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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2698/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , tutte elettivamente domiciliate in Messina presso lo Parte_3 C.F._3 studio dell'avv. Antonella Russo che le rappresenta e difende per procura in atti, ricorrenti
e
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente contumace oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 maggio 2023 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 adivano questo giudice del lavoro e, premesso di essere dipendenti turnisti dell' Controparte_1
di Messina, in servizio presso il P.O. di Taormina, con articolazione dell'orario di lavoro su
[...]
36 ore settimanali secondo turni mattutini (dalle 8 alle 14), pomeridiani (dalle 14 alle 20) e notturni (dalle
20 alle 8), deducevano che la prestazione lavorativa eccede sempre le 6 ore nel turno notturno, lamentando di non aver potuto usufruire del servizio mensa, né delle relative modalità sostitutive - buono pasto.
Chiedevano, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, ex art. 29 c.c.n.l. comparto sanità, nonché la condanna dell' CP_1 al pagamento della somma di 1.610,70 euro ciascuna (5 turni mensili per 78 mesi) per il periodo dicembre
2016 – maggio 2023, a titolo di risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei turni eccedenti già espletati, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nella contumacia della convenuta, sostituita l'udienza del 15 luglio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E' ormai ius receptum che in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n.
15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del c.c.n.l. 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo
e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”. La questione controversa consiste dunque nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL integrativo attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'art. 26 del c.c.n.l. sanità 1998/2001 del 7 aprile 1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore e a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Ha ritenuto invece che un chiaro indice interpretativo si possa trarre dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 c.c.n.l., secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Pertanto, la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro ed avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Né, tale diritto sembrerebbe essere negato dal nuovo c.c.n.l. 2016-2018, il cui art. 27, comma 4, dispone che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto”, trattandosi piuttosto di una mera precisazione del diritto alla pausa al di fuori dell'orario di lavoro;
lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 c.c.n.l. 2001 come modificato dall'articolo 4 del CCNL 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
3.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (fogli presenza) risulta che nel periodo dicembre 2016 – maggio 2023:
- ha prestato servizio con qualifica di tecnico di laboratorio in turni di mattina (8- Parte_1
14), pomeriggio (14-20) e notte (20-8);
- ha prestato servizio con qualifica di infermiere in turni di mattina (8-14), Parte_2 pomeriggio (14-20) e notte (20-8);
- ha prestato servizio con qualifica di tecnico di laboratorio in turni di mattina (8- Parte_3
14), pomeriggio (14-20) e notte (20-8).
Ciò è stato peraltro confermato dai due testimoni escussi su intimazione delle lavoratrici, Tes_1
, infermiere nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica CCPM Bambin Gesù, e ,
[...] Testimone_2 infermiera presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia Ospedale San Vincenzo di Taormina, hanno confermato l'articolazione dell'orario di lavoro delle ricorrenti (sebbene nessuno di essi lavorava nello Cont stesso reparto delle ricorrenti;
inoltre entrambi hanno instaurato giudizi contro l' .
Orbene, il diritto alla mensa non spetta alle ricorrenti per i turni antimeridiani e pomeridiani, mancando in questa circostanza il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore e non essendo stata allegata e provata la sussistenza di particolari ragioni di servizio legittimanti il prolungamento oltre l'orario prestabilito dal datore di lavoro. Quindi per essi non è possibile ritenere che lo svolgimento dell'attività per un tempo superiore alle 6 ore sia stato richiesto dall'azienda o sia stato determinato da perduranti esigenze di servizio, sicché difetta lo stesso presupposto per il riconoscimento del diritto alla pausa.
Invece, per i turni notturni, ricorrendo una prestazione lavorativa di 12 ore, atteso il divieto di monetizzazione di cui all'art. 29 c.c.n.l., va riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto.
L'Azienda, poi, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n.
15677/2009).
Essa va, quindi, condannata a risarcire loro il danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nel periodo dicembre 2016 – maggio 2023. Tale danno può essere agevolmente determinato, tenendo conto del costo stabilito dal CCNL (di 4,13 euro a carico del datore di lavoro, detratti 1,03 a carico del lavoratore) e del numero di turni eccedenti, nella somma di 565,81 euro per n. 137 turni (mancano, invero, le timbrature della mensilità di dicembre 2016) in favore di di 1.205,96 euro per Parte_1
n. 292 turni in favore di e di 846,65 euro per n. 205 turni (mancano, invero, le timbrature Parte_2 dell'intera annualità 2019 e le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023) in favore di il tutto oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_3 al soddisfo e senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
4.- Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, applicati i minimi in considerazione della serialità e l'aumento per il numero di ricorrenti, in complessivi 1.089,6 euro, di cui 24,5 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2) dichiara il diritto di e all'erogazione del buono Parte_1 Parte_2 Parte_3
pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, quale modalità sostitutiva del servizio mensa;
3) condanna l' al pagamento della somma lorda di 565,81 euro in favore di CP_3 Pt_1
di 1.205,96 in favore di e di 846,65 in favore di il tutto oltre la
[...] Parte_2 Parte_3 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti svolti dal dicembre 2016 al maggio 2023;
4) condanna, altresì, detta al pagamento di metà delle spese del giudizio, liquidata in 1.089,6 CP_1 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 16.7.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro