Sentenza 5 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22054 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10699 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
- Del provvedimento del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. -OMISSIS- del 08/06/2022, firmato dal Direttore Generale-OMISSIS- attraverso il quale l’Amministrazione resistente ha respinto l’istanza di riconoscimento presentata dalla-OMISSIS- in riferimento al percorso di abilitazione della qualifica professionale per l’insegnamento, conseguita all’estero nello specifico in -OMISSIS- per le seguenti classi di concorso: -OMISSIS-, -OMISSIS-” e -OMISSIS-”.
- Di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
nonché per l’accertamento
- Della validità del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito dalla parte ricorrente all’esito di un percorso abilitante presso le -OMISSIS-, il quale è stato ritenuto valido dall’autorità competente rumena per l’esercizio della professione di docente in -OMISSIS-;
- Del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell’UE.
e per la condanna dell’amministrazione intimata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante adozione di un nuovo provvedimento che disponga, in favore della parte ricorrente, il riconoscimento del titolo o, in subordine, il riconoscimento condizionato allo svolgimento di misure compensative rispettose dei parametri di proporzionalità e della formazione conseguita in Italia e in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis, c.p.a.;
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. 26 settembre 2025;
Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto adottato dal Ministero dell’istruzione a fronte della sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in -OMISSIS- per le classi di concorso: i) -OMISSIS- -OMISSIS-.
A venire in rilievo è una riedizione del potere amministrativo a seguito dell’annullamento della precedente determinazione di segno negativo disposta da questo T.A.R. con la sentenza n. -OMISSIS-
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del gravame.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. indicata in oggetto, nell’assenza delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti sottoindicati.
Con i due motivi articolati, parte ricorrente, in sintesi, prospetta l’illegittimità del provvedimento per vizio di motivazione per difetto d’istruttoria in ordine al percorso formativo della ricorrente, aggravato dalla mancata attivazione del soccorso istruttorio e del mancato preavviso di rigetto.
Prendendo le mosse dalla domanda di annullamento del provvedimento cui è stato disposto il mancato riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in -OMISSIS- poiché:
- “ in riferimento all’istanza di riconoscimento delle classi di concorso -OMISSIS- DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO e A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, non viene menzionata alcuna abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia e delle discipline affini, né nell’Attestazione del Ministero rumeno, né nel percorso formativo svolto dall’interessata”;
- in riferimento all’istanza di riconoscimento della classe di concorso A019 FILOSOFIA E STORIA, se si procedesse in relazione a un unico percorso abilitante generico e aspecifico, al riconoscimento del valore abilitante per più classi di concorso, si verrebbe a determinare una situazione di grave disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani che hanno conseguito l’abilitazione tramite Tirocini e percorsi specifici riferiti a una singola classe di concorso o, al più, ad un unico ambito disciplinare, generando una palese violazione del principio di non discriminazione contenuto nei Trattati europei ”.
E invero, il provvedimento in esame si connota per l’alto tasso di discrezionalità tecnica rimessa all’autorità amministrativa in ordine alle plurime valutazioni del percorso formativo (T.a.r. per il Lazio, sez. III, n. 23725/2024) e sulla corretta classificazione della classe di concorso, limitandosi ad ancorare il giudizio sul mero tenore letterale dell’Adeverinta prodotta.
Al riguardo è sufficiente richiamare le decisioni rese dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022), alle cui motivazioni si può fare rinvio anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
In tale sede è stato chiarito che “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.
Pertanto l’Amministrazione scolastica è comunque tenuta a compiere un’indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite nel percorso formativo non potendosi considerare assorbente il mero profilo della indicazione di cui al certificato estero.
L’elemento individuato dall’amministrazione come ostativo, seppure significativo e idoneo in astratto, salvo verifica in concreto, a giustificare misure compensative, non poteva essere considerato decisivo, dovendosi considerare anche i settori disciplinari e le classi di concorso rispetto alle quali la ricorrente potrebbe essere idonea. Sono naturalmente fatte salve le verifiche del caso dell’amministrazione anche in relazione alle materie sostenute per il conseguimento della laurea in Italia.
Sotto tale profilo pertanto il ricorso appare fondato anche con riferimento all’omesso soccorso istruttorio e alla denunciata violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/90 che – a fronte della discrezionalità tecnica riservata alla P.A. – integra un vizio che preclude a questo giudice di esaminare le ulteriori censure astrattamente idonee: i ) a far ritenere che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere o avere un contenuto diverso; ii ) a sostituire, in prima battuta, le valutazioni discrezionali non ancora esercitate da parte della P.A.
Le superiori argomentazioni non consentono pertanto a questo giudice di accogliere la domanda di accertamento e di condanna della P.A. all’adozione di uno specifico provvedimento.
L’assenza di un giudizio di spettanza in capo alla società ricorrente e la complessità della normativa in esame legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nella parte d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
UD TT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | UD TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.