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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 535/2022
Appello sentenza Tribunale Taranto n. 856 del 31.3.2022 Oggetto: ricostruzione della carriera REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello n. 535.2022 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lofrese e Alessandro De Parte_1
Martino
APPELLANTE
e
e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
[...]
APPELLATI
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Taranto il 18.7.2018, Parte_1
-premesso di: essere docente con contratto a tempo indeterminato nell'area
[...]
professionale del personale docente laureato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2000; avere sottoscritto, prima dell'immissione in ruolo, numerosi contratti a tempo determinato svolgendo attività di insegnamento pre-ruolo - esponeva che l'amministrazione aveva provveduto a riscostruire la carriera giuridica ed economica, valutando complessivamente il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo in misura piena solo per i primi quattro anni mentre per il periodo eccedente nella sola misura di due terzi (a fini economici) ed un terzo (a fini giuridici)
Lamentava che l'errore in cui l'amministrazione era incorsa aveva determinato la mancata attribuzione del punteggio spettante nella compilazione delle graduatorie di istituto, la posticipazione degli aumenti stipendiali progressivi previsti dal CCNL e, oltre alla penalizzazione economica, anche un nocumento sul piano previdenziale, che si sarebbe manifestato in futuro al momento della collocazione in quiescenza, avendo l'Amministrazione provveduto alla contribuzione in misura minore rispetto al dovuto.
Pertanto, invocato il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, chiedeva che fosse riconosciuto il diritto all'attribuzione di punti 6 nelle graduatorie di istituto, oltre al riconoscimento del diritto al trattamento economico differenziato secondo le posizioni stipendiali progressive previste dal CCNL di comparto, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, senza alcuna riduzione, e che fosse ordinato all'amministrazione di provvedere alla ricostruzione della carriera sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi pre- ruolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato secondo lo stesso criterio valido per il servizio di ruolo, nonché al versamento dei contributi previdenziali conseguentemente dovuti per legge.
Il si costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza della domanda e la CP_1
prescrizione dei crediti;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto, all'esito di due CTU tecnico contabili, rigettava il ricorso con condanna del soccombente alle spese di giudizio. Dopo aver richiamato il principio comunitario di non discriminazione di cui alla Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e la normativa specifica prevista per i docenti agli artt. 485 e
489 D.lgs. n. 297/1994, affermava che la differenza di trattamento tra il servizio prestato dal personale docente a tempo determinato e quello del personale a tempo indeterminato ai fini dell'anzianità era coerente con il predetto principio. Esaminata la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. del 20.09.2018), e della Corte di cassazione (n. 31149/2019), il Tribunale riteneva che l'applicazione del beneficio previsto per i docenti a termine dall'art. 489 D.Lgs. n.297/1994 (che attribuisce, con una fictio iuris, il servizio di un intero anno scolastico per i periodi di effettivo insegnamento pari almeno a 180 giorni), costituisce ragione oggettiva idonea e sufficiente a giustificare la diversità di trattamento con il personale a tempo determinato. Il Tribunale riteneva, inoltre, non condivisibile il fatto che, nella sentenza n. 31149/2019, la Suprema Corte avesse richiesto una comparazione in concreto, che, tuttavia, non era necessaria per la Corte di
Giustizia, la quale, nella sentenza Motter, aveva già ritenuto giustificata per ragioni oggettive la differenza di trattamento scaturente dall'art. 485 cit.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i Parte_1
seguenti motivi: 1) il Tribunale non aveva dato conto, giusta prescrizione dell'art 196 cpc, dei gravi motivi posti alla base del rinnovo della CTU tecnico contabile;
2) il
Tribunale aveva compresso il diritto di difesa del ricorrente non consentendo a quest'ultimo ogni utile iniziativa, per come impone l'art 194 cpc, in sede di operazioni peritali;
3) la motivazione della sentenza era apparente e comunque basata sulle risultanze di una CTU palesemente erronea;
4) la condanna alle spese del giudizio non era conforme a giustizia poiché in cause analoghe, che vedevano l'amministrazione soccombente, si era statuita la compensazione delle spese.
Ha chiesto quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.
Il si è costituito eccependo l'infondatezza dell'appello, ribadendo la correttezza CP_1
del proprio operato e reiterando l'eccezione di prescrizione. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.5.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e dunque da rigettare
Questa Corte, in ragione delle questioni prospettate, ritiene di dover far ricorso, quale opzione motivazionale, al principio della ragione più liquida perché di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre pur prospettate ragioni;
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo che si traduce in una “..verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cp…” (così Cass. sez. 5 ,ord.
9.1.2019 n. 363).
Circa i motivi d'appello sub 1 e 2, e la loro infondatezza, è sufficiente la circostanza che all'indomani del deposito della (seconda e sfavorevole per il ricorrente) relazione di
CTU, alla udienza successiva del 31.3.2022 (sede e primo e unico momento utile per far valere eventuali vizi procedurali e quant'altro) la parte nulla abbia osservato (cfr verbale relativo ove “…per il ricorrente…riportandosi integralmente ai propri scritti, difensivi e alla CTU favorevoleper il lavoratore, impugna e contesta tutto quanto dedotto ex adverso e chiede l'accoglimento del ricorso integralmente con liquidazione delle spese di lite…”) circa gli esiti della relazione, gli eventuali vizi procedimentali e di contenuto della medesima, l'eventuale assenza di motivazione dal parte del giudice in ordine al rinnovo del mezzo istruttorio.
Da quanto precede si evince che alcun vulnus al diritto di difesa della parte ricorrente si è realizzato nel disporre il rinnovo del mezzo istruttorio e, in assenza di specifici rilievi contenutistici peraltro neanche formulati in appello, nella adesione del giudice alla risultanze della relazione tecnico contabile
In ogni caso, giova precisare che la Corte, al fine della verifica dell'interesse ad agire dell'odierna parte appellante, ha disposto con ordinanza (cfr relativo provvedimento del
15.11.2024), alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità intervenuta sul tema di causa, la produzione di “..apposito prospetto analitico…” con indicazione dei criteri presupposti al calcolo di eventuali crediti seguenti alla ricostruzione della carriera;
all'ordine della Corte ha ottemperato la sola parte appellata.
Il prospetto (cfr deposito del 27.2.2025) depositato da quest'ultima è rispettoso dei criteri indicati nella predetta ordinanza ed accerta l'anzianità di servizio effettivamente prestato dal docente in base ai contratti a tempo determinato. L'appellante, al contrario, non ha dato seguito all'ordine della Corte è pertanto non ha dato prova di una condizione dell'azione, ovvero del concreto interesse ad agire nella presente controversia.
Deve evidenziarsi che questa Corte si è già pronunciata sulla questione relativa al computo del servizio pre-ruolo con orientamento cui si intende dare continuità nella presente decisione ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc.
In particolare, appare utile ricostruire le coordinate normative.
Per il periodo successivo all'immissione in ruolo dell'insegnante l'art. 485 D.lgs.
n.297/1994 prevede al comma 1 “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489 dello stesso D.lgs. stabilisce che: “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
L'art.11 comma 14 l.n. 124/1999 dispone che "l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
L'appellante lamenta che, per effetto del sistema delineato da tali norme, la sua anzianità di servizio riferita ai periodi di insegnamento pre-ruolo ha subito una decurtazione ingiustificata, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
L'invocato principio di non discriminazione è sancito dalla Clausola 4 della Direttiva
1999/70 CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del
Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, la quale stabilisce, ai punti 1 e 4, che “
1.Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4.
I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quanto criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Esso non presuppone l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, ma si applica anche a quelli legittimi (v. Cass. n. 22554/2016, punti nn. 133-4 della motivazione); pertanto può riguardare ogni tipo di contratto a tempo determinato nel settore scolastico. Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della Clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto periodi di servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva giustificativa della disparità stipendiale (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-
305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
Siffatti approdi della giurisprudenza della Corte europea non sono stati smentiti dalla sentenza del 20.9.2018 (nella causa C-466/17), richiamata nella decisione qui impugnata.
Con la cd. sentenza Motter, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la
Corte di Giustizia Europea ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Anche in altre decisioni la Corte di Giustizia ha chiarito che la Clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore a tempo determinato abbia successivamente acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. In particolare detta Clausola non può costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva, poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga comunque fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-
177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36. V. anche Cass. n.10650/2021).
Tanto premesso, la rilevanza, ai fini della parità di trattamento, di ogni tipo di contratto a termine è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione laddove, richiamando l'art. 4 comma 3 l.n. 124/1999, ha affermato che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. 14.1. Nè la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 34546/2019).
E invero, gli obblighi di partecipazione alle attività degli organi scolastici collegiali gravano anche sui docenti a tempo determinato nei periodi di occupazione;
la circostanza che alcuni obblighi formativi siano legati all'assunzione in ruolo non esclude che la formazione avvenga anche per i docenti supplenti in maniera indiretta, attraverso la partecipazione alle medesime attività dei docenti di ruolo. Inoltre, non può validamente sostenersi che la più ridotta prestazione lavorativa comporti un minor arricchimento professionale rispetto al personale di ruolo, perché non vi sono dati e fatti oggettivi che inducano a ritenere che, a parità di durata, di effettività e di mansioni,
l'esperienza di insegnamento del lavoratore precario su organico di fatto presenti minori potenzialità professionalizzanti o minor valore prestazionale rispetto a quella del docente a tempo indeterminato.
Né può ravvisarsi una disparità di trattamento al contrario, ossia a scapito del personale a tempo indeterminato, per il solo fatto che per i docenti a termine viene considerato un anno di servizio ove il servizio effettivo sia stato pari almeno a 180 giorni (o dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni) ai sensi dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, in quanto, come meglio si dirà innanzi in adesione alla pronuncia n. 31149/2019 della Cassazione, il raffronto va operato tra servizi effettivi, senza commistione di criteri disomogenei.
La Corte di Giustizia nella cd. sentenza Motter del 20.09.2018 ha affermato (al punto n.51) che: “non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” e ha rimesso al giudice del rinvio la verifica in concreto della sussistenza delle eterogeneità che, secondo il Governo Italiano, giustificherebbero la normativa che viene in rilievo nel procedimento principale;
al punto n. 49 della stessa sentenza la Corte Europea ha osservato che, nella prospettazione del Governo Italiano, la normativa interna “mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Si ritiene, pertanto, che i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza del 20.09.2018 (cd. Motter) debbano essere considerati alla luce di quanto esplicitato dalla Cass. n. 31149/2019, i cui passi salienti, finalizzati anche ad evitare
“discriminazioni alla rovescia”, qui di seguito si riportano: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".
I principi, così interpretati, sono quelli a cui questa Corte ritiene di dover fare riferimento nella presente decisione.
*
Dall'esame degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994 si rileva che il trattamento previsto per l'anzianità dei docenti che hanno lavorato con contratti a termine prima dell'immissione in ruolo, se comparato con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, solo in alcuni casi può risultare in concreto più sfavorevole, perché se, da un lato, la norma di cui all'art. 485 cit. è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, da altro lato l'art. 489 cit., in combinato disposto con l'art.11 l.n. 124/99, consente di equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all'art.489 cit.). Perciò, nel giudizio di comparazione, il meccanismo di cui all'art. 489 cit. va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una illegittima discriminazione alla rovescia a carico del docente a tempo determinato comparabile.
In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio (non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489) prestata con rapporti a tempo determinato risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31149/2019, “
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio”. *
Tanto precisato nel caso di specie, per come emerge dallo stato matricolare e dal decreto di ricostruzione della carriera prodotti in atti, l'appellante ha prestato servizio pre-ruolo con contratto a tempo determinato presso scuole statali ma, in questa sede, non ha ritenuto di dover produrre documentazione che, rispettosa delle coordinate normative sopra esplicitate, facesse emergere delle ragioni di credito.
Tenendo conto dei periodi di servizio risultanti dai predetti documenti, e applicando i criteri indicati dalla Cassazione nella sentenza n. 31149/2019 (escludendo i periodi di intervallo tra l'uno e l'altro, i periodi estivi, e non applicando la cd. regola dell'equivalenza stabilita dall'art. 489 d.lgs. n. 297/1994), risulta che la ricostruzione operata dal , anche in questa sede giusta l'ordinanza di questa Corte del CP_1
15.11.2024, non è stata contestata, e che dalla medesima non è dato rinvenire elementi che inducono la Corte a disporre nuovi mezzi istruttori.
In ordine al motivo d'appello sub 3 ritiene la Corte che le censure non siano fondate;
il giudice del pregresso grado ha dato conto del dato normativo a sostegno del rigetto operato con riferimento all'elaborato di CTU;
verso quest'ultimo, ripetesi, non vi sono stati rilievi di carattere contenutistico che ne inficiassero le conclusioni ma solamente rilievi di ordine formale del tutto irrituali come sopra precsisato.
Circa il motivo sub 4), le ragioni esposte confliggono totalmente con l'applicazione del principio cardine di cui all'art 91 cpc, e dunque sono giuridicamente irrilevanti.
La particolarità della vicenda, data anche dalla circostanza del rinnovo in I grado delle indagini con affidamento di altra CTU, giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16.9.2022 da nei confronti del e avverso la Parte_1 CP_3 CP_4
sentenza del 31.3.2022 n. 856 del Tribunale di Taranto, così provvede: rigetta l'appello dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.5.2025
Il Presidente estensore
Dr Gennaro LOMBARDI
Appello sentenza Tribunale Taranto n. 856 del 31.3.2022 Oggetto: ricostruzione della carriera REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello n. 535.2022 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lofrese e Alessandro De Parte_1
Martino
APPELLANTE
e
e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
[...]
APPELLATI
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Taranto il 18.7.2018, Parte_1
-premesso di: essere docente con contratto a tempo indeterminato nell'area
[...]
professionale del personale docente laureato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2000; avere sottoscritto, prima dell'immissione in ruolo, numerosi contratti a tempo determinato svolgendo attività di insegnamento pre-ruolo - esponeva che l'amministrazione aveva provveduto a riscostruire la carriera giuridica ed economica, valutando complessivamente il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo in misura piena solo per i primi quattro anni mentre per il periodo eccedente nella sola misura di due terzi (a fini economici) ed un terzo (a fini giuridici)
Lamentava che l'errore in cui l'amministrazione era incorsa aveva determinato la mancata attribuzione del punteggio spettante nella compilazione delle graduatorie di istituto, la posticipazione degli aumenti stipendiali progressivi previsti dal CCNL e, oltre alla penalizzazione economica, anche un nocumento sul piano previdenziale, che si sarebbe manifestato in futuro al momento della collocazione in quiescenza, avendo l'Amministrazione provveduto alla contribuzione in misura minore rispetto al dovuto.
Pertanto, invocato il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, chiedeva che fosse riconosciuto il diritto all'attribuzione di punti 6 nelle graduatorie di istituto, oltre al riconoscimento del diritto al trattamento economico differenziato secondo le posizioni stipendiali progressive previste dal CCNL di comparto, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, senza alcuna riduzione, e che fosse ordinato all'amministrazione di provvedere alla ricostruzione della carriera sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi pre- ruolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato secondo lo stesso criterio valido per il servizio di ruolo, nonché al versamento dei contributi previdenziali conseguentemente dovuti per legge.
Il si costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza della domanda e la CP_1
prescrizione dei crediti;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto, all'esito di due CTU tecnico contabili, rigettava il ricorso con condanna del soccombente alle spese di giudizio. Dopo aver richiamato il principio comunitario di non discriminazione di cui alla Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e la normativa specifica prevista per i docenti agli artt. 485 e
489 D.lgs. n. 297/1994, affermava che la differenza di trattamento tra il servizio prestato dal personale docente a tempo determinato e quello del personale a tempo indeterminato ai fini dell'anzianità era coerente con il predetto principio. Esaminata la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. del 20.09.2018), e della Corte di cassazione (n. 31149/2019), il Tribunale riteneva che l'applicazione del beneficio previsto per i docenti a termine dall'art. 489 D.Lgs. n.297/1994 (che attribuisce, con una fictio iuris, il servizio di un intero anno scolastico per i periodi di effettivo insegnamento pari almeno a 180 giorni), costituisce ragione oggettiva idonea e sufficiente a giustificare la diversità di trattamento con il personale a tempo determinato. Il Tribunale riteneva, inoltre, non condivisibile il fatto che, nella sentenza n. 31149/2019, la Suprema Corte avesse richiesto una comparazione in concreto, che, tuttavia, non era necessaria per la Corte di
Giustizia, la quale, nella sentenza Motter, aveva già ritenuto giustificata per ragioni oggettive la differenza di trattamento scaturente dall'art. 485 cit.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i Parte_1
seguenti motivi: 1) il Tribunale non aveva dato conto, giusta prescrizione dell'art 196 cpc, dei gravi motivi posti alla base del rinnovo della CTU tecnico contabile;
2) il
Tribunale aveva compresso il diritto di difesa del ricorrente non consentendo a quest'ultimo ogni utile iniziativa, per come impone l'art 194 cpc, in sede di operazioni peritali;
3) la motivazione della sentenza era apparente e comunque basata sulle risultanze di una CTU palesemente erronea;
4) la condanna alle spese del giudizio non era conforme a giustizia poiché in cause analoghe, che vedevano l'amministrazione soccombente, si era statuita la compensazione delle spese.
Ha chiesto quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.
Il si è costituito eccependo l'infondatezza dell'appello, ribadendo la correttezza CP_1
del proprio operato e reiterando l'eccezione di prescrizione. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.5.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e dunque da rigettare
Questa Corte, in ragione delle questioni prospettate, ritiene di dover far ricorso, quale opzione motivazionale, al principio della ragione più liquida perché di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre pur prospettate ragioni;
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo che si traduce in una “..verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cp…” (così Cass. sez. 5 ,ord.
9.1.2019 n. 363).
Circa i motivi d'appello sub 1 e 2, e la loro infondatezza, è sufficiente la circostanza che all'indomani del deposito della (seconda e sfavorevole per il ricorrente) relazione di
CTU, alla udienza successiva del 31.3.2022 (sede e primo e unico momento utile per far valere eventuali vizi procedurali e quant'altro) la parte nulla abbia osservato (cfr verbale relativo ove “…per il ricorrente…riportandosi integralmente ai propri scritti, difensivi e alla CTU favorevoleper il lavoratore, impugna e contesta tutto quanto dedotto ex adverso e chiede l'accoglimento del ricorso integralmente con liquidazione delle spese di lite…”) circa gli esiti della relazione, gli eventuali vizi procedimentali e di contenuto della medesima, l'eventuale assenza di motivazione dal parte del giudice in ordine al rinnovo del mezzo istruttorio.
Da quanto precede si evince che alcun vulnus al diritto di difesa della parte ricorrente si è realizzato nel disporre il rinnovo del mezzo istruttorio e, in assenza di specifici rilievi contenutistici peraltro neanche formulati in appello, nella adesione del giudice alla risultanze della relazione tecnico contabile
In ogni caso, giova precisare che la Corte, al fine della verifica dell'interesse ad agire dell'odierna parte appellante, ha disposto con ordinanza (cfr relativo provvedimento del
15.11.2024), alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità intervenuta sul tema di causa, la produzione di “..apposito prospetto analitico…” con indicazione dei criteri presupposti al calcolo di eventuali crediti seguenti alla ricostruzione della carriera;
all'ordine della Corte ha ottemperato la sola parte appellata.
Il prospetto (cfr deposito del 27.2.2025) depositato da quest'ultima è rispettoso dei criteri indicati nella predetta ordinanza ed accerta l'anzianità di servizio effettivamente prestato dal docente in base ai contratti a tempo determinato. L'appellante, al contrario, non ha dato seguito all'ordine della Corte è pertanto non ha dato prova di una condizione dell'azione, ovvero del concreto interesse ad agire nella presente controversia.
Deve evidenziarsi che questa Corte si è già pronunciata sulla questione relativa al computo del servizio pre-ruolo con orientamento cui si intende dare continuità nella presente decisione ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc.
In particolare, appare utile ricostruire le coordinate normative.
Per il periodo successivo all'immissione in ruolo dell'insegnante l'art. 485 D.lgs.
n.297/1994 prevede al comma 1 “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489 dello stesso D.lgs. stabilisce che: “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
L'art.11 comma 14 l.n. 124/1999 dispone che "l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
L'appellante lamenta che, per effetto del sistema delineato da tali norme, la sua anzianità di servizio riferita ai periodi di insegnamento pre-ruolo ha subito una decurtazione ingiustificata, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
L'invocato principio di non discriminazione è sancito dalla Clausola 4 della Direttiva
1999/70 CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del
Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, la quale stabilisce, ai punti 1 e 4, che “
1.Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4.
I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quanto criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Esso non presuppone l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, ma si applica anche a quelli legittimi (v. Cass. n. 22554/2016, punti nn. 133-4 della motivazione); pertanto può riguardare ogni tipo di contratto a tempo determinato nel settore scolastico. Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della Clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto periodi di servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva giustificativa della disparità stipendiale (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-
305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
Siffatti approdi della giurisprudenza della Corte europea non sono stati smentiti dalla sentenza del 20.9.2018 (nella causa C-466/17), richiamata nella decisione qui impugnata.
Con la cd. sentenza Motter, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la
Corte di Giustizia Europea ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Anche in altre decisioni la Corte di Giustizia ha chiarito che la Clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore a tempo determinato abbia successivamente acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. In particolare detta Clausola non può costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva, poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga comunque fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-
177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36. V. anche Cass. n.10650/2021).
Tanto premesso, la rilevanza, ai fini della parità di trattamento, di ogni tipo di contratto a termine è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione laddove, richiamando l'art. 4 comma 3 l.n. 124/1999, ha affermato che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. 14.1. Nè la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 34546/2019).
E invero, gli obblighi di partecipazione alle attività degli organi scolastici collegiali gravano anche sui docenti a tempo determinato nei periodi di occupazione;
la circostanza che alcuni obblighi formativi siano legati all'assunzione in ruolo non esclude che la formazione avvenga anche per i docenti supplenti in maniera indiretta, attraverso la partecipazione alle medesime attività dei docenti di ruolo. Inoltre, non può validamente sostenersi che la più ridotta prestazione lavorativa comporti un minor arricchimento professionale rispetto al personale di ruolo, perché non vi sono dati e fatti oggettivi che inducano a ritenere che, a parità di durata, di effettività e di mansioni,
l'esperienza di insegnamento del lavoratore precario su organico di fatto presenti minori potenzialità professionalizzanti o minor valore prestazionale rispetto a quella del docente a tempo indeterminato.
Né può ravvisarsi una disparità di trattamento al contrario, ossia a scapito del personale a tempo indeterminato, per il solo fatto che per i docenti a termine viene considerato un anno di servizio ove il servizio effettivo sia stato pari almeno a 180 giorni (o dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni) ai sensi dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, in quanto, come meglio si dirà innanzi in adesione alla pronuncia n. 31149/2019 della Cassazione, il raffronto va operato tra servizi effettivi, senza commistione di criteri disomogenei.
La Corte di Giustizia nella cd. sentenza Motter del 20.09.2018 ha affermato (al punto n.51) che: “non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” e ha rimesso al giudice del rinvio la verifica in concreto della sussistenza delle eterogeneità che, secondo il Governo Italiano, giustificherebbero la normativa che viene in rilievo nel procedimento principale;
al punto n. 49 della stessa sentenza la Corte Europea ha osservato che, nella prospettazione del Governo Italiano, la normativa interna “mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Si ritiene, pertanto, che i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza del 20.09.2018 (cd. Motter) debbano essere considerati alla luce di quanto esplicitato dalla Cass. n. 31149/2019, i cui passi salienti, finalizzati anche ad evitare
“discriminazioni alla rovescia”, qui di seguito si riportano: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".
I principi, così interpretati, sono quelli a cui questa Corte ritiene di dover fare riferimento nella presente decisione.
*
Dall'esame degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994 si rileva che il trattamento previsto per l'anzianità dei docenti che hanno lavorato con contratti a termine prima dell'immissione in ruolo, se comparato con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, solo in alcuni casi può risultare in concreto più sfavorevole, perché se, da un lato, la norma di cui all'art. 485 cit. è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, da altro lato l'art. 489 cit., in combinato disposto con l'art.11 l.n. 124/99, consente di equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all'art.489 cit.). Perciò, nel giudizio di comparazione, il meccanismo di cui all'art. 489 cit. va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una illegittima discriminazione alla rovescia a carico del docente a tempo determinato comparabile.
In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio (non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489) prestata con rapporti a tempo determinato risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31149/2019, “
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio”. *
Tanto precisato nel caso di specie, per come emerge dallo stato matricolare e dal decreto di ricostruzione della carriera prodotti in atti, l'appellante ha prestato servizio pre-ruolo con contratto a tempo determinato presso scuole statali ma, in questa sede, non ha ritenuto di dover produrre documentazione che, rispettosa delle coordinate normative sopra esplicitate, facesse emergere delle ragioni di credito.
Tenendo conto dei periodi di servizio risultanti dai predetti documenti, e applicando i criteri indicati dalla Cassazione nella sentenza n. 31149/2019 (escludendo i periodi di intervallo tra l'uno e l'altro, i periodi estivi, e non applicando la cd. regola dell'equivalenza stabilita dall'art. 489 d.lgs. n. 297/1994), risulta che la ricostruzione operata dal , anche in questa sede giusta l'ordinanza di questa Corte del CP_1
15.11.2024, non è stata contestata, e che dalla medesima non è dato rinvenire elementi che inducono la Corte a disporre nuovi mezzi istruttori.
In ordine al motivo d'appello sub 3 ritiene la Corte che le censure non siano fondate;
il giudice del pregresso grado ha dato conto del dato normativo a sostegno del rigetto operato con riferimento all'elaborato di CTU;
verso quest'ultimo, ripetesi, non vi sono stati rilievi di carattere contenutistico che ne inficiassero le conclusioni ma solamente rilievi di ordine formale del tutto irrituali come sopra precsisato.
Circa il motivo sub 4), le ragioni esposte confliggono totalmente con l'applicazione del principio cardine di cui all'art 91 cpc, e dunque sono giuridicamente irrilevanti.
La particolarità della vicenda, data anche dalla circostanza del rinnovo in I grado delle indagini con affidamento di altra CTU, giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16.9.2022 da nei confronti del e avverso la Parte_1 CP_3 CP_4
sentenza del 31.3.2022 n. 856 del Tribunale di Taranto, così provvede: rigetta l'appello dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.5.2025
Il Presidente estensore
Dr Gennaro LOMBARDI