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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3152/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Brugherio (MB) – Via Volturno (Fiori), n. 80
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Giovanna Fantini presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano
(anno 1989 atto n. 1161 reg. Comune Milano parte II serie A) separati consensualmente avanti il Tribunale di Monza, con verbale in data 26 ottobre 2010, omologato con decreto del 4 novembre 2010
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 marzo 2025, contenente il reciproco esonero ex art. 473 bis 51, 2 comma cpc, alla produzione della documentazione inerente rapporti bancari, rapporti finanziari, mutui e quant'altro, vista la mancanza di qualsivoglia domanda di natura economica e l'avvenuta definizione di ogni questione finanziaria, in costanza della separazione protrattasi per oltre 14 anni, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali al fine di risolvere la crisi matrimoniale nonché a saldo, stralcio e transazione di ogni eventuale reciproca ragione economica, relativa all'intercorsa convivenza coniugale nell'ambito della procedura congiuntamente instaurata per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, i coniugi si impegnano ad adempiere in modo irrevocabile ex art.2901, III comma, Cpc. entro 45 giorni dalla data di emissione della sentenza di divorzio, alla formalizzazione con atto da rogarsi avanti il Notaio, fiscalmente esente ex art.19 L.
n.74/1987, delle pattuizioni inerenti il trasferimento in piena proprietà del 100% , a favore della SI.ra , già comproprietaria del 50%, dell'immobile sito in Brugherio Parte_1
(MB), Via Volturno (Fiori) n.80, a fronte del pagamento da parte della SI.ra Pt_1
a favore del sig. che accetta, della somma di euro 30.000
[...] Parte_2
(trentamila), con indicazione per mera completezza dei dati catastali dell'unità immobiliare compravenduta fra i coniugi che ne sono comproprietari:
- unità immobiliare, sita in Brugherio (B212) (MI) Via Volturno, 80, nel condominio facente parte del Centro Residenziale Edilnord denominato “Condominio dei Fiori” e precisamente nel fabbricato B4, Scala 2 Piano S1 – 3; è costituita da un appartamento al terzo piano di tre locali e servizi con vano cantina al piano sotterraneo, è così identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Brugherio
(MI): Foglio 34, Particella 124, Subalterno 23, Categoria A/3; Classe 3, Consistenza vani 6, rendita Euro 464,81, Lire 900.000; Dati di superficie: 101 m2 Totale escluse aree scoperte: 94 m2 - Confini dell'appartamento: a nord enti comuni;
ad est appartamento n. 532 ed enti comuni;
a sud enti comuni;
ad ovest appartamento n.
432 ed enti comuni;
Confini della cantina: a nord autorimesse n.ri 41 e 40; ad est cantina n. 442, a sud corridoio di accesso;
ad ovest cantina n. 472. Risulta compresa nella vendita la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni al condominio
Fiori di 5,23 millesimi, con la precisazione che il condominio Fiori partecipa per
163,42 millesimi alla proprietà del Centro residenziale Edilnord.
alle condizioni di cui sopra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto i coniugi sono reciprocamente autonomi economicamente e non sussistono domande inerenti ai rapporti economici, in difetto dei relativi presupposti.
Rilevato che le ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare da perfezionarsi avanti
Notaio nel termine di 45 giorni dalla pronuncia della sentenza non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 9 luglio 1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio senza alcuna previsione inerente ai rapporti economici.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti in ordine al trasferimento immobiliare del 50% della ex casa coniugale, da perfezionarsi entro 45 giorni con atto notarile, da parte del SI. a favore di a Parte_2 Parte_1 fronte del pagamento dell'importo di €. 30.000 (trentamila).
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Brugherio (MB) – Via Volturno (Fiori), n. 80
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Giovanna Fantini presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano
(anno 1989 atto n. 1161 reg. Comune Milano parte II serie A) separati consensualmente avanti il Tribunale di Monza, con verbale in data 26 ottobre 2010, omologato con decreto del 4 novembre 2010
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 marzo 2025, contenente il reciproco esonero ex art. 473 bis 51, 2 comma cpc, alla produzione della documentazione inerente rapporti bancari, rapporti finanziari, mutui e quant'altro, vista la mancanza di qualsivoglia domanda di natura economica e l'avvenuta definizione di ogni questione finanziaria, in costanza della separazione protrattasi per oltre 14 anni, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali al fine di risolvere la crisi matrimoniale nonché a saldo, stralcio e transazione di ogni eventuale reciproca ragione economica, relativa all'intercorsa convivenza coniugale nell'ambito della procedura congiuntamente instaurata per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, i coniugi si impegnano ad adempiere in modo irrevocabile ex art.2901, III comma, Cpc. entro 45 giorni dalla data di emissione della sentenza di divorzio, alla formalizzazione con atto da rogarsi avanti il Notaio, fiscalmente esente ex art.19 L.
n.74/1987, delle pattuizioni inerenti il trasferimento in piena proprietà del 100% , a favore della SI.ra , già comproprietaria del 50%, dell'immobile sito in Brugherio Parte_1
(MB), Via Volturno (Fiori) n.80, a fronte del pagamento da parte della SI.ra Pt_1
a favore del sig. che accetta, della somma di euro 30.000
[...] Parte_2
(trentamila), con indicazione per mera completezza dei dati catastali dell'unità immobiliare compravenduta fra i coniugi che ne sono comproprietari:
- unità immobiliare, sita in Brugherio (B212) (MI) Via Volturno, 80, nel condominio facente parte del Centro Residenziale Edilnord denominato “Condominio dei Fiori” e precisamente nel fabbricato B4, Scala 2 Piano S1 – 3; è costituita da un appartamento al terzo piano di tre locali e servizi con vano cantina al piano sotterraneo, è così identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Brugherio
(MI): Foglio 34, Particella 124, Subalterno 23, Categoria A/3; Classe 3, Consistenza vani 6, rendita Euro 464,81, Lire 900.000; Dati di superficie: 101 m2 Totale escluse aree scoperte: 94 m2 - Confini dell'appartamento: a nord enti comuni;
ad est appartamento n. 532 ed enti comuni;
a sud enti comuni;
ad ovest appartamento n.
432 ed enti comuni;
Confini della cantina: a nord autorimesse n.ri 41 e 40; ad est cantina n. 442, a sud corridoio di accesso;
ad ovest cantina n. 472. Risulta compresa nella vendita la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni al condominio
Fiori di 5,23 millesimi, con la precisazione che il condominio Fiori partecipa per
163,42 millesimi alla proprietà del Centro residenziale Edilnord.
alle condizioni di cui sopra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto i coniugi sono reciprocamente autonomi economicamente e non sussistono domande inerenti ai rapporti economici, in difetto dei relativi presupposti.
Rilevato che le ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare da perfezionarsi avanti
Notaio nel termine di 45 giorni dalla pronuncia della sentenza non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 9 luglio 1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio senza alcuna previsione inerente ai rapporti economici.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti in ordine al trasferimento immobiliare del 50% della ex casa coniugale, da perfezionarsi entro 45 giorni con atto notarile, da parte del SI. a favore di a Parte_2 Parte_1 fronte del pagamento dell'importo di €. 30.000 (trentamila).
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG