CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1868/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17167/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 camerale 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 camerale 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 camerale 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 camerale 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 CAMERALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 CAMERALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 CAMERALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.CF_Ricorrente_1), nata a [...] il Data_1 e residente in [...]alla Indirizzo_1 , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1) ed elettivamente dom.ta presso il proprio studio sito in Roma (Rm), alla Indirizzo_2 , giusta procura in calce al presente ricorso e su foglio separato, indirizzo pec: Email_1, in data 30.09.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249080715722/000 notificata in data 30.09.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle di pagamento di € 7.273,14 per "Diritto Annuale Camera di Commercio", “contravvenzioni”
e “tassa automobilistica”:
Cartella n. 097 2012 0073737918001 presumibilmente notificata il 15.09.2012 per Diritti annuale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2009; Cartella n. 097 2012 0291575454000 presumibilmente notificata il 30.09.2013 per violazione al CdS – Roma Capitale – del 2009; Cartella n.
09720130162585548001 presumibilmente notificata il 27.05.2013 per Diritti annuale Camera di Commercio –
Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2010; Cartella n. 09720130348084661001 presumibilmente notificata il 17.08.2015 per Diritti annale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno
2011; Cartella n. 097 2014 0231922788000 presumibilmente notificata il 17.08.2015 per violazione al CdS –
Roma Capitale – del 2010; Cartella n. 097 2015 0032667544001 presumibilmente notificata il 25.09.2015 per Diritti annuale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2012; Cartella n.
097 20150154679504000 presumibilmente notificata il 14.07.2016 per violazione al CdS – Roma Capitale – del 2010; Cartella n. 097 2016 0034837760001 presumibilmente notificata il 11.09.2016 per Diritti annuale
Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2013; Cartella n. 097 2016
0215418082000 presumibilmente notificata il 15.03.2018 per violazione al CdS – Roma Capitale – del 2013;
Cartella n. 097 2017 0034032986001 presumibilmente notificata il 09.08.2018 per Diritti annuale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2014; Cartella n. 097 2017 0060223612000 presumibilmente notificata il 08.03.2018 per Tassa Automobilistica - per l'anno 2014; Cartella n. 097 2017
0123686812000 presumibilmente notificata il 08.03.2018 per violazione al CdS – Roma Capitale – del 2013;
Cartella n. 097 2017 0139920665000 presumibilmente notificata il 14.06.2018 per violazione al CdS – Roma
Capitale – del 2013; Cartella n. 097 2018 0024823545001 presumibilmente notificata il 13.09.2018 2018 per Diritti annale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2015.
Ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici nonchè la prescrizione della pretesa nonchè delle sanzioni e degli interessi. Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonchè la Camera di Commercio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile,nel merito va disatteso.
Le cartelle di pagamento, cuifa riferimento la successiva comunicazione impugnata, sono state tutte ritualmente notificate (cfr. estratti di ruolo e relate di notifica in atti), come segue: la cartella n. 09720120073737918001 è stata notificata il 15.09.2012 mediante deposito in Comune, con affissione dell'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 09720120291575454000 è stata notificata il 30.09.2013 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 09720130162585548001 è stata notificata il 27.05.2013 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 09720130348084661001 è stata notificata il 17.08.2015 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2014 0231922788000 è stata notificata il 17.08.2015 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2015 0032667544001 è stata notificata il 25.09.2015, mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 20150154679504000 è stata notificata il 14.07.2016 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2016 0034837760001 è stata notificata il 11.09.2016 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2016 0215418082000 è stata notificata il 15.03.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2017 0034032986001 è stata notificata il 09.08.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2017 0060223612000 è stata notificata il 08.03.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2017 0123686812000 è stata notificata il 08.03.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2017 0139920665000 è stata notificata il 14.06.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2018 0024823545001 è stata notificata il 13.09.2018 2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente.
Il D.P.R. n. 602/1973 art.26 comma 1, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 46/1999, articolo 12, prescrive che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale...". La Suprema Corte è intervenuta sul punto (Sentenza n. 22572 del 11 dicembre 2012, Sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012) chiarendo che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del Decreto
Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriore adempimento ad opera dell'ufficiale postale.
Il termine di prescrizione dei crediti è stato inoltre interrotto, prima, per effetto della notifica degli atti di competenza dell'ente impositore e, successivamente, per effetto della notifica delle cartelle di pagamento avvenute, come sopra esposto e non impugnate.
Il termine di prescrizione, dopo l'interruzione per effetto della notifica della cartella, riprende a decorrere solo dopo che siano trascorsi i 30/60 giorni utili per l'impugnazione della stessa.
Successivamente il termine di prescrizione è stato nuovamente interrotto per effetto della notifica dei seguenti atti interruttivi, tutti ritualmente notificati:
- PFA 09780201400126777000 notificata il 14/07/2016.
- Intimazione di pagamento n. 09720169014269285000 notificata il 14/07/2016.
- Intimazione di pagamento n. 09720219017638426000 notificata il 23/06/2022.
- Intimazione di pagamento n. 09720219041595731000 notificata il 23/06/2022.
- Intimazione di pagamento n. 09720229034065845000 notificata il 08/09/2023.
Il termine di prescrizione è stato infine, come noto, sospeso dal 9.3.2020 fino al 31 agosto 2021, termine
“finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione (Decreto Sostegni come modificato dalla
Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis DL n. 73/2021).
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle ragioni della decisione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate tra tutte le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
RI FL RO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17167/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 camerale 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 camerale 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 camerale 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 camerale 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 CAMERALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 CAMERALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 CAMERALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080715722000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.CF_Ricorrente_1), nata a [...] il Data_1 e residente in [...]alla Indirizzo_1 , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1) ed elettivamente dom.ta presso il proprio studio sito in Roma (Rm), alla Indirizzo_2 , giusta procura in calce al presente ricorso e su foglio separato, indirizzo pec: Email_1, in data 30.09.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249080715722/000 notificata in data 30.09.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle di pagamento di € 7.273,14 per "Diritto Annuale Camera di Commercio", “contravvenzioni”
e “tassa automobilistica”:
Cartella n. 097 2012 0073737918001 presumibilmente notificata il 15.09.2012 per Diritti annuale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2009; Cartella n. 097 2012 0291575454000 presumibilmente notificata il 30.09.2013 per violazione al CdS – Roma Capitale – del 2009; Cartella n.
09720130162585548001 presumibilmente notificata il 27.05.2013 per Diritti annuale Camera di Commercio –
Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2010; Cartella n. 09720130348084661001 presumibilmente notificata il 17.08.2015 per Diritti annale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno
2011; Cartella n. 097 2014 0231922788000 presumibilmente notificata il 17.08.2015 per violazione al CdS –
Roma Capitale – del 2010; Cartella n. 097 2015 0032667544001 presumibilmente notificata il 25.09.2015 per Diritti annuale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2012; Cartella n.
097 20150154679504000 presumibilmente notificata il 14.07.2016 per violazione al CdS – Roma Capitale – del 2010; Cartella n. 097 2016 0034837760001 presumibilmente notificata il 11.09.2016 per Diritti annuale
Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2013; Cartella n. 097 2016
0215418082000 presumibilmente notificata il 15.03.2018 per violazione al CdS – Roma Capitale – del 2013;
Cartella n. 097 2017 0034032986001 presumibilmente notificata il 09.08.2018 per Diritti annuale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2014; Cartella n. 097 2017 0060223612000 presumibilmente notificata il 08.03.2018 per Tassa Automobilistica - per l'anno 2014; Cartella n. 097 2017
0123686812000 presumibilmente notificata il 08.03.2018 per violazione al CdS – Roma Capitale – del 2013;
Cartella n. 097 2017 0139920665000 presumibilmente notificata il 14.06.2018 per violazione al CdS – Roma
Capitale – del 2013; Cartella n. 097 2018 0024823545001 presumibilmente notificata il 13.09.2018 2018 per Diritti annale Camera di Commercio – Camera di Commercio di Roma - per l'anno 2015.
Ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici nonchè la prescrizione della pretesa nonchè delle sanzioni e degli interessi. Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonchè la Camera di Commercio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile,nel merito va disatteso.
Le cartelle di pagamento, cuifa riferimento la successiva comunicazione impugnata, sono state tutte ritualmente notificate (cfr. estratti di ruolo e relate di notifica in atti), come segue: la cartella n. 09720120073737918001 è stata notificata il 15.09.2012 mediante deposito in Comune, con affissione dell'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 09720120291575454000 è stata notificata il 30.09.2013 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 09720130162585548001 è stata notificata il 27.05.2013 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 09720130348084661001 è stata notificata il 17.08.2015 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2014 0231922788000 è stata notificata il 17.08.2015 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2015 0032667544001 è stata notificata il 25.09.2015, mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 20150154679504000 è stata notificata il 14.07.2016 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2016 0034837760001 è stata notificata il 11.09.2016 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2016 0215418082000 è stata notificata il 15.03.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2017 0034032986001 è stata notificata il 09.08.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2017 0060223612000 è stata notificata il 08.03.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2017 0123686812000 è stata notificata il 08.03.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2017 0139920665000 è stata notificata il 14.06.2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente;
la cartella n. 097 2018 0024823545001 è stata notificata il 13.09.2018 2018 mediante deposito in Comune, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario, come risulta dalla certificazione anagrafica storica del contribuente.
Il D.P.R. n. 602/1973 art.26 comma 1, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 46/1999, articolo 12, prescrive che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale...". La Suprema Corte è intervenuta sul punto (Sentenza n. 22572 del 11 dicembre 2012, Sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012) chiarendo che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del Decreto
Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriore adempimento ad opera dell'ufficiale postale.
Il termine di prescrizione dei crediti è stato inoltre interrotto, prima, per effetto della notifica degli atti di competenza dell'ente impositore e, successivamente, per effetto della notifica delle cartelle di pagamento avvenute, come sopra esposto e non impugnate.
Il termine di prescrizione, dopo l'interruzione per effetto della notifica della cartella, riprende a decorrere solo dopo che siano trascorsi i 30/60 giorni utili per l'impugnazione della stessa.
Successivamente il termine di prescrizione è stato nuovamente interrotto per effetto della notifica dei seguenti atti interruttivi, tutti ritualmente notificati:
- PFA 09780201400126777000 notificata il 14/07/2016.
- Intimazione di pagamento n. 09720169014269285000 notificata il 14/07/2016.
- Intimazione di pagamento n. 09720219017638426000 notificata il 23/06/2022.
- Intimazione di pagamento n. 09720219041595731000 notificata il 23/06/2022.
- Intimazione di pagamento n. 09720229034065845000 notificata il 08/09/2023.
Il termine di prescrizione è stato infine, come noto, sospeso dal 9.3.2020 fino al 31 agosto 2021, termine
“finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione (Decreto Sostegni come modificato dalla
Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis DL n. 73/2021).
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle ragioni della decisione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate tra tutte le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
RI FL RO