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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott. LO Bonofiglio - giudice dott.ssa Fiorella Scarpato - giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto IMPUGNAZIONE
TESTAMENTO, pendente
TRA
, (nato ad [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Viterbo, Parte_1
via della Ferrovia n. 40, presso lo studio dell'avv. Leonardo Ricci, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ercole Rita, come da delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Brenta Controparte_1 C.F._1
n. 1, presso lo studio dell'avv. rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Domenico Porraro e Luigi Principato, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, (nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata Controparte_3
in Viterbo via Matteotti n. 73, presso lo studio dell'avv. , dal quale è CP_4
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonello Niccolucci, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE adiva il Tribunale di Viterbo rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'on.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così decidere: A – accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico del sig. redatto dal Persona_1
notaio Dott. in Chiusi il giorno 6 luglio 2018, allibrato alla Racc. n. 21.534, n. Per_2 Per_3
305 di Repertorio degli atti di ultima volontà e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima del sig. B – condannare i convenuti alla restituzione dei beni Persona_1
ereditari indebitamente acquisiti e/o detenuti in loro possesso esclusivo per effetto del suddetto testamento pubblico;
C – condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa, oltre IVA e CNA”.
A fondamento della domanda allegava: che in data 1° agosto 2020, in Castiglione in Teverina, decedeva suo padre, che, su richiesta della vedova, il Persona_1 Controparte_3
notaio il giorno 27 agosto 2020 dava lettura delle ultime volontà del Persona_4
defunto, così ricevute nel testamento pubblico rogato il 6 luglio 2018: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria, Nomino unici eredi universali mia moglie CP_3
ed i miei due figli e LO. Voglio che a mia moglie ed a mio figlio
[...] Pt_1 Pt_1
vada solo la quota di riserva prevista per legge, mentre a LO dovrà andare oltre alla quota di riserva tutta la quota della mia disponibile”; che la disposizione testamentaria proseguiva con l'elencazione delle unità immobiliari, dettagliatamente descritte con minuziose indicazioni catastali di identificazione, suddivise tra gli eredi, alcune in proprietà esclusiva e altre in comproprietà pro indiviso al figlio LO e alla moglie;
che il testatore disciplinava CP_3
altresì l'eventualità della lesione della quota dei riservatari come segue: “Ove i beni così come sopra assegnati siano, per mia moglie o per mio figlio , lesivi della quota di riserva agli Pt_1
stessi assegnati e, per il caso in cui quest'ultimi o uno di essi chiedano una integrazione fino al raggiungimento della quota di riserva, voglio che sia l'erede beneficiato dalla quota eccedente la propria riserva a decidere se corrispondere all'altro o agli altri eredi conguagli in denaro o beni mobili o beni immobili, anche propri personali, fino al raggiungimento del valore della quota di riserva dell'erede leso”; che il testamento mancava della sottoscrizione del testatore;
che il defunto, prima della riduzione per iscritto delle sue ultime volontà, dichiarava al Notaio di non poter sottoscrivere per impedimento alla mano destra ed il pubblico ufficiale faceva menzione, per iscritto, della predetta dichiarazione prima della lettura dell'atto in presenza di
2 testimoni;
che tuttavia il padre defunto, dopo aver perso l'uso della mano destra a causa di un ictus occorsogli in data 19 aprile 2016, iniziava a sottoscrivere gli atti che venivano sottoposti alla sua espressione di volontà con l'utilizzo della mano sinistra;
che il padre aveva mantenuto la facoltà di sottoscrivere atti e documenti con la mano sinistra fino a data prossima al suo decesso e comunque ben oltre l'anno 2018; che tale circostanza era stata certificata dalla perizia grafica redatta dalla dott.ssa nominata consulente tecnico d'ufficio dal Persona_5
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. 2286/2018 R.G.; che quindi la dichiarazione del testatore inserita nel testamento pubblico del 6 luglio 2018, “[…] di non poter sottoscrivere […]” non corrispondeva a verità ed era smentita dalle firme autografe,
e coeve, del testatore stesso, essendosi questi sempre determinato, sin dal momento della perdita dell'uso della mano destra, ad esprimere la sua volontà scritta mediante l'utilizzo della mano sinistra;
che quindi il riferito “impedimento alla mano destra” non poteva costituire fatto ostativo della sottoscrizione del testamento;
che la non veridicità della dichiarazione resa dal defunto in ordine all'impossibilità di sottoscrivere equivaleva alla mancanza di sottoscrizione e tale fattispecie si doveva risolvere in una causa di nullità del testamento per difetto di un elemento di forma ai sensi dell'art. 606 c.c..
Resistevano in giudizio con autonome comparse il sig. , il quale rassegnava le Controparte_5
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non comprovata, con conseguente condanna alle spese di lite come per legge”, nonché la sig.ra che a sua volta così concludeva: “NEL Controparte_3
MERITO: Voglia rigettare le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto. Voglia condannare l'attore, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro
20.000,00 e/o quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia, eventualmente anche mediante valutazione equitativa. Vittoria di spese e competenze oltre rimb. forf. 15% e oltre iva
e cap come per legge”.
La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica, veniva rimessa in decisione all'udienza del 27 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In ragione della tempestiva istanza ex art. 275 c.p.p. (nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia) depositata dall'attore, e riproposta al presidente di sezione alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, veniva fissata udienza di discussione orale
3 dinnanzi al collegio per la data dell'11 luglio 2024, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è infondata.
Il sig. dante causa delle odierne parti processuali, redigeva in data 6 luglio Persona_1
2018 testamento pubblico dinnanzi al notaio con cui disponeva delle sue Persona_4
sostanze nominando eredi i suoi legittimari, e cioè la moglie e i due figli e LO, Pt_1
lasciando a ciascuno di essi determinati beni e stabilendo altresì che al figlio LO sarebbe dovuta andare oltre alla quota di riserva tutta la disponibile. Il testatore attestava “di non poter sottoscrivere per impedimento alla mano destra”, sicché il notaio dichiarava che “Il presente atto viene sottoscritto dai testimoni e da me notaio ma non dal signor Persona_1
stante la dichiarazione da lui sopra resa”.
[...]
L'art. 603 c.c., al terzo comma, dispone che “se il testatore non può sottoscrivere o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto”.
Tuttavia, allorquando il notaio fa riferimento nel testamento pubblico ad una dichiarazione del testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, occorre che tale causa sussista nella realtà; diversamente la solennità di quell'atto, che esige il massimo rigore pubblicistico, resta vulnerata nella sua essenza inderogabile ed il relativo vizio è riconducibile alla nullità di cui al primo comma dell'art. 606 c.c., cioè per mancanza di sottoscrizione, quale rifiuto di conferma del contenuto per mancanza di volontà (Cfr. Cass. n. 27824/2008; Cass. n.
9674/1996; Cass. n. 1073/1992). La causa impeditiva può consistere in qualsiasi ostacolo fisico, anche temporaneo e quindi, ad esempio, il de cuius può rifiutare di sottoscrivere l'atto a causa di una difficoltà di grafia derivante da una estrema debolezza o dall'età avanzata in cui si trovi.
Premesso che nella concreta fattispecie non vi è contestazione sulla circostanza che il sig. al momento dell'atto dispositivo non fosse in grado di apporre la sua firma Persona_1
con la mano destra, in ragione dell'ictus che lo aveva colpito ad aprile del 2016, bisogna verificare se la sottoscrizione da parte del de cuius di diversi atti con la mano sinistra, sia poco prima che successivamente al testamento, possa rappresentare la “prova” della sua capacità a vergare l'atto, con conseguente nullità del testamento in ragione della circostanza che la falsa
4 attestazione può considerarsi manifestazione dell'intendimento di non testare, senza che possa in alcun modo trovare applicazione il principio del favor testamenti.
Non indicando il codice civile le modalità con le quali la sottoscrizione deve essere apposta, può farsi riferimento all'art. 51, n. 10, della legge notarile, il quale prevede che l'atto debba contenere “la sottoscrizione col nome, cognome delle parti […]” che deve essere riportato “per esteso” (Cass. n. 1999/1966), sebbene, come specificato in tale arresto giurisprudenziale, l'uso di uno pseudonimo, laddove abitualmente utilizzato dal testatore per la cura dei propri affari e interessi e riconosciuto come identificativo della persona nella vita di relazione, non incide sulla validità del testamento.
Benché la norma appena richiamata nulla dica sulle modalità di riproduzione della propria firma l'art. 53 della medesima legge dispone, invece, che l'atto notarile debba essere scritto
“in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile”.
Tuttavia, da tale disposizione non si può affatto desumere che la leggibilità sia prevista anche per la sottoscrizione, ma solo per il contenuto dell'atto, in quanto si ritiene che la firma debba essere apposta dal testatore secondo quella che è la sua grafia abituale e, pertanto, anche laddove la stessa sia “ordinariamente” illeggibile, a condizione che non si tratti però di una mera sigla ovvero di un geroglifico privo di qualsiasi collegamento con il sottoscrittore.
Sotto il primo profilo laddove invero si “imponesse” al testatore di appore la sua firma non secondo quella che è la grafia sua propria ed usuale, ma in maniera leggibile si correrebbe invero il rischio che tale segno non sia allo stesso facilmente attribuibile, così creando proprio quel vulnus alla validità che la sottoscrizione, quale riconoscimento della paternità dell'atto, mira ad escludere.
Sotto il secondo profilo se, per converso, si consentisse al testatore di appore un segno grafico qualunque, privo di qualsiasi riferimento abituale alla persona, e dunque imputabile a qualsiasi soggetto, ancora una volta si creerebbe lo stesso vulnus.
Alla luce di tali premesse, in linea di principio, la non leggibilità della sottoscrizione apposta da in sette atti con la mano sinistra, nella misura in cui tale scritto non si traduce Persona_1
palesemente in una sigla, a prescindere dalla sua leggibilità, non incide sulla validità di quegli atti allo stesso sicuramente riconducibili.
Ciò nonostante, non può che essere evidenziato che del tutto correttamente il sig.
[...]
affetto da paralisi alla mano destra da circa due anni, allorquando disponeva in Per_1
5 data 6.7.2018 delle proprie sostanze con il testamento pubblico, non abbia sottoscritto tale
“importante” atto con la mano sinistra pur avendola già usata “ben” quattro volte
(raccomandata del 18.06.2026, istanza di mediazione e relativa procura pur sempre di giugno, proposta di affitto del 05.07.2018).
Il principio, pur riferito al testamento olografo, secondo cui la scrittura deve rivelare inequivocabilmente il movimento grafico della mano, quale impronta della personalità del testatore, tale da presentare le caratteristiche della individualità, normalità e abitualità, può invero trovare applicazione anche per ciò che concerne la “sola” firma da apporre al testamento pubblico che, di conseguenza, per essere valida deve rappresentare la personalità del testatore e tale potrà essere soltanto quella sottoscrizione che in relazione all'età e al patrimonio culturale e sociale del testatore gli appartenga normalmente e abitualmente.
Il geroglifico apposto da in diversi atti con la mano sinistra, in realtà, non poteva Per_1
dirsi modalità consolidata, idonea ad affermare la loro riconducibilità ad un soggetto che fino al 2016, e cioè per oltre 60 anni, aveva scritto ed espresso la sua volontà utilizzando la mano destra.
E che tali “particolari” segni grafici fossero privi di un certo, o anche solo probabile collegamento con il de cuius è emerso in maniera inequivoca dall'esito della CTU grafologica disposta in corso di causa. Tale mezzo istruttorio è stato disposto al fine di accertare se le sette
“firme”, rispetto alle quali alcuna delle parti in causa ne ha contestato la data e/o la riferibilità al de cuius, presentassero caratteristiche grafiche idonee a ricondurle, con un sufficiente grado di verosimiglianza, alla unica mano di Persona_1
Nell'elaborato depositato il 17 ottobre 2023 il dott. dà atto delle molteplici e Per_6
sostanziali differenze esistenti nel materiale esaminato, benché completamente autografo e relativo ad un ristretto arco temporale (anno 2018).
In particolare, il CTU ha ritenuto che nelle sottoscrizioni del sig. che sono Persona_1
state confrontate (ovvero proposta di acquisto datata 5.7.2018, ricorso del 24.7.2018 per rilascio dinnanzi alla Sezione Specializzata Agraria, ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto nel medesimo contesto in data 4.8.2018, specimen del 27.7.2018, istanza di mediazione e relativa procura del giugno 2018, raccomandata del giugno 2018, nonché il saggio grafico rilasciato alla dott.ssa quale CTU) vi siano discrepanze e disuguaglianze “da Persona_5
attribuirsi ad una ridotta capacità di gestione dello strumento scrittoreo (low skill) da parte del
6 sia per la mancanza di formazione (intesa quale apprendimento scolastico e Persona_1
formativo dell'atto dello scrivere attraverso un “nuovo” arto fino a quel momento non- dominante) che per il mancato consolidamento di un preciso ed univoco programma motorio, privo di fattori che possano ridurre l'immediatezza del gesto scrittoreo, che possa, pur rientrando in una naturale variabilità grafica intrascrivente, rendere la realizzazione delle sottoscrizioni un gesto disvelante consolidate e cristallizzate abitudini. Il range di variabilità del
Sig. non è risultato, infatti, circoscrivibile ed identificabile […]” (cfr. pp. 77 e Persona_1
78 della relazione).
In altri termini tali sottoscrizioni non presentano caratteristiche grafiche tra loro comuni, tali da individuare in capo al testatore un consolidato programma motorio e, quindi, affermarne la sicura o almeno probabile attribuibilità al sig. . Per_1
Come evidenziato in perizia nelle “firme” esaminate non è possibile scorgere il cosiddetto
“gesto fuggitivo incontrollato”, vale a dire una singola lettera, un legamento, un tratto iniziale o finale della scrittura, qualunque elemento costante e ricorrente capace di avvalorare l'unicità del gesto grafico.
I segni grafici invocati dalla difesa dell'attore consistono in scarabocchi non comprensibili, che non riproducono alcuna lettera dell'alfabeto e non ricordano nemmeno lontanamente il prenome e il nome del defunto “ , né tantomeno la grafia che quest'ultimo Persona_1
aveva prima di perdere l'uso della mano destra. Inoltre, le firme apposte da Persona_1
nei diversi atti con la mano sinistra sono tutte scritte in maniera diversa: mancano i tratti tipici della grafia, quelle inclinazioni ripetitive ed abituali, l'automatismo del movimento e, quindi, quelle strutture mentali che consentono di affermare, con probabilità vicina alla certezza, la inequivoca paternità dei documenti al suo autore.
Pertanto, stante le significative differenze grafiche riscontrate nel materiale a disposizione, seppur non sia contestato che quei documenti siano stati sottoscritti dal non è Per_1
possibile esprimere un giudizio di identità attendibile. Ne consegue che tali sottoscrizioni, lungi dal consistere in moduli espressivi tipici della persona del testatore, non possono rappresentare una prova della capacità del de cuius di vergare l'atto impugnato.
A fronte allora dell'effettività dell'impedimento del testatore, le disposizioni contenute nel testamento impugnato devono ritenersi realmente volute da il quale era, in Persona_1
7 realtà, perfettamente consapevole, perso l'uso dell'arto dominate nel 2016, di non essere in grado di “firmare” con la mano sinistra.
Né sul punto può affermarsi che rientrando la fattispecie nell'ipotesi di grave difficoltà di cui all'art. 603 c.c. il testatore avrebbe dovuto sottoscrivere ugualmente e il notaio giustificare la diversa grafia, ritenendosi che in tale eventualità si configuri una causa impeditiva che, come tale, esime la parte dal sottoscrivere. Ed invero se la “grave difficoltà” si traduce nell'impossibilità di attribuire -secondo la scala delle conclusioni a 9 livelli utilizzata da
[...]
il livello minimo di cui al n. 6 “I risultati supportano debolmente l'ipotesi che il sig. CP_6
ha vergato […]”, la stessa deve necessariamente essere equiparata ad una Persona_1
causa impeditiva non consentendo ex post alcun tipo di verifica.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 e succ. modific. (valore della domanda indeterminabile e di non particolare complessità) in misura prossima ai parametri medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi € 14.000 (quattordicimila) per compensi, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna controparte processuale;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Fiorella Scarpato dott. Eugenio Maria Turco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott. LO Bonofiglio - giudice dott.ssa Fiorella Scarpato - giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto IMPUGNAZIONE
TESTAMENTO, pendente
TRA
, (nato ad [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Viterbo, Parte_1
via della Ferrovia n. 40, presso lo studio dell'avv. Leonardo Ricci, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ercole Rita, come da delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Brenta Controparte_1 C.F._1
n. 1, presso lo studio dell'avv. rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Domenico Porraro e Luigi Principato, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, (nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata Controparte_3
in Viterbo via Matteotti n. 73, presso lo studio dell'avv. , dal quale è CP_4
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonello Niccolucci, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE adiva il Tribunale di Viterbo rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'on.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così decidere: A – accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico del sig. redatto dal Persona_1
notaio Dott. in Chiusi il giorno 6 luglio 2018, allibrato alla Racc. n. 21.534, n. Per_2 Per_3
305 di Repertorio degli atti di ultima volontà e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima del sig. B – condannare i convenuti alla restituzione dei beni Persona_1
ereditari indebitamente acquisiti e/o detenuti in loro possesso esclusivo per effetto del suddetto testamento pubblico;
C – condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa, oltre IVA e CNA”.
A fondamento della domanda allegava: che in data 1° agosto 2020, in Castiglione in Teverina, decedeva suo padre, che, su richiesta della vedova, il Persona_1 Controparte_3
notaio il giorno 27 agosto 2020 dava lettura delle ultime volontà del Persona_4
defunto, così ricevute nel testamento pubblico rogato il 6 luglio 2018: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria, Nomino unici eredi universali mia moglie CP_3
ed i miei due figli e LO. Voglio che a mia moglie ed a mio figlio
[...] Pt_1 Pt_1
vada solo la quota di riserva prevista per legge, mentre a LO dovrà andare oltre alla quota di riserva tutta la quota della mia disponibile”; che la disposizione testamentaria proseguiva con l'elencazione delle unità immobiliari, dettagliatamente descritte con minuziose indicazioni catastali di identificazione, suddivise tra gli eredi, alcune in proprietà esclusiva e altre in comproprietà pro indiviso al figlio LO e alla moglie;
che il testatore disciplinava CP_3
altresì l'eventualità della lesione della quota dei riservatari come segue: “Ove i beni così come sopra assegnati siano, per mia moglie o per mio figlio , lesivi della quota di riserva agli Pt_1
stessi assegnati e, per il caso in cui quest'ultimi o uno di essi chiedano una integrazione fino al raggiungimento della quota di riserva, voglio che sia l'erede beneficiato dalla quota eccedente la propria riserva a decidere se corrispondere all'altro o agli altri eredi conguagli in denaro o beni mobili o beni immobili, anche propri personali, fino al raggiungimento del valore della quota di riserva dell'erede leso”; che il testamento mancava della sottoscrizione del testatore;
che il defunto, prima della riduzione per iscritto delle sue ultime volontà, dichiarava al Notaio di non poter sottoscrivere per impedimento alla mano destra ed il pubblico ufficiale faceva menzione, per iscritto, della predetta dichiarazione prima della lettura dell'atto in presenza di
2 testimoni;
che tuttavia il padre defunto, dopo aver perso l'uso della mano destra a causa di un ictus occorsogli in data 19 aprile 2016, iniziava a sottoscrivere gli atti che venivano sottoposti alla sua espressione di volontà con l'utilizzo della mano sinistra;
che il padre aveva mantenuto la facoltà di sottoscrivere atti e documenti con la mano sinistra fino a data prossima al suo decesso e comunque ben oltre l'anno 2018; che tale circostanza era stata certificata dalla perizia grafica redatta dalla dott.ssa nominata consulente tecnico d'ufficio dal Persona_5
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. 2286/2018 R.G.; che quindi la dichiarazione del testatore inserita nel testamento pubblico del 6 luglio 2018, “[…] di non poter sottoscrivere […]” non corrispondeva a verità ed era smentita dalle firme autografe,
e coeve, del testatore stesso, essendosi questi sempre determinato, sin dal momento della perdita dell'uso della mano destra, ad esprimere la sua volontà scritta mediante l'utilizzo della mano sinistra;
che quindi il riferito “impedimento alla mano destra” non poteva costituire fatto ostativo della sottoscrizione del testamento;
che la non veridicità della dichiarazione resa dal defunto in ordine all'impossibilità di sottoscrivere equivaleva alla mancanza di sottoscrizione e tale fattispecie si doveva risolvere in una causa di nullità del testamento per difetto di un elemento di forma ai sensi dell'art. 606 c.c..
Resistevano in giudizio con autonome comparse il sig. , il quale rassegnava le Controparte_5
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non comprovata, con conseguente condanna alle spese di lite come per legge”, nonché la sig.ra che a sua volta così concludeva: “NEL Controparte_3
MERITO: Voglia rigettare le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto. Voglia condannare l'attore, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro
20.000,00 e/o quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia, eventualmente anche mediante valutazione equitativa. Vittoria di spese e competenze oltre rimb. forf. 15% e oltre iva
e cap come per legge”.
La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica, veniva rimessa in decisione all'udienza del 27 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In ragione della tempestiva istanza ex art. 275 c.p.p. (nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia) depositata dall'attore, e riproposta al presidente di sezione alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, veniva fissata udienza di discussione orale
3 dinnanzi al collegio per la data dell'11 luglio 2024, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è infondata.
Il sig. dante causa delle odierne parti processuali, redigeva in data 6 luglio Persona_1
2018 testamento pubblico dinnanzi al notaio con cui disponeva delle sue Persona_4
sostanze nominando eredi i suoi legittimari, e cioè la moglie e i due figli e LO, Pt_1
lasciando a ciascuno di essi determinati beni e stabilendo altresì che al figlio LO sarebbe dovuta andare oltre alla quota di riserva tutta la disponibile. Il testatore attestava “di non poter sottoscrivere per impedimento alla mano destra”, sicché il notaio dichiarava che “Il presente atto viene sottoscritto dai testimoni e da me notaio ma non dal signor Persona_1
stante la dichiarazione da lui sopra resa”.
[...]
L'art. 603 c.c., al terzo comma, dispone che “se il testatore non può sottoscrivere o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto”.
Tuttavia, allorquando il notaio fa riferimento nel testamento pubblico ad una dichiarazione del testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, occorre che tale causa sussista nella realtà; diversamente la solennità di quell'atto, che esige il massimo rigore pubblicistico, resta vulnerata nella sua essenza inderogabile ed il relativo vizio è riconducibile alla nullità di cui al primo comma dell'art. 606 c.c., cioè per mancanza di sottoscrizione, quale rifiuto di conferma del contenuto per mancanza di volontà (Cfr. Cass. n. 27824/2008; Cass. n.
9674/1996; Cass. n. 1073/1992). La causa impeditiva può consistere in qualsiasi ostacolo fisico, anche temporaneo e quindi, ad esempio, il de cuius può rifiutare di sottoscrivere l'atto a causa di una difficoltà di grafia derivante da una estrema debolezza o dall'età avanzata in cui si trovi.
Premesso che nella concreta fattispecie non vi è contestazione sulla circostanza che il sig. al momento dell'atto dispositivo non fosse in grado di apporre la sua firma Persona_1
con la mano destra, in ragione dell'ictus che lo aveva colpito ad aprile del 2016, bisogna verificare se la sottoscrizione da parte del de cuius di diversi atti con la mano sinistra, sia poco prima che successivamente al testamento, possa rappresentare la “prova” della sua capacità a vergare l'atto, con conseguente nullità del testamento in ragione della circostanza che la falsa
4 attestazione può considerarsi manifestazione dell'intendimento di non testare, senza che possa in alcun modo trovare applicazione il principio del favor testamenti.
Non indicando il codice civile le modalità con le quali la sottoscrizione deve essere apposta, può farsi riferimento all'art. 51, n. 10, della legge notarile, il quale prevede che l'atto debba contenere “la sottoscrizione col nome, cognome delle parti […]” che deve essere riportato “per esteso” (Cass. n. 1999/1966), sebbene, come specificato in tale arresto giurisprudenziale, l'uso di uno pseudonimo, laddove abitualmente utilizzato dal testatore per la cura dei propri affari e interessi e riconosciuto come identificativo della persona nella vita di relazione, non incide sulla validità del testamento.
Benché la norma appena richiamata nulla dica sulle modalità di riproduzione della propria firma l'art. 53 della medesima legge dispone, invece, che l'atto notarile debba essere scritto
“in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile”.
Tuttavia, da tale disposizione non si può affatto desumere che la leggibilità sia prevista anche per la sottoscrizione, ma solo per il contenuto dell'atto, in quanto si ritiene che la firma debba essere apposta dal testatore secondo quella che è la sua grafia abituale e, pertanto, anche laddove la stessa sia “ordinariamente” illeggibile, a condizione che non si tratti però di una mera sigla ovvero di un geroglifico privo di qualsiasi collegamento con il sottoscrittore.
Sotto il primo profilo laddove invero si “imponesse” al testatore di appore la sua firma non secondo quella che è la grafia sua propria ed usuale, ma in maniera leggibile si correrebbe invero il rischio che tale segno non sia allo stesso facilmente attribuibile, così creando proprio quel vulnus alla validità che la sottoscrizione, quale riconoscimento della paternità dell'atto, mira ad escludere.
Sotto il secondo profilo se, per converso, si consentisse al testatore di appore un segno grafico qualunque, privo di qualsiasi riferimento abituale alla persona, e dunque imputabile a qualsiasi soggetto, ancora una volta si creerebbe lo stesso vulnus.
Alla luce di tali premesse, in linea di principio, la non leggibilità della sottoscrizione apposta da in sette atti con la mano sinistra, nella misura in cui tale scritto non si traduce Persona_1
palesemente in una sigla, a prescindere dalla sua leggibilità, non incide sulla validità di quegli atti allo stesso sicuramente riconducibili.
Ciò nonostante, non può che essere evidenziato che del tutto correttamente il sig.
[...]
affetto da paralisi alla mano destra da circa due anni, allorquando disponeva in Per_1
5 data 6.7.2018 delle proprie sostanze con il testamento pubblico, non abbia sottoscritto tale
“importante” atto con la mano sinistra pur avendola già usata “ben” quattro volte
(raccomandata del 18.06.2026, istanza di mediazione e relativa procura pur sempre di giugno, proposta di affitto del 05.07.2018).
Il principio, pur riferito al testamento olografo, secondo cui la scrittura deve rivelare inequivocabilmente il movimento grafico della mano, quale impronta della personalità del testatore, tale da presentare le caratteristiche della individualità, normalità e abitualità, può invero trovare applicazione anche per ciò che concerne la “sola” firma da apporre al testamento pubblico che, di conseguenza, per essere valida deve rappresentare la personalità del testatore e tale potrà essere soltanto quella sottoscrizione che in relazione all'età e al patrimonio culturale e sociale del testatore gli appartenga normalmente e abitualmente.
Il geroglifico apposto da in diversi atti con la mano sinistra, in realtà, non poteva Per_1
dirsi modalità consolidata, idonea ad affermare la loro riconducibilità ad un soggetto che fino al 2016, e cioè per oltre 60 anni, aveva scritto ed espresso la sua volontà utilizzando la mano destra.
E che tali “particolari” segni grafici fossero privi di un certo, o anche solo probabile collegamento con il de cuius è emerso in maniera inequivoca dall'esito della CTU grafologica disposta in corso di causa. Tale mezzo istruttorio è stato disposto al fine di accertare se le sette
“firme”, rispetto alle quali alcuna delle parti in causa ne ha contestato la data e/o la riferibilità al de cuius, presentassero caratteristiche grafiche idonee a ricondurle, con un sufficiente grado di verosimiglianza, alla unica mano di Persona_1
Nell'elaborato depositato il 17 ottobre 2023 il dott. dà atto delle molteplici e Per_6
sostanziali differenze esistenti nel materiale esaminato, benché completamente autografo e relativo ad un ristretto arco temporale (anno 2018).
In particolare, il CTU ha ritenuto che nelle sottoscrizioni del sig. che sono Persona_1
state confrontate (ovvero proposta di acquisto datata 5.7.2018, ricorso del 24.7.2018 per rilascio dinnanzi alla Sezione Specializzata Agraria, ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto nel medesimo contesto in data 4.8.2018, specimen del 27.7.2018, istanza di mediazione e relativa procura del giugno 2018, raccomandata del giugno 2018, nonché il saggio grafico rilasciato alla dott.ssa quale CTU) vi siano discrepanze e disuguaglianze “da Persona_5
attribuirsi ad una ridotta capacità di gestione dello strumento scrittoreo (low skill) da parte del
6 sia per la mancanza di formazione (intesa quale apprendimento scolastico e Persona_1
formativo dell'atto dello scrivere attraverso un “nuovo” arto fino a quel momento non- dominante) che per il mancato consolidamento di un preciso ed univoco programma motorio, privo di fattori che possano ridurre l'immediatezza del gesto scrittoreo, che possa, pur rientrando in una naturale variabilità grafica intrascrivente, rendere la realizzazione delle sottoscrizioni un gesto disvelante consolidate e cristallizzate abitudini. Il range di variabilità del
Sig. non è risultato, infatti, circoscrivibile ed identificabile […]” (cfr. pp. 77 e Persona_1
78 della relazione).
In altri termini tali sottoscrizioni non presentano caratteristiche grafiche tra loro comuni, tali da individuare in capo al testatore un consolidato programma motorio e, quindi, affermarne la sicura o almeno probabile attribuibilità al sig. . Per_1
Come evidenziato in perizia nelle “firme” esaminate non è possibile scorgere il cosiddetto
“gesto fuggitivo incontrollato”, vale a dire una singola lettera, un legamento, un tratto iniziale o finale della scrittura, qualunque elemento costante e ricorrente capace di avvalorare l'unicità del gesto grafico.
I segni grafici invocati dalla difesa dell'attore consistono in scarabocchi non comprensibili, che non riproducono alcuna lettera dell'alfabeto e non ricordano nemmeno lontanamente il prenome e il nome del defunto “ , né tantomeno la grafia che quest'ultimo Persona_1
aveva prima di perdere l'uso della mano destra. Inoltre, le firme apposte da Persona_1
nei diversi atti con la mano sinistra sono tutte scritte in maniera diversa: mancano i tratti tipici della grafia, quelle inclinazioni ripetitive ed abituali, l'automatismo del movimento e, quindi, quelle strutture mentali che consentono di affermare, con probabilità vicina alla certezza, la inequivoca paternità dei documenti al suo autore.
Pertanto, stante le significative differenze grafiche riscontrate nel materiale a disposizione, seppur non sia contestato che quei documenti siano stati sottoscritti dal non è Per_1
possibile esprimere un giudizio di identità attendibile. Ne consegue che tali sottoscrizioni, lungi dal consistere in moduli espressivi tipici della persona del testatore, non possono rappresentare una prova della capacità del de cuius di vergare l'atto impugnato.
A fronte allora dell'effettività dell'impedimento del testatore, le disposizioni contenute nel testamento impugnato devono ritenersi realmente volute da il quale era, in Persona_1
7 realtà, perfettamente consapevole, perso l'uso dell'arto dominate nel 2016, di non essere in grado di “firmare” con la mano sinistra.
Né sul punto può affermarsi che rientrando la fattispecie nell'ipotesi di grave difficoltà di cui all'art. 603 c.c. il testatore avrebbe dovuto sottoscrivere ugualmente e il notaio giustificare la diversa grafia, ritenendosi che in tale eventualità si configuri una causa impeditiva che, come tale, esime la parte dal sottoscrivere. Ed invero se la “grave difficoltà” si traduce nell'impossibilità di attribuire -secondo la scala delle conclusioni a 9 livelli utilizzata da
[...]
il livello minimo di cui al n. 6 “I risultati supportano debolmente l'ipotesi che il sig. CP_6
ha vergato […]”, la stessa deve necessariamente essere equiparata ad una Persona_1
causa impeditiva non consentendo ex post alcun tipo di verifica.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 e succ. modific. (valore della domanda indeterminabile e di non particolare complessità) in misura prossima ai parametri medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi € 14.000 (quattordicimila) per compensi, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna controparte processuale;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Fiorella Scarpato dott. Eugenio Maria Turco
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