Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 2037/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. RODOLFO Parte_1
MASERA FEDERICO;
contro
Controparte_1
– con il Direttore Avv. MESSINEO DARIO;
[...]
oggi 19/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di
Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. RODOLFO MASERA FEDERICO, in collegamento da remoto;
per la parte resistente l'Avv. MARIANNA CIAMBRONE e l'Avv.
GAIA COLOMBO.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. RODOLFO MASERA ripercorre la cronologia delle circostanze rilevanti, evidenziando che il responsabile civile è deceduto nel mese di aprile 2022 e che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa oltre due anni dopo, nel mese di novembre 2024 e notificata il 20.11.2024; la società ha proposto istanza di annullamento in autotutela via pec il 28.11.24 e non avendo ricevuto risposta ha depositato l'odierno ricorso in data
10.12.2024. L ricevuta la notifica, si è reso conto dell'errore CP_2
commesso e ha emesso solo allora il provvedimento di annullamento, notificandolo solo dopo scaduti i termini per l'opposizione. Rileva che è quindi cessata la materia del contendere, ma che sono state sostenute spese
1
L'Avv. CIAMBRONE osserva che al momento della notifica del verbale unico di accertamento il trasgressore non era deceduto e che, dopo il suo decesso, nessuno ha comunicato all Controparte_3
il fatto del decesso. Invece, non appena
[...]
ricevuta la comunicazione del decesso è stato emesso, dopo venti giorni, il provvedimento di annullamento, altresì anticipando al legale di controparte che si sarebbe proceduto all'annullamento. Evidenzia che non si può far gravare sulla pubblica amministrazione l'onere di verificare l'esistenza in vita di tutti i trasgressori. Osserva che c'è stata anche la notifica dell'ordinanza ingiunzione al trasgressore per compiuta giacenza.
Chiede pertanto, se non la condanna del ricorrente alle spese, almeno la compensazione.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2037/2024, avente per oggetto
“opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa
DA
c.f. ) - con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. FEDERICO RODOLFO MASERA, parte ricorrente;
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) - con il patrocinio del Direttore, Avv. MESSINEO DARIO, P.IVA_2
parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 18/12/2024, a Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 73/2024 del 11.11.2024 notificatale il 20.11.24, chiedendone l'annullamento per la ragione del decesso, sin dal 1.4.2022, di , autore della violazione. Persona_1
Assumendo che sia deceduto senza avere mai ricevuto la notifica Persona_1
del verbale ispettivo e dell'ordinanza ingiunzione e precisando altresì di avere
3 inutilmente chiesto, in data 28.11.2024, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in autotutela, la società si è detta costretta alla proposizione del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio l Controparte_3
, documentando di avere revocato l'ordinanza ingiunzione con
[...]
provvedimento notificato il 7.1.2025.
La parte resistente ha smentito la circostanza che il verbale unico di accertamento non fosse stato notificato al trasgressore, ciò essendo avvenuto sia tramite raccomandata, il cui invio si sarebbe perfezionato per compiuta giacenza in data 19.2.2022, sia per il tramite di notifica effettuata dal messo comunale in data 31.3.2022, nelle mani della moglie (doc. n. 2 della parte resistente). L ha inoltre lamentato la CP_1
tardiva comunicazione del decesso del sig. , effettuata soltanto in data Per_1
28.11.2024
All'odierna udienza la parte ricorrente ha preso atto della revoca dell'ordinanza ingiunzione e quindi della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma ha insisto per la liquidazione delle spese di lite.
La difesa dell , lamentando che la controparte, nel lungo arco CP_1
temporale intercorso tra la notifica del verbale unico di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, non avesse mai reso nota la circostanza del decesso dell'autore della violazione e dolendosi altresì dell'improprio utilizzo dello strumento processuale, ha chiesto la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, oltre che la condanna ex art. 96 c.p.c.; in subordine ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
2. È pacifico che sussistano i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante la revoca del provvedimento sanzionatorio, in ragione del decesso dell'autore della violazione, che -per il principio della personalità della sanzione amministrativa- ha determinato l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale.
4 Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, va considerato che il decesso di -verosimilmente congiunto dell'odierno legale Persona_1
rappresentante della società, stato comunicato all Parte_2 [...]
, dopo oltre due anni dall'evento, cioè soltanto una Controparte_1
volta ricevuta dalla società la notifica dell'ordinanza ingiunzione -avvenuta nel mese di novembre 2024- e ciò nonostante che il decesso risalisse al mese di aprile 2022, mentre il verbale unico di accertamento le era stato notificato sin dal mese di gennaio
2022 (come dalla stessa ammesso in ricorso).
È evidente che, se l Controparte_1
fosse stato notiziato del decesso dell'autore materiale della violazione, non
[...]
avrebbe nemmeno proceduto ad emettere l'ordinanza ingiunzione.
Tanto basta per ritenere sussistenti i gravi motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.
D'altra parte non sussistono nemmeno i motivi per la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte ricorrente, la quale, una volta ricevuta l'ordinanza ingiunzione, disponeva di un termine ristretto per impugnarla e ha quindi ritenuto di non poter attendere la revoca in autotutela (la cui notificazione in effetti è pervenuta soltanto dopo la scadenza del termine per l'opposizione).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti dell Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecco, 19 marzo 2025. Il Giudice
Federica Trovò
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