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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/11/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Laura Di Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F: Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IC TE (C.F.: ) del Foro di Trento, PEC C.F._2
– tel. 0461/984487), nel cui Studio in via Email_1
Oss Mazzurana n. 72 ha eletto domicilio, giusta delega stesa su separato foglio allegato sub doc. A) all'atto di citazione e costituente parte integrante dello stesso, conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 c. 3 c.p.c.
Attrice
CONTRO
, nata a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], a mezzo C.F._3
del proc e dom. avv. Alfredo Ferrari del Foro di Trento, con studio in Trento, Via
Manzoni n. 16, c.f. , posta elettronica certificata: C.F._4
giusta procura in calce alla comparsa di Email_2 costituzione e di risposta
Convenuta
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_2
, residente in [...] Maggio n. 11; C.F._5
; nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_3
, residente in 38122 Trento, V.le Rovereto n. 61; C.F._6 CP_4
, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...] C.F._7
residente in [...]; , nata a CP_5
Trento il 06.04.1970, cod. fisc. , residente in 38123 C.F._8
Trento, Via Castel di Pietrapiana n. 14; , nato a [...] il Controparte_6
10.10.1964, cod. fisc. , residente in [...]
Acqui n. 4
Convenuti contumaci
OGGETTO: SU
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “in via principale di merito, vista la redazione di nuovo piano di casa materialmente divisa intavolabile agli atti a firma del p.i. con costituzione di nuova particella edificiale CP_7
p.m. 40 della p.ed. 2936 in P.T. 4647 C.C. Trento e lette e/o sentite le dichiarazioni dei convenuti, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per maturata usucapione della proprietà di tale neoformata particella, corrispondente al posto auto compreso tra la p.m. 36 e la p.m. 37 della p.ed.
2936 in C.C. Trento e parti comuni, oggetto di causa e come raffigurato nelle fotografie in atti, in capo alla ricorrente e quindi ordinare al competente
Pag. 2 di 9 Conservatore del Libro Fondiario di intavolare tale diritto di proprietà in favore della signora nata a [...] il [...] - C.F: Parte_1
sulla neo formata particella edificiale p.m. 40 della p.ed. C.F._1
2936 in C.C. Trento – od eventualmente su quella che verrà individuata dalla
CTU nella consistenza e con le relative parti comuni al garage interrato come apparenti al Libro Fondiario, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente ricorso ed ordinare pertanto al competente Conservatore del Libro
Fondiario di provvedere a tutte le corrispondenti intavolazioni di legge, disponendo in ogni caso tutte le correlate modifiche planimetriche e tavolari;
con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge solo in caso di opposizione delle parti resistenti convenute nel presente giudizio”.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE : “1) Parte_2
decidere secondo giustizia in ordine alla domanda di usucapione di Pt_1
, dando atto che nulla oppone in ordine alla stessa;
2)
[...] Controparte_1
spese di giudizio compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per procedimento semplificato di cognizione, proposto ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c., la ricorrente ha rappresentato di Parte_1
essere proprietaria della p.m. 38 della p.ed. 2936 in P.T. 4647 C.C. Trento per averla ricevuta in eredità pro quota indivisa dai defunti genitori, signori Per_1
e e poi, per l'intero, per atto di divisione di data
[...] Persona_2
26.10.2015 sub G.N. 9351/2015; che tale unità corrisponde all'appartamento al settimo piano dell'edificio sito in via Brigata Acqui n. 4 (all.to 1: visura tavolare storica della p.m. 38); che, nel piano interrato di detto stabile, è situato il locale garage, nell'ambito del quale sono individuati i posti auto identificati: dalla p.m.
Pag. 3 di 9 30 di proprietà per l'intero del sig. , dalla p.m. 31 di proprietà per CP_2
l'intero del sig. , dalla p.m. 32 di proprietà per l'intero del sig. CP_2
, dalla p.m. 33 di proprietà per l'intero della signora CP_2 CP_1
, dalla p.m. 34 di proprietà per l'intero del sig. , dalla p.m.
[...] CP_3
35 di proprietà per l'intero della signora dalla p.m. 36 di proprietà CP_4
per l'intero della signora , dalla p.m. 37 di proprietà per l'intero del CP_5
sig. ; che, sempre in tale piano interrato, esiste, altresì, il posto Controparte_6
auto – situato e delimitato tra la p.m. 36 e la p.m. 37 - attualmente identificato con il n. 25; che tale spazio è sempre stato utilizzato uti dominus, in via esclusiva, dalla signora - e, prima di lei, dai defunti genitori, suoi Parte_1
danti causa - quale posto auto di pertinenza dell'appartamento p.m. 38; che, recentemente, la stessa ha però constatato che tale area non risultava essere individuata ed intavolata come tale, sebbene regolarmente accatastata;
che era pacifico che ella avesse usucapito la proprietà esclusiva di tale posto auto n. 25 per averlo da sempre posseduto ed utilizzato come tale, in via esclusiva, dal 1995
– e prima di lei, dai defunti genitori, suoi danti causa - in maniera pacifica, pubblica, continua ed interrotta;
che la circostanza era indiscussa e vieppiù ammessa dagli stessi comproprietari del garage al piano interrato, i quali avevano dichiarato di riconoscere pacificamente l'esercizio del possesso utile al formarsi della prescrizione acquisitiva e, dunque, di non opporsi all'accertamento dell'intervenuta usucapione e così all'intavolazione del posto auto “numero 25” in favore della signora che la medesima aveva incaricato medio Parte_1
tempore il proprio tecnico di fiducia, il p.i. al fine della redazione di CP_7
un piano di frazionamento intavolabile con costituzione di nuova particella edificiale p.m. 40, corrispondente al posto auto oggetto di causa, ricompreso tra la p.m. 36 e la p.m. 37 della p.ed. 2936 in C.C. Trento.
Pag. 4 di 9 Si è costituita la convenuta la quale non si è opposta Controparte_1
all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata da parte della ricorrente evidenziando che era corrispondente al vero la circostanza inerente all'utilizzo esclusivo, da parte di quest'ultima e prima ancora dei di lei danti causa, della neoformata p.m. 40, ivi comprese le parti comuni per l'accesso al poso auto. Tale convenuta ha segnatamente rappresentato l'esistenza di un errore tavolare nella descrizione originaria delle porzioni materiali costituenti il garage del
2936 , consistente nel fatto che, all'interno del Controparte_8 CP_9
garage, identificato con la p.m. 30, erano state indicate le varie porzioni materiali dei posti auto, e che, tuttavia, in ordine alla p.m. 25, regolarmente allibrata, non era stato menzionato il posto auto in questione, ma solo la cantina di proprietà
e, ciò nonostante, la formazione di due p.m. 25 della p.ed. 2936, di cui Pt_1
una p.m. 25 generale, individuante appunto la cantina di proprietà e una Pt_1
p.m. 25 della p.m. 30, individuante, invece, il posto macchina nel garage. Alla luce di quanto rappresentato ha, dunque, avanzato le conclusioni di cui in parte motiva.
Le altre parti resistenti, sebbene regolarmente evocate nel presente giudizio, non si sono costituite.
La causa è stata istruita con le prove orali ritenute rilevanti, all'esito della quale,
è stata discussa oralmente ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., così come richiamato dall'articolo 281 terdecies c.p.c..
…………….
Orbene, va, anzitutto, dichiarata la contumacia delle parti resistenti non costituitesi nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Pag. 5 di 9 Ciò posto, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nel merito, la domanda formulata dall'attrice va riconosciuta come fondata e deve, quindi, essere accolta.
A riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione, deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. n. 15755/2001).
Tanto premesso, si evidenzia che, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del processo, è emerso che lo stato dei luoghi, descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, risulta essere corrispondente a quello reale, avendo tutti quanti i testi escussi confermato che, nel piano interrato della p.ed.
2936 in P.T. 4647 C.C. Trento, è situato il locale garage, nell'ambito del quale
Pag. 6 di 9 sono individuati i posti auto identificati dalle pp.mm. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e
37 della p.ed. 2936, e, precisamente, “la p.m. 30 di proprietà per l'intero del sig.
; la p.m. 31 di proprietà per l'intero del sig. ; la CP_2 CP_2
p.m. 32 di proprietà per l'intero del sig. ; la p.m. 33 di proprietà CP_2
per l'intero della signora;
la p.m. 34 di proprietà per l'intero Controparte_1
del sig. ; la p.m. 35 di proprietà per l'intero del signor CP_3 [...]
; la p.m. 36 di proprietà per l'intero della signora;
la p.m. CP_10 CP_5
37 di proprietà per l'intero del sig. ”; che, sempre in tale piano Controparte_6
interrato, esiste, altresì, da sempre, il posto auto situato e delimitato tra la p.m. 36
e la p.m. 37, attualmente identificato con il n. 25; che tale posto auto n. 25 corrisponde a quello individuato in colore rosso nel Piano di Casa materialmente divisa “Stato di Raffronto” a firma del p.i. prodotto sub doc. 4) di CP_7
parte ricorrente;
che, a partire dal 1981, la sig.ra - e, prima di lei, i Parte_1
defunti genitori, suoi danti causa - hanno utilizzato, uti dominus, in via esclusiva, senza interruzioni ed in modo pubblico, pacifico e continuato, tale spazio n. 25 per parcheggiare la propria autovettura e, dunque, quale pertinenza dell'appartamento di loro proprietà (individuato con la p.m. 38); che, ancora, tale posto auto n. 25 corrisponde alla neo formanda p.m. 40 della p.ed. 2936 in C.C.
Trento e parti comuni alla stessa, individuata in colore rosso nel Piano di Casa materialmente divisa “Stato di Raffronto” a firma del p.i. prodotto CP_7
quale doc. 9) di parte ricorrente e nel corrispondente Piano di Casa materialmente divisa “Stato Finale” a firma del p.i. prodotto quale doc. 10) di parte CP_7
ricorrente. I testi escussi hanno, inoltre, riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto allegate da parte ricorrente, sub documento 8, raffiguranti appunto il posto auto nr. 28 e l'autovettura di proprietà della stessa ricorrente, a conferma del godimento esclusivo di tale posto da parte di quest'ultima.
Pag. 7 di 9 Ne consegue, dunque, che va accertato e dichiarato, a favore della ricorrente,
l'avvenuto acquisto per maturata usucapione della proprietà di tale neoformata particella, corrispondente al posto auto compreso tra la p.m. 36 e la p.m. 37 della p.ed. 2936 in C.C. Trento e parti comuni, con conseguente ordine al competente
Conservatore del Libro Fondiario di intavolazione di tale diritto di proprietà, in favore della signora sulla neoformata particella edificiale p.m. 40 Parte_1
della p.ed. 2936 in C.C. Trento, nella consistenza e con le relative parti comuni al garage interrato come indicate nel Libro Fondiario e nel Piano di Casa materialmente divisa “Stato Finale” dd. 19.09.2024.
In punto di spese di lite, tenuto conto della mancata opposizione, da parte della convenuta costituitasi nel presente giudizio, all'accoglimento della domanda attorea si ritiene che le stesse vadano compensate nei rapporti tra le parti costituite nel presente giudizio.
Nulla invece va disposto in punto di spese di lite nei rapporti con i convenuti non costituitisi nel presente giudizio stante, appunto, la loro mancata costituzione in giudizio e non opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-Accerta l'intervenuto acquisito per usucapione, a favore dell'attrice Pt_1
nata a [...] il [...], C.F: della proprietà
[...] C.F._1
sulla neoformata particella edificiale p.m. 40 della p.ed. 2936 in C.C. Trento, nella consistenza e con le relative parti comuni al garage interrato come indicate nel Libro Fondiario e nel Piano di Casa materialmente divisa “Stato Finale” dd.
19.09.2024, con ordine al competente Ufficio del Libro Fondiario di intavolazione della presente sentenza;
Pag. 8 di 9 - Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
-Nulla sulle spese del giudizio per quanto attiene ai rapporti tra le parti non costituite nel presente giudizio.
Trento, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Laura Di Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F: Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IC TE (C.F.: ) del Foro di Trento, PEC C.F._2
– tel. 0461/984487), nel cui Studio in via Email_1
Oss Mazzurana n. 72 ha eletto domicilio, giusta delega stesa su separato foglio allegato sub doc. A) all'atto di citazione e costituente parte integrante dello stesso, conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 c. 3 c.p.c.
Attrice
CONTRO
, nata a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], a mezzo C.F._3
del proc e dom. avv. Alfredo Ferrari del Foro di Trento, con studio in Trento, Via
Manzoni n. 16, c.f. , posta elettronica certificata: C.F._4
giusta procura in calce alla comparsa di Email_2 costituzione e di risposta
Convenuta
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_2
, residente in [...] Maggio n. 11; C.F._5
; nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_3
, residente in 38122 Trento, V.le Rovereto n. 61; C.F._6 CP_4
, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...] C.F._7
residente in [...]; , nata a CP_5
Trento il 06.04.1970, cod. fisc. , residente in 38123 C.F._8
Trento, Via Castel di Pietrapiana n. 14; , nato a [...] il Controparte_6
10.10.1964, cod. fisc. , residente in [...]
Acqui n. 4
Convenuti contumaci
OGGETTO: SU
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “in via principale di merito, vista la redazione di nuovo piano di casa materialmente divisa intavolabile agli atti a firma del p.i. con costituzione di nuova particella edificiale CP_7
p.m. 40 della p.ed. 2936 in P.T. 4647 C.C. Trento e lette e/o sentite le dichiarazioni dei convenuti, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per maturata usucapione della proprietà di tale neoformata particella, corrispondente al posto auto compreso tra la p.m. 36 e la p.m. 37 della p.ed.
2936 in C.C. Trento e parti comuni, oggetto di causa e come raffigurato nelle fotografie in atti, in capo alla ricorrente e quindi ordinare al competente
Pag. 2 di 9 Conservatore del Libro Fondiario di intavolare tale diritto di proprietà in favore della signora nata a [...] il [...] - C.F: Parte_1
sulla neo formata particella edificiale p.m. 40 della p.ed. C.F._1
2936 in C.C. Trento – od eventualmente su quella che verrà individuata dalla
CTU nella consistenza e con le relative parti comuni al garage interrato come apparenti al Libro Fondiario, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente ricorso ed ordinare pertanto al competente Conservatore del Libro
Fondiario di provvedere a tutte le corrispondenti intavolazioni di legge, disponendo in ogni caso tutte le correlate modifiche planimetriche e tavolari;
con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge solo in caso di opposizione delle parti resistenti convenute nel presente giudizio”.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE : “1) Parte_2
decidere secondo giustizia in ordine alla domanda di usucapione di Pt_1
, dando atto che nulla oppone in ordine alla stessa;
2)
[...] Controparte_1
spese di giudizio compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per procedimento semplificato di cognizione, proposto ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c., la ricorrente ha rappresentato di Parte_1
essere proprietaria della p.m. 38 della p.ed. 2936 in P.T. 4647 C.C. Trento per averla ricevuta in eredità pro quota indivisa dai defunti genitori, signori Per_1
e e poi, per l'intero, per atto di divisione di data
[...] Persona_2
26.10.2015 sub G.N. 9351/2015; che tale unità corrisponde all'appartamento al settimo piano dell'edificio sito in via Brigata Acqui n. 4 (all.to 1: visura tavolare storica della p.m. 38); che, nel piano interrato di detto stabile, è situato il locale garage, nell'ambito del quale sono individuati i posti auto identificati: dalla p.m.
Pag. 3 di 9 30 di proprietà per l'intero del sig. , dalla p.m. 31 di proprietà per CP_2
l'intero del sig. , dalla p.m. 32 di proprietà per l'intero del sig. CP_2
, dalla p.m. 33 di proprietà per l'intero della signora CP_2 CP_1
, dalla p.m. 34 di proprietà per l'intero del sig. , dalla p.m.
[...] CP_3
35 di proprietà per l'intero della signora dalla p.m. 36 di proprietà CP_4
per l'intero della signora , dalla p.m. 37 di proprietà per l'intero del CP_5
sig. ; che, sempre in tale piano interrato, esiste, altresì, il posto Controparte_6
auto – situato e delimitato tra la p.m. 36 e la p.m. 37 - attualmente identificato con il n. 25; che tale spazio è sempre stato utilizzato uti dominus, in via esclusiva, dalla signora - e, prima di lei, dai defunti genitori, suoi Parte_1
danti causa - quale posto auto di pertinenza dell'appartamento p.m. 38; che, recentemente, la stessa ha però constatato che tale area non risultava essere individuata ed intavolata come tale, sebbene regolarmente accatastata;
che era pacifico che ella avesse usucapito la proprietà esclusiva di tale posto auto n. 25 per averlo da sempre posseduto ed utilizzato come tale, in via esclusiva, dal 1995
– e prima di lei, dai defunti genitori, suoi danti causa - in maniera pacifica, pubblica, continua ed interrotta;
che la circostanza era indiscussa e vieppiù ammessa dagli stessi comproprietari del garage al piano interrato, i quali avevano dichiarato di riconoscere pacificamente l'esercizio del possesso utile al formarsi della prescrizione acquisitiva e, dunque, di non opporsi all'accertamento dell'intervenuta usucapione e così all'intavolazione del posto auto “numero 25” in favore della signora che la medesima aveva incaricato medio Parte_1
tempore il proprio tecnico di fiducia, il p.i. al fine della redazione di CP_7
un piano di frazionamento intavolabile con costituzione di nuova particella edificiale p.m. 40, corrispondente al posto auto oggetto di causa, ricompreso tra la p.m. 36 e la p.m. 37 della p.ed. 2936 in C.C. Trento.
Pag. 4 di 9 Si è costituita la convenuta la quale non si è opposta Controparte_1
all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata da parte della ricorrente evidenziando che era corrispondente al vero la circostanza inerente all'utilizzo esclusivo, da parte di quest'ultima e prima ancora dei di lei danti causa, della neoformata p.m. 40, ivi comprese le parti comuni per l'accesso al poso auto. Tale convenuta ha segnatamente rappresentato l'esistenza di un errore tavolare nella descrizione originaria delle porzioni materiali costituenti il garage del
2936 , consistente nel fatto che, all'interno del Controparte_8 CP_9
garage, identificato con la p.m. 30, erano state indicate le varie porzioni materiali dei posti auto, e che, tuttavia, in ordine alla p.m. 25, regolarmente allibrata, non era stato menzionato il posto auto in questione, ma solo la cantina di proprietà
e, ciò nonostante, la formazione di due p.m. 25 della p.ed. 2936, di cui Pt_1
una p.m. 25 generale, individuante appunto la cantina di proprietà e una Pt_1
p.m. 25 della p.m. 30, individuante, invece, il posto macchina nel garage. Alla luce di quanto rappresentato ha, dunque, avanzato le conclusioni di cui in parte motiva.
Le altre parti resistenti, sebbene regolarmente evocate nel presente giudizio, non si sono costituite.
La causa è stata istruita con le prove orali ritenute rilevanti, all'esito della quale,
è stata discussa oralmente ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., così come richiamato dall'articolo 281 terdecies c.p.c..
…………….
Orbene, va, anzitutto, dichiarata la contumacia delle parti resistenti non costituitesi nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Pag. 5 di 9 Ciò posto, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nel merito, la domanda formulata dall'attrice va riconosciuta come fondata e deve, quindi, essere accolta.
A riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione, deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. n. 15755/2001).
Tanto premesso, si evidenzia che, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del processo, è emerso che lo stato dei luoghi, descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, risulta essere corrispondente a quello reale, avendo tutti quanti i testi escussi confermato che, nel piano interrato della p.ed.
2936 in P.T. 4647 C.C. Trento, è situato il locale garage, nell'ambito del quale
Pag. 6 di 9 sono individuati i posti auto identificati dalle pp.mm. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e
37 della p.ed. 2936, e, precisamente, “la p.m. 30 di proprietà per l'intero del sig.
; la p.m. 31 di proprietà per l'intero del sig. ; la CP_2 CP_2
p.m. 32 di proprietà per l'intero del sig. ; la p.m. 33 di proprietà CP_2
per l'intero della signora;
la p.m. 34 di proprietà per l'intero Controparte_1
del sig. ; la p.m. 35 di proprietà per l'intero del signor CP_3 [...]
; la p.m. 36 di proprietà per l'intero della signora;
la p.m. CP_10 CP_5
37 di proprietà per l'intero del sig. ”; che, sempre in tale piano Controparte_6
interrato, esiste, altresì, da sempre, il posto auto situato e delimitato tra la p.m. 36
e la p.m. 37, attualmente identificato con il n. 25; che tale posto auto n. 25 corrisponde a quello individuato in colore rosso nel Piano di Casa materialmente divisa “Stato di Raffronto” a firma del p.i. prodotto sub doc. 4) di CP_7
parte ricorrente;
che, a partire dal 1981, la sig.ra - e, prima di lei, i Parte_1
defunti genitori, suoi danti causa - hanno utilizzato, uti dominus, in via esclusiva, senza interruzioni ed in modo pubblico, pacifico e continuato, tale spazio n. 25 per parcheggiare la propria autovettura e, dunque, quale pertinenza dell'appartamento di loro proprietà (individuato con la p.m. 38); che, ancora, tale posto auto n. 25 corrisponde alla neo formanda p.m. 40 della p.ed. 2936 in C.C.
Trento e parti comuni alla stessa, individuata in colore rosso nel Piano di Casa materialmente divisa “Stato di Raffronto” a firma del p.i. prodotto CP_7
quale doc. 9) di parte ricorrente e nel corrispondente Piano di Casa materialmente divisa “Stato Finale” a firma del p.i. prodotto quale doc. 10) di parte CP_7
ricorrente. I testi escussi hanno, inoltre, riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto allegate da parte ricorrente, sub documento 8, raffiguranti appunto il posto auto nr. 28 e l'autovettura di proprietà della stessa ricorrente, a conferma del godimento esclusivo di tale posto da parte di quest'ultima.
Pag. 7 di 9 Ne consegue, dunque, che va accertato e dichiarato, a favore della ricorrente,
l'avvenuto acquisto per maturata usucapione della proprietà di tale neoformata particella, corrispondente al posto auto compreso tra la p.m. 36 e la p.m. 37 della p.ed. 2936 in C.C. Trento e parti comuni, con conseguente ordine al competente
Conservatore del Libro Fondiario di intavolazione di tale diritto di proprietà, in favore della signora sulla neoformata particella edificiale p.m. 40 Parte_1
della p.ed. 2936 in C.C. Trento, nella consistenza e con le relative parti comuni al garage interrato come indicate nel Libro Fondiario e nel Piano di Casa materialmente divisa “Stato Finale” dd. 19.09.2024.
In punto di spese di lite, tenuto conto della mancata opposizione, da parte della convenuta costituitasi nel presente giudizio, all'accoglimento della domanda attorea si ritiene che le stesse vadano compensate nei rapporti tra le parti costituite nel presente giudizio.
Nulla invece va disposto in punto di spese di lite nei rapporti con i convenuti non costituitisi nel presente giudizio stante, appunto, la loro mancata costituzione in giudizio e non opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-Accerta l'intervenuto acquisito per usucapione, a favore dell'attrice Pt_1
nata a [...] il [...], C.F: della proprietà
[...] C.F._1
sulla neoformata particella edificiale p.m. 40 della p.ed. 2936 in C.C. Trento, nella consistenza e con le relative parti comuni al garage interrato come indicate nel Libro Fondiario e nel Piano di Casa materialmente divisa “Stato Finale” dd.
19.09.2024, con ordine al competente Ufficio del Libro Fondiario di intavolazione della presente sentenza;
Pag. 8 di 9 - Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
-Nulla sulle spese del giudizio per quanto attiene ai rapporti tra le parti non costituite nel presente giudizio.
Trento, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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