza di una specifica motivazione, tutte le problematiche connesse alla spalla destra.
Il motivo non merita accoglimento.
Va precisato che “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente ( Cass. civ. Sez. 5 ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
Conformemente: “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
6.10.2005, confermata da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21504 del 31.8.2018).
Consegue dai principi di diritto su esposti che la contestazione del vizio motivazionale ascritto ad una sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica d'ufficio, non può limitarsi al rilievo di un'insufficiente indicazione delle ragioni di siffatto recepimento: “la parte che censuri la decisione in ordine ai profili di recepimento delle conclusioni della CTU non può più riferirsi alle deficienze argomentative in punto di condivisione degli argomenti del consulente ma deve denunciare la circostanza che quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si sia svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti" (Cass. civ. 18391/2017).
Ancora “La parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate,
pag. 9/15 al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. Civ. sez. III, 18.07.2022, n.22532).
Esposti tali principi in punto di diritto, in punto di fatto le conclusioni del c.t.u. di primo grado sono dettagliate e compiutamente esposte, sì che non sussisteva ragione che potesse determinare il Tribunale a disattenderle.
Il c.t.u, dott. , in risposta ai quesiti indicati nel verbale Persona_1 di udienza del 03.05.2017, ha effettuato accertamenti come segue:
Apparato osteoarticolare: rachide n.d.r.
Articolazioni di spalla ed arti superiori: n.d.r. bilateralmente.
Articolazioni coxofemorali e ginocchia n.d.r. bilateralmente.
Caviglia dx: normoconformato, da notare la presenza di una cicatrice chirurgica ben consolidata di forma lineare sulla linea paratendinea achillea omolaterale, non adesa ai piani sottostanti, dolente alla digitopressione;
escursioni articolari in flessoestensione e pronosupinazione allegati dolenti ai gradi estremi. Caviglia sx:
n.d.r.
Deambulazione nella norma ma con algie alla caviglia dx alla marcia prolungata o alla permanenza della stazione eretta”.
Tanto accertato, esaminata tutta la documentazione sanitaria presente in atti e dopo accurata visita sulla persona di del sig. , il ctu dott. Pt_1
ha formulato il seguente giudizio diagnostico circostanziato: “Postumi Per_1 clinico funzionali lievi-moderati alla caviglia dx in esito a pregressa lesione traumatica totale del tendine di Achille omolaterale, chirurgicamente trattata mediante tenorrafia termino-terminale e gesso. Pregressa sublussazione spalla dx e trauma contusivo ginocchio dx, guariti entrambi senza postumi”.
Risulta, quindi, che il c.t.u. abbia esaustivamente operato i necessari accertamenti medici e compiutamente abbia illustrato le proprie conclusioni nella relazione depositata il 12.03.2018.
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha soltanto lamentato che il
Tribunale si fosse limitato a recepire acriticamente le conclusioni del c.t.u., senza corredare la doglianza con precisi elementi e circostanze che consentissero di poter comprendere le criticità ascritte.
Pertanto, per tutti i profili esposti, la censura dell'appellante è manchevole e, in ogni caso, il perito d'ufficio, dott. , ha verificato le Per_1 condizioni della spalla del sig. atteso che riferisce specificamente alla Pt_1
“pregressa sublussazione spalla dx”, dopo gli accertamenti espletati, non ha ravvisato sulla stessa la sussistenza di postumi invalidanti.
pag. 10/15 Con altra doglianza l'odierno appellante ha affermato che il Giudice di primo grado non ha tenuto conto delle osservazioni del sig. mosse Pt_1 attraverso il suo difensore.
Sul punto occorre sottolineare che il Tribunale -che ha condiviso le conclusioni della relazione peritale del ctu dott. , che, nel proprio Per_1 elaborato, ha risposto dettagliatamente alle osservazioni del difensore avv.
Ripepi – ha operato conformemente al principio di diritto secondo cui il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte
(come accaduto nella fattispecie in esame), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ed infatti, il ctu dott. , nella relazione depositata il 12.03.2018, ha Per_1 specificamente preso in considerazione le osservazioni del difensore avv.
Ripepi, rilevando quanto segue:
“In merito alle osservazioni alla bozza della relazione peritale formulate nell'interesse dalla parte attrice dall'Avv. Roberto Ripepi, di cui si apprezza la professionalità e competenza, deve evidenziarsi che non può essere condiviso quanto dallo stesso rilevato per le motivazioni di seguito indicate.
“La determinazione della perdita dell'integrità fisica del periziato si è basata principalmente sulle limitazioni delle escursioni articolari della caviglia dx. Si riporta quanto rilevato alla visita M.L. e già riportato a p. 3 della bozza della relazione peritale stessa, con particolare riferimento alla pregressa sede lesionale: “Caviglia dx: normoconformato, da notare la presenza di una cicatrice chirurgica ben consolidata di forma lineare sulla linea paratendinea achillea omolaterale, non adesa ai piani sottostanti, dolente alla digitopressione;
escursioni articolari in flessoestensione e pronosupinazione allegati dolenti ai gradi estremi”. Da tale osservazione si evince chiaramente la minima variazione in peius dell'unità articolare in oggetto. A tal proposito si precisa che per le lesioni quali gli esiti di tenorrafia al tendine di Achille le tabelle del testo di riferimento ( ) prevedono una determinazione dei postumi che va dal 4 Pt_2 al 6 % di invalidità permanente. Pertanto, stante l'entità del danno rilevato nel caso di specie, è stata attribuita la quantificazione del 4% dei postumi permanenti. Per la stessa ragione non sussistono le condizioni per poter rettificare, in nessuna parte, quanto precedentemente stabilito nella bozza della relazione peritale in oggetto”.
pag. 11/15 Fermo quanto sopra esposto, in ogni caso, si ribadisce che l'odierno appellante si è limitato a riproporre le richieste di quantificazione del danno e non ha fornito elementi e argomentazioni idonei a confutare il metodo di accertamento del consulente e a contrastarne le relative risultanze.
Pertanto, le censure contenute nel primo motivo di gravame sono prive di pregio.
Si conferma pertanto il rigetto della richiesta di rinnovazione Ctu, già pronunciata dalla Corte con l'ordinanza depositata il 30.09.2020, avendo il giudizio di primo grado acquisito adeguati e completi elementi di decisione, correttamente valutati dal Tribunale.
6. Con il secondo motivo rubricato “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del danno in relazione alla illegittima detrazione con quantum aliunde perceptum” l'odierno appellante ha lamentato una erronea detrazione dell'indennità erogata dall sulla CP_6 somma complessiva riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento dei danni.
Nello specifico, ha affermato che il trattamento economico erogato dall' sulla scorta della assenza giustificata dal lavoro collegata alla CP_6 inabilità temporanea non copre certamente né il danno biologico né le spese sostenute.
Ha sostenuto che, per l'effetto, la eventuale riduzione di quanto percepito dall' applicata correttamente alla sola inabilità temporanea, CP_6 avrebbe dovuto comunque portare alla condanna del pagamento per la residua somma dovuta ad altro titolo, e pertanto a titolo di risarcimento del danno biologico e spese sostenute.
Il motivo merita accoglimento.
Si rileva che il principio della “compensatio lucri cum damno” è ormai principio pacificamente acquisito;
è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso.
pag. 12/15 La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato, però, che “il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire "per poste omogenee".
Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente da questa Corte: da ultimo, Sez. L -,
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016, Rv. 642318 - 02; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, Rv.
641425 – 01; nonché Cass. Civ. n. 11657 dell'11.04.2022).
Alla detta pronuncia è stata data continuità di recente con la sentenza
n. 6031 del 06.03.2025, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che quella parte di danno subito dalla vittima consistente nel danno biologico non può essere sottratta dalle prestazioni erogate dall attesa CP_6
l'evidente diversità delle poste risarcitorie.
Si evidenzia, quindi, che l'indennizzo erogato dall' è relativo ad una CP_6 prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.
Pertanto, l'indennizzo erogato dall' quale che ne sia il fondamento, CP_6 non può essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.
Dunque, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall' attesa la sua diversa natura CP_6 risarcitoria.
In applicazione dei menzionati principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, va riformata la parte della sentenza di primo grado in cui è stata effettuata la decurtazione dell'indennità versata dall' dall'intera somma CP_6 riconosciuta a favore del sig. , comprendendo anche l'importo a titolo di Pt_1 danno biologico e delle spese sostenute.
Pertanto, la somma da riconoscere all'appellante, in accoglimento parziale del presente gravame, è di € 2.935,14 (e, precisamente, l'importo complessivo di €. 6.919,12 - somma determinata dal giudice di primo grado - detratto quanto percepito dall' pari a € 5.076,83, da detrarre sulla sola CP_6 quantificazione del danno da inabilità temporanea e detratta l'ulteriore somma di
€ 1.842,29 percepita in esito alla sentenza).
7.Resta da statuire sulle spese di giudizio.
pag. 13/15 In tema di spese di questo grado di giudizio, l'accoglimento di taluno soltanto dei motivi di appello, ne giustifica la compensazione parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Sent. Sezioni
Unite n. 32061 del 31.10.2022).
Va, quindi, disposta, per quanto riguarda il primo grado di giudizio, compensazione in ragione di 2/3 delle spese del primo grado– liquidate nell'intero in € 5.077,00 (atteso il valore di € 6.919,12 - somma determinata dal giudice di primo grado- scaglione da € 5.201 a € 26.000- di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase trattazione/istruttoria, €
1.701,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese vive) - mentre la rimanente parte, pari a Euro 1.692,33, dovrà essere corrisposta da e in solido in favore del CP_3 Controparte_8 difensore distrattario ex art. 93 cpc di che ne ha fatto PA richiesta;
Va, poi, disposta, per quanto riguarda il presente grado di giudizio, compensazione in ragione di 2/3 delle spese – liquidate nell'intero € 2.915,00
(atteso il valore del decisum pari a di € 2.935,14 - scaglione da € 1.101 a € 5.200- di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase trattazione/istruttoria, € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese vive) - mentre la rimanente parte, pari a Euro 972,00, dovrà essere corrisposta dagli appellati in solido in favore del difensore distrattario ex art. 93 cpc dell'appellante, che ne ha fatto richiesta.
In riforma della impugnata sentenza, che aveva posto le spese di CTU, liquidate con separato decreto, al 50% tra le parti, si ritiene, stante il parziale accoglimento, che le spese di CTU, debbano essere poste, in solido, a carico degli appellati, e;
NT Controparte_2
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di PA
, in persona del legale rappresentante p.t. e di NT [...]
, avverso la sentenza ex art. 281 sexies, pubblicata il 15.05.2019, CP_2 emessa dal Tribunale di Palmi, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
pag. 14/15 1. In riforma parziale dell'impugnata sentenza, liquida, la complessiva somma di € 2.935,14 (da cui è stata detratta la somma di € 1.842,29, già percepita in esito alla sentenza di primo grado), devalutata al momento dell'evento dannoso (27 Aprile 2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino al soddisfo oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda al soddisfo;
2. In riforma dell'impugnata sentenza, condanna, in solido,
[...]
e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 PA della somma di € 2.935,14
[...]
3. Rigetta nel resto l'appello.
4. Dichiara compensate per 2/3 le spese del giudizio di primo grado (liquidate nell'intero in € 5.077,00), mentre la rimanente parte, pari a Euro 1.692,33, dovrà essere corrisposta da e CP_3 [...]
in solido in favore del difensore distrattario ex art. 93 CP_8 cpc di che ne ha fatto richiesta. PA
5. Dichiara compensate per 2/3 le spese del giudizio del presente grado di giudizio (liquidate nell'intero in € 2.915,00), mentre la rimanente parte, pari a Euro 972,00, dovrà essere corrisposta da e CP_3
in solido in favore del difensore distrattario ex Controparte_8 art. 93 cpc di che ne ha fatto richiesta. PA
6. Pone le spese di Ctu, così come liquidate dal giudice di primo grado, in solido, a carico degli appellati, e NT [...]
. CP_2
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 9.9.2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Cusolito Viviana Consigliere dott.ssa La Rosa Stefania Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 881-2019 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e PA CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Roberto Ripepi C.F.: indirizzo PEC CodiceFiscale_2
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F: - P.IVA: , in NT P.IVA_1 P.IVA_2 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonino Parisi (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
Email_2 appellata
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_4 difeso, dall' Avv. Saverio Garipoli (C.F. ), indirizzo PEC C.F._5
Email_3
appellato avente ad oggetto: risarcimento danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, come da decreto presidenziale depositato il 04.04.2024, comunicato in pari data, il difensore della parte appellante avv. Ripepi Roberto, rassegnava così le proprie conclusioni” si insiste in tutte le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio, da intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di compare conclusionali e repliche. Si insiste, per il resto, in domanda.”
L'avv. Antonino Parisi, nell'interesse dell'appellata società NT
nel riportarsi alle eccezioni, domande, motivi, richieste e conclusioni
[...] formulate nei propri scritti difensivi, insistendo nel loro accoglimento, con il rigetto dell'appello, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 30 Aprile 2014 il sig. PA conveniva, innanzi al Tribunale di Palmi, la Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni da CP_2 questi patite in seguito al sinistro verificatosi in data 27.04.2011 in Gioia tauro
(RC).
Esponeva che in data 27.04.2011, intorno alle 09:00, in Gioia Tauro (RC) e precisamente lungo SS 111, nei pressi dell'esercizio commerciale Sciarrone, il sig. , proprietario e conducente dell' autovettura Controparte_2
Volskwagen Golf targata CL360ZK, mentre effettuava una manovra in retromarcia a bordo della predetta autovettura, non si avvedeva della presenza del sig. ed andava ad investire lo stesso facendolo PA rovinosamente cadere a terra.
Soccorso e trasportato al PS dell'Ospedale di Polistena, dopo diversi esami, gli veniva diagnosticata “Trauma alla tibio tarsica dx, trauma contusivo
pag. 2/15 escoriato ginocchio dx e sub lussazione spalla dx”, assegnava allo stesso giorni
10 di prognosi.
In data 02.05.2011 si ricoverava presso la Casa di Cura “Villa Valeria” in
Roma e nella stessa giornata veniva chirurgicamente trattato mediante tenorrafia termino-terminale a cielo aperto al tendine d'Achille dx ed al conseguente confezionamento di una doccia gessata a gambaletto da portare per giorni 20.
Veniva dimesso il 04.05.2011 con prescrizione di terapia medica.
In data 27.07.2011 veniva giudicato guarito con postumi.
Affermava l'attore che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa, imprudenza, imperizia del conducente dell'autoveicolo Volskwagen Golf, che, senza accertarsi della presenza dello stesso sig. , effettuando la Pt_1 manovra di retromarcia, gli causava le lesioni lamentate.
Specificava che, a causa del sopra descritto evento dannoso, subiva esiti invalidanti determinati nella seguente misura: ”a) L'incapacità temporanea totale (ITT) per giorni 20 (venti), cui ha fatto seguito b) l'incapacità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 30 (trenta), c) l'incapacità temporanea parziale
(ITP) al 50% per ulteriori giorni 30 (trenta); d) le lesioni riportate hanno determinato altresì una menomazione della integrità psicofisica della persona, con relativa quantificazione del danno biologico ed esiti invalidanti quantificati prudenzialmente nella misura del venti per cento (15%)”.
Conseguentemente, chiamava in giudizio le
[...]
, compagnia assicuratrice del veicolo investitore, nonché Controparte_3 quest'ultimo sig. , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:
“1. accertare i fatti per come esposti in premessa;
2. Accertare e dichiarare che le lesioni per cui è causa sono state cagionate all'odierno attore sig.
esclusivamente a causa del sinistro già descritto in narrativa, PA avvenuto il giorno 27.04.2011 in Gioia Tauro (RC), lungo SS 111, in occasione del quale l'odierno attore veniva investito dall'autovettura Volskwagen Golf targata
CL360ZK, di proprietà e condotta da , ed assicurata per la Controparte_2 con la compagnia con polizza n° 98098007; 3. CP_4 Controparte_3
Pertanto, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del conducente dell'autovettura Volkswagen
Golf targata CL360ZK, per come descritto in narrativa;
4. Per l'effetto accogliere la domanda attorea e condannare tutti convenuti in solido, e ciascuno secondo il proprio titolo, ossia 1) il Sig. (quale proprietario e Controparte_2 conducente l'autovettura Volkswagen Golf targata CL360ZK), 2) la società
pag. 3/15 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura Volkswagen Golf targata
CL360ZK), affinché provvedano al risarcimento e pagamento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore Sig. nel sinistro di cui in premessa PA
e quantificati in complessivi € 51.978,00 (Euro cinquantunomila, novecentosettantotto, 00) somma quest'ultima così determinata e specificata: 1)
C. 40.593,00 a titolo di postumi permanenti e danno biologico nella misura del
15%; 2) C. 6.497,50 a titolo d'invalidità temporanea totale al 100% per giorni 20
(venti), parziale al 75% per giorni 30 (trenta) e parziale al 50% per giorni 30
(trenta); 3) C. 3.700,00 a titolo di danno non patrimoniale;
4) C. 1.187,50 per spese mediche documentate - ovvero in quella diversa, maggiore e/o minore misura che risulterà in esito alla C.T.U. medico-legale che sin da ora si chiede o comunque, in quella diversa, maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati
e maturandi decorrenti dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi separatamente ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”
1.2 Costituitasi, con comparsa depositata all'udienza del 15.10.2014, la società in persona del suo legale rappresentante pro NT tempore, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e diritto, rassegnando le seguenti conclusioni:
” Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via di mero subordine: Ridimensionare la richiesta risarcitoria in limiti di equità e giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori, CAP e IVA come per legge”
1.3 Il giudizio veniva istruito attraverso la prova testimoniale dei sigg.
e e l'espletamento della ctu medico-legale Testimone_1 Testimone_2 da parte del dott. . Persona_1
All'udienza del 15.05.2019 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa e, dopo discussione orale, il Giudice pronunciava la decisione di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
2. Con sentenza ex art. 281 sexies cpc il Tribunale di Palmi, Sezione
Civile, così statuiva: “
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido
e la in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della PA
pag. 4/15 complessiva somma di € 1.842,29 oltre agli interessi legali sulla somma di €
694,79, devalutata al momento dell'evento dannoso (27 Aprile 2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino al soddisfo;
il tutto, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese giudizio;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU come liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale di Palmi rilevava che dal compendio probatorio emergeva il diretto rapporto di causalità tra le lesioni subite dall'originario attore ed il sinistro stradale a questi occorso in data 27.04. 2011, nonché il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Ravvisava che il comportamento di - conducente Controparte_2 dell'autovettura investitrice - in violazione dell'art. 154, comma 1, lett. a),
C.d.S., risultava eziologicamente idoneo a determinare in via esclusiva l'impatto col pedone/attore e le lesioni da questi subite a causa di tale evento, stante il mancato accertamento di fattori causali concorrenti o di corresponsabilità del danneggiato.
Riteneva, quindi, solidalmente responsabili e le Controparte_2
e, per l'effetto, disponeva la condanna al Controparte_5 risarcimento dei danni subiti dal sig. a causa del sinistro. PA
Specificava la seguente liquidazione del danno:
A titolo di danno biologico permanente - tenuto conto della micro invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (37 anni) - la somma complessiva di € 3.629,93 secondo i valori attuali, calcolata utilizzando il valore punto di € 698,06, corrispondente all'età della persona danneggiata, da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (1,3); b) a titolo di invalidità temporanea – essendo il danno risarcibile calcolato nella misura di €
47,07 per ogni giorno di invalidità assoluta, ridotto proporzionalmente per quella parziale – la somma di € 2.141,69 (di cui € 941,40 per invalidità totale per 20 giorni, € 706,05 per invalidità al 50 % per 30 giorni, € 494,24 per invalidità al 25% per 42 giorni); c) per spese documentate, € 1.147,50.
Disponeva la condanna in solido di e delle al CP_2 NT pagamento a favore di della complessiva somma di € PA
1.842,29 [€ 5.771,62 per danno non patrimoniale meno € 5.076,83 già versati all'attore dall' più € 1.147,50 per spese documentate], oltre agli interessi CP_6 legali sulla somma di € 694,79, devalutata al momento dell'evento dannoso pag. 5/15 (27.04. 2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino al soddisfo. Sulle somme liquidate statuiva gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Dichiarava integralmente compensate fra le parti le spese giudizio e poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU.
3. Con atto di citazione del 21.10.2019 il sig. proponeva PA appello avverso l'indicata sentenza, rassegnando i seguenti motivi:
“
1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del danno in misura non corrispondente a quanto dovuto e/o comunque non congrua.”
Censurava la sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno patito dall'odierno appellante sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, atteso che la relazione peritale non aveva adeguatamente valutato i postumi invalidanti subiti dall'odierno appellante.
Sosteneva che il Giudice di primo grado si era limitato a recepire la ctu senza valutare e tenere conto delle deduzioni e osservazioni formulate dall'originario attore.
“
2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del danno in relazione alla illegittima detrazione con quantum aliunde perceptum.”
L'appellante lamentava una erronea detrazione dall'importo riconosciuto a titolo di danno patito, corrispondente al complessivo importo di € 6.919,12
(di cui € 5771,62 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1147,50 a titolo di spese).
Precisava che l aveva corrisposto l'importo di € 5.076,83 CP_6 soltanto in relazione alla invalidità temporanea, non avendo corrisposto alcunché a titolo di danno biologico né a titolo di spese.
Affermava, pertanto, che una eventuale applicazione del principio indennitario (con conseguente decurtazione di quanto percepito aliunde), poteva avvenire esclusivamente in relazione alla corrispondente voce di danno qualificata come invalidità temporanea (e cioè la stessa voce di danno pagata dall e non invece anche alle voci relative al CP_6 risarcimento del danno e/o alle spese sostenute.
pag. 6/15 Concludeva che la eventuale riduzione di quanto percepito dall' CP_6 applicata correttamente alla sola inabilità temporanea, avrebbe dovuto comunque portare alla condanna del pagamento per la residua somma dovuta ad altro titolo, e pertanto a titolo di risarcimento del danno biologico e spese sostenute.
In via istruttoria chiedeva la rinnovazione della Ctu medico-legale sulla persona del danneggiato al fine di poter valutare in maniera adeguata i postumi invalidanti occorsi al sig. quale diretta conseguenza del Pt_1 sinistro.
Sulla scorta di ciò parte appellante domandava alla Corte di voler:
“ 1) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Palmi, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, da intendersi integralmente riportate
e trascritte nel presente atto, e per l'effetto accogliere la domanda attorea, per come formulata, da intendersi integralmente riportata e trascritta nel presente atto;
2) Per l'effetto, condannare i convenuti in solido, e specificamente il Sig.
[...]
(quale proprietario e conducente l'autovettura Volkswagen Golf CP_2 targata CL360ZK), e la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura
Volkswagen Golf targata CL360ZK), provvedano al risarcimento e pagamento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore Sig. nel sinistro di cui in PA premessa, e pertanto all'ulteriore pagamento della somma di € 45.058,88 (e specificamente l'importo di €. 51.978,00 somma quest'ultima così determinata e specificata: 1) €. 40.593,00 a titolo di postumi permanenti e danno biologico nella misura del 15%; 2) €. 6.497,50 a titolo d'invalidità temporanea totale al 100% per giorni 20 (venti), parziale al 75% per giorni 30 (trenta) e parziale al 50% per giorni
30 (trenta); 3) €. 3.700,00 a titolo di danno non patrimoniale;
4) €. 1.187,50 per spese mediche documentate – detratto quanto liquidato in sentenza di primo grado, e specificamente l'importo di € 5.771,62 ed € 1.147,50 a titolo di spese mediche), ovvero in quella diversa, maggiore e/o minore misura che risulterà in esito alla C.T.U. medico-legale in rinnovazione che sin da ora si chiede o comunque, in quella diversa, maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi decorrenti dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo. 3) In via gradata, in ogni caso condannare i convenuti in solido, e specificamente il Sig.
[...]
(quale proprietario e conducente l'autovettura Volkswagen Golf CP_2 targata CL360ZK), e la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura
pag. 7/15 Volkswagen Golf targata CL360ZK), all'ulteriore pagamento della somma di €
2.998,14 (e specificamente l'importo di €. 6.919,12 somma quest'ultima determinata in CTU detratto quanto percepito dall per € 5.076,83 da detrarre sulla sola CP_6 quantificazione del danno da inabilità temporanea e detratta l'ulteriore somma di €
1.842,29 percepita in esito alla sentenza). Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi decorrenti dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi separatamente ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
4. Si costituiva in giudizio la società Controparte_7
con comparsa depositata il 15.04.2020 che chiedeva il rigetto del
[...] gravame perché destituito da qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico.
4.1 Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa di Controparte_2 costituzione depositata il 23.09.2020, riconoscendo che “il sinistro si è verificato, per come effettivamente sostenuto dall'appellante”, ma, al contempo, evidenziando che quest'ultimo era stato integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice, per come disposto dal Tribunale di primo grado e chiedeva il rigetto del gravame proposto.
4.2 Con ordinanza depositata il 30.09.2020, la Corte, rigettava la richiesta di rinnovazione CTU formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo rubricato “1) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del danno in misura non corrispondente a quanto dovuto e/o comunque non congrua”, l'odierno appellante ha censurato l'errata valutazione, operata dal Tribunale, degli elementi posti a supporto della quantificazione dei danni.
In particolare, il sig. ha asserito che il Giudice di prime cure si è Pt_1 limitato a recepire la ctu ed ha omesso di considerare la fondatezza delle contestazioni ed osservazioni mosse dall'originario attore alle conclusioni pag. 8/15 peritali, da cui sarebbe emersa una sottovalutazione delle patologie subite, giungendo a disconoscere, in assenza di una specifica motivazione, tutte le problematiche connesse alla spalla destra.
Il motivo non merita accoglimento.
Va precisato che “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente ( Cass. civ. Sez. 5 ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
Conformemente: “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
6.10.2005, confermata da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21504 del 31.8.2018).
Consegue dai principi di diritto su esposti che la contestazione del vizio motivazionale ascritto ad una sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica d'ufficio, non può limitarsi al rilievo di un'insufficiente indicazione delle ragioni di siffatto recepimento: “la parte che censuri la decisione in ordine ai profili di recepimento delle conclusioni della CTU non può più riferirsi alle deficienze argomentative in punto di condivisione degli argomenti del consulente ma deve denunciare la circostanza che quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si sia svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti" (Cass. civ. 18391/2017).
Ancora “La parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate,
pag. 9/15 al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. Civ. sez. III, 18.07.2022, n.22532).
Esposti tali principi in punto di diritto, in punto di fatto le conclusioni del c.t.u. di primo grado sono dettagliate e compiutamente esposte, sì che non sussisteva ragione che potesse determinare il Tribunale a disattenderle.
Il c.t.u, dott. , in risposta ai quesiti indicati nel verbale Persona_1 di udienza del 03.05.2017, ha effettuato accertamenti come segue:
Apparato osteoarticolare: rachide n.d.r.
Articolazioni di spalla ed arti superiori: n.d.r. bilateralmente.
Articolazioni coxofemorali e ginocchia n.d.r. bilateralmente.
Caviglia dx: normoconformato, da notare la presenza di una cicatrice chirurgica ben consolidata di forma lineare sulla linea paratendinea achillea omolaterale, non adesa ai piani sottostanti, dolente alla digitopressione;
escursioni articolari in flessoestensione e pronosupinazione allegati dolenti ai gradi estremi. Caviglia sx:
n.d.r.
Deambulazione nella norma ma con algie alla caviglia dx alla marcia prolungata o alla permanenza della stazione eretta”.
Tanto accertato, esaminata tutta la documentazione sanitaria presente in atti e dopo accurata visita sulla persona di del sig. , il ctu dott. Pt_1
ha formulato il seguente giudizio diagnostico circostanziato: “Postumi Per_1 clinico funzionali lievi-moderati alla caviglia dx in esito a pregressa lesione traumatica totale del tendine di Achille omolaterale, chirurgicamente trattata mediante tenorrafia termino-terminale e gesso. Pregressa sublussazione spalla dx e trauma contusivo ginocchio dx, guariti entrambi senza postumi”.
Risulta, quindi, che il c.t.u. abbia esaustivamente operato i necessari accertamenti medici e compiutamente abbia illustrato le proprie conclusioni nella relazione depositata il 12.03.2018.
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha soltanto lamentato che il
Tribunale si fosse limitato a recepire acriticamente le conclusioni del c.t.u., senza corredare la doglianza con precisi elementi e circostanze che consentissero di poter comprendere le criticità ascritte.
Pertanto, per tutti i profili esposti, la censura dell'appellante è manchevole e, in ogni caso, il perito d'ufficio, dott. , ha verificato le Per_1 condizioni della spalla del sig. atteso che riferisce specificamente alla Pt_1
“pregressa sublussazione spalla dx”, dopo gli accertamenti espletati, non ha ravvisato sulla stessa la sussistenza di postumi invalidanti.
pag. 10/15 Con altra doglianza l'odierno appellante ha affermato che il Giudice di primo grado non ha tenuto conto delle osservazioni del sig. mosse Pt_1 attraverso il suo difensore.
Sul punto occorre sottolineare che il Tribunale -che ha condiviso le conclusioni della relazione peritale del ctu dott. , che, nel proprio Per_1 elaborato, ha risposto dettagliatamente alle osservazioni del difensore avv.
Ripepi – ha operato conformemente al principio di diritto secondo cui il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte
(come accaduto nella fattispecie in esame), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ed infatti, il ctu dott. , nella relazione depositata il 12.03.2018, ha Per_1 specificamente preso in considerazione le osservazioni del difensore avv.
Ripepi, rilevando quanto segue:
“In merito alle osservazioni alla bozza della relazione peritale formulate nell'interesse dalla parte attrice dall'Avv. Roberto Ripepi, di cui si apprezza la professionalità e competenza, deve evidenziarsi che non può essere condiviso quanto dallo stesso rilevato per le motivazioni di seguito indicate.
“La determinazione della perdita dell'integrità fisica del periziato si è basata principalmente sulle limitazioni delle escursioni articolari della caviglia dx. Si riporta quanto rilevato alla visita M.L. e già riportato a p. 3 della bozza della relazione peritale stessa, con particolare riferimento alla pregressa sede lesionale: “Caviglia dx: normoconformato, da notare la presenza di una cicatrice chirurgica ben consolidata di forma lineare sulla linea paratendinea achillea omolaterale, non adesa ai piani sottostanti, dolente alla digitopressione;
escursioni articolari in flessoestensione e pronosupinazione allegati dolenti ai gradi estremi”. Da tale osservazione si evince chiaramente la minima variazione in peius dell'unità articolare in oggetto. A tal proposito si precisa che per le lesioni quali gli esiti di tenorrafia al tendine di Achille le tabelle del testo di riferimento ( ) prevedono una determinazione dei postumi che va dal 4 Pt_2 al 6 % di invalidità permanente. Pertanto, stante l'entità del danno rilevato nel caso di specie, è stata attribuita la quantificazione del 4% dei postumi permanenti. Per la stessa ragione non sussistono le condizioni per poter rettificare, in nessuna parte, quanto precedentemente stabilito nella bozza della relazione peritale in oggetto”.
pag. 11/15 Fermo quanto sopra esposto, in ogni caso, si ribadisce che l'odierno appellante si è limitato a riproporre le richieste di quantificazione del danno e non ha fornito elementi e argomentazioni idonei a confutare il metodo di accertamento del consulente e a contrastarne le relative risultanze.
Pertanto, le censure contenute nel primo motivo di gravame sono prive di pregio.
Si conferma pertanto il rigetto della richiesta di rinnovazione Ctu, già pronunciata dalla Corte con l'ordinanza depositata il 30.09.2020, avendo il giudizio di primo grado acquisito adeguati e completi elementi di decisione, correttamente valutati dal Tribunale.
6. Con il secondo motivo rubricato “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del danno in relazione alla illegittima detrazione con quantum aliunde perceptum” l'odierno appellante ha lamentato una erronea detrazione dell'indennità erogata dall sulla CP_6 somma complessiva riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento dei danni.
Nello specifico, ha affermato che il trattamento economico erogato dall' sulla scorta della assenza giustificata dal lavoro collegata alla CP_6 inabilità temporanea non copre certamente né il danno biologico né le spese sostenute.
Ha sostenuto che, per l'effetto, la eventuale riduzione di quanto percepito dall' applicata correttamente alla sola inabilità temporanea, CP_6 avrebbe dovuto comunque portare alla condanna del pagamento per la residua somma dovuta ad altro titolo, e pertanto a titolo di risarcimento del danno biologico e spese sostenute.
Il motivo merita accoglimento.
Si rileva che il principio della “compensatio lucri cum damno” è ormai principio pacificamente acquisito;
è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso.
pag. 12/15 La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato, però, che “il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire "per poste omogenee".
Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente da questa Corte: da ultimo, Sez. L -,
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016, Rv. 642318 - 02; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, Rv.
641425 – 01; nonché Cass. Civ. n. 11657 dell'11.04.2022).
Alla detta pronuncia è stata data continuità di recente con la sentenza
n. 6031 del 06.03.2025, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che quella parte di danno subito dalla vittima consistente nel danno biologico non può essere sottratta dalle prestazioni erogate dall attesa CP_6
l'evidente diversità delle poste risarcitorie.
Si evidenzia, quindi, che l'indennizzo erogato dall' è relativo ad una CP_6 prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.
Pertanto, l'indennizzo erogato dall' quale che ne sia il fondamento, CP_6 non può essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.
Dunque, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall' attesa la sua diversa natura CP_6 risarcitoria.
In applicazione dei menzionati principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, va riformata la parte della sentenza di primo grado in cui è stata effettuata la decurtazione dell'indennità versata dall' dall'intera somma CP_6 riconosciuta a favore del sig. , comprendendo anche l'importo a titolo di Pt_1 danno biologico e delle spese sostenute.
Pertanto, la somma da riconoscere all'appellante, in accoglimento parziale del presente gravame, è di € 2.935,14 (e, precisamente, l'importo complessivo di €. 6.919,12 - somma determinata dal giudice di primo grado - detratto quanto percepito dall' pari a € 5.076,83, da detrarre sulla sola CP_6 quantificazione del danno da inabilità temporanea e detratta l'ulteriore somma di
€ 1.842,29 percepita in esito alla sentenza).
7.Resta da statuire sulle spese di giudizio.
pag. 13/15 In tema di spese di questo grado di giudizio, l'accoglimento di taluno soltanto dei motivi di appello, ne giustifica la compensazione parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Sent. Sezioni
Unite n. 32061 del 31.10.2022).
Va, quindi, disposta, per quanto riguarda il primo grado di giudizio, compensazione in ragione di 2/3 delle spese del primo grado– liquidate nell'intero in € 5.077,00 (atteso il valore di € 6.919,12 - somma determinata dal giudice di primo grado- scaglione da € 5.201 a € 26.000- di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase trattazione/istruttoria, €
1.701,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese vive) - mentre la rimanente parte, pari a Euro 1.692,33, dovrà essere corrisposta da e in solido in favore del CP_3 Controparte_8 difensore distrattario ex art. 93 cpc di che ne ha fatto PA richiesta;
Va, poi, disposta, per quanto riguarda il presente grado di giudizio, compensazione in ragione di 2/3 delle spese – liquidate nell'intero € 2.915,00
(atteso il valore del decisum pari a di € 2.935,14 - scaglione da € 1.101 a € 5.200- di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase trattazione/istruttoria, € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese vive) - mentre la rimanente parte, pari a Euro 972,00, dovrà essere corrisposta dagli appellati in solido in favore del difensore distrattario ex art. 93 cpc dell'appellante, che ne ha fatto richiesta.
In riforma della impugnata sentenza, che aveva posto le spese di CTU, liquidate con separato decreto, al 50% tra le parti, si ritiene, stante il parziale accoglimento, che le spese di CTU, debbano essere poste, in solido, a carico degli appellati, e;
NT Controparte_2
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di PA
, in persona del legale rappresentante p.t. e di NT [...]
, avverso la sentenza ex art. 281 sexies, pubblicata il 15.05.2019, CP_2 emessa dal Tribunale di Palmi, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
pag. 14/15 1. In riforma parziale dell'impugnata sentenza, liquida, la complessiva somma di € 2.935,14 (da cui è stata detratta la somma di € 1.842,29, già percepita in esito alla sentenza di primo grado), devalutata al momento dell'evento dannoso (27 Aprile 2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino al soddisfo oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda al soddisfo;
2. In riforma dell'impugnata sentenza, condanna, in solido,
[...]
e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 PA della somma di € 2.935,14
[...]
3. Rigetta nel resto l'appello.
4. Dichiara compensate per 2/3 le spese del giudizio di primo grado (liquidate nell'intero in € 5.077,00), mentre la rimanente parte, pari a Euro 1.692,33, dovrà essere corrisposta da e CP_3 [...]
in solido in favore del difensore distrattario ex art. 93 CP_8 cpc di che ne ha fatto richiesta. PA
5. Dichiara compensate per 2/3 le spese del giudizio del presente grado di giudizio (liquidate nell'intero in € 2.915,00), mentre la rimanente parte, pari a Euro 972,00, dovrà essere corrisposta da e CP_3
in solido in favore del difensore distrattario ex Controparte_8 art. 93 cpc di che ne ha fatto richiesta. PA
6. Pone le spese di Ctu, così come liquidate dal giudice di primo grado, in solido, a carico degli appellati, e NT [...]
. CP_2
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 9.9.2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 15/15