TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17658 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario RI NA NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al NRG37603/2023 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Marco Corradi,
con Studio in Roma, via Boncompagni,93
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTI
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Elena Frascino con Studio in Benevento, via Pacevecchia, 14/c
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- finanziamento
Conclusioni:
All'udienza del 30 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi quelle rassegate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendo la decisione della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per ingiunzione depositato in data 13 aprile 2023, CP_1
ha chiesto al Tribunale di Roma di emettere decreto ingiuntivo nei
[...]
confronti dei sigg. e per il pagamento della somma di € Parte_1 Pt_2
39.609,60 oltre interessi e spese, a fronte di un contratto di finanziamento personale ceduto dalla originaria creditrice, Findomestic Banca S.p.A. e successivamente da Controparte_2
Con decreto n. 9300/2023, pubblicato in data 16 maggio 2023, il Tribunale ha accolto la domanda ingiuntiva.
Con atto di citazione del 20/06/2023, ritualmente notificato, i debitori hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo:
l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., per la carenza di prova scritta del credito;
l'infondatezza della pretesa creditoria;
Pag. 2 di 6 l'insussistenza del vincolo di solidarietà tra gli opponenti;
l'assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
La convenuta si è costituita, riconoscendo l'errore e la minor CP_1
somma dovuta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e ha chiesto, altresì, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, successivamente negata con ordinanza in udienza del 03/02/2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/06/2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Motivi della decisione:
1. Sul rapporto tra fase monitoria e giudizio ordinario
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione determina la trasformazione del rito da monitorio a cognizione ordinaria a contraddittorio pieno. Tale giudizio ha funzione autonoma e distinta rispetto alla fase monitoria.
Per consolidata giurisprudenza, qualora emerga che l'importo richiesto con il ricorso monitorio non sia effettivamente dovuto, non può disporsi la revoca parziale del decreto, ma esso deve essere integralmente revocato, e si procede alla decisione della domanda creditoria nel merito, come se si trattasse di giudizio ordinario (in tal senso Cass. civ., Sez. II, 24 febbraio
2022, n. 6205).
2. Sulla fondatezza della pretesa creditoria
Pag. 3 di 6 L'opponente ha contestato l'assenza di prova scritta del credito, rilevando che il contratto allegato non coincideva con quello effettivamente stipulato,
e che l'importo richiesto appariva incongruo e sproporzionato rispetto a quanto effettivamente ricevuto e rimborsato.
Tuttavia, nel giudizio di cognizione, nella comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto il contratto corretto, debitamente CP_1
sottoscritto da entrambe le parti, nonché documentazione bancaria conforme all'art. 50 T.U.B., inclusi:
estratti conto rilasciati dalla banca originaria (Findomestic) e dal cessionario ( , CP_2
e certificazioni bancarie di veridicità e liquidità del credito, sottoscritte da dirigente responsabile.
Parte opposta ha pertanto ammesso in sede di costituzione (comparsa e atti successivi) un errore nel calcolo dell'importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse liquidata la minor somma di €
37.485,00, corrispondente al residuo capitale, espressamente rinunciando a qualunque ulteriore voce (interessi moratori, penali, spese assicurative, ecc.).
Tali documenti risultano sufficienti a integrare la prova scritta del credito, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. e art. 50 T.U.B., e dimostrano che:
i debitori hanno sottoscritto il contratto per un importo di € 47.226,00;
sono state versate 15 rate, per un totale di € 9.741,00;
il capitale residuo risulta essere € 37.485,00.
Pag. 4 di 6 3. Sulla solidarietà tra i debitori
La contestazione circa l'assenza di vincolo solidale è infondata. Entrambi gli opponenti hanno sottoscritto il contratto in qualità di coobbligati, ed è prevista espressamente la solidarietà passiva tra le parti. Si applica, pertanto, l'art. 1292 c.c., senza possibilità di invocare l'art. 1957 c.c., proprio in quanto non si tratta di fideiussione ma di obbligazione principale solidale.
4. Sulle spese
Posto che la domanda creditoria ha trovato accoglimento solo per una parte della somma originariamente richiesta, e tenuto conto che la rettifica è stata effettuata su iniziativa della stessa parte opposta, si ravvisa l'opportunità di disporre una compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVII Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 37603/2023 R.G., così provvede:
✓ Revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 9300/2023, emesso dal
Tribunale di Roma in data 16 maggio 2023;
✓ Accoglie parzialmente la domanda creditoria proposta da
[...]
e per l'effetto condanna e CP_1 Parte_1 Pt_2
, in solido, al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma di € 37.485,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo;
Pag. 5 di 6 ✓ Compensa le spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante metà, liquidata in € 3.800,00 per compensi + € 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, a carico dei debitori opponenti, in solido;
Così è deciso.
Roma, 16/12/2015
Il Giudice Onorario
(RI NA NZ)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario RI NA NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al NRG37603/2023 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Marco Corradi,
con Studio in Roma, via Boncompagni,93
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTI
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Elena Frascino con Studio in Benevento, via Pacevecchia, 14/c
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- finanziamento
Conclusioni:
All'udienza del 30 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi quelle rassegate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendo la decisione della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per ingiunzione depositato in data 13 aprile 2023, CP_1
ha chiesto al Tribunale di Roma di emettere decreto ingiuntivo nei
[...]
confronti dei sigg. e per il pagamento della somma di € Parte_1 Pt_2
39.609,60 oltre interessi e spese, a fronte di un contratto di finanziamento personale ceduto dalla originaria creditrice, Findomestic Banca S.p.A. e successivamente da Controparte_2
Con decreto n. 9300/2023, pubblicato in data 16 maggio 2023, il Tribunale ha accolto la domanda ingiuntiva.
Con atto di citazione del 20/06/2023, ritualmente notificato, i debitori hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo:
l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., per la carenza di prova scritta del credito;
l'infondatezza della pretesa creditoria;
Pag. 2 di 6 l'insussistenza del vincolo di solidarietà tra gli opponenti;
l'assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
La convenuta si è costituita, riconoscendo l'errore e la minor CP_1
somma dovuta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e ha chiesto, altresì, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, successivamente negata con ordinanza in udienza del 03/02/2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/06/2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Motivi della decisione:
1. Sul rapporto tra fase monitoria e giudizio ordinario
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione determina la trasformazione del rito da monitorio a cognizione ordinaria a contraddittorio pieno. Tale giudizio ha funzione autonoma e distinta rispetto alla fase monitoria.
Per consolidata giurisprudenza, qualora emerga che l'importo richiesto con il ricorso monitorio non sia effettivamente dovuto, non può disporsi la revoca parziale del decreto, ma esso deve essere integralmente revocato, e si procede alla decisione della domanda creditoria nel merito, come se si trattasse di giudizio ordinario (in tal senso Cass. civ., Sez. II, 24 febbraio
2022, n. 6205).
2. Sulla fondatezza della pretesa creditoria
Pag. 3 di 6 L'opponente ha contestato l'assenza di prova scritta del credito, rilevando che il contratto allegato non coincideva con quello effettivamente stipulato,
e che l'importo richiesto appariva incongruo e sproporzionato rispetto a quanto effettivamente ricevuto e rimborsato.
Tuttavia, nel giudizio di cognizione, nella comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto il contratto corretto, debitamente CP_1
sottoscritto da entrambe le parti, nonché documentazione bancaria conforme all'art. 50 T.U.B., inclusi:
estratti conto rilasciati dalla banca originaria (Findomestic) e dal cessionario ( , CP_2
e certificazioni bancarie di veridicità e liquidità del credito, sottoscritte da dirigente responsabile.
Parte opposta ha pertanto ammesso in sede di costituzione (comparsa e atti successivi) un errore nel calcolo dell'importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse liquidata la minor somma di €
37.485,00, corrispondente al residuo capitale, espressamente rinunciando a qualunque ulteriore voce (interessi moratori, penali, spese assicurative, ecc.).
Tali documenti risultano sufficienti a integrare la prova scritta del credito, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. e art. 50 T.U.B., e dimostrano che:
i debitori hanno sottoscritto il contratto per un importo di € 47.226,00;
sono state versate 15 rate, per un totale di € 9.741,00;
il capitale residuo risulta essere € 37.485,00.
Pag. 4 di 6 3. Sulla solidarietà tra i debitori
La contestazione circa l'assenza di vincolo solidale è infondata. Entrambi gli opponenti hanno sottoscritto il contratto in qualità di coobbligati, ed è prevista espressamente la solidarietà passiva tra le parti. Si applica, pertanto, l'art. 1292 c.c., senza possibilità di invocare l'art. 1957 c.c., proprio in quanto non si tratta di fideiussione ma di obbligazione principale solidale.
4. Sulle spese
Posto che la domanda creditoria ha trovato accoglimento solo per una parte della somma originariamente richiesta, e tenuto conto che la rettifica è stata effettuata su iniziativa della stessa parte opposta, si ravvisa l'opportunità di disporre una compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVII Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 37603/2023 R.G., così provvede:
✓ Revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 9300/2023, emesso dal
Tribunale di Roma in data 16 maggio 2023;
✓ Accoglie parzialmente la domanda creditoria proposta da
[...]
e per l'effetto condanna e CP_1 Parte_1 Pt_2
, in solido, al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma di € 37.485,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo;
Pag. 5 di 6 ✓ Compensa le spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante metà, liquidata in € 3.800,00 per compensi + € 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, a carico dei debitori opponenti, in solido;
Così è deciso.
Roma, 16/12/2015
Il Giudice Onorario
(RI NA NZ)
Pag. 6 di 6