TAR
Sentenza breve 27 marzo 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00439 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00388/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 114 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto da
CA UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
IE, IO AN e TE IC, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 250/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata il
16.7.2024 e passata in giudicato. N. 00388/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. SA DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1.- Parte ricorrente, con istanza di passaggio in decisione del 20.3.2026, ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute a titolo di carta elettronica del docente (di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015) in forza della sentenza indicata in epigrafe, e ha pertanto chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese per soccombenza virtuale.
2.- Preso atto della dichiarazione della ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3.- Tuttavia le spese vanno compensate, perché il ricorso è stato erroneamente notificato all'indirizzo pec di questo Tribunale per il processo amministrativo telematico, sicché né l'Avvocatura dello Stato né il Ministero dell'Istruzione e del
Merito ne hanno potuto avere notizia, e difatti non si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00388/2025 REG.RIC.
LO BB, Presidente
SA DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
SA DE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LO BB
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00439 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00388/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 114 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto da
CA UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
IE, IO AN e TE IC, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 250/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata il
16.7.2024 e passata in giudicato. N. 00388/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. SA DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1.- Parte ricorrente, con istanza di passaggio in decisione del 20.3.2026, ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute a titolo di carta elettronica del docente (di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015) in forza della sentenza indicata in epigrafe, e ha pertanto chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese per soccombenza virtuale.
2.- Preso atto della dichiarazione della ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3.- Tuttavia le spese vanno compensate, perché il ricorso è stato erroneamente notificato all'indirizzo pec di questo Tribunale per il processo amministrativo telematico, sicché né l'Avvocatura dello Stato né il Ministero dell'Istruzione e del
Merito ne hanno potuto avere notizia, e difatti non si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00388/2025 REG.RIC.
LO BB, Presidente
SA DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
SA DE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LO BB