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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1253/2022 R.G.L., promossa da
HI OR IA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Eliana
Fongaro e Cristiano Patrizio Beltrami Scarabelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti opponente
contro
AC - ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA per i
CONSULENTI del LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Alessandro Visparelli, difesa e rappresentata dagli
Avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale, Teresa Vitale e Katia Bisello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, per procura in atti opposto
1 OGGETTO: causa previdenziale. Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
L'opponente CH rag. OR IA, con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il
31.10.2022, ha esposto di avere ricevuto la notifica, in data 23.9.2022, a mezzo PEC, del ricorso per ingiunzione di pagamento promosso dall'Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
(AC) e del decreto ingiuntivo n. 250/2022 (R.G.L. n. 870/2022), emesso in data 17.8.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio (doc. n. 3 fasc. opponente), dal seguente contenuto: “INGIUNGE A HI FI
RI, residente in [...], di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 124.485,35; 2. gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.400,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie;
4.
l'importo del contributo unificato, se dovuto”.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo per aver omesso di dare contezza del pagamento della somma di euro 912,00 avvenuto a mezzo pagoPA il 30.6.2021 ed ulteriori euro 912,00 pagati in data 30.7.2021 (doc. n. 3 fasc. opponente), oltre alla somma di euro
2.336,00 a tacitazione della posizione debitoria fatta valere da AC con la procedura di esecuzione mobiliare n. 1811/2017 (doc. n. 4 fasc. opponente), per la somma complessiva di euro 4.160,00.
Ha eccepito, altresì, il decorso della prescrizione quinquennale per la contribuzione soggettiva, integrativa e delle sanzioni connesse e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Disporre la
2 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Tribunale di Busto Arsizio N. 250/2022 - R.G. 870/2022 - Dott.ssa La Russa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per la sussistenza di gravi motivi sostenuti dalle le ragioni espresse in narrativa. IN VIA PRINCIPALE - fissare l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa, accertata la fondatezza dell'eccezione di avvenuto pagamento di euro 4.160,00 da parte dell'opponente, e di maturata prescrizione per i crediti azionati, revocare
e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in questa sede;
- nel merito: respingere le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto ed aventi ad oggetto somme fatte oggetto di avvenuto pagamento e inesigibili per avvenuta prescrizione;
IN
SUBORDINE - nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di residuali crediti e di intervenuta prescrizione a parziale estinzione dei diritti vantati, accertato l'esatto ammontare di quanto ancora dovuto dalla
Opponente all'Opposta per le ragioni di cui al ricorso introduttivo, ridurre proporzionalmente le somme oggetto di pagamento. - in ogni caso con vittoria di spese di causa, compensi professionali, spese generali oltre IVA
e CPA, con declaratoria di non debenza delle spese e compensi liquidati in sede monitoria, in forza di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di
Busto Arsizio - Sezione Lavoro N. 250/2022 - R.G. 870/2022 - Dott.ssa La
Russa, per le ragioni sopra esposte”.
L'AC si è costituito in giudizio e, pur non opponendosi alla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
250/2022, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa, con riformulazione della somma per euro 124.435,26, stante il maturare della prescrizione per la sola contribuzione soggettiva relativa all'anno 2002.
3 E' stata tentata la conciliazione della causa senza esito positivo ed è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, dopo la discussione e la concessione di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 5.12.2024, all'esito del deposito delle suddette, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso in opposizione non è fondato se non con riferimento alla contribuzione soggettiva dell'anno 2002 che risulta prescritta per quanto di seguito si osserva.
Sulla prescrizione del credito vantato.
L'AC agisce, in forza del decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso dalla sezione lavoro di questo Tribunale per il pagamento della somma complessiva di euro 124.485,35 (anche per sanzioni e spese), oltre interessi ed ulteriori spese di procedura, per due differenti voci debitorie per sorte capitale e sanzioni:
- contribuzione soggettiva e relative sanzioni (anni 2002, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
- Contribuzione integrativa e relative sanzioni (anni 1997, 1998, 1999,
2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018).
Parte opponente eccepisce la prescrizione di tutti i crediti antecedenti al quinquennio, come da giurisprudenza dominante (cfr., ex multis,
Cassazione n. 23397/2016), considerato il primo atto interruttivo della prescrizione che riferisce essere stato ricevuto in data 23.10.2009 (doc. n.
6 fasc. opponente), mentre invece risulta essere stato ricevuto in data
23.10.2008 (doc. n. 3 fasc. opposto).
4 Nel caso di specie, occorre distinguere tra la contribuzione soggettiva e quella integrativa in quanto, seppur si versi sempre in ipotesi di prescrizione quinquennale, la decorrenza della stessa è soggetta ad una diversa modalità di calcolo.
Per quel che concerne la contribuzione soggettiva (doc. n. 1 fasc. opposto), così come stabilito dai Regolamenti di attuazione dell'Ente vigenti nel tempo, “La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento” (art. 56 del
Regolamento in vigore dal 2010 al 2012 e art. 42 dei successivi)
Per quel che concerne la contribuzione integrativa, l'art. 19 della legge n. 249/1991 stabilisce che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17”, come anche richiamato dall'art. 42, comma 4, dei Regolamenti di attuazione dell'Ente.
Inoltre, per quel che concerne le sanzioni così come stabilito dai
Regolamenti di attuazione dell'Ente vigenti nel tempo, “La prescrizione delle sanzioni si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo”
(art. 42 dei diversi Regolamenti succedutisi nel tempo).
In particolare, dunque, va accolta l'eccezione di prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzione sulla contribuzione soggettiva integrativa per l'anno 2002, per un importo complessivo pari ad euro 50,09 (40,00 e
10,09, come da estratto contributivo - doc. n. 6 fasc. opposto), in assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti nel decennio dal gennaio successivo all'anno di riferimento.
5 Al contrario, per quanto riguarda la contribuzione integrativa, parte ricorrente ha reso la dichiarazione obbligatoria del volume d'affari in relazione agli anni 1997-1998-1999-2000 nelle seguenti date, come da schermate di parte opposta (doc. n. 2 fasc. opposto) non contestate da parte opponente:
- anno 1997, dichiarazione resa in data 10.9.2014;
- anno 1998, dichiarazione resa in data 26.11.2014;
- anni 1999-2000, dichiarazione resa in data 13.7.2020.
Come previsto dall'art. 19 della legge n. 249/1991, il termine di prescrizione quinquennale decorre solo dalla data di comunicazione del volume d'affari e, pertanto, nel caso di specie, non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerati i numerosi atti interruttivi della stessa (doc. n. 3 fasc. opposto) che si indicano: raccomandata del
20.7.2004 relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 1999; raccomandata del 29.8.2005 relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 2000; raccomandata del 14.10.2008 ricevuta il 23.10.2008, relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 2003 sopra menzionata (doc. n. 6 fasc. opponente); raccomandata del 24.4.2009 relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 1999; raccomandata del 5.6.2009 relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 2004; raccomandata del 31.12.2011 relativa alla contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2008-2009-2010-2011; PEC del 29.1.2013 di richiesta pagamento per la contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2009-2010-
2011; l'istanza di rateazione di tutti i debiti contributivi e sanzioni del
3.6.2013 relativa alla contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2002-2008-
2009-2010-2011-2012 e alla contribuzione integrativa e sanzioni anni
1997-1998-1999-2000-2002-2003-2004-2009-2010-2011-2012; richiesta
6 del 7.8.2014 di invio delle dichiarazioni volume d'affari omesse;
applicazione dei benefici del ravvedimento del 10.12.2014 relativamente alla contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2002-2008-2009-2010-2011-
2012-2013 e alla contribuzione integrativa e sanzioni anni 1997-1998-
1999-2000-2002-2003-2004-2009-2010-2011-2012-2013; diffida di pagamento del 6.9.2017 relativamente alla contribuzione soggettiva anni
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 e alla contribuzione integrativa anni 1997-1998-1999-2003-2004-2009-2010-2011-2012-2013-
2014-2015-2016; dichiarazione di adesione al Provvedimento
Straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva del 4.3.2021 relativamente alla contribuzione soggettiva anni 2002-2008-2009-2010-
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 e alla contribuzione integrativa anni 1997-1998-1999-2000-2002-2003-2004-2009-2010-2011-
2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018; raccomandata ricevuta in data
4.8.2022 relativa alla contribuzione soggettiva anni 2002-2008-2009-2010-
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 e alla contribuzione integrativa anni 1997-1998-1999-2000-2002-2003-2004-2009-2010-2011-
2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018.
Non può essere accolta nemmeno l'eccezione sulle sanzioni accessorie, stante il termine di prescrizione decennale a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.
Sul pagamento della somma di euro 4.160,00
L'opponente lamenta il non dedotto pagamento della somma di euro
4.160,00 (doc. n. 3 e 4 fasc. opponente) sul calcolo del decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso per un totale di euro 124.485,35, di cui euro
45.578,47 dovuto a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni
2002 e dal 2008 al 2018 ai sensi dell'art. 12 della legge n. 249/1991, ed euro 78.906,88 dovuto a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per
7 gli anni dal 1997 al 2000, dal 2002 al 2004 e dal 2009 al 2018 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 249/1991.
Tale eccezione non risulta fondata: i due pagamenti di euro 912,00 effettuati dall'opponente nel giugno e luglio 2021 (doc. n. 3 fasc. opponente) sono stati imputati alle spese legali, alle sanzioni ed agli interessi derivanti dal provvedimento straordinario 2021, così come delle imputazioni allegate agli atti da parte opposta (doc. n. 4 fasc. opposto); il pagamento di euro 2.336,00, effettuato nel novembre 2017, all'esito della procedura esecutiva RGE n. 1811/17, è invece stato imputato alle spese legali ed al contributo integrativo 2005 così come risulta dalla schermata delle imputazioni allegata da parte opposta (doc. n. 5 fasc. opposto).
Per tali motivi, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va rigettato con rimodulazione della somma dovuta pari ad euro 124.435,26 (124.485,35 -
10,09 - 40,00) come da conteggi depositati da parte opposta.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte opponente è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Ente opposto, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede definitivamente tra le parti:
- in accoglimento parziale del ricorso, limitatamente all'importo di euro
50,09 relativo all'anno 2002 che risulta prescritto, revoca il Decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale di
Busto Arsizio per un importo di euro 124.485,35 e condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'AC, della somma di euro
124.435,26 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni dal
2008 al 2018, nonché a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni dal 1997 al 2000, 2003 e 2004 e dal 2009 al 2018;
8 - rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna parte opponente a rimborsare all'Ente opposto le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 07/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1253/2022 R.G.L., promossa da
HI OR IA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Eliana
Fongaro e Cristiano Patrizio Beltrami Scarabelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti opponente
contro
AC - ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA per i
CONSULENTI del LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Alessandro Visparelli, difesa e rappresentata dagli
Avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale, Teresa Vitale e Katia Bisello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, per procura in atti opposto
1 OGGETTO: causa previdenziale. Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
L'opponente CH rag. OR IA, con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il
31.10.2022, ha esposto di avere ricevuto la notifica, in data 23.9.2022, a mezzo PEC, del ricorso per ingiunzione di pagamento promosso dall'Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
(AC) e del decreto ingiuntivo n. 250/2022 (R.G.L. n. 870/2022), emesso in data 17.8.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio (doc. n. 3 fasc. opponente), dal seguente contenuto: “INGIUNGE A HI FI
RI, residente in [...], di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 124.485,35; 2. gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.400,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie;
4.
l'importo del contributo unificato, se dovuto”.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo per aver omesso di dare contezza del pagamento della somma di euro 912,00 avvenuto a mezzo pagoPA il 30.6.2021 ed ulteriori euro 912,00 pagati in data 30.7.2021 (doc. n. 3 fasc. opponente), oltre alla somma di euro
2.336,00 a tacitazione della posizione debitoria fatta valere da AC con la procedura di esecuzione mobiliare n. 1811/2017 (doc. n. 4 fasc. opponente), per la somma complessiva di euro 4.160,00.
Ha eccepito, altresì, il decorso della prescrizione quinquennale per la contribuzione soggettiva, integrativa e delle sanzioni connesse e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Disporre la
2 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Tribunale di Busto Arsizio N. 250/2022 - R.G. 870/2022 - Dott.ssa La Russa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per la sussistenza di gravi motivi sostenuti dalle le ragioni espresse in narrativa. IN VIA PRINCIPALE - fissare l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa, accertata la fondatezza dell'eccezione di avvenuto pagamento di euro 4.160,00 da parte dell'opponente, e di maturata prescrizione per i crediti azionati, revocare
e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in questa sede;
- nel merito: respingere le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto ed aventi ad oggetto somme fatte oggetto di avvenuto pagamento e inesigibili per avvenuta prescrizione;
IN
SUBORDINE - nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di residuali crediti e di intervenuta prescrizione a parziale estinzione dei diritti vantati, accertato l'esatto ammontare di quanto ancora dovuto dalla
Opponente all'Opposta per le ragioni di cui al ricorso introduttivo, ridurre proporzionalmente le somme oggetto di pagamento. - in ogni caso con vittoria di spese di causa, compensi professionali, spese generali oltre IVA
e CPA, con declaratoria di non debenza delle spese e compensi liquidati in sede monitoria, in forza di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di
Busto Arsizio - Sezione Lavoro N. 250/2022 - R.G. 870/2022 - Dott.ssa La
Russa, per le ragioni sopra esposte”.
L'AC si è costituito in giudizio e, pur non opponendosi alla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
250/2022, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa, con riformulazione della somma per euro 124.435,26, stante il maturare della prescrizione per la sola contribuzione soggettiva relativa all'anno 2002.
3 E' stata tentata la conciliazione della causa senza esito positivo ed è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, dopo la discussione e la concessione di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 5.12.2024, all'esito del deposito delle suddette, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso in opposizione non è fondato se non con riferimento alla contribuzione soggettiva dell'anno 2002 che risulta prescritta per quanto di seguito si osserva.
Sulla prescrizione del credito vantato.
L'AC agisce, in forza del decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso dalla sezione lavoro di questo Tribunale per il pagamento della somma complessiva di euro 124.485,35 (anche per sanzioni e spese), oltre interessi ed ulteriori spese di procedura, per due differenti voci debitorie per sorte capitale e sanzioni:
- contribuzione soggettiva e relative sanzioni (anni 2002, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
- Contribuzione integrativa e relative sanzioni (anni 1997, 1998, 1999,
2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018).
Parte opponente eccepisce la prescrizione di tutti i crediti antecedenti al quinquennio, come da giurisprudenza dominante (cfr., ex multis,
Cassazione n. 23397/2016), considerato il primo atto interruttivo della prescrizione che riferisce essere stato ricevuto in data 23.10.2009 (doc. n.
6 fasc. opponente), mentre invece risulta essere stato ricevuto in data
23.10.2008 (doc. n. 3 fasc. opposto).
4 Nel caso di specie, occorre distinguere tra la contribuzione soggettiva e quella integrativa in quanto, seppur si versi sempre in ipotesi di prescrizione quinquennale, la decorrenza della stessa è soggetta ad una diversa modalità di calcolo.
Per quel che concerne la contribuzione soggettiva (doc. n. 1 fasc. opposto), così come stabilito dai Regolamenti di attuazione dell'Ente vigenti nel tempo, “La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento” (art. 56 del
Regolamento in vigore dal 2010 al 2012 e art. 42 dei successivi)
Per quel che concerne la contribuzione integrativa, l'art. 19 della legge n. 249/1991 stabilisce che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17”, come anche richiamato dall'art. 42, comma 4, dei Regolamenti di attuazione dell'Ente.
Inoltre, per quel che concerne le sanzioni così come stabilito dai
Regolamenti di attuazione dell'Ente vigenti nel tempo, “La prescrizione delle sanzioni si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo”
(art. 42 dei diversi Regolamenti succedutisi nel tempo).
In particolare, dunque, va accolta l'eccezione di prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzione sulla contribuzione soggettiva integrativa per l'anno 2002, per un importo complessivo pari ad euro 50,09 (40,00 e
10,09, come da estratto contributivo - doc. n. 6 fasc. opposto), in assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti nel decennio dal gennaio successivo all'anno di riferimento.
5 Al contrario, per quanto riguarda la contribuzione integrativa, parte ricorrente ha reso la dichiarazione obbligatoria del volume d'affari in relazione agli anni 1997-1998-1999-2000 nelle seguenti date, come da schermate di parte opposta (doc. n. 2 fasc. opposto) non contestate da parte opponente:
- anno 1997, dichiarazione resa in data 10.9.2014;
- anno 1998, dichiarazione resa in data 26.11.2014;
- anni 1999-2000, dichiarazione resa in data 13.7.2020.
Come previsto dall'art. 19 della legge n. 249/1991, il termine di prescrizione quinquennale decorre solo dalla data di comunicazione del volume d'affari e, pertanto, nel caso di specie, non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerati i numerosi atti interruttivi della stessa (doc. n. 3 fasc. opposto) che si indicano: raccomandata del
20.7.2004 relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 1999; raccomandata del 29.8.2005 relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 2000; raccomandata del 14.10.2008 ricevuta il 23.10.2008, relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 2003 sopra menzionata (doc. n. 6 fasc. opponente); raccomandata del 24.4.2009 relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 1999; raccomandata del 5.6.2009 relativa alla contribuzione integrativa e sanzioni anno 2004; raccomandata del 31.12.2011 relativa alla contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2008-2009-2010-2011; PEC del 29.1.2013 di richiesta pagamento per la contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2009-2010-
2011; l'istanza di rateazione di tutti i debiti contributivi e sanzioni del
3.6.2013 relativa alla contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2002-2008-
2009-2010-2011-2012 e alla contribuzione integrativa e sanzioni anni
1997-1998-1999-2000-2002-2003-2004-2009-2010-2011-2012; richiesta
6 del 7.8.2014 di invio delle dichiarazioni volume d'affari omesse;
applicazione dei benefici del ravvedimento del 10.12.2014 relativamente alla contribuzione soggettiva e sanzioni anni 2002-2008-2009-2010-2011-
2012-2013 e alla contribuzione integrativa e sanzioni anni 1997-1998-
1999-2000-2002-2003-2004-2009-2010-2011-2012-2013; diffida di pagamento del 6.9.2017 relativamente alla contribuzione soggettiva anni
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 e alla contribuzione integrativa anni 1997-1998-1999-2003-2004-2009-2010-2011-2012-2013-
2014-2015-2016; dichiarazione di adesione al Provvedimento
Straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva del 4.3.2021 relativamente alla contribuzione soggettiva anni 2002-2008-2009-2010-
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 e alla contribuzione integrativa anni 1997-1998-1999-2000-2002-2003-2004-2009-2010-2011-
2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018; raccomandata ricevuta in data
4.8.2022 relativa alla contribuzione soggettiva anni 2002-2008-2009-2010-
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 e alla contribuzione integrativa anni 1997-1998-1999-2000-2002-2003-2004-2009-2010-2011-
2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018.
Non può essere accolta nemmeno l'eccezione sulle sanzioni accessorie, stante il termine di prescrizione decennale a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.
Sul pagamento della somma di euro 4.160,00
L'opponente lamenta il non dedotto pagamento della somma di euro
4.160,00 (doc. n. 3 e 4 fasc. opponente) sul calcolo del decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso per un totale di euro 124.485,35, di cui euro
45.578,47 dovuto a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni
2002 e dal 2008 al 2018 ai sensi dell'art. 12 della legge n. 249/1991, ed euro 78.906,88 dovuto a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per
7 gli anni dal 1997 al 2000, dal 2002 al 2004 e dal 2009 al 2018 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 249/1991.
Tale eccezione non risulta fondata: i due pagamenti di euro 912,00 effettuati dall'opponente nel giugno e luglio 2021 (doc. n. 3 fasc. opponente) sono stati imputati alle spese legali, alle sanzioni ed agli interessi derivanti dal provvedimento straordinario 2021, così come delle imputazioni allegate agli atti da parte opposta (doc. n. 4 fasc. opposto); il pagamento di euro 2.336,00, effettuato nel novembre 2017, all'esito della procedura esecutiva RGE n. 1811/17, è invece stato imputato alle spese legali ed al contributo integrativo 2005 così come risulta dalla schermata delle imputazioni allegata da parte opposta (doc. n. 5 fasc. opposto).
Per tali motivi, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va rigettato con rimodulazione della somma dovuta pari ad euro 124.435,26 (124.485,35 -
10,09 - 40,00) come da conteggi depositati da parte opposta.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte opponente è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Ente opposto, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede definitivamente tra le parti:
- in accoglimento parziale del ricorso, limitatamente all'importo di euro
50,09 relativo all'anno 2002 che risulta prescritto, revoca il Decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale di
Busto Arsizio per un importo di euro 124.485,35 e condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'AC, della somma di euro
124.435,26 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni dal
2008 al 2018, nonché a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni dal 1997 al 2000, 2003 e 2004 e dal 2009 al 2018;
8 - rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna parte opponente a rimborsare all'Ente opposto le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 07/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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