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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T061E00797 2023 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 81/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T065N00782 2023 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 119/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T063I00793 2023 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: la parte chiede rinvio per poter raggiungere un accordo con controparte e nel merito si riporta al contenuto del ricorso.
Resistente: l'ufficio si oppone al rinvio e richiama la pec inoltrata da controparte tre giorni prima dell'udienza a cui ha risposto con pec proponendo la rinuncia con la condanna alle spese. Per il merito l'ufficio si rimette agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi separati ricorsi la Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, a lei notificati in quanto responsabile solidale essendo rappresentante fiscale di tre società estere nei cui confronti erano state operate verifiche fiscali, lamentando in relazione a tutti e tre gli avvisi impugnati le seguenti violazioni:
1. violazione delle regole in tema di motivazione di cui all'art. 7 Legge n. 212/2000
2. violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 e mancanza di vaglio critico delle risultanze del processo verbale;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc. e dell'art. 7 comma 5bis D.Lgs n. n. 546/1992;
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova ha replicato analiticamente a tutte le doglianze della parte ricorrente in relazione a ciascuno degli accertamenti notificati ed alle risultanze delle verifiche effettuate nei confronti delle società rappresentate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va precisato che gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe sono stati notificati alla società ricorrente in quanto rappresentante fiscale delle società Società_1 con sede in indirizzo_1, STATI UNITI, società_2 con sede in indirizzo_2- LI OP NE (EE) e società_3, LTD con sede in indirizzo_3
CN,00000 - LI OP NE (EE) nei cui confronti erano state effettuate indagini da parte della Guardia di Finanza di Mantova alla cui conclusione erano emerse violazioni della disciplina dell'IVA analiticamente esposte nei processi verbali di verifica. Dalle indagini si era riscontrato che, sulla base dei dati e notizie comunicati periodicamente parte delle società che facevano parte del gruppo società_4 e che gestivano portali di e commerce, le società rappresentate avevano effettuato cessioni di beni non dichiarati e avevano quindi evaso l'IVA per gli importi per ciascuna di esse determinate negli avvisi di accertamento.
Così chiarito il contesto comune e le attività prodromiche alla emissione degli avvisi e passando ad esaminare i motivi di impugnazione si osserva quanto segue.
L'articolo 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) recita : “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ebbene la semplice lettura dell'avviso di accertamento impugnato consente di affermare che tale norma non risulta affatto violata. Infatti se è pur vero che nell'avviso di accertamento si fa riferimento al verbale della GDF notificato alla società ma non allegato con un esplicito richiamo ai relativi rilievi, purtuttavia nelle pagine compulsate degli avvisi emergono sia il "il riferimento ad elementi di fatto risultanti" dal suddetto verbale sia "la riproduzione degli elementi nel loro contenuto essenziale", dati sufficenti a contrastare tale eccezione ed a consentire una piena difesa ( ved. ex multis
6914\ 2011,n. 4176\201n. 15348 del 25 luglio 2016 ).
Pertanto l'atto impugnato è totalmente esente dai denunciati vizi motivazionali ove si consideri altresì che il PVC, ai sensi dell'art. 2700 c.c. e del consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali, è dotato di un'efficacia probatoria privilegiata, in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese (Cass. n. 24461/2018).
Pertanto, la circostanza che con il PVC non sia stata consegnata alla parte la risposta al questionario di società_4, non può inficiare la legittimità e validità del PVC della Guardia di Finanza che ha trascritto l'intero contenuto. Questa Corte ritiene dunque che nel caso di specie la Ricorrente_1 S.r.l. è stata posta in condizione sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur, avendo l'avviso in questione fornito alla società ricorrente tempestivamente tutti gli elementi atti ad essercitare in modo "non difficoltoso il diritto di difesa”. (Cass. n.
20211 del 3/9/2013; Cass. n. 04516 del 21/03/2012).Si osserva infine che parte resistente ha allegato alle controdeduzioni il dettaglio delle operazioni di cessioni afferenti le varie società come trasmesso alla Guardia di iInanza dalle società che gesticono le piattaforme di e commerce su cui hanno operato le tre società rappresentate cui nulla in fatto ha replicato la parte ricorrente.
Questa Corte non condivide la tesi della società ricorrente di essere un mero responsabile contabile, obbligato esclusivamente alla liquidazione e al versamento dell'imposta sulla base dei dati forniti dal soggetto non residente rappresentato essendo di palmare evidenza la negligenza della ricorrente la quale non ha neppure a monte svolto i necessari adempimenti assegnati dalla vigente normativa fiscale. Va poi segnalato che, la Ricorrente_1 non ha ottemperato né agli obblighi contabili, attraverso la tenuta dei registri, né a quelli fiscali come esposto negli avvisi di accertamento per ciascuna società . Desta non poche perplessità, infatti, il comportamento assunto dalla stessa, posto che sono alquanto incomprensibili le ragioni per cui abbia si può dire sistematiamente accettato l'incarico di rappresentanza fiscale di società, di cui non ha annotato alcuna operazione di cessione ( per la società_2 I) ovvero abbia tenuto registri iva vendite , incompleti con la annotazione di talune vendite senza l'indicazione della data, dell'imponibile e dell'iva e senza neppure la indicazione dell'acquirente e non abbia neppure compilato i registri IVA acquisiti ( per la società_3) o addirittura abbia omesso totalmente di redigere e trasmettere ogni tipo di documentazione ( per la Società_1) E' palese che un operatore esperto del settore, come è la Ricorrente_1 stante l'ingente numero di società rappresentate con sedi in varie nazioni estere , avrebbe dovuto adottare un minimo di diligenza per evitare con il proprio comportamento di concorrere all'evasione dell'imposta da parte della propria rappresentata.
Peraltro, proprio per evitare siffatti comportamenti, l'art. 17 comma 3, DPR n. 633/1972 ha posto la responsabilità solidale della società rappresentante fiscale “ il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto” senza alcuna limitazione della decorrenza. Nominato il rappresentante fiscale lo stesso risponde in via solidale con il debitore . Del resto anche la Direttiva Comunitaria n. 77/388/CEE fa riferimento, in tema di responsabilità solidale del rappresentante fiscale al “versamento dell'imposta”.
La società ricorrente a fronte di tutti gli elementi offerti dall'Agenzia delle Entrate di Mantova ha lamentato che tali dati non fossero sufficienti per provare e la evasione dell'IVA e la sua entità chiedendo l'applicazione dell'art. 7, comma 5bis, D.Lgs. n. 546/1992 evidenziando che non era stato provata la tipologia di beni venduti da società_4, nè l'eventuale pagamento dell'IVA all'importazione,nè il destinatario, nè l'effettivo incasso del corrispettivo. Infine ha invocato il meccanismo del reverse charge. Quanto all'onere della prova è sufficente sottolineare che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
31878/2022, pronunciatasi sulla valenza applicativa dell'art. 7, comma 5bis, D.Lgs. n. 546/1992 ha statuito che: “ La nuova formulazione legislativa, nel prevedere che < contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni>> non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Pertanto a fronte del complesso quadro di elementi forniti dalla Guardia di Finanza di Mantova e dall'Agenzia delle Entrate di Mantova negli avvisi impugnati era onere della parte ricorrente, che nel caso di specie non l'ha assolto, offrire elementi di segno contrario.
In conclusione ritiene questa Corte che mentre l'amministrazione a fronte di tutti gli elementi raccolti in sede di verifica e dell'assenza o generica annotazione sui registri IVA pur in presenza di attività di cessione di beni e alla luce delle indicazione di operazioni soggette ad IVA segnalate dalla società_4 ha offerto elementi adeguati a provare l'evasione ed ha chiarito i dati utilizzati per la sua quantificazione, la parte resistente non ha offerto alcun elemento a prova contraria . Neppure a posteriori ed in questa sede la società ricorrente, la quale non ha contestato l'esistenza delle cessioni, ha documentato né di che beni si trattasse, né ha chiarito che tipo di trattenuta eventualmente operasse società_4. Eppure, ben avrebbe potuto richiedere dei prospetti di dettaglio ad società_4 in merito alle operazioni di cessioni contestate ovvero richiedere i dati alla propria rappresentata. Infatti, come peraltro evidenziato nell'avviso di accertamento, a partire da agosto
2016, società_4 mette a disposizione dei propri venditori numerosi report, tra cui il “Report Transazioni con IVA”che fornisce informazioni dettagliate circa le vendite, i resi, i rimborsi, le spedizioni transfrontaliere in entrata e i trasferimenti di inventario tra i centri logistici europei, generati attraverso i siti europei di società_4 e la rete logistica europea. Resta il dato certo che la Ricorrente_1 non ha adempiuto agli oneri contabili annotando le cessioni nel registro IVA, come disposto dall'art. 24 DPR n. 633/1972, né ha dichiarato tutte le cessioni con il modello di dichiarazione IVA per tutte e tre le società rappresentate.
E' ora appena il caso di rilevare che nel caso di specie la applicabilità del meccanismo del reverse charge non è possibile in quanto si tratta di cessioni tra un soggetto non stabilito nell'Unione Europea e soggetti privati e considerato che l'istituto richiamato trova applicazione per determinate cessione tipizzate dalla norma stessa (art. 17 commi 5, 6, 7, 8 e 9 DPR n. 633/1972) quali cessioni di oro, prestazioni di servizi vari, cessione di fabbricati, prestazioni di pulizia. In ogni caso, il predetto meccanismo prevede che il cedente effettui la prestazione senza applicazione dell'iva, mentre il cessionario/acquirente integra la fattura Ricevuta con l'aliquota di riferimento e procede con la duplice annotazione nel registro iva acquisti e iva vendite.
Trattandosi di cessioni in favore di privati tramite la piattaforma di società_4 che normalmente all'atto dell'acquisto versano l'iva, parte ricorrente non ha offerto alcun elemento o documento da cui possa evincersi la fondatezza della sua domanda.
Nè merita accoglimento l'eccezione di Illegittimità per mancata applicazione dell'art. 5 del Decreto
Ministeriale n. 489/1997: “Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ECU per spedizione. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare”. Tale disciplina prevedeva un'apposita esenzione IVA per le importazioni di beni commerciali di modico valore, ovvero aventi valore intrinseco non eccedente l'importo di € 22,00. La parte ricorrente assume che l' "'applicazione del predetto regime dovrebbe essere quello “fisiologico” per operazioni aventi un corrispettivo inferiore a Euro 22." Tale assunto non è condivisbile in quanto l'applicazione della franchigia presuppone la prova delle specifiche operazioni poste in essere e dunque della quantità e qualità al fine di determinare il rispetto della soglia di € 22,00 come si evince dal riferimento testuale all'intrinseco valore per spedizione.
In conclusione i ricorsi riuniti vanno respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali al 15%
Il Presidente Est.
dottoressa RO Clara Pipponzi
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T061E00797 2023 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 81/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T065N00782 2023 IVA-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 119/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T063I00793 2023 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: la parte chiede rinvio per poter raggiungere un accordo con controparte e nel merito si riporta al contenuto del ricorso.
Resistente: l'ufficio si oppone al rinvio e richiama la pec inoltrata da controparte tre giorni prima dell'udienza a cui ha risposto con pec proponendo la rinuncia con la condanna alle spese. Per il merito l'ufficio si rimette agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi separati ricorsi la Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, a lei notificati in quanto responsabile solidale essendo rappresentante fiscale di tre società estere nei cui confronti erano state operate verifiche fiscali, lamentando in relazione a tutti e tre gli avvisi impugnati le seguenti violazioni:
1. violazione delle regole in tema di motivazione di cui all'art. 7 Legge n. 212/2000
2. violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 e mancanza di vaglio critico delle risultanze del processo verbale;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc. e dell'art. 7 comma 5bis D.Lgs n. n. 546/1992;
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova ha replicato analiticamente a tutte le doglianze della parte ricorrente in relazione a ciascuno degli accertamenti notificati ed alle risultanze delle verifiche effettuate nei confronti delle società rappresentate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va precisato che gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe sono stati notificati alla società ricorrente in quanto rappresentante fiscale delle società Società_1 con sede in indirizzo_1, STATI UNITI, società_2 con sede in indirizzo_2- LI OP NE (EE) e società_3, LTD con sede in indirizzo_3
CN,00000 - LI OP NE (EE) nei cui confronti erano state effettuate indagini da parte della Guardia di Finanza di Mantova alla cui conclusione erano emerse violazioni della disciplina dell'IVA analiticamente esposte nei processi verbali di verifica. Dalle indagini si era riscontrato che, sulla base dei dati e notizie comunicati periodicamente parte delle società che facevano parte del gruppo società_4 e che gestivano portali di e commerce, le società rappresentate avevano effettuato cessioni di beni non dichiarati e avevano quindi evaso l'IVA per gli importi per ciascuna di esse determinate negli avvisi di accertamento.
Così chiarito il contesto comune e le attività prodromiche alla emissione degli avvisi e passando ad esaminare i motivi di impugnazione si osserva quanto segue.
L'articolo 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) recita : “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ebbene la semplice lettura dell'avviso di accertamento impugnato consente di affermare che tale norma non risulta affatto violata. Infatti se è pur vero che nell'avviso di accertamento si fa riferimento al verbale della GDF notificato alla società ma non allegato con un esplicito richiamo ai relativi rilievi, purtuttavia nelle pagine compulsate degli avvisi emergono sia il "il riferimento ad elementi di fatto risultanti" dal suddetto verbale sia "la riproduzione degli elementi nel loro contenuto essenziale", dati sufficenti a contrastare tale eccezione ed a consentire una piena difesa ( ved. ex multis
6914\ 2011,n. 4176\201n. 15348 del 25 luglio 2016 ).
Pertanto l'atto impugnato è totalmente esente dai denunciati vizi motivazionali ove si consideri altresì che il PVC, ai sensi dell'art. 2700 c.c. e del consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali, è dotato di un'efficacia probatoria privilegiata, in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese (Cass. n. 24461/2018).
Pertanto, la circostanza che con il PVC non sia stata consegnata alla parte la risposta al questionario di società_4, non può inficiare la legittimità e validità del PVC della Guardia di Finanza che ha trascritto l'intero contenuto. Questa Corte ritiene dunque che nel caso di specie la Ricorrente_1 S.r.l. è stata posta in condizione sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur, avendo l'avviso in questione fornito alla società ricorrente tempestivamente tutti gli elementi atti ad essercitare in modo "non difficoltoso il diritto di difesa”. (Cass. n.
20211 del 3/9/2013; Cass. n. 04516 del 21/03/2012).Si osserva infine che parte resistente ha allegato alle controdeduzioni il dettaglio delle operazioni di cessioni afferenti le varie società come trasmesso alla Guardia di iInanza dalle società che gesticono le piattaforme di e commerce su cui hanno operato le tre società rappresentate cui nulla in fatto ha replicato la parte ricorrente.
Questa Corte non condivide la tesi della società ricorrente di essere un mero responsabile contabile, obbligato esclusivamente alla liquidazione e al versamento dell'imposta sulla base dei dati forniti dal soggetto non residente rappresentato essendo di palmare evidenza la negligenza della ricorrente la quale non ha neppure a monte svolto i necessari adempimenti assegnati dalla vigente normativa fiscale. Va poi segnalato che, la Ricorrente_1 non ha ottemperato né agli obblighi contabili, attraverso la tenuta dei registri, né a quelli fiscali come esposto negli avvisi di accertamento per ciascuna società . Desta non poche perplessità, infatti, il comportamento assunto dalla stessa, posto che sono alquanto incomprensibili le ragioni per cui abbia si può dire sistematiamente accettato l'incarico di rappresentanza fiscale di società, di cui non ha annotato alcuna operazione di cessione ( per la società_2 I) ovvero abbia tenuto registri iva vendite , incompleti con la annotazione di talune vendite senza l'indicazione della data, dell'imponibile e dell'iva e senza neppure la indicazione dell'acquirente e non abbia neppure compilato i registri IVA acquisiti ( per la società_3) o addirittura abbia omesso totalmente di redigere e trasmettere ogni tipo di documentazione ( per la Società_1) E' palese che un operatore esperto del settore, come è la Ricorrente_1 stante l'ingente numero di società rappresentate con sedi in varie nazioni estere , avrebbe dovuto adottare un minimo di diligenza per evitare con il proprio comportamento di concorrere all'evasione dell'imposta da parte della propria rappresentata.
Peraltro, proprio per evitare siffatti comportamenti, l'art. 17 comma 3, DPR n. 633/1972 ha posto la responsabilità solidale della società rappresentante fiscale “ il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto” senza alcuna limitazione della decorrenza. Nominato il rappresentante fiscale lo stesso risponde in via solidale con il debitore . Del resto anche la Direttiva Comunitaria n. 77/388/CEE fa riferimento, in tema di responsabilità solidale del rappresentante fiscale al “versamento dell'imposta”.
La società ricorrente a fronte di tutti gli elementi offerti dall'Agenzia delle Entrate di Mantova ha lamentato che tali dati non fossero sufficienti per provare e la evasione dell'IVA e la sua entità chiedendo l'applicazione dell'art. 7, comma 5bis, D.Lgs. n. 546/1992 evidenziando che non era stato provata la tipologia di beni venduti da società_4, nè l'eventuale pagamento dell'IVA all'importazione,nè il destinatario, nè l'effettivo incasso del corrispettivo. Infine ha invocato il meccanismo del reverse charge. Quanto all'onere della prova è sufficente sottolineare che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
31878/2022, pronunciatasi sulla valenza applicativa dell'art. 7, comma 5bis, D.Lgs. n. 546/1992 ha statuito che: “ La nuova formulazione legislativa, nel prevedere che < contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni>> non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Pertanto a fronte del complesso quadro di elementi forniti dalla Guardia di Finanza di Mantova e dall'Agenzia delle Entrate di Mantova negli avvisi impugnati era onere della parte ricorrente, che nel caso di specie non l'ha assolto, offrire elementi di segno contrario.
In conclusione ritiene questa Corte che mentre l'amministrazione a fronte di tutti gli elementi raccolti in sede di verifica e dell'assenza o generica annotazione sui registri IVA pur in presenza di attività di cessione di beni e alla luce delle indicazione di operazioni soggette ad IVA segnalate dalla società_4 ha offerto elementi adeguati a provare l'evasione ed ha chiarito i dati utilizzati per la sua quantificazione, la parte resistente non ha offerto alcun elemento a prova contraria . Neppure a posteriori ed in questa sede la società ricorrente, la quale non ha contestato l'esistenza delle cessioni, ha documentato né di che beni si trattasse, né ha chiarito che tipo di trattenuta eventualmente operasse società_4. Eppure, ben avrebbe potuto richiedere dei prospetti di dettaglio ad società_4 in merito alle operazioni di cessioni contestate ovvero richiedere i dati alla propria rappresentata. Infatti, come peraltro evidenziato nell'avviso di accertamento, a partire da agosto
2016, società_4 mette a disposizione dei propri venditori numerosi report, tra cui il “Report Transazioni con IVA”che fornisce informazioni dettagliate circa le vendite, i resi, i rimborsi, le spedizioni transfrontaliere in entrata e i trasferimenti di inventario tra i centri logistici europei, generati attraverso i siti europei di società_4 e la rete logistica europea. Resta il dato certo che la Ricorrente_1 non ha adempiuto agli oneri contabili annotando le cessioni nel registro IVA, come disposto dall'art. 24 DPR n. 633/1972, né ha dichiarato tutte le cessioni con il modello di dichiarazione IVA per tutte e tre le società rappresentate.
E' ora appena il caso di rilevare che nel caso di specie la applicabilità del meccanismo del reverse charge non è possibile in quanto si tratta di cessioni tra un soggetto non stabilito nell'Unione Europea e soggetti privati e considerato che l'istituto richiamato trova applicazione per determinate cessione tipizzate dalla norma stessa (art. 17 commi 5, 6, 7, 8 e 9 DPR n. 633/1972) quali cessioni di oro, prestazioni di servizi vari, cessione di fabbricati, prestazioni di pulizia. In ogni caso, il predetto meccanismo prevede che il cedente effettui la prestazione senza applicazione dell'iva, mentre il cessionario/acquirente integra la fattura Ricevuta con l'aliquota di riferimento e procede con la duplice annotazione nel registro iva acquisti e iva vendite.
Trattandosi di cessioni in favore di privati tramite la piattaforma di società_4 che normalmente all'atto dell'acquisto versano l'iva, parte ricorrente non ha offerto alcun elemento o documento da cui possa evincersi la fondatezza della sua domanda.
Nè merita accoglimento l'eccezione di Illegittimità per mancata applicazione dell'art. 5 del Decreto
Ministeriale n. 489/1997: “Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ECU per spedizione. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare”. Tale disciplina prevedeva un'apposita esenzione IVA per le importazioni di beni commerciali di modico valore, ovvero aventi valore intrinseco non eccedente l'importo di € 22,00. La parte ricorrente assume che l' "'applicazione del predetto regime dovrebbe essere quello “fisiologico” per operazioni aventi un corrispettivo inferiore a Euro 22." Tale assunto non è condivisbile in quanto l'applicazione della franchigia presuppone la prova delle specifiche operazioni poste in essere e dunque della quantità e qualità al fine di determinare il rispetto della soglia di € 22,00 come si evince dal riferimento testuale all'intrinseco valore per spedizione.
In conclusione i ricorsi riuniti vanno respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali al 15%
Il Presidente Est.
dottoressa RO Clara Pipponzi