TRIB
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/10/2024, n. 9068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9068 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 49507/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49507/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. , Parte_5 C.F._5
C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. Parte_9 C.F._9
tutti con il patrocinio dell'avv. PRAINO MARCO elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 20122
MILANO presso il difensore avv. PRAINO MARCO
ATTORE/I
contro
, con il patrocinio dell'avv. DONDE' STENO e Controparte_1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SFORZA, 48 20122 MILANO presso il difensore avv. DONDE' STENO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto dagli attori con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale gli stessi hanno convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - annullare e/o dichiarare nulla,
invalida, illegittima ed inefficace il verbale e la delibera assunta in data 06 luglio 2022 dall'assemblea del
, revocandone ogni effetto e con ogni conseguente Controparte_1
statuizione, nella parte in cui, i) con riferimento al punto 1 del relativo ordine del giorno, ha deliberato di conferire
mandato al Geom. di aderire alla Mediazione proposta dai sigg.ri incaricando a Parte_10 Parte_11
tal fine l'Avv. Steno Dondè per la difesa del ii) in assenza di alcuna previsione inserita sul punto CP_2
nell'o.d.g. l'assemblea avrebbe approvato e ratificato, dandolo per rato e valido, il lavoro svolto
dell'amministratore;….
Gli attori lamentano che
- l'assemblea ha deliberato su argomento non posto all'ordine del giorno in violazione dell'art. 66 disp att c.c.,
Per_
- senza il necessario quorum costitutivi attesa la violazione del regolamento in tema di deleghe al sig. e
- comunque in carenza di necessarie informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno .
pagina 2 di 6 Si costituiva regolarmente in giudizio il , eccependo in fatto e in diritto che la domanda degli attori CP_1
sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire degli stessi e la legittimità
della delibera del 6.7.2022 attesa la regolarità delle deleghe rilasciate da n. 10 condomini al signor Persona_2
(estraneo al condominio sebbene collaboratore dell'amministratore dello stesso) che, a prescindere dalla
[...]
disposizione prevista dal regolamento condominiale, hanno consentito di raggiungere il quorum deliberativo previsto dall'art. 1136, comma secondo, c.c., pertanto chiedeva: “Dichiarare inammissibile, improcedibile e/o
comunque respingere l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto….
All'udienza di prima comparizione delle parti del 31.3.2023 venivano concessi i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, cpc
La causa veniva così rinviata all'udienza del 30.10.2023 per la discussione sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate.
In esito al deposito di memorie, all'udienza del 31.1.2024, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.3.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente ed in particolare parte attrice precisava , “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- annullare e/o dichiarare nulla, invalida, illegittima ed inefficace il verbale e la delibera assunta in data 06 luglio
2022 dall'assemblea del , revocandone ogni effetto Controparte_1
e con ogni conseguente statuizione, nella parte in cui, i) con riferimento al punto 1 del relativo ordine del giorno,
ha deliberato di conferire mandato al Geom. di aderire alla Mediazione proposta dai sigg.ri Parte_10
incaricando a tal fine l'Avv. Steno Dondè per la difesa del e/o ii) in assenza di alcuna Parte_11 CP_1
previsione inserita sul punto nell'o.d.g. l'assemblea avrebbe approvato e ratificato, dandolo per rato e valido, il
lavoro svolto dell'amministratore; - con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Praino che si
dichiara anticipatario e antistatario;
- IN VIA ISTRUTTORIA: si insta, ove occorra ai fini dell'accoglimento delle domande attoree e previa revoca e
riforma dell'ordinanza del 22.11.23, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 Cod.Proc.Civ. nonché per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione al deposito analogico della
pagina 3 di 6 registrazione audio dell'assemblea del 06.07.22 (trattandosi di documento non allegabile in via telematica a
causa della mole dei dati ed avente formato non rientrante tra quelli ammessi dalle Specifiche Tecniche del
Processo Civile Telematico)”.
Parte convenuta precisava come segue , “dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque respingere
l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese legali del
giudizio”.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 16.9.2024, con assegnazione di termine alle parti sino al 10.9.2024 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 16.9.2024 dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Gli attori lamentano la illegittimità della delibera del 6.7.2022.
-Per mancato inserimento in odg della ratifica circa l'operato dell'amministratore.
-Mancato raggiungimento del quorum per violazione del regolamento in tema di deleghe
-Mancata informazione necessaria per la votazione circa l'oggetto del procedimento di mediazione, le sue modalità di svolgimento e le conseguenze derivanti dalla partecipazione o meno al medesimo,
-Mancata nomina dell'avv. Dondè
ll condominio contrasta l'impugnativa della delibera deducendo l'inammissibilità della domanda ex art 100 per carenza di interesse ad agire e l'infondatezza dei motivi di impugnazione nel merito .
Fermo che dalle conclusioni svolte da parte attrice il presente procedimento riguarda unicamente l'impugnativa della delibera del 6.7.2022, deve preliminarmente statuirsi in merito alla eccepita carenza di interesse ad agire attesa la sua eventuale natura assorbente.
Come noto assume rilevanza, in ogni giudizio, l'analisi del presupposto su cui si fonda la domanda, se sia supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio. In ipotesi, come nella specie, di impugnazione di delibera assembleare, la norma va letta ed applicata considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere.
pagina 4 di 6 Ciò nondimeno, occorre distinguere i vizi meramente formali da quelli sostanziali. Per i primi giurisprudenza costante ritiene che "la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod civ. ai condomini assenti e dissenzienti
non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto
impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod proc. civ. come condizione dell'azione di
annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni" (cfr.
Cass. 10/05/2013 n. 11214, Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999; in senso conforme Cass. 25 agosto 2005 n. 17276;
Cass. 23 marzo 2001 n. 4270; Cass. 4 aprile 1997 n. 2912,) e, dunque, l'interesse ad agire è in re ipsa
coincidendo con l'interesse a rimuovere l'atto viziato essendo diritto di ciascun condomino vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare. Per quelli sostanziali, invece, occorre avere un interesse concreto e,
dunque, l'esistenza di un vantaggio effettivo che potrebbe derivare dalla pronunzia giurisdizionale o la presenza di un danno latu sensu derivante dalla delibera asseritamente viziata (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 6128/2017 e
Trib. Roma 19191\2022).
Per quanto riguarda poi lo specifico deliberato con il quale l'assemblea ha ritenuto di deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno ovvero sulla adesione alla mediazione proposta peraltro dai medesimi attori, va osservato che - fermo il conflitto di interessi degli attori alla eventuale deliberazione in merito alla adesione alla domanda di mediazione dagli stessi introdotta- per casi quali quello in esame l'art 5 ter del d.lgs 28\2010 statuisce la legittimazione dell'amministratore di condominio ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, quindi anche senza autorizzazione assembleare, così da rendere superflua una eventuale delibera autorizzatoria sul punto, rimettendo all'assemblea la unica decisione circa l'approvazione della proposta formulata in mediazione.
Peraltro, come affermato dalla Corte di Cassazione di recente (Cass. n. 29504 del 2023 e Cass. n. 3192 del
2023), in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a CP_1
scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne pagina 5 di 6 l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.
Ne consegue quindi il rigetto della domanda attorea
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulata ai fini della impugnativa delle delibere in esame in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice ed a favore del CP_1
convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Le stesse sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate in dispositivo.
La sentenza è esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Rigetta tutte le domande di parte attrice.
- Condanna parte attrice in solido tra loro a corrispondere al convenuto convenuto le spese e CP_1
competenze di lite e della procedura di mediazione, liquidate in €.8.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Sentenza esecutiva
Così deciso in Milano il 17.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49507/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. , Parte_5 C.F._5
C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. Parte_9 C.F._9
tutti con il patrocinio dell'avv. PRAINO MARCO elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 20122
MILANO presso il difensore avv. PRAINO MARCO
ATTORE/I
contro
, con il patrocinio dell'avv. DONDE' STENO e Controparte_1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SFORZA, 48 20122 MILANO presso il difensore avv. DONDE' STENO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto dagli attori con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale gli stessi hanno convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - annullare e/o dichiarare nulla,
invalida, illegittima ed inefficace il verbale e la delibera assunta in data 06 luglio 2022 dall'assemblea del
, revocandone ogni effetto e con ogni conseguente Controparte_1
statuizione, nella parte in cui, i) con riferimento al punto 1 del relativo ordine del giorno, ha deliberato di conferire
mandato al Geom. di aderire alla Mediazione proposta dai sigg.ri incaricando a Parte_10 Parte_11
tal fine l'Avv. Steno Dondè per la difesa del ii) in assenza di alcuna previsione inserita sul punto CP_2
nell'o.d.g. l'assemblea avrebbe approvato e ratificato, dandolo per rato e valido, il lavoro svolto
dell'amministratore;….
Gli attori lamentano che
- l'assemblea ha deliberato su argomento non posto all'ordine del giorno in violazione dell'art. 66 disp att c.c.,
Per_
- senza il necessario quorum costitutivi attesa la violazione del regolamento in tema di deleghe al sig. e
- comunque in carenza di necessarie informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno .
pagina 2 di 6 Si costituiva regolarmente in giudizio il , eccependo in fatto e in diritto che la domanda degli attori CP_1
sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire degli stessi e la legittimità
della delibera del 6.7.2022 attesa la regolarità delle deleghe rilasciate da n. 10 condomini al signor Persona_2
(estraneo al condominio sebbene collaboratore dell'amministratore dello stesso) che, a prescindere dalla
[...]
disposizione prevista dal regolamento condominiale, hanno consentito di raggiungere il quorum deliberativo previsto dall'art. 1136, comma secondo, c.c., pertanto chiedeva: “Dichiarare inammissibile, improcedibile e/o
comunque respingere l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto….
All'udienza di prima comparizione delle parti del 31.3.2023 venivano concessi i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, cpc
La causa veniva così rinviata all'udienza del 30.10.2023 per la discussione sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate.
In esito al deposito di memorie, all'udienza del 31.1.2024, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.3.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente ed in particolare parte attrice precisava , “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- annullare e/o dichiarare nulla, invalida, illegittima ed inefficace il verbale e la delibera assunta in data 06 luglio
2022 dall'assemblea del , revocandone ogni effetto Controparte_1
e con ogni conseguente statuizione, nella parte in cui, i) con riferimento al punto 1 del relativo ordine del giorno,
ha deliberato di conferire mandato al Geom. di aderire alla Mediazione proposta dai sigg.ri Parte_10
incaricando a tal fine l'Avv. Steno Dondè per la difesa del e/o ii) in assenza di alcuna Parte_11 CP_1
previsione inserita sul punto nell'o.d.g. l'assemblea avrebbe approvato e ratificato, dandolo per rato e valido, il
lavoro svolto dell'amministratore; - con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Praino che si
dichiara anticipatario e antistatario;
- IN VIA ISTRUTTORIA: si insta, ove occorra ai fini dell'accoglimento delle domande attoree e previa revoca e
riforma dell'ordinanza del 22.11.23, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 Cod.Proc.Civ. nonché per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione al deposito analogico della
pagina 3 di 6 registrazione audio dell'assemblea del 06.07.22 (trattandosi di documento non allegabile in via telematica a
causa della mole dei dati ed avente formato non rientrante tra quelli ammessi dalle Specifiche Tecniche del
Processo Civile Telematico)”.
Parte convenuta precisava come segue , “dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque respingere
l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese legali del
giudizio”.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 16.9.2024, con assegnazione di termine alle parti sino al 10.9.2024 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 16.9.2024 dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Gli attori lamentano la illegittimità della delibera del 6.7.2022.
-Per mancato inserimento in odg della ratifica circa l'operato dell'amministratore.
-Mancato raggiungimento del quorum per violazione del regolamento in tema di deleghe
-Mancata informazione necessaria per la votazione circa l'oggetto del procedimento di mediazione, le sue modalità di svolgimento e le conseguenze derivanti dalla partecipazione o meno al medesimo,
-Mancata nomina dell'avv. Dondè
ll condominio contrasta l'impugnativa della delibera deducendo l'inammissibilità della domanda ex art 100 per carenza di interesse ad agire e l'infondatezza dei motivi di impugnazione nel merito .
Fermo che dalle conclusioni svolte da parte attrice il presente procedimento riguarda unicamente l'impugnativa della delibera del 6.7.2022, deve preliminarmente statuirsi in merito alla eccepita carenza di interesse ad agire attesa la sua eventuale natura assorbente.
Come noto assume rilevanza, in ogni giudizio, l'analisi del presupposto su cui si fonda la domanda, se sia supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio. In ipotesi, come nella specie, di impugnazione di delibera assembleare, la norma va letta ed applicata considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere.
pagina 4 di 6 Ciò nondimeno, occorre distinguere i vizi meramente formali da quelli sostanziali. Per i primi giurisprudenza costante ritiene che "la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod civ. ai condomini assenti e dissenzienti
non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto
impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod proc. civ. come condizione dell'azione di
annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni" (cfr.
Cass. 10/05/2013 n. 11214, Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999; in senso conforme Cass. 25 agosto 2005 n. 17276;
Cass. 23 marzo 2001 n. 4270; Cass. 4 aprile 1997 n. 2912,) e, dunque, l'interesse ad agire è in re ipsa
coincidendo con l'interesse a rimuovere l'atto viziato essendo diritto di ciascun condomino vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare. Per quelli sostanziali, invece, occorre avere un interesse concreto e,
dunque, l'esistenza di un vantaggio effettivo che potrebbe derivare dalla pronunzia giurisdizionale o la presenza di un danno latu sensu derivante dalla delibera asseritamente viziata (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 6128/2017 e
Trib. Roma 19191\2022).
Per quanto riguarda poi lo specifico deliberato con il quale l'assemblea ha ritenuto di deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno ovvero sulla adesione alla mediazione proposta peraltro dai medesimi attori, va osservato che - fermo il conflitto di interessi degli attori alla eventuale deliberazione in merito alla adesione alla domanda di mediazione dagli stessi introdotta- per casi quali quello in esame l'art 5 ter del d.lgs 28\2010 statuisce la legittimazione dell'amministratore di condominio ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, quindi anche senza autorizzazione assembleare, così da rendere superflua una eventuale delibera autorizzatoria sul punto, rimettendo all'assemblea la unica decisione circa l'approvazione della proposta formulata in mediazione.
Peraltro, come affermato dalla Corte di Cassazione di recente (Cass. n. 29504 del 2023 e Cass. n. 3192 del
2023), in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a CP_1
scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne pagina 5 di 6 l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.
Ne consegue quindi il rigetto della domanda attorea
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulata ai fini della impugnativa delle delibere in esame in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice ed a favore del CP_1
convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Le stesse sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate in dispositivo.
La sentenza è esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Rigetta tutte le domande di parte attrice.
- Condanna parte attrice in solido tra loro a corrispondere al convenuto convenuto le spese e CP_1
competenze di lite e della procedura di mediazione, liquidate in €.8.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Sentenza esecutiva
Così deciso in Milano il 17.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6