Sentenza 16 gennaio 1965
Massime • 1
E nulla la notificazione del ricorso per Cassazione effettuata alla parte nel suo domicilio reale, non in mani proprie, e non nel domicilio eletto per il giudizio, a norma dell'art. 330 cpc. Non trovando applicazione al ricorso per Cassazione l'art. 291 cpc, il ricorso stesso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, se non si verifichi, con la Costituzione della parte intimata, la sanatoria, di cui all'art. 156 cpc. ( Cfr. 662/63, 2983/62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/1965, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1965 |
Testo completo
E nulla la notificazione del ricorso per Cassazione effettuata alla parte nel suo domicilio reale, non in mani proprie, e non nel domicilio eletto per il giudizio, a norma dell'art. 330 cpc. Non trovando applicazione al ricorso per Cassazione l'art. 291 cpc, il ricorso stesso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, se non si verifichi, con la Costituzione della parte intimata, la sanatoria, di cui all'art. 156 cpc. ( Cfr. 662/63, 2983/62).*