Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1868
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento, cui si riferiscono gli avvisi di intimazione, siano state tutte ritualmente notificate mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che i termini di prescrizione siano stati interrotti dalla notifica degli atti di competenza dell'ente impositore e delle cartelle di pagamento, nonché da successivi atti interruttivi. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini di riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto che i termini di prescrizione siano stati interrotti dalla notifica degli atti di competenza dell'ente impositore e delle cartelle di pagamento, nonché da successivi atti interruttivi. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1868
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1868
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo