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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI OR
NONA SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice Tutelare
Proc. n. 11852/2025 V.G.
Il Giudice Tutelare, letta l'ordinanza del Sindaco del COMUNE DI OR del 6/6/2025, notificata a questo Ufficio in data odierna, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]; vista la proposta motivata dal dr. ; CP_1
vista la convalida della dr.ssa Paola Bozzatello;
sentita l'interessata in data _7/6/2025_ ore _11.30 circa_, mediane collegamento telematico;
atteso che le alterazioni psichiche riscontrate dai sanitari rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti;
preso atto che tali interventi terapeutici vengono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo;
considerato che
, allo stato, non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili;
dato atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4/6/2025; dato altresì atto che il trattamento è eseguito nel rispetto dell'art. 13, co 4., Cost;
visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del Controparte_2 nell'interesse della persona inferma;
DISPONE
l'immediata efficacia del provvedimento e
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di legge al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza, al Sindaco del Comune di residenza dell'interessato, eventualmente al
Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune di residenza dell'interessato, in caso di cittadini stranieri o di apolidi al Ministero dell'Interno e al
Consolato competente, tramite il Prefetto;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione all'interessato o al suo legale rappresentante, tramite la Polizia Municipale, con facoltà di subdelega;
DISPONE che la Polizia Municipale provveda alla trasmissione della prova dell'avvenuta notifica alla Cancelleria del Giudice Tutelare;
AVVERTE che, ai sensi dell'art. 35, co 3, della legge 833/1978, “chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare”.
OR, 07/06/2025 .
Il Giudice
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NONA SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice Tutelare
Proc. n. 11852/2025 V.G.
Il Giudice Tutelare, letta l'ordinanza del Sindaco del COMUNE DI OR del 6/6/2025, notificata a questo Ufficio in data odierna, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]; vista la proposta motivata dal dr. ; CP_1
vista la convalida della dr.ssa Paola Bozzatello;
sentita l'interessata in data _7/6/2025_ ore _11.30 circa_, mediane collegamento telematico;
atteso che le alterazioni psichiche riscontrate dai sanitari rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti;
preso atto che tali interventi terapeutici vengono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo;
considerato che
, allo stato, non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili;
dato atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4/6/2025; dato altresì atto che il trattamento è eseguito nel rispetto dell'art. 13, co 4., Cost;
visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del Controparte_2 nell'interesse della persona inferma;
DISPONE
l'immediata efficacia del provvedimento e
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di legge al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza, al Sindaco del Comune di residenza dell'interessato, eventualmente al
Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune di residenza dell'interessato, in caso di cittadini stranieri o di apolidi al Ministero dell'Interno e al
Consolato competente, tramite il Prefetto;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione all'interessato o al suo legale rappresentante, tramite la Polizia Municipale, con facoltà di subdelega;
DISPONE che la Polizia Municipale provveda alla trasmissione della prova dell'avvenuta notifica alla Cancelleria del Giudice Tutelare;
AVVERTE che, ai sensi dell'art. 35, co 3, della legge 833/1978, “chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare”.
OR, 07/06/2025 .
Il Giudice
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