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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/05/2024, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2018/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BONATESTA CP_1 C.F._1
FRANCESCO;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna;
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. I, del 23/4/2018 nel procedimento R.G. n. 12456/2016, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 19/12/2023, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante come da atto introduttivo;
Parte_1
l'appellato come da comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 10 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuta, con atto del 5/2/2019, chiedendo l'accoglimento dell'appello del . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. nato il [...], a [...], nel distretto di Gujrat, nella regione Punjab, CP_1 in Pakistan, proponeva ricorso al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 35, D.lgs. n.25/08, avverso il provvedimento di diniego della Organizzazione_1
di Bologna, sezione distaccata di Forlì-Cesena, del 6.07.2016, notificato il 15.7.2016,
[...]
che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.
2) In precedenza, nel verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, il Mod C/3, predisposto con l'ausilio dell'interprete, presentato il 17.11.2015 alla Questura di Ravenna, il Sig.
aveva rilasciato le dichiarazioni qui di seguito riportate. CP_1
“Cognome e nome: paternità: maternità: CP_1 Persona_1 Per_2
M; data di nascita: 01.01.1991; Nato a città/Stato: GUJRAT;
Persona_3
Domicilio in Italia: Senza dimora;
cittadinanza alla nascita-attuale: PAKISTAN;
altre cittadinanza: apolide: NO gruppo etnico: // ; religione: ; Persona_4 documenti d'identità di cui è in possesso: NO;
stato di famiglia: celibe;
cognome e nome del coniuge: // ; figli attualmente in Italia: figli rimasti in patria o in altri paesi: ; se ha (altri) familiari o conviventi in Italia: NO;
se ha altri parenti fuori del proprio Paese: NO;
periodi e luoghi di residenza del richiedente dalla nascita: dalla nascita al 8/7/14 PAKISTAN dal 10/7/14 al 10/8/14 IRAN dal 15/8/14 al 15/1/15 TURCHIA dal 15/1/15 al 4/10/15 GRECIA
pagina 2 di 10 Professione o mestiere: ; ultimo posto di lavoro: ;
Titolo di studio o livello di istruzione: 5 anni;
lingue parlate correntemente URDU;
servizio militare: NO;
data dell'ultima partenza dal Paese d'origine: 08.07.14 ; ha transitato o soggiornato in altri Paesi prima di venire in Italia ?: vedi sopra;
quando è entrato in Italia ? 10.10.15; attraverso quale frontiera ? Italia / proveniente da: ; Org_2 Org_2
con quale documento ?: ; come ha ottenuto il documento e l'eventuale visto d'ingresso?: /// ; ha subito condanne in Italia: /// ; ha già richiesto asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Paese ?: NO;
con quali disponibilità finanziarie si propone di proseguire il proprio soggiorno in Italia? ; intende emigrare in altro Paese ? NO;
Appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose, ecc.: NO;
Motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi ritorno
Richiede di essere udito personalmente dalla Commissione competente al Riconoscimento dello status di rifugiato, assumendo a proprio carico eventuali oneri relativi ad un viaggio e soggiorno?
Sì specificare a quale indirizzo devono essere notificate eventuali comunicazioni: Questura di Ravenna –
Ufficio Immigrazione – 4^ SEZIONE”.
3) In seguito, convocato in data 6/7/2016 innanzi alla Organizzazione_1
di Bologna, sezione distaccata di Forlì-Cesena, il Sig.
[...] CP_1
confermate le dichiarazioni rese presso la Questura di Ravenna con il Mod. C/3, ad eccezione della data di nascita che è il 1/10/1991 anziché il 1/01/1991, ha reso con l'ausilio dell'interprete, le seguenti dichiarazioni.
“D. Capisce bene l'interprete ?
R. Sì
D. Ha capito quanto le è stato detto prima sulla procedura di asilo in Italia e sullo scopo della presente intervista ?
pagina 3 di 10 R. Sì
D. Ha con sé documenti che possono essere utili alla valutazione della sua domanda di protezione internazionale e alla decisione in merito ?
R. il richiedente chiede di depositare copia del contratto di lavoro a tempo determinato in vigore dal 9 maggio 2016.
Il documento viene acquisito agli atti
D. ricorda quando ha fatto ingresso in Italia per la prima volta ?
R. il 10 ottobre 2015
D. Mi sa dire da dove è arrivato ?
R. Sono arrivato a Bologna in treno, proveniente dall' Org_2
D. Era la prima volta che arrivava in Europa ?
R. Sì
D. Dove è nato ?
R. Nel villaggio Surkhpur, nel distretto di Gujrat
D. Come era formata la sua famiglia ?
R. In Pakistan ho solo i miei genitori, sono figlio unico
D. Che lavoro faceva suo padre ?
R. Mio padre era commerciante di frutta e verdura a Lahore;
un giorno, nel 2011, mentre lavorava ha subito un danno alla schiena perché stava caricando materiale pesante;
da quel momento di è ammalato e non è più riuscito a lavorare;
abbiamo venduto il terreno di proprietà di mio padre per pagare le sue cure
D. Ha studiato o frequentato corsi di istruzione nel suo Paese ?
R. Ho frequentato la scuola primaria per cinque anni;
ho dovuto lasciare gli studi dopo la malattia di mio padre
D. Che lavoro svolgeva nel suo Paese ?
R. Mi occupavo dell'allevamento del nostro bestiame e della vendita del latte che si produceva.
D. Appartiene a un gruppo etnico specifico ?
R. Sono di etnia Per_5
D. una religione in particolare ? Per_6
R. Sono mussulmano sunnita
D. Lei o qualcuno della sua famiglia, si interessava di politica nel suo Paese ? Se sì, a che livello ?
R. No
D. E' in contatto con i suoi familiari in questo momento ? Sa dove di trovano ?
pagina 4 di 10 R. Ci sentiamo telefonicamente ogni mese;
mio padre non sta molto bene anche perché è molto anziano
(ha 55/56 anni); vivono sempre a Surkhpur, nella casa di mia zia (sorella di mia madre) perché la nostra cassa è andata distrutta
D. Ci vuole parlare dei motivi per i quali ha lasciato il suo Paese ?
lasciato il Pakistan a causa di un'alluvione avvenuta il 23 agosto 2014; abitavo in un villaggio Per_7
che si chiama Surkhpur che si trova nel distretto di Gujrat;
nelle sue vicinanze scorre il fiume Chenab;
il fiume è straripato e ha travolto anche la nostra casa, portando via anche gli animali (8 bufale, 2 mucche, 2 pecore) del nostro allevamento.
D. Ha deciso di andarsene dal Pakistan per cercare lavoro ?
R. Sì, per lavorare e cercare condizioni di vita migliori per me e per i miei genitori;
in Pakistan è molto difficile trovare lavoro;
sono figlio unico e i miei genitori fanno affidamento su di me;
anche in
Italia non è stato facile trovare lavoro.
D. Come fanno a sostenersi i suoi genitori in sua assenza ?
R. I miei zii lavorano entrambi e provvedono anche ai miei genitori;
sto lavorando da due mesi ma i soldi che guadagno servono per estinguere alcuni debiti che avevo contratto con alcuni miei amici che mi avevano prestato del denaro.
D. Dove abita in questo momento ?
R. Abito a Forlì, in Corso Diaz n.99, a casa di un amico.
D. Dove lavora ?
R. A Forlì, in un'azienda di cui sono titolari alcuni cittadini cinesi che produce scatole di cartone e altri contenitori.
D. Quali sono i suoi timori, nel caso in cui dovesse ipotizzare un rientro in Pakistan ?
R. Non ho timori particolari;
se ritornassi in Pakistan non riuscirei a trovare un lavoro che mi possa permettere di sostenermi e vivere dignitosamente;
inoltre, devo pensare anche ad aiutare i miei genitori che hanno bisogno di cure;
senza un lavoro non riuscirei a ricostruire la mia casa.
D. Non abbiamo altre domande da farle;
desidera aggiungere altro ?
R. No”.
La di Bologna, sezione Organizzazione_1
distaccata Forlì-Cesena, con provvedimento in data 6/7/2016, notificato il 15/7/2016, ha considerato coerenti e plausibili le dichiarazioni del richiedente asilo, ma riconducibili a una situazione di difficoltà economica derivante dall'assenza di fonti di reddito e, quindi, non ritenendo che nel caso di specie vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, né della protezione sussidiaria in quanto lo stesso in caso di rientro nel suo Paese non “correrebbe il rischio di subire un pagina 5 di 10 danno grave”, né ha ravvisato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.286/1998, non ha riconosciuto la protezione internazionale.
4) A seguito del ricorso presentato dal richiedente asilo avverso al predetto provvedimento di diniego della , il Tribunale di Bologna ha proceduto in data 16/02/2017 all'audizione Organizzazione_1 personale del Sig. il quale, alla presenza del difensore e con l'ausilio dell'interprete, CP_1
ha reso in lingua le seguenti dichiarazioni. Per_5
“Sono nato l'[...] e vengo dal Pakistan, Gujrat,. Sono arrivato in Italia il 10.10.2015. Non sono sposato e non ho figli. Io sono figlio unico. I miei genitori vivono da mia zia materna che li sostiene per sopravvivere. Loro non lavorano. Io li sento telefonicamente spesso. Ho frequentato le scuole elementari per quattro anni. Io allevavo bestiame di nostra proprietà. Questo bestiame lo abbiamo perso a causa della alluvione verificatasi il 23.08.2014. Sono venuto via dal Pakistan in quanto a seguito dell'alluvione abbiamo perso ogni bene e la casa. I miei genitori sono andati da mia zia, ma io non potevo trattenermi in Pakistan in quanto non avrei potuto aiutare la mia famiglia. Ora sto cercando di far qualcosa per la mia famiglia ma questo non basta. Io ho lasciato il Pakistan il
10.09.2014 a piedi con un trafficante al quale non ho dato soldi.
ADR. Nella mia zona di provenienza non mi risulta ci siano altri problemi di natura sociale e politica.
Io non voglio più ritornare in Pakistan in quanto lì non riuscirei a far nulla anche perché lì non ho la casa;
lì non riuscirei a ricostruire la mia vita. Qui in Italia lavoro in un ristorante in Forlì, Via Roma, che si chiama Vi lavoro da quasi sette mesi. Guadagno Euro 700,00 al mese. Di questi Org_3
parte riesco a mandarli ai miei familiari. Ho un contratto a tempo che via via mi viene prorogato.”
La Commissione Territoriale ha trasmesso comparsa difensiva con allegati documenti del procedimento e il Pubblico Ministero è intervenuto.
All'esito del procedimento, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 23/4/2018, condividendo la valutazione della di Organizzazione_1
Bologna, sezione distaccata di Forlì-Cesena, ha ritenuto il racconto del Sig. Parte_2
e non ravvisando i presupposti per accordare lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, ma riconoscendo che lo stesso ha dimostrato “un proprio inserimento nel tessuto socio-lavorativo italiano, continuando a tutt'oggi a lavorare come lavapiatti nel settore alberghiero” e “che lo svolgimento di un'attività lavorativa al momento della decisione costituisca un impedimento, seppur temporaneo, oggettivo al rimpatrio”, ha accolto parzialmente il ricorso concedendo al richiedente asilo il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
pagina 6 di 10 5) Il ha quindi proposto il presente appello avverso la sopra citata ordinanza Parte_1 Parte_1 eccependo l'insussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
In particolare, ha eccepito la non credibilità della vicenda del richiedente asilo, che l'espatrio è stato determinato esclusivamente da motivi economici, che non avrebbe alcun rilievo nel caso di specie l'eventuale integrazione lavorativa in quanto “in questa sede si controverte di permesso di asilo e non di permesso di lavoro” e, quindi, ha chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata.
Si è costituito il Sig. con comparsa di costituzione e risposta con cui ha contestato CP_1
l'appello ribadendo la credibilità della sua vicenda e deducendo la propria vulnerabilità in caso di rimpatrio in ragione del disastro ambientale che ha determinato il suo espatrio, della grave situazione generale politico sociale del Pakistan e del positivo inserimento nel tessuto socio lavorativo italiano e, pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto di intervento del
5/2/2019, con cui ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
La causa rinviata per precisazione delle conclusioni era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, con ordinanze, la causa era rimessa sul ruolo per avvenute variazioni del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, la causa è stata rimessa sul ruolo e all'udienza del 19/12/2023, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata presa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6) Questa Corte ritiene che il racconto del richiedente asilo sia plausibile e coerente con le alluvioni verificatesi nel Punjab nell'agosto del 2014, anche con riferimento al fiume Chenab, come si evince dalle informazioni presenti sul web nell'articolo “Extent of 2014 in Chenab Org_4 [...]
” (https://www.intechopen.com/chapters/62591), ma nel contempo rileva che l'intera Org_5
vicenda narrata appare evidentemente strettamente familiare e di natura prettamente economica.
Il richiedente asilo, infatti, ha dichiarato nell'intervista resa innanzi alla che Organizzazione_1 era partito dal Pakistan “per lavorare e cercare condizioni di vita migliori per me e per i miei genitori;
in Pakistan è molto difficile trovare lavoro;
sono figlio unico e i miei genitori fanno affidamento su di me” e che in caso di rientro in patria “non ho timori particolari;
se ritornassi in Pakistan non riuscirei
a trovare un lavoro che mi possa permettere di sostenermi e vivere dignitosamente;
inoltre, devo pensare anche ad aiutare i miei genitori che hanno bisogno di cure;
senza un lavoro non riuscirei a ricostruire la mia casa”.
pagina 7 di 10 La motivazione economica dell'espatrio è stata peraltro ribadita in Tribunale, dove il Sig. CP_1 ha ribadito che “Sono venuto via dal Pakistan in quanto a seguito dell'alluvione abbiamo perso
[...]
ogni bene e la casa. I miei genitori sono andati da mia zia, ma io non potevo trattenermi in Pakistan in quanto non avrei potuto aiutare la mia famiglia”.
Ciò posto, la Corte osserva che dalle stesse dichiarazioni dell'appellato (“non ho timori particolari”), risulta che nel caso di specie non sussiste un serio e concreto pericolo in caso di rientro nel Paese
d'origine di subire una delle forme di danno grave elencate dall'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007.
Il grave danno, infatti, deve essere concreto ed attuale e tale non è anche alla luce delle più recenti informazioni internazionali reperibili su internet dal sito del Ministero degli Affari Esteri
(www.viaggiaresicuri.it), da cui risulta che le forza di sicurezza pakistane sono impegnate in una importante opera di contrasto al terrorismo e la probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche resta alta, con rischio di attentati e altre azioni terroristiche contro obiettivi istituzionali, luoghi di culto, mercati, infrastrutture di trasporti, che non si concretizzano in uno stato permanente di conflitto armato, peraltro confermato anche dai più recenti rapporti Org_6
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2040057/10_2020_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situ).
Inoltre, dal sito https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/Pakistan-Security-Situation-
2019, relativo al rapporto 2019 viene evidenziato che il Punjab è una delle province più Org_7
industrializzate del Pakistan e ha un livello più elevato di alfabetizzazione, istruzione, accesso all'acqua, di occupazione, nonché un sistema sanitario moderno.
Ciò trova indiretta conferma dalla circostanza che la famiglia del richiedente risiede ancora in Pakistan, nel Punjab, a dimostrazione che la situazione nel Punjab non è ad un livello tale da poter configurare un in termini generali un grave rischio umanitario che impedisca il rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza.
Per quanto riguarda più propriamente la fattispecie del permesso di soggiorno per motivi umanitari, questa Corte ritiene che non sussistano i presupposti di “gravità e serietà dei motivi” di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n.286/1998.
Il riconoscimento del permesso per motivi umanitari, infatti, è una misura funzionale ad un'esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione di “vulnerabilità “, in relazione al caso concreto, né correlata alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, ha natura complementare ed eccezionale, ed è una misura di carattere contingente e suscettibile di miglioramento in tempi relativamente rapidi tale per cui venga meno l'esigenza stessa.
Non si ravvisa nel caso di specie alcuna situazione di “vulnerabilità” che possa giustificare il permesso umanitario.
pagina 8 di 10 I motivi rilevanti per il riconoscimento del permesso umanitario, infatti, devono avere la connotazione di serietà e gravità (Cassazione, sentenza n.25075/2017) e le situazioni di “vulnerabilità” devono emergere sia da indici soggettivi che oggettivi, riferibili alle “condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine” (Cassazione, sentenza n.4455/2018), che nel caso di specie paiono difettare.
Al riguardo, il Collegio osserva che il Sig. non può ritenersi attualmente integrato nel CP_1
tessuto sociale e lavorativo in Italia. Dopo la documentazione depositata nel giudizio di primo grado, relativa a contratti di lavoro a tempo determinato nel corso del 2016, infatti, l'odierno appellato nulla ha poi depositato a dimostrazione del prosieguo del suo percorso di integrazione che, quindi, sembra essersi interrotto dopo il predetto 2016.
Ciò trova indiretta conferma nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, datata 24/5/2021, in cui il
Sig. dichiara di non percepire alcun reddito con la conseguenza di non potersi CP_1
garantire un livello di vita dignitoso in Italia ad oltre otto anni dal suo arrivo.
L'integrazione sociale e lavorativa può concorrere a determinare la situazione di vulnerabilità personale, ma si deve verificare l'intero impianto argomentativo, per la concessione della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs.. n.286/98 (sentenza Cassazione n. 4455/18), ma non può essere motivo indipendente dalla condizione di origine del richiedente asilo.
Si rappresenta che laddove il Sig. rientrasse nel suo paese di origine, lo stesso CP_1 potrebbe ricongiungersi con la sua famiglia d'origine, con cui si mantiene in contatto e potrebbe cercare di tornare di nuovo a lavorare in Pakistan, come avveniva prima della sua partenza dal Pakistan.
Per completezza di disamina, si rileva anche che le gravi alluvioni avvenute in Pakistan nel 2022 hanno riguardato principalmente le regioni meridionali del Beluchistan e del Sindh, e non la zona di provenienza del richiedente asilo, posta nel nord-est
(https://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2022/09/02/news/pakistan-363895138/).
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. I, del 23/4/2018 nel procedimento R.G. n. 12456/2016, e, per l'effetto,
pagina 9 di 10 2) riforma l'ordinanza impugnata, confermando il provvedimento di diniego della
[...]
di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, Organizzazione_1
del 6/7/2016, non sussistendo i requisiti per il rilascio del permesso per motivi umanitari;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2018/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BONATESTA CP_1 C.F._1
FRANCESCO;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna;
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. I, del 23/4/2018 nel procedimento R.G. n. 12456/2016, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 19/12/2023, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante come da atto introduttivo;
Parte_1
l'appellato come da comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 10 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuta, con atto del 5/2/2019, chiedendo l'accoglimento dell'appello del . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. nato il [...], a [...], nel distretto di Gujrat, nella regione Punjab, CP_1 in Pakistan, proponeva ricorso al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 35, D.lgs. n.25/08, avverso il provvedimento di diniego della Organizzazione_1
di Bologna, sezione distaccata di Forlì-Cesena, del 6.07.2016, notificato il 15.7.2016,
[...]
che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.
2) In precedenza, nel verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, il Mod C/3, predisposto con l'ausilio dell'interprete, presentato il 17.11.2015 alla Questura di Ravenna, il Sig.
aveva rilasciato le dichiarazioni qui di seguito riportate. CP_1
“Cognome e nome: paternità: maternità: CP_1 Persona_1 Per_2
M; data di nascita: 01.01.1991; Nato a città/Stato: GUJRAT;
Persona_3
Domicilio in Italia: Senza dimora;
cittadinanza alla nascita-attuale: PAKISTAN;
altre cittadinanza: apolide: NO gruppo etnico: // ; religione: ; Persona_4 documenti d'identità di cui è in possesso: NO;
stato di famiglia: celibe;
cognome e nome del coniuge: // ; figli attualmente in Italia: figli rimasti in patria o in altri paesi: ; se ha (altri) familiari o conviventi in Italia: NO;
se ha altri parenti fuori del proprio Paese: NO;
periodi e luoghi di residenza del richiedente dalla nascita: dalla nascita al 8/7/14 PAKISTAN dal 10/7/14 al 10/8/14 IRAN dal 15/8/14 al 15/1/15 TURCHIA dal 15/1/15 al 4/10/15 GRECIA
pagina 2 di 10 Professione o mestiere: ; ultimo posto di lavoro: ;
Titolo di studio o livello di istruzione: 5 anni;
lingue parlate correntemente URDU;
servizio militare: NO;
data dell'ultima partenza dal Paese d'origine: 08.07.14 ; ha transitato o soggiornato in altri Paesi prima di venire in Italia ?: vedi sopra;
quando è entrato in Italia ? 10.10.15; attraverso quale frontiera ? Italia / proveniente da: ; Org_2 Org_2
con quale documento ?: ; come ha ottenuto il documento e l'eventuale visto d'ingresso?: /// ; ha subito condanne in Italia: /// ; ha già richiesto asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Paese ?: NO;
con quali disponibilità finanziarie si propone di proseguire il proprio soggiorno in Italia? ; intende emigrare in altro Paese ? NO;
Appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose, ecc.: NO;
Motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi ritorno
Richiede di essere udito personalmente dalla Commissione competente al Riconoscimento dello status di rifugiato, assumendo a proprio carico eventuali oneri relativi ad un viaggio e soggiorno?
Sì specificare a quale indirizzo devono essere notificate eventuali comunicazioni: Questura di Ravenna –
Ufficio Immigrazione – 4^ SEZIONE”.
3) In seguito, convocato in data 6/7/2016 innanzi alla Organizzazione_1
di Bologna, sezione distaccata di Forlì-Cesena, il Sig.
[...] CP_1
confermate le dichiarazioni rese presso la Questura di Ravenna con il Mod. C/3, ad eccezione della data di nascita che è il 1/10/1991 anziché il 1/01/1991, ha reso con l'ausilio dell'interprete, le seguenti dichiarazioni.
“D. Capisce bene l'interprete ?
R. Sì
D. Ha capito quanto le è stato detto prima sulla procedura di asilo in Italia e sullo scopo della presente intervista ?
pagina 3 di 10 R. Sì
D. Ha con sé documenti che possono essere utili alla valutazione della sua domanda di protezione internazionale e alla decisione in merito ?
R. il richiedente chiede di depositare copia del contratto di lavoro a tempo determinato in vigore dal 9 maggio 2016.
Il documento viene acquisito agli atti
D. ricorda quando ha fatto ingresso in Italia per la prima volta ?
R. il 10 ottobre 2015
D. Mi sa dire da dove è arrivato ?
R. Sono arrivato a Bologna in treno, proveniente dall' Org_2
D. Era la prima volta che arrivava in Europa ?
R. Sì
D. Dove è nato ?
R. Nel villaggio Surkhpur, nel distretto di Gujrat
D. Come era formata la sua famiglia ?
R. In Pakistan ho solo i miei genitori, sono figlio unico
D. Che lavoro faceva suo padre ?
R. Mio padre era commerciante di frutta e verdura a Lahore;
un giorno, nel 2011, mentre lavorava ha subito un danno alla schiena perché stava caricando materiale pesante;
da quel momento di è ammalato e non è più riuscito a lavorare;
abbiamo venduto il terreno di proprietà di mio padre per pagare le sue cure
D. Ha studiato o frequentato corsi di istruzione nel suo Paese ?
R. Ho frequentato la scuola primaria per cinque anni;
ho dovuto lasciare gli studi dopo la malattia di mio padre
D. Che lavoro svolgeva nel suo Paese ?
R. Mi occupavo dell'allevamento del nostro bestiame e della vendita del latte che si produceva.
D. Appartiene a un gruppo etnico specifico ?
R. Sono di etnia Per_5
D. una religione in particolare ? Per_6
R. Sono mussulmano sunnita
D. Lei o qualcuno della sua famiglia, si interessava di politica nel suo Paese ? Se sì, a che livello ?
R. No
D. E' in contatto con i suoi familiari in questo momento ? Sa dove di trovano ?
pagina 4 di 10 R. Ci sentiamo telefonicamente ogni mese;
mio padre non sta molto bene anche perché è molto anziano
(ha 55/56 anni); vivono sempre a Surkhpur, nella casa di mia zia (sorella di mia madre) perché la nostra cassa è andata distrutta
D. Ci vuole parlare dei motivi per i quali ha lasciato il suo Paese ?
lasciato il Pakistan a causa di un'alluvione avvenuta il 23 agosto 2014; abitavo in un villaggio Per_7
che si chiama Surkhpur che si trova nel distretto di Gujrat;
nelle sue vicinanze scorre il fiume Chenab;
il fiume è straripato e ha travolto anche la nostra casa, portando via anche gli animali (8 bufale, 2 mucche, 2 pecore) del nostro allevamento.
D. Ha deciso di andarsene dal Pakistan per cercare lavoro ?
R. Sì, per lavorare e cercare condizioni di vita migliori per me e per i miei genitori;
in Pakistan è molto difficile trovare lavoro;
sono figlio unico e i miei genitori fanno affidamento su di me;
anche in
Italia non è stato facile trovare lavoro.
D. Come fanno a sostenersi i suoi genitori in sua assenza ?
R. I miei zii lavorano entrambi e provvedono anche ai miei genitori;
sto lavorando da due mesi ma i soldi che guadagno servono per estinguere alcuni debiti che avevo contratto con alcuni miei amici che mi avevano prestato del denaro.
D. Dove abita in questo momento ?
R. Abito a Forlì, in Corso Diaz n.99, a casa di un amico.
D. Dove lavora ?
R. A Forlì, in un'azienda di cui sono titolari alcuni cittadini cinesi che produce scatole di cartone e altri contenitori.
D. Quali sono i suoi timori, nel caso in cui dovesse ipotizzare un rientro in Pakistan ?
R. Non ho timori particolari;
se ritornassi in Pakistan non riuscirei a trovare un lavoro che mi possa permettere di sostenermi e vivere dignitosamente;
inoltre, devo pensare anche ad aiutare i miei genitori che hanno bisogno di cure;
senza un lavoro non riuscirei a ricostruire la mia casa.
D. Non abbiamo altre domande da farle;
desidera aggiungere altro ?
R. No”.
La di Bologna, sezione Organizzazione_1
distaccata Forlì-Cesena, con provvedimento in data 6/7/2016, notificato il 15/7/2016, ha considerato coerenti e plausibili le dichiarazioni del richiedente asilo, ma riconducibili a una situazione di difficoltà economica derivante dall'assenza di fonti di reddito e, quindi, non ritenendo che nel caso di specie vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, né della protezione sussidiaria in quanto lo stesso in caso di rientro nel suo Paese non “correrebbe il rischio di subire un pagina 5 di 10 danno grave”, né ha ravvisato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.286/1998, non ha riconosciuto la protezione internazionale.
4) A seguito del ricorso presentato dal richiedente asilo avverso al predetto provvedimento di diniego della , il Tribunale di Bologna ha proceduto in data 16/02/2017 all'audizione Organizzazione_1 personale del Sig. il quale, alla presenza del difensore e con l'ausilio dell'interprete, CP_1
ha reso in lingua le seguenti dichiarazioni. Per_5
“Sono nato l'[...] e vengo dal Pakistan, Gujrat,. Sono arrivato in Italia il 10.10.2015. Non sono sposato e non ho figli. Io sono figlio unico. I miei genitori vivono da mia zia materna che li sostiene per sopravvivere. Loro non lavorano. Io li sento telefonicamente spesso. Ho frequentato le scuole elementari per quattro anni. Io allevavo bestiame di nostra proprietà. Questo bestiame lo abbiamo perso a causa della alluvione verificatasi il 23.08.2014. Sono venuto via dal Pakistan in quanto a seguito dell'alluvione abbiamo perso ogni bene e la casa. I miei genitori sono andati da mia zia, ma io non potevo trattenermi in Pakistan in quanto non avrei potuto aiutare la mia famiglia. Ora sto cercando di far qualcosa per la mia famiglia ma questo non basta. Io ho lasciato il Pakistan il
10.09.2014 a piedi con un trafficante al quale non ho dato soldi.
ADR. Nella mia zona di provenienza non mi risulta ci siano altri problemi di natura sociale e politica.
Io non voglio più ritornare in Pakistan in quanto lì non riuscirei a far nulla anche perché lì non ho la casa;
lì non riuscirei a ricostruire la mia vita. Qui in Italia lavoro in un ristorante in Forlì, Via Roma, che si chiama Vi lavoro da quasi sette mesi. Guadagno Euro 700,00 al mese. Di questi Org_3
parte riesco a mandarli ai miei familiari. Ho un contratto a tempo che via via mi viene prorogato.”
La Commissione Territoriale ha trasmesso comparsa difensiva con allegati documenti del procedimento e il Pubblico Ministero è intervenuto.
All'esito del procedimento, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 23/4/2018, condividendo la valutazione della di Organizzazione_1
Bologna, sezione distaccata di Forlì-Cesena, ha ritenuto il racconto del Sig. Parte_2
e non ravvisando i presupposti per accordare lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, ma riconoscendo che lo stesso ha dimostrato “un proprio inserimento nel tessuto socio-lavorativo italiano, continuando a tutt'oggi a lavorare come lavapiatti nel settore alberghiero” e “che lo svolgimento di un'attività lavorativa al momento della decisione costituisca un impedimento, seppur temporaneo, oggettivo al rimpatrio”, ha accolto parzialmente il ricorso concedendo al richiedente asilo il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
pagina 6 di 10 5) Il ha quindi proposto il presente appello avverso la sopra citata ordinanza Parte_1 Parte_1 eccependo l'insussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
In particolare, ha eccepito la non credibilità della vicenda del richiedente asilo, che l'espatrio è stato determinato esclusivamente da motivi economici, che non avrebbe alcun rilievo nel caso di specie l'eventuale integrazione lavorativa in quanto “in questa sede si controverte di permesso di asilo e non di permesso di lavoro” e, quindi, ha chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata.
Si è costituito il Sig. con comparsa di costituzione e risposta con cui ha contestato CP_1
l'appello ribadendo la credibilità della sua vicenda e deducendo la propria vulnerabilità in caso di rimpatrio in ragione del disastro ambientale che ha determinato il suo espatrio, della grave situazione generale politico sociale del Pakistan e del positivo inserimento nel tessuto socio lavorativo italiano e, pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto di intervento del
5/2/2019, con cui ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
La causa rinviata per precisazione delle conclusioni era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, con ordinanze, la causa era rimessa sul ruolo per avvenute variazioni del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, la causa è stata rimessa sul ruolo e all'udienza del 19/12/2023, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata presa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6) Questa Corte ritiene che il racconto del richiedente asilo sia plausibile e coerente con le alluvioni verificatesi nel Punjab nell'agosto del 2014, anche con riferimento al fiume Chenab, come si evince dalle informazioni presenti sul web nell'articolo “Extent of 2014 in Chenab Org_4 [...]
” (https://www.intechopen.com/chapters/62591), ma nel contempo rileva che l'intera Org_5
vicenda narrata appare evidentemente strettamente familiare e di natura prettamente economica.
Il richiedente asilo, infatti, ha dichiarato nell'intervista resa innanzi alla che Organizzazione_1 era partito dal Pakistan “per lavorare e cercare condizioni di vita migliori per me e per i miei genitori;
in Pakistan è molto difficile trovare lavoro;
sono figlio unico e i miei genitori fanno affidamento su di me” e che in caso di rientro in patria “non ho timori particolari;
se ritornassi in Pakistan non riuscirei
a trovare un lavoro che mi possa permettere di sostenermi e vivere dignitosamente;
inoltre, devo pensare anche ad aiutare i miei genitori che hanno bisogno di cure;
senza un lavoro non riuscirei a ricostruire la mia casa”.
pagina 7 di 10 La motivazione economica dell'espatrio è stata peraltro ribadita in Tribunale, dove il Sig. CP_1 ha ribadito che “Sono venuto via dal Pakistan in quanto a seguito dell'alluvione abbiamo perso
[...]
ogni bene e la casa. I miei genitori sono andati da mia zia, ma io non potevo trattenermi in Pakistan in quanto non avrei potuto aiutare la mia famiglia”.
Ciò posto, la Corte osserva che dalle stesse dichiarazioni dell'appellato (“non ho timori particolari”), risulta che nel caso di specie non sussiste un serio e concreto pericolo in caso di rientro nel Paese
d'origine di subire una delle forme di danno grave elencate dall'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007.
Il grave danno, infatti, deve essere concreto ed attuale e tale non è anche alla luce delle più recenti informazioni internazionali reperibili su internet dal sito del Ministero degli Affari Esteri
(www.viaggiaresicuri.it), da cui risulta che le forza di sicurezza pakistane sono impegnate in una importante opera di contrasto al terrorismo e la probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche resta alta, con rischio di attentati e altre azioni terroristiche contro obiettivi istituzionali, luoghi di culto, mercati, infrastrutture di trasporti, che non si concretizzano in uno stato permanente di conflitto armato, peraltro confermato anche dai più recenti rapporti Org_6
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2040057/10_2020_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situ).
Inoltre, dal sito https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/Pakistan-Security-Situation-
2019, relativo al rapporto 2019 viene evidenziato che il Punjab è una delle province più Org_7
industrializzate del Pakistan e ha un livello più elevato di alfabetizzazione, istruzione, accesso all'acqua, di occupazione, nonché un sistema sanitario moderno.
Ciò trova indiretta conferma dalla circostanza che la famiglia del richiedente risiede ancora in Pakistan, nel Punjab, a dimostrazione che la situazione nel Punjab non è ad un livello tale da poter configurare un in termini generali un grave rischio umanitario che impedisca il rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza.
Per quanto riguarda più propriamente la fattispecie del permesso di soggiorno per motivi umanitari, questa Corte ritiene che non sussistano i presupposti di “gravità e serietà dei motivi” di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n.286/1998.
Il riconoscimento del permesso per motivi umanitari, infatti, è una misura funzionale ad un'esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione di “vulnerabilità “, in relazione al caso concreto, né correlata alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, ha natura complementare ed eccezionale, ed è una misura di carattere contingente e suscettibile di miglioramento in tempi relativamente rapidi tale per cui venga meno l'esigenza stessa.
Non si ravvisa nel caso di specie alcuna situazione di “vulnerabilità” che possa giustificare il permesso umanitario.
pagina 8 di 10 I motivi rilevanti per il riconoscimento del permesso umanitario, infatti, devono avere la connotazione di serietà e gravità (Cassazione, sentenza n.25075/2017) e le situazioni di “vulnerabilità” devono emergere sia da indici soggettivi che oggettivi, riferibili alle “condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine” (Cassazione, sentenza n.4455/2018), che nel caso di specie paiono difettare.
Al riguardo, il Collegio osserva che il Sig. non può ritenersi attualmente integrato nel CP_1
tessuto sociale e lavorativo in Italia. Dopo la documentazione depositata nel giudizio di primo grado, relativa a contratti di lavoro a tempo determinato nel corso del 2016, infatti, l'odierno appellato nulla ha poi depositato a dimostrazione del prosieguo del suo percorso di integrazione che, quindi, sembra essersi interrotto dopo il predetto 2016.
Ciò trova indiretta conferma nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, datata 24/5/2021, in cui il
Sig. dichiara di non percepire alcun reddito con la conseguenza di non potersi CP_1
garantire un livello di vita dignitoso in Italia ad oltre otto anni dal suo arrivo.
L'integrazione sociale e lavorativa può concorrere a determinare la situazione di vulnerabilità personale, ma si deve verificare l'intero impianto argomentativo, per la concessione della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs.. n.286/98 (sentenza Cassazione n. 4455/18), ma non può essere motivo indipendente dalla condizione di origine del richiedente asilo.
Si rappresenta che laddove il Sig. rientrasse nel suo paese di origine, lo stesso CP_1 potrebbe ricongiungersi con la sua famiglia d'origine, con cui si mantiene in contatto e potrebbe cercare di tornare di nuovo a lavorare in Pakistan, come avveniva prima della sua partenza dal Pakistan.
Per completezza di disamina, si rileva anche che le gravi alluvioni avvenute in Pakistan nel 2022 hanno riguardato principalmente le regioni meridionali del Beluchistan e del Sindh, e non la zona di provenienza del richiedente asilo, posta nel nord-est
(https://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2022/09/02/news/pakistan-363895138/).
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. I, del 23/4/2018 nel procedimento R.G. n. 12456/2016, e, per l'effetto,
pagina 9 di 10 2) riforma l'ordinanza impugnata, confermando il provvedimento di diniego della
[...]
di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, Organizzazione_1
del 6/7/2016, non sussistendo i requisiti per il rilascio del permesso per motivi umanitari;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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