Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1385/2021 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (da ora in Parte_1
poi ) rappresentato e difeso dall'avv. Camilla Gargini del foro di Pistoia;
Pt_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Marcantonio Gambardella del foro di Lucca;
APPELLATA
All'udienza del 3.12.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: <in riforma della sentenza impugnata, in istruttoria per
l'ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 183 4° comma n. 2 cod.
proc. civ. depositata nel procedimento di primo grado;
nel merito per il rigetto
1
decreto ingiuntivo opposto n. 904/2019 del Tribunale di Pistoia;
con vittoria di spese e
compensi per entrambi i gradi di giudizio>>.
Per l'appellato: <dichiarare inammissibile e comunque rigettare in ogni sua
parte l'appello proposto dalla società nei confronti di Parte_1 CP_1
perché privo di fondamento giuridico e fattuale. Confermare lo scioglimento del vincolo
contrattuale in data 1.4.2017 e che nulla è dovuto, dunque, per le prestazioni
indebitamente ed eventualmente eseguite nel periodo successivo. In ogni caso condannare
parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa>>.
I FATTI DI CAUSA
P
, premesso che era stato incaricato del servizio di vigilanza da Pt_1
parte di con scrittura privata del 24.7.2013 e poi con scrittura privata del CP_1
15.2.2016, allegava di avere svolto il relativo servizio anche negli anni 2017 e 2018,
effettuando un elevato numero di interventi (n. 69) su allarme, tale da superare la franchigia contrattuale compresa nel canone di abbonamento. Per tale ragione era stata emessa la fattura n. 48298 del 15.5.2018 per l'importo di € 5.940 che era rimasta insoluta e della quale chiedeva il pagamento in via monitoria.
Il decreto ingiuntivo n. 904/2019, emesso il 3.9.2019, era opposto da assumendo che ogni rapporto contrattuale con era cessato dal CP_1 Pt_1
1°.4.2017, data che aveva riconosciuto quale momento di scadenza del Pt_1
contratto per il quale aveva inviato disdetta con raccomandata del CP_1
7.3.2016.
Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione Pt_1
perché il rapporto contrattuale era, in realtà, proseguito per facta concludentia
anche dopo la disdetta inviata dall'opponente.
2 Con sentenza n. 117/2021, pubblicata ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
all'udienza del 4.2.2021, il Tribunale di Pistoia rilevava che, in esito alla disdetta dell'opponente, , con racc. a/r del 18.3.2016, in risposta alla Pt_1
comunicazione del 7.3.2016 di aveva confermato la cessazione del CP_1
contratto stipulato il 15.2.2016 con decorrenza dal 1°.
4.2017 e che non vi era alcuna prova della volontà delle parti e, segnatamente, di di rinnovare CP_1
tacitamente il rapporto, per cui le prestazioni di vigilanza eseguite dopo il
1°.4.2017 (e tali erano tutti i 69 interventi per i quali era stata emessa la fattura posta a fondamento del monitorio) non dovevano essere retribuite da CP_1
anche perché il contratto in essere al momento della disdetta contemplava unicamente il “controllo notturno dalle 22,00 alle 6,00” senza alcuna previsione di servizio di pronto intervento, per cui anche sotto questo profilo non era dovuta alcuna remunerazione per le prestazioni di pronto intervento richieste in via monitoria da . Rilevava, inoltre, il primo giudice che: <nessuna delle parti Pt_1
ha documentato in alcun modo l'esistenza di pagamenti effettuati a Parte_1
successivamente a tale data e ciò comporta un duplice tipo di conseguenze: da un lato la
mancanza di ogni e qualsiasi prova di alcun comportamento dell'opponente da cui si possa
desumere una sua volontà di dare prosecuzione al rapporto di vigilanza;
dall'altro il
difetto di prova di alcun pagamento successivo al 1/4/2017 che la opponente afferma di
avere indebitamente effettuato, di cui peraltro non si precisa in alcun modo l'importo, il
che rende inaccoglibile, non foss'altro per la sua estrema genericità, la formulata domanda
riconvenzionale di restituzione di tali importi>>. Per tali ragioni, così statuiva: <in
accoglimento della proposta opposizione, dichiara infondata e comunque non provata, per
le ragioni esposte in parte motiva, la domanda sostanziale avanzata dall'opposta
intimante, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per i titoli dedotti
in giudizio;
conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto;
in difetto di prova di
alcun indebito pagamento effettuato alla intimante da parte dell'opposta, rigetta la
3 domanda riconvenzionale da questa proposta;
dichiara compensate per ¼ le spese di lite,
ponendo i residui 4/5 a carico di parte opposta e liquidandole, per l'intero, in € 3.500 per
compensi …>>.
Con citazione notificata in data 26.7.2021 Il proponeva appello per Pt_1
i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata perché il primo giudice, dopo avere erroneamente dichiarato inammissibili le prove volte a dimostrare l'attività espletata nel periodo marzo 2017 – marzo 2018 (69 interventi di cui n. 3 compresi nel canone mensile e n. 66 fuori franchigia) tramite le guardie e gli operatori di centrale addetti alla “ricezione” del sistema di allarme nei locali aveva ritenuto la domanda non provata e l'aveva respinta;
CP_1
2) col secondo motivo lamentava l'erronea interpretazione del contratto offerta dal primo giudice, secondo cui il regolamento negoziale del 15.2.2016 (che contemplava un canone mensile di € 270 oltre Iva), a differenza del precedente contratto di vigilanza del 24.7.2013 (per il quale era pattuito un canone di € 250
oltre Iva) non prevedeva il servizio di vigilanza ad intervento su allarme, ma solo la vigilanza notturna di passaggio. Ciò, a dire dell'appellante, era in contrasto non solo col fatto che il canone del secondo contratto era addirittura aumentato,
per cui esso non poteva prevedere prestazioni inferiori, ma anche con le dizioni aggiunte a penna nel contratto del 2016 quali: idem contratto precedente, solito
pagamento, soliti numeri telefonici, che lasciavano intendere come le parti avessero voluto prorogare il contratto alle medesime condizioni. Né aveva mai CP_1
contestato l'effettiva esecuzione del servizio di vigilanza su allarme sotto la vigenza del contratto del 2016;
3-4) col terzo e col quarto motivo lamentava che il primo giudice Pt_1
non aveva tenuto conto del fatto che aveva regolarmente pagato il canone CP_1
4 da aprile 2017 ad aprile 2018, circostanza, questa che dimostrava come il contratto fosse stato rinnovato per facta concludentia nonostante la disdetta.
Concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, col favore delle spese del doppio grado.
Si costituiva invocando l'effetto risolutivo della disdetta e CP_1
ribadendo che le prestazioni di cui si chiedeva il pagamento erano tutte successive all'aprile 2017. Ribadiva che, in ogni caso, il contratto del 2016 non prevedeva l'intervento su allarme, per cui le relative prestazioni non dovevano essere pagate. Inoltre faceva rilevare che, con una comunicazione del febbraio
1018 , sottolineando che erano pervenute ben 67 segnalazioni di allarme, Pt_1
invitava a ripristinare il corretto utilizzo dell'impianto di allarme perché: CP_1
“perdurando questo stato di enorme mole di segnalazioni, saremo costretti a fatturarvi gli interventi che andremo a compiere” in tal modo implicitamente ammettendo che quelle sino a quel momento asseritamente eseguite non dovevano essere fatturate né pagate da attesa la disdetta del contratto. CP_1
Rimarcava altresì che il pagamento di dette prestazioni era stato richiesto con una pec del 16.3.2018, circa un anno dopo il venir meno del vincolo contrattuale e
[.. quindi in modo del tutto inaspettato. Argomentava poi che in data 1.2.2019
, prima ancora di iniziare la presente controversia, aveva emesso la nota di Pt_1
credito n. 19205/2019, in tal modo azzerando la posizione creditoria nei confronti di giacché detta nota era stata emessa al di fuori dei casi in cui era CP_1
consentito il recupero dell'Iva sulle prestazioni già fatturate. Concludeva
chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disattese le istanze istruttorie dell'appellante, all'udienza del 3.12.2024, svoltasi nelle forme della c.d.
trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in
5 via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I quattro motivi di appello si esaminano congiuntamente per la loro stretta connessione.
Essi sono fondati.
Non è controverso in atti che tra le parti sono intervenuti due contratti di vigilanza: il primo, nel 2013, esaurito il quale le parti hanno stipulato un secondo contratto di vigilanza, nel 2016, che è stato disdettato da per la scadenza CP_1
di marzo 2017, essendo ivi previsto un meccanismo di rinnovo tacito annuale.
Le condizioni economiche di questi due contratti erano sostanzialmente simili: il primo prevedeva un canone di € 250 mensili oltre Iva ed il secondo di €
270 mensili oltre Iva.
Mentre nel primo contratto (del 2013) era contemplato non solo il controllo ispettivo notturno, ma anche il servizio di pronto intervento su allarme, nel secondo contratto (del 2016) invece era espressamente previsto il solo controllo ispettivo notturno, non risultando barrata la casella corrispondente al servizio di intervento su allarme. E ciò nonostante che il canone mensile fosse maggiore del contratto precedente.
Come sopra anticipato con comunicazione del 7.3.2016, ha poi CP_1
disdettato questo secondo contratto per la scadenza del 28.2.2017.
P
, con comunicazione del 18.3.2016, ha preso atto e dato riscontro Pt_1
della cessazione del rapporto contrattuale, ma per la successiva scadenza del
1°.4.2017.
Risulta, tuttavia, dagli atti che nonostante la disdetta, ha CP_1
continuato a pagare il canone mensile di abbonamento.
6 Infatti, nella citazione in opposizione ha allegato di essere una CP_1
società per azioni con sede in Altopascio e filiali in Massa e Cozzile, Prato, Pistoia,
Castelfranco di Sotto, Pescia e Quarrata, la cui organizzazione e contabilità erano complesse e di non essersi accorta che, anche: <nel periodo successivo alla scadenza
contrattuale del 1° marzo 2017 aveva continuato a inviare fattura e ricevere il relativo
pagamento. Ciò a fronte di un servizio non voluto. Anzi espressamente non voluto vista
la disdetta contrattuale effettuata>>. Su tali premesse ha inteso proporre: <domanda
riconvenzionale per sentir condannare controparte alla restituzione delle somme
indebitamente fatturate e riscosse dopo la data del 1.3.2017, data di cessazione del
rapporto contrattuale>>.
Il primo giudice ha respinto la domanda perché generica.
D'altro lato vi è da precisare che , nella fattura emessa a Pt_1
fondamento del monitorio, non ha richiesto il pagamento dei canoni mensili, ma unicamente quello dei 66 interventi su allarme eccedenti la franchigia effettuati nel periodo da settembre 2017 a marzo 2018, il cui importo, in base al regolamento negoziale del 2016, era pari ad 1/3 del canone mensile per ciascun intervento, per un complessivo ammontare di € 5.940 (= € 270 : 3 x 66) oltre Iva.
Dalla circostanza che abbia richiesto la restituzione delle somme CP_1
indebitamente versate dopo la scadenza del marzo 2017 e dalla concomitante circostanza che non abbia richiesto i canoni mensili maturati dopo Pt_1
l'aprile 2017, può desumersi che i pagamenti effettuati da per i canoni CP_1
mensili di abbonamento al servizio di vigilanza abbiano riguardato l'intero periodo in contestazione (aprile 2017 – marzo 2018), come peraltro dimostrato anche dalle fatture relative al suddetto periodo esibite dalla stessa in CP_1
primo grado (v. fatture emesse: - in data 1.4.2017 relativa al bimestre
1.4.2017/31.5.2017; - in data 1.6.2017 relativa al bimestre 1.6.2017/31.7.2017; - in data 1.8.2017 relativa al bimestre 1.8.2017/30.9.3017; - in data 1.10.2017 relativa al
7 bimestre 1.10.2017/3011.2017; - in data 1.12.2017 relativa al bimestre
1.12.2017/31.1.2018; - in data 1.2.2018 relativa al bimestre 1.2.2018 – 31.3.2018).
Va poi evidenziato che con le pec del 30.12.2015, del 5.3.2016, del 23.1.2017
e – con riguardo al periodo di interesse – del 26.2.2018 e 16.3.2018 aveva Pt_1
contestato a lo sproporzionato numero di interventi eseguiti a seguito di Pt_2
segnalazioni di allarme, invitando a verificare il proprio sistema di Pt_2
allarme. Trattasi di comunicazioni corredate della ricevuta di avvenuta consegna delle relative pec, per cui la generica contestazione di non averle ricevute sollevata da in primo grado (e non espressamente riproposta in appello) CP_1
va disattesa.
Inoltre, solo a seguito della ricezione della lettera del 17.4.2018, con la quale segnalava a che l'impianto di allarme non era collegato Pt_1 Pt_2
alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza che comunicava a Pt_2 Pt_1
che il servizio poteva considerarsi concluso, offrendo di mettere a disposizione le attrezzature ricevute in comodato (ponte radio) e chiedendo la riconsegna delle chiavi.
Ciò posto occorre adesso verificare se il comportamento tenuto dalle parti,
come sopra ricostruito, possa o meno dare luogo ad una rinnovazione tacita del contratto di vigilanza, che sebbene disdettato, si è rinnovato per facta concludentia
sino all'aprile 2018, per poi verificare se nel contratto come rinnovato fossero o meno comprese anche le prestazioni di intervento su allarme di cui ha Pt_1
richiesto il pagamento con il ricorso monitorio.
Ritiene il Collegio che al primo quesito debba darsi una risposta positiva,
posto che il regolare pagamento dei canoni di abbonamento per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, unitamente al fatto che ha continuato a usufruire del servizio di vigilanza e a detenere il ponte Pt_2
radio che collegava i locali da controllare alla centrale operativa costituiscano
8 manifestazioni univoche di volontà di proseguire il rapporto contrattuale nonostante la disdetta.
Va infatti negato che, nel caso di specie, si sia in presenza di prestazioni unilateralmente eseguite da all'insaputa di posto che sia il Pt_1 Pt_2
pagamento dei canoni, sia la detenzione del ponte radio costituiscono condotte univocamente concludenti in merito alla volontà della parte appellata di rinnovare il contratto di vigilanza, manifestandosi del tutto generica la contestazione sollevata da in merito al fatto che essa avrebbe continuato Pt_2
a pagare “per mero errore”, data la complessità della propria organizzazione aziendale e le dimensioni della propria impresa. In realtà proprio le dimensioni dell'impresa inducono a ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'organizzazione aziendale sia improntata a professionalità e sia munita di adeguate risorse per curare il settore amministrativo e contabile con la dovuta diligenza.
D'altro lato si osserva che anche nel periodo in contestazione (aprile 2017
– marzo 2018) , oltre a trasmettere le menzionate fatture (che la stessa Pt_1
ha esibito in giudizio) aveva inviato plurime segnalazioni circa l'anomalo Pt_2
funzionamento dell'impianto di allarme, che aveva richiesto un numero eccessivamente elevato di interventi, senza che risulti che a tali missive Pt_2
abbia risposto alcunché o altrimenti contestato l'esecuzione del servizio di intervento o l'inesistenza del rapporto contrattuale, che, evidentemente,
anch'essa riteneva ancora in essere. Tanto che solo nel marzo del 2018 ha Pt_2
provveduto a scollegare l'impianto di allarme dalla centrale operativa chiedendo a di ritirare le proprie attrezzature e, in particolare, il ponte radio. Pt_1
L'insieme di tali circostanze, univoche e concordati, consente quindi di ritenere che il contratto di vigilanza si sia tacitamente rinnovato sino al marzo
2018.
9 Occorre adesso verificare se il contratto come rinnovato prevedesse o meno anche il servizio di intervento su allarme, posto che, come sopra anticipato,
a differenza del contratto concluso nel 2013, in quello sottoscritto tra le parti nel marzo 2016 la relativa casella non era stata barrata (v. contratti in atti).
Ritiene il Collegio che la comune volontà delle parti manifestata nel contratto sottoscritto nel marzo del 2016 fosse quella di comprendere anche il servizio di intervento su allarme e che, in sostanza, il rapporto sia stato rinnovato in relazione alle medesime prestazioni di vigilanza contemplate nel contratto stipulato nel 2013.
Conduce a tale conclusione il fatto che il canone mensile di abbonamento sia lievemente aumentato (da € 250 mensili ad € 270 mensili, oltre Iva), per cui appare fondato ritenere che esso non contemplasse una tipologia di prestazioni inferiore rispetto al contratto di vigilanza stipulato appena tre anni prima tra le parti.
Né al riguardo ha offerto alcuna plausibile spiegazione del fatto Pt_2
che, pur pagando un canone maggiore, essa, nel 2016, ha accettato prestazioni di vigilanza grandemente ridotte rispetto a quelle originariamente previste nel 2013
tra le medesime parti.
Ulteriore elemento di valutazione che consente di ritenere che il contenuto del contratto di vigilanza prevedesse anche l'intervento su allarme è costituito dal comportamento delle parti, avendo eseguito il relativo servizio e Pt_1
reiteratamente segnalato a la verosimile anomalia dell'impianto di Pt_2
allarme che aveva condotto l'istituto di vigilanza ad eseguire un numero eccessivo di interventi, senza che, rispetto a tali segnalazioni, abbia Pt_2
opposto che detto servizio non doveva essere svolto, atteso che la relativa questione è stata sollevata dalla parte appellata solo nell'agosto del 2018 a seguito della formalizzazione delle richieste di pagamento per gli interventi su allarme
10 (v. fattura del 15.5.2018 in atti) e, successivamente, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, con la citazione ex art. 645 cod. proc. civ..
Si osserva inoltre che in esito alla stipula del contratto del marzo Pt_2
2016, ha continuato a detenere le apparecchiature di collegamento del proprio impianto di allarme con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza fornite in occasione della conclusione del contratto del 2013 (che quelle prestazioni espressamente prevedeva), mentre, laddove il contratto del 2016 avesse contemplato solo prestazioni di natura ispettiva e le parti avessero concordato di non eseguire gli interventi su allarme, dette attrezzature e, in particolare, il ponte radio avrebbero dovuto essere immediatamente restituite.
Tali elementi di valutazione conducono a ritenere che il contratto del 2016
abbia dato luogo ad una sostanziale rinnovazione di quello concluso nel 2013,
non essendo, peraltro, stato specificatamente contestato che abbia Pt_1
effettivamente offerto le medesime prestazioni senza soluzione di continuità e che con la stipula del nuovo contratto di vigilanza sia stato unicamente adeguato il canone di abbonamento mensile, elevandolo da € 250 a € 270, oltre Iva.
Ciò conduce a ritenere che il fatto che nel contratto del 2016 non sia stata barrata la casella “C – servizio pronto intervento tramite collegamento del nostro impianto di allarme alla Vs Centrale operativa” abbia dato luogo ad un mero errore materiale, come è indirettamente confermato dal fatto che nello stesso contratto del 2016 frequenti sono i richiami al precedente contratto del 2013
(“…idem contratto precedente … soliti numeri telefonici …) e dalla circostanza che viene espressamente barrata la casella “avviso telefonico” prevista con riguardo al “canone di abbonamento dei servizi che prevedono l'utilizzo dell'impianto di allarme”.
Per cui sia dal tenore letterale del contratto sia dal successivo comportamento delle parti può desumersi che nel contratto del 2016 fosse previsto anche il servizio di intervento su allarme, costituendo esso una mera
11 proroga ed integrazione (quanto al corrispettivo) del contratto precedente stipulato nel 2013.
Tali conclusioni non sono inficiate dal tenore della comunicazione del
26.2.2018, con la quale , nel ribadire l'anomalo ed elevato numero di Pt_1
segnalazioni di allarme riscontrate nel periodo 9.9.2017 – 12.2.2018, ha utilizzato la seguente espressione: <sono pervenute ben 67 segnalazioni e sono stati effettuati
67 interventi su allarme (v. elenco allegato), tanti quanti in media pervengono da un
impianto nel giro di 6 anni circa. Per quanto sopra è evidente un malfunzionamento del
Vostro impianto di allarme che richiede un tempestivo intervento manutentivo. Vi
preghiamo, quindi, con la massima urgenza e nell'interesse di entrambi, di voler
ripristinare il corretto utilizzo dell'impianto di allarme poiché, perdurando questo stato
di enorme mole di segnalazioni, saremo costretti a fatturarVi gli interventi che andremo
a compiere al costo di 1/3 del canone mensile per ogni intervento effettuato>>.
Tale comunicazione è stata poco dopo seguita dalla pec del 16.3.2018 con la quale Il ha dato atto che: <stiamo effettuando le dovute verifiche e Pt_1
conteggiando tali interventi dalla data del 1.8.2017, vi preghiamo con estrema urgenza
di voler far verificare il corretto funzionamento del Vostro impianto di allarme …>>.
Dalle due missive, temporalmente prossime, si ricava che il , in Pt_1
aderenza al contratto, stava procedendo alle dovute verifiche dei propri registri di intervento al fine emettere la (successiva) fattura del 15.5.2018 relativa alle prestazioni di intervento su allarme, mentre deve escludersi che dal tenore letterale della prima comunicazione, quella del 26.2.2018, possa ricavarsi la consapevolezza de che le prestazioni di intervento su allarme non Pt_1
dovessero essere retribuite in base al contratto del 2016 tacitamente rinnovatosi tra le parti.
12 Da ciò deriva che anche la tacita rinnovazione del rapporto contrattuale abbia avuto luogo con analoghe modalità anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto del 2016 e, quindi, dall'aprile 2017 al marzo 2018.
Le prestazioni rese da sono inoltre documentate dalle molteplici Pt_1
comunicazioni inviate sia durante la vigenza del contratto di vigilanza del 2013,
sia durante il successivo contratto del 2016 sia nel periodo oggetto di causa (2017
– marzo 2018) in merito alle anomalie riscontrate nel sistema di allarme.
Tali segnalazioni sono corredate dalle relative schede di intervento su allarme che riportano il giorno e l'orario degli interventi, le anomalie riscontrate
(es. allarme scattato alla guardia durante il controllo risultato comunque regolare,
Contr tuttavia la riferisce che al reinserimento dell'impianto l'allarme ricomincia a
scattare. Alle ore 23.25 si reinvia la GPG sul posto per controllo a scopo precauzionale
… avvisato sig. a mezzo e-mail …) e le modalità di avviso a (v., in Per_1 Pt_2
particolare la p.e.c. del 5.3.2016; v. la p.e.c. del 23.1.2017; v. la p.e.c. del 16.3.2018).
In dette p.e.c. è riportato anche l'avviso che gli interventi eccedenti la franchigia sarebbero stati fatturati in misura pari ad 1/3 del canone mensile di abbonamento,
in conformità al contratto.
Come sopra anticipato tali schede di intervento non sono state specificatamente contestate da durante il corso del rapporto e ciò né con CP_1
riferimento alla vigenza del contratto del 2016 (v. p.e.c. del 5.3.2016) né con riguardo al successivo periodo in contestazione.
[.. Inoltre, poiché le uniche prestazioni di intervento su allarme di cui ha chiesto il pagamento sono quelle relative al periodo da settembre 2017 Pt_1
ad ottobre 2018, può altresì ritenersi provato, siccome non specificatamente contestato, che le prestazioni di intervento su allarme relative al periodo di vigenza del contratto del 2016 siano state anche pagate da CP_1
13 Va conseguentemente negato che le prestazioni di intervento su allarme,
anche nel periodo da aprile 2017 a marzo 2018 siano state unilateralmente rese da all'insaputa di la quale, pur avendone avuto notizia, non le Pt_1 CP_1
ha mai specificatamente contestate.
Ne consegue che in riforma della sentenza impugnata va CP_1
condannata a pagare l'importo richiesta da in via monitoria, pari a € Pt_1
5.940, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Le spese del doppio grado e quelle del monitorio seguono la soccombenza di e sono liquidate in favore di come da dispositivo in base al CP_1 Pt_1
valore della causa e ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi (perché il valore della causa supera di poco lo scaglione di riferimento), esclusa, per l'appello, la fase istruttoria non tenuta.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con atto notificato in data 26.7.2021 avverso la sentenza n. CP_1
117/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 4.2.2021, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in CP_1
favore di la somma di € 5.940, oltre interessi legali dalla Parte_1
messa in mora al saldo;
2) condanna al rimborso delle spese in favore di CP_1 [...]
che liquida: per la fase monitoria in € 685 (di cui € 145,50 per spese Parte_1
e € 540 per compensi), per il primo grado in € 2.540,00 per compensi e per il presente grado di appello in € 2.382,50 (di cui € 382,50 per spese e € 2.000 per compensi) oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva.
Firenze, 20.6.2025.
14 L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15